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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8126 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 9.7.2025, a seguito di discussione della causa iscritta al n. 36033/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, emette, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv. Lorenzo Coraggio
e
Controparte_1
resistente e ricorrente in
[...] riconvenzionale avv. Michele Sandulli
e resistente Controparte_2
Avv. Laura Taranto
e terzo chiamato CP_3
avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede l'annullamento, previa sospensiva, della cartella di pagamento n. 09720220118102368000 di , Controparte_2 notificata in data 14 .10. 2022 e l'accertamento del suo diritto alla pensione di vecchiaia unificata posticipata, di cui all'art. 20 del Regolamento generale di previdenza Inarcassa. Premette di essere stato iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri dal 1 gennaio 1970; di essere stato obbligatoriamente iscritto ad dal 22 giugno 1970 al 17 gennaio 1972 (cfr. Estratto CP_1 conto previdenziale del 26.10.2012 – doc. 2), data in cui ne otteneva la cancellazione in CP_1 quanto soggetto ad altra forma previdenziale ( , poi CP_3 Controparte_4
che dall' 1 luglio 2003 percepisce pensione di anzianità
[...]
(poi ); che dall' 1 gennaio 2014 è iscritto alla GE separata CP_4 CP_3 [...]
per la quale ha versato regolarmente i contributi per prestazioni di consulenza;
che Controparte_5 negli anni 2003, 2007, 2009, 2015 e 2016, in occasione di riapertura di partita IVA, è stato nuovamente iscritto in via obbligatoria ad , in quanto non soggetto ad altra forma CP_1 previdenziale. Rappresenta che la cartella esattoriale impugnata riguarda contributi integrativi per le annualità 1999 – 2003, 2007, 2009, 2015, 2016 e, successivamente al suo collocamento a riposo, per contributi soggettivi e di maternità non versati relativamente agli anni 2003, 2009, 2015 e 2016 (in concomitanza con le riaperture di partita IVA), il tutto oltre sanzioni e interessi, per l'importo totale di euro 26.836,29. Rappresenta la prescrizione dei crediti vantati da in quanto l'ultimo è relativo CP_1 all'annualità del 2016 e quindi sono tutti antecedenti i cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale impugnata. In particolare contesta: il credito per il mancato versamento del contributo integrativo per l'anno 1999 per euro 1.514,09, oltre euro 371,13 per sanzioni in quanto l'importo relativo è stato interamente versato con assegno del novembre 2005 (euro 1514,09; cfr. ricevuta del 18 novembre 2005 della Società incaricata (Advancing Trade Spa – doc. 5); i contributi soggettivi e di maternità per gli anni successivi al pensionamento, in concomitanza con la riapertura di partita IVA 2015 - euro 3.969,29; anno 2016: euro 3.259; per un totale di euro 7.228,29, al lordo di sanzioni) - in quanto era contemporaneamente iscritto alla GE EP , alla quale ha CP_3 versato i contributi legati ad attività lavorativa autonoma. Formula domanda riconvenzionale per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia unificata posticipata, di cui all'art. 20 del vigente Regolamento generale di previdenza Inarcassa, secondo cui “è corrisposta la pensione di vecchiaia unificata posticipata al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni in assenza del requisito di anzianità contributiva minima”. Sul presupposto che è nato l'[...] (77 anni di età l'8 gennaio 2023) chiede la declaratoria del diritto alla corresponsione dei ratei pregressi, a decorrere dal compimento del 70° anno di età (8 gennaio 2016). In via subordinata, nell'ipotesi in cui il diritto al trattamento pensionistico si ritenesse non dovuto, chiede la condanna di al rimborso dei contributi versati, per assenza di causa giustificativa CP_1 dei versamenti ed in via residuale per ingiustificato arricchimento dell' . CP_4
Costituitasi, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso e formula CP_1 domanda riconvenzionale volta all'accertamento del minor credito esigibile dal ricorrente per € 17345,18 a titolo di contributo integrativo e sanzioni per gli anni 1999-2002 e a titolo di contributo soggettivo , integrativo, maternità e sanzioni per gli anni 2003-2007-2009 con la relativa condanna al pagamento di tale somma , senza rinuncia ai contributi ed accessori maturati pe le annualità 2015-2016 e domanda la chiamata in causa dell' quale terzo, con l'accertamento che CP_3
