Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9247 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. GUARRERA VALENTINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domici- Controparte_1 liato in Palermo presso lo studio dell'Avv. COSTANZA ROSALIA, che lo rappresenta e difen- de per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 18/12/2024 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 12/07/2023, della sentenza non definitiva n.
3458/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha inizialmente proposto una domanda diretta ad ottenere un as- Parte_2 segno di mantenimento in proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento del figlio della coppia, , per poi implicitamente rinunciare alla seconda stante la cessa- Per_1 zione della convivenza col figlio, divenuto autosufficiente.
2.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Ciò premesso, nel caso di specie è acclarato che la ricorrente è disoccupata, non ha in- troiti di nessun tipo e vive in immobile condotto in locazione. Data l'età (57 anni), difficil- mente potrà reperire una occupazione confacente alla propria capacità lavorativa, peraltro generica.
Di contro il resistente ha prodotto documentazione fiscale dalla quale risulta esemplifica- tivamente che, per l'anno di imposta 2022, ha dichiarato un reddito lordo pari a €
37.830,85 (imposta netta di € 8.512,59), ha due finanziamenti accesi, ha costituito nuovo nucleo familiare con altra donna dalla quale ha avuto un'altra figlia minore.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Da qui, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore di in complessivi € Controparte_1 Parte_1
600,00 mensili, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 3458/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
la somma di € 600,00 a titolo di mantenimento, da versare entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 03/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile