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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4792/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR IA Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4792/2021 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 28 giugno Parte_1 C.F._1
1992, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Ladispoli, via Regina Margherita n. 1/A presso lo studio dell'avvocata Emanuela Greco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato a [...] [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Villalba di Guidonia (RM), via Lucania n. 13/, presso lo studio dell'avvocata
AL RO che, unitamente all'avv. Antonello Viola, lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 2 novembre 2021 la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, sig. , Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio a Tivoli (RM) il 28 maggio 2021, esponendo che dalla loro unione sono nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa del comportamento violento del marito.
Con comparsa depositata il 10 febbraio 2022, si è costituito in giudizio il sig.
aderendo alla domanda di separazione, ma contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda di addebito ed istando per il suo rigetto.
Sentite separatamente le parti all'udienza del 23 febbraio 2022, con ordinanza dell'11-17 marzo 2022 (comunicata il 21 marzo 2022), la giudice della fase presidenziale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con memoria integrativa depositata il 21 aprile 2022, la ricorrente ha altresì formulato domanda di condanna del resistente al risarcimento del danno patito “in conseguenza ed a causa delle gravi condotte dallo stesso perpetrate in danno della ricorrente (…) da quantificarsi in corso di giudizio”.
Con comparsa di costituzione nel giudizio di merito, depositata in data 27 aprile
2022, il resistente ha eccepito la tardività del deposito della memoria integrativa e la conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria.
Con ordinanza del 7 febbraio 2023, la giudice istruttrice, in precedenza assegnataria del procedimento, ha rigettato le istanze istruttorie e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, con ordinanza del 15 ottobre 2025, la giudice istruttrice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con concessione di termini, ai sensi dell'art. 190 comma 2 c.p.c., di giorni
20 per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
2. L'esame degli atti e la condotta processuale delle parti rivela una frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi che rende intollerabile della prosecuzione della loro convivenza.
2 Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione dei coniugi.
3. La domanda di addebito della separazione al marito è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente ha allegato di essere stata vittima di reiterati e gravissimi atti di violenza da parte del marito, lesivi della sua integrità psicofisica e della sua libertà personale e sessuale.
Le specifiche e dettagliate allegazioni della ricorrente hanno trovato riscontro probatorio in atti.
In primo luogo, va rilevato che, dalla cartella clinica di pronto soccorso del 10 luglio
2021 (prodotta dalla ricorrente in allegato al ricorso), risulta che: al momento dell'accesso in ospedale, la ricorrente aveva riferito ai sanitari “aggressione da parte di persona nota (il marito) che la aggrediva in luogo pubblico a seguito di un diverbio” e “aggressioni ripetute da diversi mesi, l'ultima delle quali circa 15 giorni fa. Durante una delle suddette aggressioni la ragazza riportava lesioni da taglio procurate con un coltello al braccio ed avambraccio sinistro”; la ricorrente presentava “Escoriazioni ed ecchimosi al mento, lato destro;
tumefazione ed ecchimosi retroauricolare sinistro. Cicatrici di grosse dimensioni al braccio ed avambraccio. Segni di pregressa ustione, emitorace destro, sottoascellare ed al collo, lato destro. Ecchimosi d iffuse degli arti inferiori, bilateralmente”; i sanitari al momento dell'uscita hanno reso la seguente diagnosi: “ALTRO E NON
SPECIFICATO TRAUMATISMO SUPERFICIALE DEL GOMI TO,
DELL'AVAMBRACCIO E DEL POLSO SENZA MENZIONE DI INFEZIONE ALTRO E
NON SPECIFICATO TRAUMATISMO SUPERFICIALE DEL TRONCO SENZA
MENZIONE DI ALTRO E NON SPECIFICATO TRAUMATISMO SUPERFICIALE
DELLA FACCIA, DEL COLLO E DEL CUOIO CAPELLUTO SENZA MENZIONE DI
INFEZIONE”.
Va poi osservato che la sig.ra sentita a sommarie informazioni Parte_2 nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti del resistente per il reato di maltrattamenti ai danni della ricorrente, ha riferito alla Polizia Giudiziaria che il giorno 10 luglio 2021, presso il circolo sportivo “Le Palme” a Roma, di cui era socia, aveva soccorso la ricorrente che “si dirigeva in lacrime verso il bagno seguita da ”, che “aveva un taglio sul mento” e che era “molto spaventata”, CP_1 precisando che in quell'occasione la ricorrente “si lamentava di aver un dolore all'orecchio” a causa di uno schiaffo ricevuto dal marito e “aveva delle cicatrici sul
3 braccio”. L'informatrice ha precisato di aver ricevuto le confidenze della donna che le riferiva che il marito: l'aveva più volte percossa, le aveva provocato le cicatrici che aveva sul braccio, “Le aveva distrutto il telefono oltre ad insultarla pesantemente” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 30 luglio 2021).