l'istituto deve trasferirle la somma di € 5092,71 o la diversa somma a titolo di contributo soggettivo, dovuto dal ricorrente per le annualità 2015 e 2016 e la relativa condanna al trasferimento da parte dell' medesimo. CP_3
Costituitasi, eccepisce la propria carenza di legittimazione nel merito della vicenda di causa CP_6 nonché per la domanda riconvenzionale in quanto mero agente di riscossione quindi chiede venga dichiarata inammissibile ed infondato il ricorso e, in subordine , in caso di accoglimento della domanda, nel merito, chiede dichiararsi l'ente impositore l'unico responsabile. Costituitosi, l' su richiesta di , che ha chiesto il trasferimento a sè, da parte CP_3 CP_1 dello istituto, della contribuzione a suo parere erroneamente versata per gli anni 2015 e 2016, rappresenta che i redditi da lavoro autonomo erano riconducibili ad attività professionale per la quale non era richiesta l'iscrizione all'albo ingegneri e che, comunque, i relativi redditi non erano assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria. Conferma che per le annualità' 2015 e 2016 il ricorrente ha correttamente versato le annualità' all' medesimo. Eccepisce inoltre CP_3
l'intervenuta prescrizione dei crediti in quanto relativi a contributi versati negli anni 2025 e 2016. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale. oOo Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati. La domanda riconvenzionale del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia unificata è improcedibile ed è fondata la domanda riconvenzionale di nei limiti di seguito indicati CP_1
E' incontestato e risulta anche dalla documentazione in atti che il ricorrente fosse iscritto a dal 1970 al 1972 per poi da gennaio 1972 essere soggetto ad altra forma CP_1 previdenziale;
che, sucessivamente , per come emerge dall'estratto conto previdenziale, risulta essere stato titolare di partita Iva dal 15 gennaio 1991 al 20 dicembre 2003 ; dal 22 gennaio 2007 al 28 dicembre 2007; dall' 8 aprile 2009 al 30 dicembre 2009 e quindi dall' 1 luglio 2015. E' altresì pacifico che il ricorrente fino all'1 luglio 2003 fosse dipendente e da quella data è titolare di pensione di anzianità , ex che in tale periodo abbia svolto attività di lavoro dipendente CP_3 CP_4 in contemporanea ad attività libero professionale, in relazione alla quale aveva partita IVA. Ciò non comportava un'esenzione dagli obblighi contributivi verso , in quanto l'Ing. è CP_1 Pt_1 iscritto all'albo professionale dal 1970 e dal 1991 fino a tutto il 2003 è stato in possesso della partita Iva;
inoltre controparte è stata titolare di partita Iva nel 2007, nel 2009 e dal 2015 ad oggi (vedi anche i documenti allegati sub docc.42-43). La cassa, dopo il pensionamento del ricorrente dall'1.7.2003, lo ha iscritto obbligatoriamente in relazione al venire meno della causa di incompatibilità con l'iscrizione medesima ad per i CP_1 periodi di titolarità di partita Iva,: dall' 1 luglio 2003 al 20 dicembre 2003; dal 22 gennaio 2007 al 28 dicembre 2007; dal 8 aprile 2009 al 30 dicembre 2009 e dall'1 luglio 2015. Al riguardo, lo stesso ricorrente spiega nell'atto introduttivo che per il periodo in questione, cioè dopo il suo pensionamento nel luglio 2003, versava i contributi per prestazioni di consulenza alla gestione separata Non contesta che non vi fossero i requisiti per l'iscrizione obbligatoria CP_3 alla cassa, eccependo che già era iscritto alla gestione separata . Aggiunge, poi, l'eccezione di CP_3 prescrizione dei contributi chiesti con la cartella esattoriale impugnata e di avere versato interamente l'importo per il contributo integrativo per l'anno 1999 con assegno del novembre 2005.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 21 della Legge n. 6/1981 prevede espressamente che:“l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità”. Inoltre l'articolo 7 dello Statuto prevede come requisiti di CP_1 iscrizione: l' iscrizione all'Albo professionale;
il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria e il possesso di partita Iva Ciò posto non sembra che l'iscrizione alla previdenza ovvero alla sia alternativa, a CP_3 CP_1 discrezione dell'ingegnere o architetto che eserciti la professione con continuità, poiché la non iscrizione “a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata” implica che l'iscrizione alla costituisca la scelta obbligata CP_1
e quella alla gestione separata una scelta residuale. In sostanza, come chiarito anche dalla CP_3
