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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1523/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1523/2022 R.G. promossa da:
C.F. nato ad [...] en Parte_1 C.F._1
Provence (Francia), il 27 novembre 1951, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Federico Giunti del foro di Alessandria, PEC Email_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Ovada (AL), corso Saracco n. 38
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...], il 18 Controparte_1 C.F._2 marzo 1958, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Vittorio Biscaglino del foro di Genova, PEC presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliato, in Acqui Terme, piazza San Francesco n.7/3
- APPELLATO -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2022, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 897/2022, emessa in
[...]
data 17 ottobre 2022 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica,
pubblicata in pari data e notificata il 25 ottobre 2022, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“Dichiara l'illegittimità della piscina realizzata (insistente sulle particelle 29 e 391 del Foglio 10, del Catasto del Comune di Carpeneto) da , in quanto costruita Parte_1
a distanza di meno di due metri dal confine della proprietà (immobile censito al Foglio 10, mappale
388 del Catasto del Comune di Carpeneto) di e condanna il convenuto alla Controparte_1 riduzione in pristino ai sensi degli artt. 872 comma 2 e 2058 c.c.;
Condanna altresì a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario pari al 15%
CPA e IVA come per legge, oltre gli esborsi;
Spese della CTU poste a carico del convenuto”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
Alla prima udienza, tenutasi in data 1 marzo 2023, l'Appellante ha rinunciato alla presentata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex art. 283 c.p.c., dopo che parte Appellata ha dichiarato di attendere l'esito del giudizio di appello prima di agire per dare esecuzione alla sentenza di primo grado.
II. All'esito della trattazione, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla dichiarazione di illegittimità della piscina realizzata dal Sig. e condanna di Pt_1 quest'ultimo alla riduzione in pristino, in tal modo rigettando integralmente la domanda del Sig.
CP_1 Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al
2 deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione in data 25 settembre 2020, quale Controparte_1
proprietario dell'immobile sito nel Comune di Carpeneto, in via Terragni n. 70, accatastato a foglio 10, mappale 388, ha evocato in giudizio Parte_1
proprietario del fabbricato contiguo ubicato al civico 72 della medesima via,
[...]
foglio 10, mappali n. 29 e 391, chiedendo al Tribunale di Alessandria di accertare e dichiarare che la piscina insistente sul fondo del convenuto era stata costruita senza il rispetto delle norme di legge e regolamentari, e in specie in violazione delle distanze legali di cui agli artt. 873 e 889 c.c., e che sussisteva violazione analoga in relazione a un muro in cemento armato, a un “manufatto contenente tubazioni idrauliche”, nonché
a una determinata “installazione” di “vetro satinato” e “del cancello di ingresso”, anch'essi fatti costruire o installare dal convenuto e, per l'effetto, di condannare la controparte alla rimozione di dette opere e al risarcimento dei danni derivati a parte attrice dalla loro realizzazione, in particolare in correlazione a infiltrazioni d'acqua, che si allegava essersi verificate.
si è costituito in giudizio, contestando tali Parte_1
allegazioni e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa è stata istruita mediante disposizione di CTU e assunzione di prove orali.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha dichiarato
“l'illegittimità della piscina”, “in quanto costruita a distanza di meno di due metri dal confine”, in violazione del disposto dell'art 889 c.c., che ha ritenuto applicabile, e ha condannato alla riduzione in pristino ai sensi dell'art. Parte_1
872 comma 2 c.c.. Ha rigettato, invece, tutte le altre domande attoree, ritenendo che le stesse non avessero “trovato conferma” agli atti.
3 L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, avanzando due motivi d'impugnazione, rispettivamente rubricati
“l'errata applicazione dell'art. 889 c.c. in vece dell'art. 877 c.c.” e “la costruzione interrata della piscina”, sostenendo l'inapplicabilità delle disposizioni che impongono determinate minime distanze legali al caso in esame, relativo a una costruzione asseritamente realizzata in aderenza a quella di controparte e altresì qualificabile come interrata.
Non sono stati presentati altri motivi d'impugnazione.
L'Appellato si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Non è stato avanzato appello incidentale.
Pertanto, i restanti capi e punti della sentenza di primo grado, fra cui il rigetto delle altre domande avanzate da non essendo stati oggetto Controparte_1
d'impugnazione, sono coperti da giudicato interno.