Occorre ancora rilevare che, dall'annotazione di Polizia giudiziaria dell'11 luglio
2021, relativa all'intervento effettuato presso l'Ospedale Cristo Re il 10 luglio 2021, risulta che i militari, presi i contatti con la persona offesa, avevano effettivamen te constatato sul corpo della donna vari segni di violenza pregressa su tutto il corpo
“Tra cui due cicatrici sul braccio destro molto evidenti provocate da oggetti da taglio, un'escoriazione dietro il collo e vari lividi su tutto il corpo” e avevano appreso dalla donna che costei era stata vittima di reiterati atti di violenza da parte del marito (doc. II all. memoria ex art. 183, comma 6, secondo termine, c.p.c. parte ricorrente).
Occorre infine considerare che, con sentenza n. 64672024 del Tribunale di Tivoli, sezione penale, è stata accertata la responsabilità penale dell'odierno resistente per i fatti posti a fondamento della domanda di addebito. Costui è stato infatti ritenuto responsabile per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale ai danni della moglie, uniti dal vincolo di continuazione, e condannato alla pena di anni 8 di reclusione (cfr. doc. allegata alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate dalla ricorrente). In proposito, va precisato che, per costante giurisprudenza, sia la sentenza penale, pur non passata in giudicato, sia le testimonianze assunte nell'ambito di procedimento penale sono da considerare prove atipiche che possono essere assunte alla base della valutazione del giudice civile quando, come nel caso di specie, nel processo penale l'imputato, parte del processo civile, sia stato posto in condizione di esercitare la piena difesa.
Le risultanze di tale giudizio possono essere assunte dal giudice civile alla base del proprio convincimento costituendo elementi di prova da valutare alla stregua delle altre risultanze.
3.1. Sulla scorta di tali elementi, complessivamente considerati, è ragionevole ritenere provata la grave violazione da parte del sig. degli obblighi CP_1 coniugali.
La domanda di addebito della separazione è dunque fondata, in quanto minacciare e percuotere la consorte, anche in una sola circostanza, integra una condotta di gravità tale da imporre l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare
4 comportamenti che, traducendosi nella violazione dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale e l'integrità fisica, oltrepassano quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner.
4. Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente.
Come correttamente eccepito da parte resistente (eccezione mai contestata dalla ricorrente), la ricorrente ha depositato tardivamente la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c.
La memoria avrebbe dovuto essere depositata entro il 20 aprile 2023 mentre parte ricorrente ha depositato tale atto solo in data 21 aprile 2023, con la conseguenza che la domanda nuova di risarcimento del danno endofamiliare è stata tardivamente proposta.
5. Per ciò che concerne le domande formulate dal resistente in ordine al godimento della casa coniugale, va osservato che, in ossequio ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole alla conservazione del proprio habitat domestico, pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non
è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento (tra le tante, Cass. civ. 18 settembre 2013, n. 21334).
È incontroverso che le parti non hanno avuto figli.
Il godimento della casa familiare sarà dunque regolato dalle ordinarie norme del diritto civile. Le domande proposte in questo giudizio devono invece essere rigettate.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'Erario, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e del mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (valore indeterminabile della controversia, complessità media, valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisionale).
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) il 28 maggio 2021;
[...]
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Tivoli (RM), atto n. 59, parte II, serie C, dell'anno 2021;
c) accoglie la domanda di addebito della separazione al sig. Controparte_1 proposta dalla ricorrente;
d) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
e) rigetta le ulteriori domande proposte dal resistente;
f) condanna il sig. al pagamento in favore dell'Erario, liquidate Controparte_1 in euro 7.202 oltre accessori di legge.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL AR FR IA
La div ulg a zio ne del p r e sen te p ro v v edim ento , a l di fuo ri d ell 'a m bito st re tta m en te p ro c es sua l e, è co ndiz io na ta a ll' elim ina z io ne di tu tti i da t i sen si bili in e sso co n tenu ti a i sen si d ella no rm a tiv a in
m a teria d i pro t e zio ne dei da ti pe rso na li .