Corte Costituzionale, vi è un principio di sussidiarietà della GE separata rispetto a quella agli altri enti previdenziali obbligatori. ( Corte Cost. sentenza n. 104 di data 23 febbraio - 22 aprile 2022 ) come nel caso in cui l'esercizio dell'attività non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, fattispecie diversa da quella in esame. Il ricorrente, si ripete, riporta del versamento dei contributi alla gestione separata in CP_3 relazione a prestazioni di consulenza e non evidenzia che queste esulassero del tutto dalle materie per le quali è iscritto all'albo professionale degli ingegneri dal 1970 ed ha partita iva. Con ciò non si intende invertire l'onere della prova, ma la dichiarazione contenuta nel ricorso che il ricorrente effettuava prestazioni di consulenza appare far presumere senza ombra di dubbio che quale ingegnere di lunga esperienza svolgesse prestazioni che presupponessero il legame con il titolo e la preparazione professionale che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, va inteso in senso lato, anche tenuto conto del dato fattuale presupposto dell'iscrizione all'albo ingegneri. Ne consegue che, comunque, quanto ha versato all' per tale attività si ritiene sia stato CP_3 versato in buona fede senza alcun intento di sottrarsi all'iscrizione obbligatoria alla cassa con le relative conseguenze anche contributive. Tale premessa era necessaria in quanto acclarata la corretta iscrizione del ricorrente ad , si CP_1 ritiene che i relativi contributi chiesti non siano prescritti. Infatti, pacifico che la durata quinquennale di prescrizione costituisca il termine valido anche per tale tipo di contributi, per come espressamente previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335 del 1995, si rileva come la resistente abbia validamente interrotto più volte tale termine che decorre dal momento in cui vengono trasmesse alla cassa le comunicazioni di cui all'art. 16 della legge 6/81, il quale prevede : “Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla
con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la CP_1 presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno[…]”. In materia affine anche di recente si è pronunciata la Suprema Corte, con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione dovuta alla - che a Parte_2 differenza di quella per la cassa ingegneri è decennale - confermando il principio per il quale
“L'art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della
[...]
, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la Parte_3 comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”. (Cass. 22.11.2021 n. 35873). Ciò per ricordare che , in ogni caso, la prescrizione o non inizia a decorrere in caso di omessa comunicazione o decorre dal momento della trasmissione dei dati alla . Nel caso di specie l'omissione è da escludersi perché il ricorrente in buona fede CP_1 evidentemente non la comunicava alla cassa ingegneri perché corrispondeva la contribuzione alla gestione separata Diversamente, il termine quinquennale di prescrizione nel caso di specie CP_3
è iniziato a decorrere dalla trasmissione a delle comunicazioni di cui all'art. 16 citato. CP_1
La prescrizione ha pertanto per ciascuno dei crediti sopra riportati iniziato a decorrere dal momento in cui la ha acquisito i dati dall'Anagrafe Tributaria, come riportati nella memoria di CP_1 costituzione di , che evidenzia altresì tutti gli atti interruttivi della prescrizione CP_7 quinquennale, non contestati. Ne consegue che nessun credito contributivo di risulta CP_1 prescritto. Quanto in particolare al debito relativo all'anno 1999, che il ricorrente afferma avere estinto mediante pagamento con assegno nel novembre 2005 alla società Advancing Trade S.p.A., incaricata da del recupero dei crediti contributivi, si rileva che la copia dell'assegno CP_1 conferma l'avvenuto pagamento di € 1.514,09 ed spiega che la somma è stato CP_1 contabilizzata per € 99,49 in conto contributo integrativo dell'anno 1997, per € 3,68 in conto contributo integrativo dell'anno 1998, per € 1.122,85 in conto sanzioni e interessi dell'anno 1999, per € 133,36 in conto sanzioni e interessi dell'anno 2000 e € 155,71 in conto sanzioni e interessi dell'anno 2001 con somme coincidenti a quelle indicate nel doc 5 di parte ricorrente di data 18.11.2025 di ricevuta che precisa che l'importo di € 371,13 è dovuto ad interessi calcolati dal 30.9.2011. Quanto all'ammontare del credito di , si rileva che in relazione alla buona fede del CP_1 ricorrente, che per gli