2 APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 889 C.C.
La piscina oggetto di causa, una vasca, di limitate dimensioni, è stata costruita,
come emerge dalle risultanze della svolta CTU, quasi in aderenza al muro dell'immobile di proprietà di per quanto nella SCIA che era Controparte_1
stata presentata da risultasse prevista una distanza di Parte_1
4 Entrambi i motivi di appello sono infondati e non possono trovare accoglimento.
Il Tribunale di Alessandria non ha accolto la domanda, che pure CP_1
aveva avanzato anche in ordine a tale profilo, fondata su un'asserita
[...]
violazione dell'art. 873 c.c. in punto distanze minime fra costruzioni.
Il disposto dell'art. 873 c.c. è finalizzato a evitare la creazione di intercapedini fra edifici a uso abitativo, a tutela dell'interesse pubblico e privato all'igiene, al decoro e alla sicurezza, e trova, quello sì, deroga nel caso di costruzioni in aderenza (che,
peraltro, per essere tali debbono combaciare perfettamente in almeno un lato, in modo che non rimanga tra loro, neppure per un breve tratto, uno spazio vuoto, in quanto solo eliminando ogni cavità attraverso la creazione di un contatto diretto tra i fabbricati s'impedisce che si possa verificare la situazione dannosa che l'art. 873 c.c. mira a prevenire), come pure nel caso di costruzioni interrate.
Il giudice di prime cure ha invece ritenuto accertata la violazione del diverso disposto dell'art. 889 c.c., che prevede determinate distanze minime, da altri edifici, per pozzi, cisterne, fosse e anche solo tubi, in ragione di una finalità del tutto diversa:
sempre a tutela dell'igiene e della sicurezza, ma volta a evitare infiltrazioni o trasudamenti pericolosi per il vicino confinante.
Tale norma, a differenza dell'art. 873 c.c., non trova deroga nel caso di costruzioni interrate, tanto meno nell'eventualità di costruzioni in aderenza, che costituirebbero anzi, sotto questo diverso profilo, ragione semmai di un accresciuto pericolo.
Le due norme possono entrambe avere applicazione in ordine alla costruzione di una piscina ma hanno, come detto, finalità e ambiti applicativi diversi (cfr. al riguardo,
ex multis, C. Cass., n. 10868 del 25.05.2016; Consiglio di Stato, sentenza n. 7937 del
2.10.2024) e comunque, per quanto rileva in questo grado di giudizio, il Tribunale di
Alessandria ha ritenuto esclusivamente la violazione dell'art. 889 c.c., che emerge provata agli atti come senz'altro sussistente.
Nell'esposizione del primo motivo d'impugnazione l'Appellante, pur non potendosi dire avere avanzato, sul punto, una specifica ragione di doglianza, ha notato che il
Tribunale, avendo equiparato una piscina alle “cisterne”, avrebbe operato
5 un'interpretazione “tutt'altro che scontata”, mentre, a suo avviso, cisterne e piscine
“sono accumunate solo dal fatto che contengono un liquido (che per le piscine è sempre e solo acqua)”.
Che l'indicazione di “pozzi, cisterne, fosse” sia solo esemplificativa e non esaustiva risulta invece pacifico in giurisprudenza, inoltre è proprio e appunto il fatto di contenere acqua il comune denominatore dei manufatti rientranti nella previsione dell'art. 889 c.c. che, d'altronde, al secondo comma impone espressamente che anche solo i “tubi d'acqua pura” debbano rispettare la distanza di “almeno un metro” dal confine: e in questo caso è incontroverso che la distanza sia minore, di soli pochi centimetri.
Esclusivamente con la presentata comparsa conclusionale l'Appellante ha aggiunto che il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere derivabile dal disposto dell'art. 889
c.c. una presunzione assoluta di pericolosità dell'opera, avendo condannato
[...]
alla rimozione della piscina e al ripristino della situazione Parte_1
esistente ex ante, a prescindere dalla verifica circa la sussistenza di un'effettiva pericolosità e dei danni che, nel caso concreto, essa ha provocato o potrebbe arrecare alla costruzione vicina, così discostandosi, secondo l'Appellante, dall'orientamento di parte della giurisprudenza che invece ha concluso nel senso di potersi escludersi un carattere assoluto di tale presunzione, che la norma non indica espressamente come tale, ammettendo quindi la possibilità di provare, in concreto, la non pericolosità dell'opera.
Tale profilo di doglianza risulta avanzato tardivamente, come tale è quindi inammissibile.
Per mero inciso può aggiungersi, per un verso, che la giurisprudenza di legittimità
ha invece per lo più ribadito sussistere una presunzione assoluta di pericolosità (cfr.,
ad esempio, C. Cass., Sez. 2, sentenza n. 14273 del 24/05/2019, Rv. 654184 – 01, secondo la quale la disposizione dell'art. 889, comma 2 c.c. “si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria”; nello stesso senso C. Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 20046 del
6 30/07/2018, Rv. 650075 – 01; C. Cass., Sez. 2, sentenza n. 25475 del 16/12/2010, Rv.
