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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 11/02/2026, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1426/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE RI, EL
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5879/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 787/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
7 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI RECUP n. TF9CRM600585/2022 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7590/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Resistente ha utilizzato , per l'anno 2017 , il credito d'imposta in misura di Euro 60.946,24 concesso a fronte dello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo , di cui all'art. 3 D.L. 23 Dicembre 2013 n. 145 , volta allo sviluppo di un prodotto ( cartobox ) consistente in un packaging interamente personalizzabile con apertura a strappo antieffrazione contenente gadget promozionali di qualità da inviare a clienti .
L'Ufficio ha disconosciuto il credito sia perché la ricerca anteposta , e il relativo prodotto , non presentavano carattere di novità ed innovazione , in quanto era stato ottenuto un mero miglioramento delle caratteristiche delle lavorazioni preliminari per la stampa e per i media di un prodotto già esistente
( NE ) ; sia perché tra le voci di spesa ammissibili figurava l'intera spesa annuale per i dipendenti di Euro 184.047,82 senza che fosse indicato , come prescritto dalla normativa , il personale altamente qualificato alla ricerca in possesso dei relativi titoli e un importo di spesa esclusivamente riservato ai ricercatori .
La Cgt di primo grado di Salerno , con sentenza in data 11.9.2023 , ha accolto il ricorso , adducendo che l'Ufficio aveva espresso un giudizio tecnico di inammissibilità del credito senza munirsi del conforto tecnico-scientifico del parere del Ministero dello Sviluppo economico previsto facoltativamente dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 27 Maggio 2015 di attuazione del credito d'imposta nei casi di incertezza di qualificazione di una attività quale ricerca e sviluppo rispetto alla semplice innovazione del prodotto;
inoltre non era stato provato che fosse stata dedotta l'intera spesa per il personale , tanto più che la normativa , siccome innovata , non richiedeva l'indicazione di personale in possesso di particolare specializzazione e titoli;
inoltre trattavasi non di credito “ inesistente “ , ma “ non spettante “ , comportante la sanzione del 30% e non del 100% .
Propone appello l'Ufficio , deducendo che le richiesta di parere al Ministero Economia e Finanze non era obbligatoria e , nel caso concreto , non vi erano profili di tecnicismo tali da rendere opportuno l'intervento del Mise;
che , secondo la normativa di riferimento , non rientravano nel credito d'imposta tutte le attività intraprese dall'impresa nel processo di innovazione , ma quelle che , nella introduzione di un nuovo prodotto e di un nuovo processo , si rendevano necessarie per il superamento di una incertezza scientifica o tecnologica non possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento;
che il controllo sulla spesa per il personale era fondato su dati oggettivi;
che il credito era inesistente per difetto dei presupposti costitutivi e non riscontrabilità attraverso il mero controllo formale della dichiarazione .
L'appellata resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che , nella descrizione tecnica del progetto , la parte riporta l'attività svolta di ricerca e sviluppo ammissibile e tale da generare innovazione di processo rispetto allo stato dell'arte aziendale , con studi e sviluppi non aventi carattere routinario e periodico e rivestenti modalità sperimentali . Dopo la ricerca era stata ampliata la gamma dei prodotti con inserimento del prodotto che consentiva la spedizione di gadget di alto spessore . Nell'anno 2016 l'attività di ideazione , progettazione , sviluppo sperimentale e prototipazione aveva richiesto n.
8.723 ore e un costo di Euro 236.297,87 distribuiti giornaliermente in dodici mesi ( di cui ben Euro 43.801,37 per privative industriali ed Euro 184.047,72 per dipendenti in numero di dodici tra operai e tecnici ) . Nelle difese la parte evidenzia che l'attività di ricerca e sviluppo , cui avevano partecipato a vario titolo i dipendenti della società , aveva dato luogo , significativamente , a diversi brevetti , secondo il progetto attestato da relazione tecnica e perizia giurata;
che non era possibile tecnicamente all'Ufficio verificare correttamente l'attività di ricerca e sviluppo dell'azienda . In effetti dagli elaborati prodotti a dimostrazione della ricerca sul nuovo prodotto si evince che una parte delle ore lavorative di dipendenti della ricorrente ea stata variamente dedicata al progetto .
In particolare il Collegio ha reputato che , sia pure nella incertezza e complessità del quadro normativo di riferimento , vada debitamente valorizzato il dato rappresentato dalla cospicua spesa per il conseguimento di svariate privative industriali , ad ulteriore riscontro sul pregio , sulla analiticità e sulla qualità innovativa ed originale della ricerca sperimentale e dello studio esplicati per l'acquisizione del nuovo prodotto , confluiti in veri e propri brevetti ufficiali , conformemente alle peculiari qualità sostanziali del credito di imposta in esame .
IL gravame , allora , non può accogliersi .