anni 2015 e 2016 per i quali la vanta pretese ha corrisposto i contributi CP_1 alla gestione separata correttamente la in applicazione dell'art 15 dello Statuto nelle CP_3 CP_1 note per l'udienza di data 7.11.2024 ha chiesto di accertare il minore credito esigibile di € 17345,18 a titolo di contributo integrativo e sanzioni per gli anni 1999-2000-2001-2002 nonché a titolo di contributo soggettivo, integrativo, maternità e sanzioni per gli anni 2003-2007-2009. L'art.15 del Regolamento , infatti, prevede espressamente: “Qualora l'associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all'omessa comunicazione obbligatoria e all'omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all'altro ente di previdenza, definito creditore apparente.” Sul punto la stessa nelle note depositate per l'udienza di data 7.11.2024 afferma: la “ CP_1 sospensione della riscossione del solo contributo soggettivo riferito agli anni 2015 e 2016 (oggetto del presente giudizio);
- contestuale richiesta di trasferimento alla GE EP della suddetta contribuzione, CP_3 indebitamente versata;
- annullamento delle sanzioni applicate a titolo di omessa iscrizione, accertamento per ritardi di omissioni contributive e dichiarative per gli anni 2015 e seguenti;
- rinvio del termine di esigibilità dei contributi integrativi e di maternità dovuti per gli anni 2015 e seguenti all'esito del trasferimento delle somme da parte dell' CP_3
a titolo di contributo integrativo e sanzioni per gli anni 1999-2000-2001-2002 nonché a titolo di contributo soggettivo, integrativo, maternità e sanzioni per gli anni 2003-2007-2009.” Al riguardo il ricorrente nulla rileva e questo Giudice ritiene che i calcoli indicati da CP_1 siano corretti e quindi idonei a porre la base della presente decisione. Quanto ai contributi versati dal ricorrente a favore della gestione si ritiene vada accolta la CP_3 domanda della convenuta di ottenere il trasferimento della contribuzione ivi versata CP_1 ai sensi dell'art.116 comma 20 della Legge n.388/2000. La norma prevede testualmente : “il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”. Diversamente, non si condivide la posizione dell' per il quale è necessario perché avvenga il CP_3 trasferimento una “convenzione” tra gli enti previdenziali interessati, in quanto tale passaggio non è previsto dalla legge e le circolari promanate dallo stesso come la n.110/2001 e la CP_4
n.45/2018, che prevedono una convenzione specifica, non sono per loro natura vincolati, di fronte ad una disposizione normativa che non prevede alcun vincolo quale una convenzione, presupposto al trasferimento. Ne consegue che l' dovrà trasferire direttamente a la somma corrispondente al CP_3 CP_1 contributo soggettivo dovuto ad dall'Ing. per le annualità 2015 e 2016 di CP_1 Pt_1 complessivi €. 5.092,71. Anche tale cifra non è stata contesta né dal ricorrente né da ed CP_3 appare corretta e quindi è posta a base della presente decisione. Pertanto l' dovrà essere condannato al trasferimento diretto in favore di di € CP_3 CP_1
5.092,71 a titolo di contributo soggettivo dovuto ad dal ricorrente per le annualità 2015 CP_1
(contributo soggettivo dovuto € 2.812,71) e 2016 (contributo soggettivo dovuto € 2.280,00). Diversamente, il ricorrente deve versare a i contributi integrativi e di maternità dovuti per CP_1 le annualità 2015 e seguenti. Quanto alla domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia unificata posticipata, di cui all'art. 20 del Regolamento generale di previdenza Inarcassa, si rileva che in assenza di domanda amministrativa la domanda è da ritenersi improcedibile. Infatti, da una parte, per come confermato da costante giurisprudenza l'iniziativa dell'assicurato in via amministrativa è prodromica alla domanda giudiziale e, dall'altra parte, l' irregolarità contributiva del ricorrente impedisce, in ogni caso, allo stato, l'accoglimento della domanda Infatti , l'art. 16 bis del Regolamento Generale Previdenza prevede :“Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso , CP_1 comprensivi degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti per i singoli trattamenti”. Parimenti va rigettata la richiesta del ricorrente di restituzione dei contributi, in assenza di norma o principio che preveda la restituzione. L'andamento della causa, le possibili non univoche interpretazioni giurisprudenziali in materia oltre al susseguirsi nel tempo di diverse normative comportano la totale compensazione fra le parti delle spese processuali.