615880 - 01), e se è vero che di recente si sono manifestati orientamenti volti a qualificare il disposto sia dell'art. 889 c.c., che dell'art. 890 c.c., come fondati sulla sussistenza di una presunzione solo relativa (così C. Cass., sez. 2, ordinanza n. 17758
del 27/06/2024, Rv. 671712 - 01), si è trattato di casi relativi a immobili condominiali o in cui sussistevano circostanze particolari;
per altro verso che, anche a ritenere si tratti di una presunzione relativa, come tale superabile in senso contrario, nel caso in esame tale prova non è stata fornita. Anzi, è stato semmai ad Controparte_1
allegare il presunto verificarsi sia di infiltrazioni, sia di rischi di problematiche igienico sanitarie, producendo elementi di prova documentale al riguardo. Il Tribunale non ha ritenuto provata la sussistenza di danni risarcibili, peraltro l'Appellante, dal canto suo, nemmeno ha in alcun modo provato la specifica assenza di pericolosità dell'opera, onere che su di lui incombeva.
Il presentato appello deve pertanto essere integralmente respinto.
3. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminato), dei risultati conseguiti, del numero ridotto e della complessità assai modesta delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano,
in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.850,00
- per la fase introduttiva euro 1.300,00
- per la fase decisoria euro 1.950,00
Totale: euro 5.100,00
7 oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, ,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, Parte_1
al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
[...]
Appellata, liquidate nella misura di euro 5.100,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
84 cm dal fondo contiguo.
Essendo questo dato di fatto sostanzialmente incontroverso, l'Appellante sostiene, con il primo motivo d'impugnazione, che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare il disposto dell'art. 889 c.c., anziché quello dell'art. 877 c.c., che legittima le costruzioni in aderenza.
Con il secondo motivo di gravame l'Appellante aggiunge che, in ogni caso, si tratterebbe di una costruzione interrata e, in conformità a un costante indirizzo interpretativo giurisprudenziale, i volumi edilizi interrati, benché qualificati come costruzioni, sono esclusi dal regime delle distanze legali.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1523/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1523/2022 R.G. promossa da:
C.F. nato ad [...] en Parte_1 C.F._1
Provence (Francia), il 27 novembre 1951, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Federico Giunti del foro di Alessandria, PEC Email_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Ovada (AL), corso Saracco n. 38
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...], il 18 Controparte_1 C.F._2 marzo 1958, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Vittorio Biscaglino del foro di Genova, PEC presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliato, in Acqui Terme, piazza San Francesco n.7/3
- APPELLATO -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2022, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 897/2022, emessa in
[...]
data 17 ottobre 2022 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica,
pubblicata in pari data e notificata il 25 ottobre 2022, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“Dichiara l'illegittimità della piscina realizzata (insistente sulle particelle 29 e 391 del Foglio 10, del Catasto del Comune di Carpeneto) da , in quanto costruita Parte_1
a distanza di meno di due metri dal confine della proprietà (immobile censito al Foglio 10, mappale
388 del Catasto del Comune di Carpeneto) di e condanna il convenuto alla Controparte_1 riduzione in pristino ai sensi degli artt. 872 comma 2 e 2058 c.c.;
Condanna altresì a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario pari al 15%
CPA e IVA come per legge, oltre gli esborsi;
Spese della CTU poste a carico del convenuto”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
Alla prima udienza, tenutasi in data 1 marzo 2023, l'Appellante ha rinunciato alla presentata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex art. 283 c.p.c., dopo che parte Appellata ha dichiarato di attendere l'esito del giudizio di appello prima di agire per dare esecuzione alla sentenza di primo grado.
II. All'esito della trattazione, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla dichiarazione di illegittimità della piscina realizzata dal Sig. e condanna di Pt_1 quest'ultimo alla riduzione in pristino, in tal modo rigettando integralmente la domanda del Sig.
