Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1716/2022 + N. R.G. 2603/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ida Filippelli;
Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'assistenza e difesa degli Controparte_1
avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice, Uberto Ferrato, Roberto Annovazzi e Marcello Carnovale;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.5.2017 (rubricato al N.R.G. 1716/2017), parte ricorrente - affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di residenza e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2009 per n. 51 giornate
(dal 26.10.2009 al 31.12.2009) alle dipendenze dell'azienda agricola “Sibarelli Salvatore” - conveniva in giudizio l' . In particolare, lamentando Controparte_1
l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate (con conseguente totale cancellazione delle giornate complessivamente lavorate nel 2009), la ricorrente ha adito - previo esperimento del ricorso amministrativo - l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte nell'anno dedotto.
Costituitasi la parte resistente , ha eccepito, preliminarmente, l'improponibilitàe CP_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi previsti ex art. 443 c.p.c. in “subjecta materia” e la decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 38 del D.L.
6.7.2011 n.98, convertito nella l. 15.7.2011 n. 111, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza alla stregua dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro della ricorrente.
Altresì, con ricorso depositato in data 4.7.2017 (rubricato al N.R.G. 2603/2017), parte ricorrente, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha convenuto l' dinanzi al Tribunale di CP_2
A fondamento della pretesa, parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto missive datate 24.11.2016 con le quali, a seguito di riesame, l'ente resistente comunicava la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero l'avvenuta cancellazione dagli stessi, chiedendo la restituzione delle somme in precedenza liquidate a titolo di indennità di malattia erogate nell'anno 2010 (con riferimento ai requisiti di iscrizione richiesti per gli anni 2009), asseritamente indebite.
Costituitasi la parte resistente , ha eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L.
3.2.1970 n. 7 e l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricola, nonché per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo versato in atti.
Pertanto, stante la connessione tra i due procedimenti, veniva disposta la riunione del giudizio con N.
R.G. 2603/2017 a quello già pendente con N. R.G. 1717/2017.
Le controversie, incardinate dinanzi ai Giudici Istruttori titolari in precedenza dei ruoli e istruite mediante acquisizione di documenti, sono state assegnate, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione ha pronunciato la sentenza completa di dispositivo e motivazione
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In via preliminare, è da rigettarsi l'eccezione di decadenza ex art 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 sollevata dall'Ente previdenziale posto che la norma in parola opera esclusivamente nel caso di azioni giudiziali dirette ad ottenere per la prima volta una prestazione previdenziale mai erogata, mentre, nel caso di specie, le indennità oggetto di giudizio (disoccupazione agricola e malattia) risultano già liquidate alla parte ricorrente.
Sempre in via preliminare, invece, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970, conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L.
n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." (Cass. sent. n. 9622/2015 e successive conformi tra cui Cass. sent. n.
17653/20).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della prestazione previdenziale.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994). Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art.22 della legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (Cassazione Ordinanza 29 ottobre
2021, n. 30858; Cass civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, la decadenza sopra descritta
è maturata perché risulta documentato che la cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno in contesa sia avvenuta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, d.l. n° 98/2011, mediante pubblicazione, sul sito internet dell'istituto, del terzo elenco nominativo trimestrale relativo al 2012, dal 15/12/2012 CP_ all'11/1/2013 (cfr. allegati in fascicoli .
Di conseguenza, non possono che risultare tardivi i ricorsi amministrativi proposti rispettivamente in data 20.1.2017, avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte nell'anno dedotto (2009), ed in data 14.1.2017, avverso le missive con cui l'istituto resistente ha chiesto in ripetizione le somme erogate a titolo di malattia per l'anno 2010
(più precisamente per i periodi che vanno dal 22.02.2010 al 08.03.2013 per € 195,34 e dal 17.05.2010 al 10.05.2010 per € 118,38); essendo escluso che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n. 12603/2007).
Il corso della decadenza era, invece, cominciato sin dal 12.1.2013 con il decorso prima del termine
(di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva sia la domanda giudiziale proposta il 2.5.2017 (con N.R.G. 1716/2017) sia quella proposta il 4.7.2017 (con N.R.G. 2603/2017).
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro negli anni in contesa, né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 165/2023). In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
Ne consegue l'inammissibilità per tardività della domanda giudiziale diretta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno in contesa e, in assenza di spazi di accertamento in via incidentale del rapporto di lavoro, deve essere respinta anche la domanda relativa all'accertamento negativo CP_ dell'indebito previdenziale azionato dall' (sul punto Cass. sent. n° 6229/19, estensibile a qualunque tipo di prestazione temporanea in agricoltura, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per
l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970).
CP_ Pertanto, è fondata la pretesa dell' alla restituzione delle somme a titolo di indennità di malattia indebitamente erogate alla luce della definitiva cancellazione delle giornate in agricoltura.
In ragione di tutte le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere rigettati. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
L'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio da parte del ricorrente induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 3.6.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.