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR IA Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4792/2021 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 28 giugno Parte_1 C.F._1
1992, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Ladispoli, via Regina Margherita n. 1/A presso lo studio dell'avvocata Emanuela Greco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato a [...] [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Villalba di Guidonia (RM), via Lucania n. 13/, presso lo studio dell'avvocata
AL RO che, unitamente all'avv. Antonello Viola, lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 2 novembre 2021 la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, sig. , Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio a Tivoli (RM) il 28 maggio 2021, esponendo che dalla loro unione sono nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa del comportamento violento del marito.
Con comparsa depositata il 10 febbraio 2022, si è costituito in giudizio il sig.
aderendo alla domanda di separazione, ma contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda di addebito ed istando per il suo rigetto.
Sentite separatamente le parti all'udienza del 23 febbraio 2022, con ordinanza dell'11-17 marzo 2022 (comunicata il 21 marzo 2022), la giudice della fase presidenziale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con memoria integrativa depositata il 21 aprile 2022, la ricorrente ha altresì formulato domanda di condanna del resistente al risarcimento del danno patito “in conseguenza ed a causa delle gravi condotte dallo stesso perpetrate in danno della ricorrente (…) da quantificarsi in corso di giudizio”.
Con comparsa di costituzione nel giudizio di merito, depositata in data 27 aprile
2022, il resistente ha eccepito la tardività del deposito della memoria integrativa e la conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria.
Con ordinanza del 7 febbraio 2023, la giudice istruttrice, in precedenza assegnataria del procedimento, ha rigettato le istanze istruttorie e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, con ordinanza del 15 ottobre 2025, la giudice istruttrice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con concessione di termini, ai sensi dell'art. 190 comma 2 c.p.c., di giorni
20 per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
2. L'esame degli atti e la condotta processuale delle parti rivela una frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi che rende intollerabile della prosecuzione della loro convivenza.
2 Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione dei coniugi.
3. La domanda di addebito della separazione al marito è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente ha allegato di essere stata vittima di reiterati e gravissimi atti di violenza da parte del marito, lesivi della sua integrità psicofisica e della sua libertà personale e sessuale.
Le specifiche e dettagliate allegazioni della ricorrente hanno trovato riscontro probatorio in atti.
In primo luogo, va rilevato che, dalla cartella clinica di pronto soccorso del 10 luglio
2021 (prodotta dalla ricorrente in allegato al ricorso), risulta che: al momento dell'accesso in ospedale, la ricorrente aveva riferito ai sanitari “aggressione da parte di persona nota (il marito) che la aggrediva in luogo pubblico a seguito di un diverbio” e “aggressioni ripetute da diversi mesi, l'ultima delle quali circa 15 giorni fa. Durante una delle suddette aggressioni la ragazza riportava lesioni da taglio procurate con un coltello al braccio ed avambraccio sinistro”; la ricorrente presentava “Escoriazioni ed ecchimosi al mento, lato destro;
tumefazione ed ecchimosi retroauricolare sinistro. Cicatrici di grosse dimensioni al braccio ed avambraccio. Segni di pregressa ustione, emitorace destro, sottoascellare ed al collo, lato destro. Ecchimosi d iffuse degli arti inferiori, bilateralmente”; i sanitari al momento dell'uscita hanno reso la seguente diagnosi: “ALTRO E NON
SPECIFICATO TRAUMATISMO SUPERFICIALE DEL GOMI TO,
DELL'AVAMBRACCIO E DEL POLSO SENZA MENZIONE DI INFEZIONE ALTRO E
NON SPECIFICATO TRAUMATISMO SUPERFICIALE DEL TRONCO SENZA
MENZIONE DI ALTRO E NON SPECIFICATO TRAUMATISMO SUPERFICIALE
DELLA FACCIA, DEL COLLO E DEL CUOIO CAPELLUTO SENZA MENZIONE DI
INFEZIONE”.
Va poi osservato che la sig.ra sentita a sommarie informazioni Parte_2 nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti del resistente per il reato di maltrattamenti ai danni della ricorrente, ha riferito alla Polizia Giudiziaria che il giorno 10 luglio 2021, presso il circolo sportivo “Le Palme” a Roma, di cui era socia, aveva soccorso la ricorrente che “si dirigeva in lacrime verso il bagno seguita da ”, che “aveva un taglio sul mento” e che era “molto spaventata”, CP_1 precisando che in quell'occasione la ricorrente “si lamentava di aver un dolore all'orecchio” a causa di uno schiaffo ricevuto dal marito e “aveva delle cicatrici sul
3 braccio”. L'informatrice ha precisato di aver ricevuto le confidenze della donna che le riferiva che il marito: l'aveva più volte percossa, le aveva provocato le cicatrici che aveva sul braccio, “Le aveva distrutto il telefono oltre ad insultarla pesantemente” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 30 luglio 2021).