CP_1 Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al
2 deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione in data 25 settembre 2020, quale Controparte_1
proprietario dell'immobile sito nel Comune di Carpeneto, in via Terragni n. 70, accatastato a foglio 10, mappale 388, ha evocato in giudizio Parte_1
proprietario del fabbricato contiguo ubicato al civico 72 della medesima via,
[...]
foglio 10, mappali n. 29 e 391, chiedendo al Tribunale di Alessandria di accertare e dichiarare che la piscina insistente sul fondo del convenuto era stata costruita senza il rispetto delle norme di legge e regolamentari, e in specie in violazione delle distanze legali di cui agli artt. 873 e 889 c.c., e che sussisteva violazione analoga in relazione a un muro in cemento armato, a un “manufatto contenente tubazioni idrauliche”, nonché
a una determinata “installazione” di “vetro satinato” e “del cancello di ingresso”, anch'essi fatti costruire o installare dal convenuto e, per l'effetto, di condannare la controparte alla rimozione di dette opere e al risarcimento dei danni derivati a parte attrice dalla loro realizzazione, in particolare in correlazione a infiltrazioni d'acqua, che si allegava essersi verificate.
si è costituito in giudizio, contestando tali Parte_1
allegazioni e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa è stata istruita mediante disposizione di CTU e assunzione di prove orali.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha dichiarato
“l'illegittimità della piscina”, “in quanto costruita a distanza di meno di due metri dal confine”, in violazione del disposto dell'art 889 c.c., che ha ritenuto applicabile, e ha condannato alla riduzione in pristino ai sensi dell'art. Parte_1
872 comma 2 c.c.. Ha rigettato, invece, tutte le altre domande attoree, ritenendo che le stesse non avessero “trovato conferma” agli atti.
3 L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, avanzando due motivi d'impugnazione, rispettivamente rubricati
“l'errata applicazione dell'art. 889 c.c. in vece dell'art. 877 c.c.” e “la costruzione interrata della piscina”, sostenendo l'inapplicabilità delle disposizioni che impongono determinate minime distanze legali al caso in esame, relativo a una costruzione asseritamente realizzata in aderenza a quella di controparte e altresì qualificabile come interrata.
Non sono stati presentati altri motivi d'impugnazione.
L'Appellato si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Non è stato avanzato appello incidentale.
Pertanto, i restanti capi e punti della sentenza di primo grado, fra cui il rigetto delle altre domande avanzate da non essendo stati oggetto Controparte_1
d'impugnazione, sono coperti da giudicato interno.
2 APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 889 C.C.
La piscina oggetto di causa, una vasca, di limitate dimensioni, è stata costruita,
come emerge dalle risultanze della svolta CTU, quasi in aderenza al muro dell'immobile di proprietà di per quanto nella SCIA che era Controparte_1
stata presentata da risultasse prevista una distanza di Parte_1
4 Entrambi i motivi di appello sono infondati e non possono trovare accoglimento.
Il Tribunale di Alessandria non ha accolto la domanda, che pure CP_1
aveva avanzato anche in ordine a tale profilo, fondata su un'asserita
[...]
violazione dell'art. 873 c.c. in punto distanze minime fra costruzioni.
Il disposto dell'art. 873 c.c. è finalizzato a evitare la creazione di intercapedini fra edifici a uso abitativo, a tutela dell'interesse pubblico e privato all'igiene, al decoro e alla sicurezza, e trova, quello sì, deroga nel caso di costruzioni in aderenza (che,
peraltro, per essere tali debbono combaciare perfettamente in almeno un lato, in modo che non rimanga tra loro, neppure per un breve tratto, uno spazio vuoto, in quanto solo eliminando ogni cavità attraverso la creazione di un contatto diretto tra i fabbricati s'impedisce che si possa verificare la situazione dannosa che l'art. 873 c.c. mira a prevenire), come pure nel caso di costruzioni interrate.
Il giudice di prime cure ha invece ritenuto accertata la violazione del diverso disposto dell'art. 889 c.c., che prevede determinate distanze minime, da altri edifici, per pozzi, cisterne, fosse e anche solo tubi, in ragione di una finalità del tutto diversa:
sempre a tutela dell'igiene e della sicurezza, ma volta a evitare infiltrazioni o trasudamenti pericolosi per il vicino confinante.
Tale norma, a differenza dell'art. 873 c.c., non trova deroga nel caso di costruzioni interrate, tanto meno nell'eventualità di costruzioni in aderenza, che costituirebbero anzi, sotto questo diverso profilo, ragione semmai di un accresciuto pericolo.
Le due norme possono entrambe avere applicazione in ordine alla costruzione di una piscina ma hanno, come detto, finalità e ambiti applicativi diversi (cfr. al riguardo,
ex multis, C. Cass., n. 10868 del 25.05.2016; Consiglio di Stato, sentenza n. 7937 del
2.10.2024) e comunque, per quanto rileva in questo grado di giudizio, il Tribunale di
Alessandria ha ritenuto esclusivamente la violazione dell'art. 889 c.c., che emerge provata agli atti come senz'altro sussistente.
