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30 gennaio 2024
30 gennaio 2024
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del regolamento 1. All'articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole « con proprio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , con proprio decreto, » , dopo la parola «lettere» sono soppresse le seguenti: « a) » e dopo le parole «della legge di riferimento» sono inserite le seguenti: « nonche' del decreto-legge n. 169 del 2022 »; b) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: « a-bis) conferisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, gli incarichi di Direttore amministrativo e di Direttore tecnico-scientifico e ne stabilisce i relativi compensi, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 10-bis del presente regolamento »; c) alla lettera b), le parole « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di seguito denominata Conferenza Stato-Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »; d) alla lettera c), le parole « Conferenza Stato-Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, »; e) alla lettera d), dopo la parola: «acquisisce» sono inserite le seguenti: « dal Presidente »; le parole: « dal Direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « dal Direttore amministrativo, in raccordo con il Direttore tecnico-scientifico, ». 2. All'articolo 4, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole « e i correlati risultati » sono soppresse; b) alla lettera a), la parola « favorendo » e' sostituita dalla seguente: « favorire ». Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Indirizzo). - 1. L'Agenzia e' sottoposta alle attivita' di indirizzo del Ministro della salute.
2. Il Ministro della salute, in particolare:
a) nomina, con proprio decreto, gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4, lettere b), c) dell'art. 48 della legge di riferimento nonche' del decreto-legge n. 169 del 2022 e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi;
a-bis) conferisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, gli incarichi di Direttore amministrativo e di Direttore tecnico-scientifico e ne stabilisce i relativi compensi, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 10-bis del presente regolamento;
b) definisce gli indirizzi e le priorita' dell'Agenzia, mediante apposite direttive generali contenenti l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e le eventuali attivita' specifiche da intraprendere, trasmettendoli alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) acquisisce il programma annuale di attivita' e di interventi dell'Agenzia e lo trasmette con le proprie considerazioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera h) della legge di riferimento;
d) acquisisce dal Presidente, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, i periodici rapporti informativi predisposti dal Direttore amministrativo, in raccordo con il Direttore tecnico-scientifico, ai sensi del comma 5, lettera i) dell'art. 48 della legge di riferimento e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Ai sensi dell' art. 8, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'art. 48 della legge di riferimento, il Ministro della salute stipula con l'Agenzia la convenzione di durata triennale, che puo' essere aggiornata annualmente, ove, in particolare, sono definiti gli obiettivi per le tematiche di seguito indicate:
a) garanzie del mantenimento dell'unitarieta' del sistema farmaceutico per assicurare l'accesso ai farmaci innovativi, ai farmaci per le malattie rare e favorire la ricerca;
b) interventi per assicurare l'impiego sicuro ed appropriato dei farmaci;
c) rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'EMEA;
d) realizzazione di programmi di farmacovigilanza attiva, di attivita' di informazione indipendente e di ricerche comparative sui farmaci atti a dimostrare il valore terapeutico aggiuntivo.».
a) alla lettera a), le parole « con proprio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , con proprio decreto, » , dopo la parola «lettere» sono soppresse le seguenti: « a) » e dopo le parole «della legge di riferimento» sono inserite le seguenti: « nonche' del decreto-legge n. 169 del 2022 »; b) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: « a-bis) conferisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, gli incarichi di Direttore amministrativo e di Direttore tecnico-scientifico e ne stabilisce i relativi compensi, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 10-bis del presente regolamento »; c) alla lettera b), le parole « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di seguito denominata Conferenza Stato-Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »; d) alla lettera c), le parole « Conferenza Stato-Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, »; e) alla lettera d), dopo la parola: «acquisisce» sono inserite le seguenti: « dal Presidente »; le parole: « dal Direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « dal Direttore amministrativo, in raccordo con il Direttore tecnico-scientifico, ». 2. All'articolo 4, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole « e i correlati risultati » sono soppresse; b) alla lettera a), la parola « favorendo » e' sostituita dalla seguente: « favorire ». Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Indirizzo). - 1. L'Agenzia e' sottoposta alle attivita' di indirizzo del Ministro della salute.
2. Il Ministro della salute, in particolare:
a) nomina, con proprio decreto, gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4, lettere b), c) dell'art. 48 della legge di riferimento nonche' del decreto-legge n. 169 del 2022 e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi;
a-bis) conferisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, gli incarichi di Direttore amministrativo e di Direttore tecnico-scientifico e ne stabilisce i relativi compensi, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 10-bis del presente regolamento;
b) definisce gli indirizzi e le priorita' dell'Agenzia, mediante apposite direttive generali contenenti l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e le eventuali attivita' specifiche da intraprendere, trasmettendoli alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) acquisisce il programma annuale di attivita' e di interventi dell'Agenzia e lo trasmette con le proprie considerazioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera h) della legge di riferimento;
d) acquisisce dal Presidente, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, i periodici rapporti informativi predisposti dal Direttore amministrativo, in raccordo con il Direttore tecnico-scientifico, ai sensi del comma 5, lettera i) dell'art. 48 della legge di riferimento e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Ai sensi dell' art. 8, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'art. 48 della legge di riferimento, il Ministro della salute stipula con l'Agenzia la convenzione di durata triennale, che puo' essere aggiornata annualmente, ove, in particolare, sono definiti gli obiettivi per le tematiche di seguito indicate:
a) garanzie del mantenimento dell'unitarieta' del sistema farmaceutico per assicurare l'accesso ai farmaci innovativi, ai farmaci per le malattie rare e favorire la ricerca;
b) interventi per assicurare l'impiego sicuro ed appropriato dei farmaci;
c) rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'EMEA;
d) realizzazione di programmi di farmacovigilanza attiva, di attivita' di informazione indipendente e di ricerche comparative sui farmaci atti a dimostrare il valore terapeutico aggiuntivo.».
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 113
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