PQM
dichiara che ha il diritto al trasferimento da parte dell' CP_1 Controparte_8 della somma di € 5.092,71 a titolo di contributo soggettivo dovuto ad dal ricorrente per le CP_1 annualità 2015 e 2016 e condanna l' ad effettuare tale trasferimento a;
CP_3 CP_1 accerta che il credito ancora dovuto dal ricorrente alla è di € 17345,18, a titolo di CP_1 contributo integrativo e sanzioni per gli anni 1999-2000-2001-2002 nonché a titolo di contributo soggettivo, integrativo, maternità e sanzioni per gli anni 2003-2007-2009; rigetta nel resto il ricorso e dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale del ricorrente;
spese di giudizio totalmente compensate fra tutte le parti. Roma, 9.7.2025
Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 9.7.2025, a seguito di discussione della causa iscritta al n. 36033/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, emette, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv. Lorenzo Coraggio
e
Controparte_1
resistente e ricorrente in
[...] riconvenzionale avv. Michele Sandulli
e resistente Controparte_2
Avv. Laura Taranto
e terzo chiamato CP_3
avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede l'annullamento, previa sospensiva, della cartella di pagamento n. 09720220118102368000 di , Controparte_2 notificata in data 14 .10. 2022 e l'accertamento del suo diritto alla pensione di vecchiaia unificata posticipata, di cui all'art. 20 del Regolamento generale di previdenza Inarcassa. Premette di essere stato iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri dal 1 gennaio 1970; di essere stato obbligatoriamente iscritto ad dal 22 giugno 1970 al 17 gennaio 1972 (cfr. Estratto CP_1 conto previdenziale del 26.10.2012 – doc. 2), data in cui ne otteneva la cancellazione in CP_1 quanto soggetto ad altra forma previdenziale ( , poi CP_3 Controparte_4
che dall' 1 luglio 2003 percepisce pensione di anzianità
[...]
(poi ); che dall' 1 gennaio 2014 è iscritto alla GE separata CP_4 CP_3 [...]
per la quale ha versato regolarmente i contributi per prestazioni di consulenza;
che Controparte_5 negli anni 2003, 2007, 2009, 2015 e 2016, in occasione di riapertura di partita IVA, è stato nuovamente iscritto in via obbligatoria ad , in quanto non soggetto ad altra forma CP_1 previdenziale. Rappresenta che la cartella esattoriale impugnata riguarda contributi integrativi per le annualità 1999 – 2003, 2007, 2009, 2015, 2016 e, successivamente al suo collocamento a riposo, per contributi soggettivi e di maternità non versati relativamente agli anni 2003, 2009, 2015 e 2016 (in concomitanza con le riaperture di partita IVA), il tutto oltre sanzioni e interessi, per l'importo totale di euro 26.836,29. Rappresenta la prescrizione dei crediti vantati da in quanto l'ultimo è relativo CP_1 all'annualità del 2016 e quindi sono tutti antecedenti i cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale impugnata. In particolare contesta: il credito per il mancato versamento del contributo integrativo per l'anno 1999 per euro 1.514,09, oltre euro 371,13 per sanzioni in quanto l'importo relativo è stato interamente versato con assegno del novembre 2005 (euro 1514,09; cfr. ricevuta del 18 novembre 2005 della Società incaricata (Advancing Trade Spa – doc. 5); i contributi soggettivi e di maternità per gli anni successivi al pensionamento, in concomitanza con la riapertura di partita IVA 2015 - euro 3.969,29; anno 2016: euro 3.259; per un totale di euro 7.228,29, al lordo di sanzioni) - in quanto era contemporaneamente iscritto alla GE EP , alla quale ha CP_3 versato i contributi legati ad attività lavorativa autonoma. Formula domanda riconvenzionale per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia unificata posticipata, di cui all'art. 20 del vigente Regolamento generale di previdenza Inarcassa, secondo cui “è corrisposta la pensione di vecchiaia unificata posticipata al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni in assenza del requisito di anzianità contributiva minima”. Sul presupposto che è nato l'[...] (77 anni di età l'8 gennaio 2023) chiede la declaratoria del diritto alla corresponsione dei ratei pregressi, a decorrere dal compimento del 70° anno di età (8 gennaio 2016). In via subordinata, nell'ipotesi in cui il diritto al trattamento pensionistico si ritenesse non dovuto, chiede la condanna di al rimborso dei contributi versati, per assenza di causa giustificativa CP_1 dei versamenti ed in via residuale per ingiustificato arricchimento dell' . CP_4
Costituitasi, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso e formula CP_1 domanda riconvenzionale volta all'accertamento del minor credito esigibile dal ricorrente per € 17345,18 a titolo di contributo integrativo e sanzioni per gli anni 1999-2002 e a titolo di contributo soggettivo , integrativo, maternità e sanzioni per gli anni 2003-2007-2009 con la relativa condanna al pagamento di tale somma , senza rinuncia ai contributi ed accessori maturati pe le annualità 2015-2016 e domanda la chiamata in causa dell' quale terzo, con l'accertamento che CP_3
