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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2280/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione giudiziale promosso con ricorso di data 02/05/2025 da
) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'avv. VARDANEGA DIANA nei confronti di
( ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con l'avv. MELLUSO BARBARA PIERA
Conclusioni delle parti:
Per entrambe le parti: come da verbale d'udienza del 27/10/2025 ovvero:
1. Il figlio rimane collocato prevalentemente presso il padre, affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, e potrà incontrare la madre a weekend alternati, allo stato senza pernottamento. Il tutto salvo diverso accordo tra madre e figlio, previa informazione al padre nel rispetto della volontà e degli impegni dello stesso figlio.
2. Quanto al mantenimento di la madre verserà al padre entro il giorno 20 di ciascun mese, la Per_1 somma omnicomprensiva (co te sia il mantenimento ordinario che le spese straordinarie) di Euro 50,00, fermo restando che il padre percepirà integralmente l'Assegno unico familiare nonché le relative detrazioni fiscali.
3. Il marito verserà alla moglie entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Euro 300,00 quale assegno di mantenimento nell'ambito della separazione tra i coniugi
4. Per i prossimi 6 mesi, le parti danno atto che il marito rinuncia al percepimento della somma di cui al punto 2 (Euro 50,00).
5. La moglie si impegna a firmare quanto necessario ai fini dell'ottenimento da parte di dei Per_1 documenti validi per l'espatrio (C.I., passaporto ecc..)
Per il PM: “visto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente, la quale ha richiesto la separazione personale dalla coniuge CP_1
Poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, la domanda di separazione formulata da entrambe le parti deve trovare accoglimento.
All'udienza del 27/10/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, specificato nei dettagli durante la medesima udienza.
Giudica il Tribunale che le conclusioni delle parti debbano trovare accoglimento in quanto non contrarie alla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo dichiara la separazione personale dei coniugi .F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 (Marocco) il 25.01.1967 e C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2 11/11/1978, unitisi in matrimonio il 13/09/2000 (Atto di Matrimonio trascritto al n. 429, foglio 354, Registro dei Matrimoni, Volume 118, il 15.09.2000, RICEVUTA n. 48/20, certificato rilasciato dal Regno del Marocco, Ministero della Giustizia, Tribunale di Prima Istanza di Ben M'Sik – e Controparte_2 parimenti annotato all'anagrafe del Comune di Borso del Grappa) alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Spese compensate.
Treviso, 04/11/2025
Il Presidente Est. dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione giudiziale promosso con ricorso di data 02/05/2025 da
) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'avv. VARDANEGA DIANA nei confronti di
( ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con l'avv. MELLUSO BARBARA PIERA
Conclusioni delle parti:
Per entrambe le parti: come da verbale d'udienza del 27/10/2025 ovvero:
1. Il figlio rimane collocato prevalentemente presso il padre, affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, e potrà incontrare la madre a weekend alternati, allo stato senza pernottamento. Il tutto salvo diverso accordo tra madre e figlio, previa informazione al padre nel rispetto della volontà e degli impegni dello stesso figlio.
2. Quanto al mantenimento di la madre verserà al padre entro il giorno 20 di ciascun mese, la Per_1 somma omnicomprensiva (co te sia il mantenimento ordinario che le spese straordinarie) di Euro 50,00, fermo restando che il padre percepirà integralmente l'Assegno unico familiare nonché le relative detrazioni fiscali.
3. Il marito verserà alla moglie entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Euro 300,00 quale assegno di mantenimento nell'ambito della separazione tra i coniugi
4. Per i prossimi 6 mesi, le parti danno atto che il marito rinuncia al percepimento della somma di cui al punto 2 (Euro 50,00).
5. La moglie si impegna a firmare quanto necessario ai fini dell'ottenimento da parte di dei Per_1 documenti validi per l'espatrio (C.I., passaporto ecc..)
Per il PM: “visto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente, la quale ha richiesto la separazione personale dalla coniuge CP_1
Poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, la domanda di separazione formulata da entrambe le parti deve trovare accoglimento.
All'udienza del 27/10/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, specificato nei dettagli durante la medesima udienza.
Giudica il Tribunale che le conclusioni delle parti debbano trovare accoglimento in quanto non contrarie alla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo dichiara la separazione personale dei coniugi .F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 (Marocco) il 25.01.1967 e C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2 11/11/1978, unitisi in matrimonio il 13/09/2000 (Atto di Matrimonio trascritto al n. 429, foglio 354, Registro dei Matrimoni, Volume 118, il 15.09.2000, RICEVUTA n. 48/20, certificato rilasciato dal Regno del Marocco, Ministero della Giustizia, Tribunale di Prima Istanza di Ben M'Sik – e Controparte_2 parimenti annotato all'anagrafe del Comune di Borso del Grappa) alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Spese compensate.
Treviso, 04/11/2025
Il Presidente Est. dott. Andrea Carli