Articolo 1308 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1307 bisArticolo 1319
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Art. 1308. Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare 1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco. 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a ((sottocapo scelto)) della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. 4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza. 4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022