l'istituto deve trasferirle la somma di € 5092,71 o la diversa somma a titolo di contributo soggettivo, dovuto dal ricorrente per le annualità 2015 e 2016 e la relativa condanna al trasferimento da parte dell' medesimo. CP_3
Costituitasi, eccepisce la propria carenza di legittimazione nel merito della vicenda di causa CP_6 nonché per la domanda riconvenzionale in quanto mero agente di riscossione quindi chiede venga dichiarata inammissibile ed infondato il ricorso e, in subordine , in caso di accoglimento della domanda, nel merito, chiede dichiararsi l'ente impositore l'unico responsabile. Costituitosi, l' su richiesta di , che ha chiesto il trasferimento a sè, da parte CP_3 CP_1 dello istituto, della contribuzione a suo parere erroneamente versata per gli anni 2015 e 2016, rappresenta che i redditi da lavoro autonomo erano riconducibili ad attività professionale per la quale non era richiesta l'iscrizione all'albo ingegneri e che, comunque, i relativi redditi non erano assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria. Conferma che per le annualità' 2015 e 2016 il ricorrente ha correttamente versato le annualità' all' medesimo. Eccepisce inoltre CP_3
l'intervenuta prescrizione dei crediti in quanto relativi a contributi versati negli anni 2025 e 2016. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale. oOo Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati. La domanda riconvenzionale del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia unificata è improcedibile ed è fondata la domanda riconvenzionale di nei limiti di seguito indicati CP_1
E' incontestato e risulta anche dalla documentazione in atti che il ricorrente fosse iscritto a dal 1970 al 1972 per poi da gennaio 1972 essere soggetto ad altra forma CP_1 previdenziale;
che, sucessivamente , per come emerge dall'estratto conto previdenziale, risulta essere stato titolare di partita Iva dal 15 gennaio 1991 al 20 dicembre 2003 ; dal 22 gennaio 2007 al 28 dicembre 2007; dall' 8 aprile 2009 al 30 dicembre 2009 e quindi dall' 1 luglio 2015. E' altresì pacifico che il ricorrente fino all'1 luglio 2003 fosse dipendente e da quella data è titolare di pensione di anzianità , ex che in tale periodo abbia svolto attività di lavoro dipendente CP_3 CP_4 in contemporanea ad attività libero professionale, in relazione alla quale aveva partita IVA. Ciò non comportava un'esenzione dagli obblighi contributivi verso , in quanto l'Ing. è CP_1 Pt_1 iscritto all'albo professionale dal 1970 e dal 1991 fino a tutto il 2003 è stato in possesso della partita Iva;
inoltre controparte è stata titolare di partita Iva nel 2007, nel 2009 e dal 2015 ad oggi (vedi anche i documenti allegati sub docc.42-43). La cassa, dopo il pensionamento del ricorrente dall'1.7.2003, lo ha iscritto obbligatoriamente in relazione al venire meno della causa di incompatibilità con l'iscrizione medesima ad per i CP_1 periodi di titolarità di partita Iva,: dall' 1 luglio 2003 al 20 dicembre 2003; dal 22 gennaio 2007 al 28 dicembre 2007; dal 8 aprile 2009 al 30 dicembre 2009 e dall'1 luglio 2015. Al riguardo, lo stesso ricorrente spiega nell'atto introduttivo che per il periodo in questione, cioè dopo il suo pensionamento nel luglio 2003, versava i contributi per prestazioni di consulenza alla gestione separata Non contesta che non vi fossero i requisiti per l'iscrizione obbligatoria CP_3 alla cassa, eccependo che già era iscritto alla gestione separata . Aggiunge, poi, l'eccezione di CP_3 prescrizione dei contributi chiesti con la cartella esattoriale impugnata e di avere versato interamente l'importo per il contributo integrativo per l'anno 1999 con assegno del novembre 2005.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 21 della Legge n. 6/1981 prevede espressamente che:“l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità”. Inoltre l'articolo 7 dello Statuto prevede come requisiti di CP_1 iscrizione: l' iscrizione all'Albo professionale;
il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria e il possesso di partita Iva Ciò posto non sembra che l'iscrizione alla previdenza ovvero alla sia alternativa, a CP_3 CP_1 discrezione dell'ingegnere o architetto che eserciti la professione con continuità, poiché la non iscrizione “a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata” implica che l'iscrizione alla costituisca la scelta obbligata CP_1
e quella alla gestione separata una scelta residuale. In sostanza, come chiarito anche dalla CP_3