Occorre ancora rilevare che, dall'annotazione di Polizia giudiziaria dell'11 luglio
2021, relativa all'intervento effettuato presso l'Ospedale Cristo Re il 10 luglio 2021, risulta che i militari, presi i contatti con la persona offesa, avevano effettivamen te constatato sul corpo della donna vari segni di violenza pregressa su tutto il corpo
“Tra cui due cicatrici sul braccio destro molto evidenti provocate da oggetti da taglio, un'escoriazione dietro il collo e vari lividi su tutto il corpo” e avevano appreso dalla donna che costei era stata vittima di reiterati atti di violenza da parte del marito (doc. II all. memoria ex art. 183, comma 6, secondo termine, c.p.c. parte ricorrente).
Occorre infine considerare che, con sentenza n. 64672024 del Tribunale di Tivoli, sezione penale, è stata accertata la responsabilità penale dell'odierno resistente per i fatti posti a fondamento della domanda di addebito. Costui è stato infatti ritenuto responsabile per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale ai danni della moglie, uniti dal vincolo di continuazione, e condannato alla pena di anni 8 di reclusione (cfr. doc. allegata alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate dalla ricorrente). In proposito, va precisato che, per costante giurisprudenza, sia la sentenza penale, pur non passata in giudicato, sia le testimonianze assunte nell'ambito di procedimento penale sono da considerare prove atipiche che possono essere assunte alla base della valutazione del giudice civile quando, come nel caso di specie, nel processo penale l'imputato, parte del processo civile, sia stato posto in condizione di esercitare la piena difesa.
Le risultanze di tale giudizio possono essere assunte dal giudice civile alla base del proprio convincimento costituendo elementi di prova da valutare alla stregua delle altre risultanze.
3.1. Sulla scorta di tali elementi, complessivamente considerati, è ragionevole ritenere provata la grave violazione da parte del sig. degli obblighi CP_1 coniugali.
La domanda di addebito della separazione è dunque fondata, in quanto minacciare e percuotere la consorte, anche in una sola circostanza, integra una condotta di gravità tale da imporre l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare
4 comportamenti che, traducendosi nella violazione dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale e l'integrità fisica, oltrepassano quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner.
4. Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente.
Come correttamente eccepito da parte resistente (eccezione mai contestata dalla ricorrente), la ricorrente ha depositato tardivamente la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c.
La memoria avrebbe dovuto essere depositata entro il 20 aprile 2023 mentre parte ricorrente ha depositato tale atto solo in data 21 aprile 2023, con la conseguenza che la domanda nuova di risarcimento del danno endofamiliare è stata tardivamente proposta.
5. Per ciò che concerne le domande formulate dal resistente in ordine al godimento della casa coniugale, va osservato che, in ossequio ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole alla conservazione del proprio habitat domestico, pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non
è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento (tra le tante, Cass. civ. 18 settembre 2013, n. 21334).
È incontroverso che le parti non hanno avuto figli.
Il godimento della casa familiare sarà dunque regolato dalle ordinarie norme del diritto civile. Le domande proposte in questo giudizio devono invece essere rigettate.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'Erario, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e del mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (valore indeterminabile della controversia, complessità media, valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisionale).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) il 28 maggio 2021;
[...]
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Tivoli (RM), atto n. 59, parte II, serie C, dell'anno 2021;
c) accoglie la domanda di addebito della separazione al sig. Controparte_1 proposta dalla ricorrente;
d) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
e) rigetta le ulteriori domande proposte dal resistente;
f) condanna il sig. al pagamento in favore dell'Erario, liquidate Controparte_1 in euro 7.202 oltre accessori di legge.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL AR FR IA
La div ulg a zio ne del p r e sen te p ro v v edim ento , a l di fuo ri d ell 'a m bito st re tta m en te p ro c es sua l e, è co ndiz io na ta a ll' elim ina z io ne di tu tti i da t i sen si bili in e sso co n tenu ti a i sen si d ella no rm a tiv a in
m a teria d i pro t e zio ne dei da ti pe rso na li .
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