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE RI, EL
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5879/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 787/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
7 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI RECUP n. TF9CRM600585/2022 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7590/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Resistente ha utilizzato , per l'anno 2017 , il credito d'imposta in misura di Euro 60.946,24 concesso a fronte dello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo , di cui all'art. 3 D.L. 23 Dicembre 2013 n. 145 , volta allo sviluppo di un prodotto ( cartobox ) consistente in un packaging interamente personalizzabile con apertura a strappo antieffrazione contenente gadget promozionali di qualità da inviare a clienti .
L'Ufficio ha disconosciuto il credito sia perché la ricerca anteposta , e il relativo prodotto , non presentavano carattere di novità ed innovazione , in quanto era stato ottenuto un mero miglioramento delle caratteristiche delle lavorazioni preliminari per la stampa e per i media di un prodotto già esistente
( NE ) ; sia perché tra le voci di spesa ammissibili figurava l'intera spesa annuale per i dipendenti di Euro 184.047,82 senza che fosse indicato , come prescritto dalla normativa , il personale altamente qualificato alla ricerca in possesso dei relativi titoli e un importo di spesa esclusivamente riservato ai ricercatori .
La Cgt di primo grado di Salerno , con sentenza in data 11.9.2023 , ha accolto il ricorso , adducendo che l'Ufficio aveva espresso un giudizio tecnico di inammissibilità del credito senza munirsi del conforto tecnico-scientifico del parere del Ministero dello Sviluppo economico previsto facoltativamente dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 27 Maggio 2015 di attuazione del credito d'imposta nei casi di incertezza di qualificazione di una attività quale ricerca e sviluppo rispetto alla semplice innovazione del prodotto;
inoltre non era stato provato che fosse stata dedotta l'intera spesa per il personale , tanto più che la normativa , siccome innovata , non richiedeva l'indicazione di personale in possesso di particolare specializzazione e titoli;
inoltre trattavasi non di credito “ inesistente “ , ma “ non spettante “ , comportante la sanzione del 30% e non del 100% .
Propone appello l'Ufficio , deducendo che le richiesta di parere al Ministero Economia e Finanze non era obbligatoria e , nel caso concreto , non vi erano profili di tecnicismo tali da rendere opportuno l'intervento del Mise;
che , secondo la normativa di riferimento , non rientravano nel credito d'imposta tutte le attività intraprese dall'impresa nel processo di innovazione , ma quelle che , nella introduzione di un nuovo prodotto e di un nuovo processo , si rendevano necessarie per il superamento di una incertezza scientifica o tecnologica non possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento;
che il controllo sulla spesa per il personale era fondato su dati oggettivi;
che il credito era inesistente per difetto dei presupposti costitutivi e non riscontrabilità attraverso il mero controllo formale della dichiarazione .
L'appellata resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che , nella descrizione tecnica del progetto , la parte riporta l'attività svolta di ricerca e sviluppo ammissibile e tale da generare innovazione di processo rispetto allo stato dell'arte aziendale , con studi e sviluppi non aventi carattere routinario e periodico e rivestenti modalità sperimentali . Dopo la ricerca era stata ampliata la gamma dei prodotti con inserimento del prodotto che consentiva la spedizione di gadget di alto spessore . Nell'anno 2016 l'attività di ideazione , progettazione , sviluppo sperimentale e prototipazione aveva richiesto n.
8.723 ore e un costo di Euro 236.297,87 distribuiti giornaliermente in dodici mesi ( di cui ben Euro 43.801,37 per privative industriali ed Euro 184.047,72 per dipendenti in numero di dodici tra operai e tecnici ) . Nelle difese la parte evidenzia che l'attività di ricerca e sviluppo , cui avevano partecipato a vario titolo i dipendenti della società , aveva dato luogo , significativamente , a diversi brevetti , secondo il progetto attestato da relazione tecnica e perizia giurata;
che non era possibile tecnicamente all'Ufficio verificare correttamente l'attività di ricerca e sviluppo dell'azienda . In effetti dagli elaborati prodotti a dimostrazione della ricerca sul nuovo prodotto si evince che una parte delle ore lavorative di dipendenti della ricorrente ea stata variamente dedicata al progetto .
In particolare il Collegio ha reputato che , sia pure nella incertezza e complessità del quadro normativo di riferimento , vada debitamente valorizzato il dato rappresentato dalla cospicua spesa per il conseguimento di svariate privative industriali , ad ulteriore riscontro sul pregio , sulla analiticità e sulla qualità innovativa ed originale della ricerca sperimentale e dello studio esplicati per l'acquisizione del nuovo prodotto , confluiti in veri e propri brevetti ufficiali , conformemente alle peculiari qualità sostanziali del credito di imposta in esame .
IL gravame , allora , non può accogliersi .
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.