Corte Costituzionale, vi è un principio di sussidiarietà della GE separata rispetto a quella agli altri enti previdenziali obbligatori. ( Corte Cost. sentenza n. 104 di data 23 febbraio - 22 aprile 2022 ) come nel caso in cui l'esercizio dell'attività non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, fattispecie diversa da quella in esame. Il ricorrente, si ripete, riporta del versamento dei contributi alla gestione separata in CP_3 relazione a prestazioni di consulenza e non evidenzia che queste esulassero del tutto dalle materie per le quali è iscritto all'albo professionale degli ingegneri dal 1970 ed ha partita iva. Con ciò non si intende invertire l'onere della prova, ma la dichiarazione contenuta nel ricorso che il ricorrente effettuava prestazioni di consulenza appare far presumere senza ombra di dubbio che quale ingegnere di lunga esperienza svolgesse prestazioni che presupponessero il legame con il titolo e la preparazione professionale che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, va inteso in senso lato, anche tenuto conto del dato fattuale presupposto dell'iscrizione all'albo ingegneri. Ne consegue che, comunque, quanto ha versato all' per tale attività si ritiene sia stato CP_3 versato in buona fede senza alcun intento di sottrarsi all'iscrizione obbligatoria alla cassa con le relative conseguenze anche contributive. Tale premessa era necessaria in quanto acclarata la corretta iscrizione del ricorrente ad , si CP_1 ritiene che i relativi contributi chiesti non siano prescritti. Infatti, pacifico che la durata quinquennale di prescrizione costituisca il termine valido anche per tale tipo di contributi, per come espressamente previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335 del 1995, si rileva come la resistente abbia validamente interrotto più volte tale termine che decorre dal momento in cui vengono trasmesse alla cassa le comunicazioni di cui all'art. 16 della legge 6/81, il quale prevede : “Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla
con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la CP_1 presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno[…]”. In materia affine anche di recente si è pronunciata la Suprema Corte, con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione dovuta alla - che a Parte_2 differenza di quella per la cassa ingegneri è decennale - confermando il principio per il quale
“L'art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della
[...]
, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la Parte_3 comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”. (Cass. 22.11.2021 n. 35873). Ciò per ricordare che , in ogni caso, la prescrizione o non inizia a decorrere in caso di omessa comunicazione o decorre dal momento della trasmissione dei dati alla . Nel caso di specie l'omissione è da escludersi perché il ricorrente in buona fede CP_1 evidentemente non la comunicava alla cassa ingegneri perché corrispondeva la contribuzione alla gestione separata Diversamente, il termine quinquennale di prescrizione nel caso di specie CP_3
è iniziato a decorrere dalla trasmissione a delle comunicazioni di cui all'art. 16 citato. CP_1
La prescrizione ha pertanto per ciascuno dei crediti sopra riportati iniziato a decorrere dal momento in cui la ha acquisito i dati dall'Anagrafe Tributaria, come riportati nella memoria di CP_1 costituzione di , che evidenzia altresì tutti gli atti interruttivi della prescrizione CP_7 quinquennale, non contestati. Ne consegue che nessun credito contributivo di risulta CP_1 prescritto. Quanto in particolare al debito relativo all'anno 1999, che il ricorrente afferma avere estinto mediante pagamento con assegno nel novembre 2005 alla società Advancing Trade S.p.A., incaricata da del recupero dei crediti contributivi, si rileva che la copia dell'assegno CP_1 conferma l'avvenuto pagamento di € 1.514,09 ed spiega che la somma è stato CP_1 contabilizzata per € 99,49 in conto contributo integrativo dell'anno 1997, per € 3,68 in conto contributo integrativo dell'anno 1998, per € 1.122,85 in conto sanzioni e interessi dell'anno 1999, per € 133,36 in conto sanzioni e interessi dell'anno 2000 e € 155,71 in conto sanzioni e interessi dell'anno 2001 con somme coincidenti a quelle indicate nel doc 5 di parte ricorrente di data 18.11.2025 di ricevuta che precisa che l'importo di € 371,13 è dovuto ad interessi calcolati dal 30.9.2011. Quanto all'ammontare del credito di , si rileva che in relazione alla buona fede del CP_1 ricorrente, che per gli anni 2015 e 2016 per i quali la vanta pretese ha corrisposto i contributi CP_1 alla gestione separata correttamente la in applicazione dell'art 15 dello Statuto nelle CP_3 CP_1 note per l'udienza di data 7.11.2024 ha chiesto di accertare il minore credito esigibile di € 17345,18 a titolo di contributo integrativo e sanzioni per gli anni 1999-2000-2001-2002 nonché a titolo di contributo soggettivo, integrativo, maternità e sanzioni per gli anni 2003-2007-2009. L'art.15 del Regolamento , infatti, prevede espressamente: “Qualora l'associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all'omessa comunicazione obbligatoria e all'omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all'altro ente di previdenza, definito creditore apparente.” Sul punto la stessa nelle note depositate per l'udienza di data 7.11.2024 afferma: la “ CP_1 sospensione della riscossione del solo contributo soggettivo riferito agli anni 2015 e 2016 (oggetto del presente giudizio);