Nell'esposizione del primo motivo d'impugnazione l'Appellante, pur non potendosi dire avere avanzato, sul punto, una specifica ragione di doglianza, ha notato che il
Tribunale, avendo equiparato una piscina alle “cisterne”, avrebbe operato
5 un'interpretazione “tutt'altro che scontata”, mentre, a suo avviso, cisterne e piscine
“sono accumunate solo dal fatto che contengono un liquido (che per le piscine è sempre e solo acqua)”.
Che l'indicazione di “pozzi, cisterne, fosse” sia solo esemplificativa e non esaustiva risulta invece pacifico in giurisprudenza, inoltre è proprio e appunto il fatto di contenere acqua il comune denominatore dei manufatti rientranti nella previsione dell'art. 889 c.c. che, d'altronde, al secondo comma impone espressamente che anche solo i “tubi d'acqua pura” debbano rispettare la distanza di “almeno un metro” dal confine: e in questo caso è incontroverso che la distanza sia minore, di soli pochi centimetri.
Esclusivamente con la presentata comparsa conclusionale l'Appellante ha aggiunto che il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere derivabile dal disposto dell'art. 889
c.c. una presunzione assoluta di pericolosità dell'opera, avendo condannato
[...]
alla rimozione della piscina e al ripristino della situazione Parte_1
esistente ex ante, a prescindere dalla verifica circa la sussistenza di un'effettiva pericolosità e dei danni che, nel caso concreto, essa ha provocato o potrebbe arrecare alla costruzione vicina, così discostandosi, secondo l'Appellante, dall'orientamento di parte della giurisprudenza che invece ha concluso nel senso di potersi escludersi un carattere assoluto di tale presunzione, che la norma non indica espressamente come tale, ammettendo quindi la possibilità di provare, in concreto, la non pericolosità dell'opera.
Tale profilo di doglianza risulta avanzato tardivamente, come tale è quindi inammissibile.
Per mero inciso può aggiungersi, per un verso, che la giurisprudenza di legittimità
ha invece per lo più ribadito sussistere una presunzione assoluta di pericolosità (cfr.,
ad esempio, C. Cass., Sez. 2, sentenza n. 14273 del 24/05/2019, Rv. 654184 – 01, secondo la quale la disposizione dell'art. 889, comma 2 c.c. “si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria”; nello stesso senso C. Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 20046 del
6 30/07/2018, Rv. 650075 – 01; C. Cass., Sez. 2, sentenza n. 25475 del 16/12/2010, Rv.
615880 - 01), e se è vero che di recente si sono manifestati orientamenti volti a qualificare il disposto sia dell'art. 889 c.c., che dell'art. 890 c.c., come fondati sulla sussistenza di una presunzione solo relativa (così C. Cass., sez. 2, ordinanza n. 17758
del 27/06/2024, Rv. 671712 - 01), si è trattato di casi relativi a immobili condominiali o in cui sussistevano circostanze particolari;
per altro verso che, anche a ritenere si tratti di una presunzione relativa, come tale superabile in senso contrario, nel caso in esame tale prova non è stata fornita. Anzi, è stato semmai ad Controparte_1
allegare il presunto verificarsi sia di infiltrazioni, sia di rischi di problematiche igienico sanitarie, producendo elementi di prova documentale al riguardo. Il Tribunale non ha ritenuto provata la sussistenza di danni risarcibili, peraltro l'Appellante, dal canto suo, nemmeno ha in alcun modo provato la specifica assenza di pericolosità dell'opera, onere che su di lui incombeva.
Il presentato appello deve pertanto essere integralmente respinto.
3. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminato), dei risultati conseguiti, del numero ridotto e della complessità assai modesta delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano,
in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.850,00
- per la fase introduttiva euro 1.300,00
- per la fase decisoria euro 1.950,00
Totale: euro 5.100,00
7 oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, ,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, Parte_1
al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
[...]
Appellata, liquidate nella misura di euro 5.100,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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84 cm dal fondo contiguo.
Essendo questo dato di fatto sostanzialmente incontroverso, l'Appellante sostiene, con il primo motivo d'impugnazione, che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare il disposto dell'art. 889 c.c., anziché quello dell'art. 877 c.c., che legittima le costruzioni in aderenza.
Con il secondo motivo di gravame l'Appellante aggiunge che, in ogni caso, si tratterebbe di una costruzione interrata e, in conformità a un costante indirizzo interpretativo giurisprudenziale, i volumi edilizi interrati, benché qualificati come costruzioni, sono esclusi dal regime delle distanze legali.