- contestuale richiesta di trasferimento alla GE EP della suddetta contribuzione, CP_3 indebitamente versata;
- annullamento delle sanzioni applicate a titolo di omessa iscrizione, accertamento per ritardi di omissioni contributive e dichiarative per gli anni 2015 e seguenti;
- rinvio del termine di esigibilità dei contributi integrativi e di maternità dovuti per gli anni 2015 e seguenti all'esito del trasferimento delle somme da parte dell' CP_3
a titolo di contributo integrativo e sanzioni per gli anni 1999-2000-2001-2002 nonché a titolo di contributo soggettivo, integrativo, maternità e sanzioni per gli anni 2003-2007-2009.” Al riguardo il ricorrente nulla rileva e questo Giudice ritiene che i calcoli indicati da CP_1 siano corretti e quindi idonei a porre la base della presente decisione. Quanto ai contributi versati dal ricorrente a favore della gestione si ritiene vada accolta la CP_3 domanda della convenuta di ottenere il trasferimento della contribuzione ivi versata CP_1 ai sensi dell'art.116 comma 20 della Legge n.388/2000. La norma prevede testualmente : “il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”. Diversamente, non si condivide la posizione dell' per il quale è necessario perché avvenga il CP_3 trasferimento una “convenzione” tra gli enti previdenziali interessati, in quanto tale passaggio non è previsto dalla legge e le circolari promanate dallo stesso come la n.110/2001 e la CP_4
n.45/2018, che prevedono una convenzione specifica, non sono per loro natura vincolati, di fronte ad una disposizione normativa che non prevede alcun vincolo quale una convenzione, presupposto al trasferimento. Ne consegue che l' dovrà trasferire direttamente a la somma corrispondente al CP_3 CP_1 contributo soggettivo dovuto ad dall'Ing. per le annualità 2015 e 2016 di CP_1 Pt_1 complessivi €. 5.092,71. Anche tale cifra non è stata contesta né dal ricorrente né da ed CP_3 appare corretta e quindi è posta a base della presente decisione. Pertanto l' dovrà essere condannato al trasferimento diretto in favore di di € CP_3 CP_1
5.092,71 a titolo di contributo soggettivo dovuto ad dal ricorrente per le annualità 2015 CP_1
(contributo soggettivo dovuto € 2.812,71) e 2016 (contributo soggettivo dovuto € 2.280,00). Diversamente, il ricorrente deve versare a i contributi integrativi e di maternità dovuti per CP_1 le annualità 2015 e seguenti. Quanto alla domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia unificata posticipata, di cui all'art. 20 del Regolamento generale di previdenza Inarcassa, si rileva che in assenza di domanda amministrativa la domanda è da ritenersi improcedibile. Infatti, da una parte, per come confermato da costante giurisprudenza l'iniziativa dell'assicurato in via amministrativa è prodromica alla domanda giudiziale e, dall'altra parte, l' irregolarità contributiva del ricorrente impedisce, in ogni caso, allo stato, l'accoglimento della domanda Infatti , l'art. 16 bis del Regolamento Generale Previdenza prevede :“Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso , CP_1 comprensivi degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti per i singoli trattamenti”. Parimenti va rigettata la richiesta del ricorrente di restituzione dei contributi, in assenza di norma o principio che preveda la restituzione. L'andamento della causa, le possibili non univoche interpretazioni giurisprudenziali in materia oltre al susseguirsi nel tempo di diverse normative comportano la totale compensazione fra le parti delle spese processuali.
PQM
dichiara che ha il diritto al trasferimento da parte dell' CP_1 Controparte_8 della somma di € 5.092,71 a titolo di contributo soggettivo dovuto ad dal ricorrente per le CP_1 annualità 2015 e 2016 e condanna l' ad effettuare tale trasferimento a;
CP_3 CP_1 accerta che il credito ancora dovuto dal ricorrente alla è di € 17345,18, a titolo di CP_1 contributo integrativo e sanzioni per gli anni 1999-2000-2001-2002 nonché a titolo di contributo soggettivo, integrativo, maternità e sanzioni per gli anni 2003-2007-2009; rigetta nel resto il ricorso e dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale del ricorrente;
spese di giudizio totalmente compensate fra tutte le parti. Roma, 9.7.2025
Il Giudice