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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 18/09/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3065 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Avv. BIANCHINI Appellante e
Controparte_1
Appellato non costituito
CP_2
Avv. MARIA CARLA ATTANASIO Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 11218 del 2024, pubblicata il 07/11/2024, non notificata;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229026172670000, notificata il 14/06/2022, relativamente all'avviso di addebito 39720150020920423000 notificato in data 19/12/2015 per l'importo di € 5.518,77 e all'avviso di addebito 39720170009349363000 notificato in data 19/09/2017 per l'importo di € 413,74.
A sostegno del ricorso deduceva l'inesistenza della notifica via pec, perchè era stato utilizzato un indirizzo del mittente non presente in pubblici elenchi, e la prescrizione delle pretese vantate.
Concludeva chiedendo dichiararsi nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la prescrizione delle partite esattoriali.
Si costituiva l' concludendo per il rigetto del Controparte_3 ricorso.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo regolarmente avvenuta la notifica via pec citando costante giurisprudenza sul punto e, quanto alla spiegata eccezione di prescrizione, osservava che le medesime pretese azionate con l'intimazione impugnata erano state oggetto anche di altra precedente intimazione di pagamento, notificata in data 26.9.2019, che aveva interrotto il corso della prescrizione.
Appella con atto depositato l'8.11.2024 la riproponendo come segue Parte_1 le deduzioni in fatto e diritto svolte nel ricorso ex art. 414 c.pc. In particolare parte appellante torna ad eccepire l'inesistenza delle pretese opposte e dei sottesi ruoli esattoriali mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi.
Rileva come il procedimento di formazione del ruolo sia sempre sottoposto al regime di esibizione giudiziale qualora contestato dal contribuente ex art. 111 della Costituzione.
Lamenta l'irregolarità della cartella esattoriale che non riporta nella motivazione le modalità di calcolo degli interessi e la disposizione normativa a cui fa riferimento.
deduce che l' appello è infondato e non meritevole di accoglimento in CP_2 quanto contiene generiche censure alla sentenza impugnata e in particolare, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dall'appellante, il primo giudice non ha reso una pronuncia illogica, dal momento che ha correttamente inquadrato il thema decidendum. La difesa dell'Ente rileva nuovamente la tardività dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal ricorrente che in questa sede non impugna neppure il capo della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività, che, pertanto è passato in giudicato.
Inoltre evidenzia che gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, 2 nonostante la loro puntuale e regolare notifica alla società opponente, non sono stati impugnati, per motivi di merito e/o di forma, entro i termini di legge.
Parte appellante eccepisce altresì come gli atti esattoriali opposti siano stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente, secondo la residenza e domicilio fiscale del procedente. Inoltre lamenta l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguita conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e s.s.
Cita giurisprudenza sull'argomento e rileva come l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, indicando la qualifica invece di chi lo ritira.
Rileva come le notificazioni dovranno ritenersi inesistenti anche in caso di notificazione avvenuta senza il rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Regolamento Europeo.
Contesta l'intervenuta prescrizione delle pretese anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per capitale, sanzioni e interessi.
Si oppone alla statuizione sulle spese, insistendo per la condanna.
rileva che ogni eccezione formale e di notifica, prima ancora che CP_2 infondata, risulta, comunque, inammissibile in quanto tardiva in quanto riconducibili all'ambito delle opposizioni agli atti esecutivi, da proporsi nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. (venti giorni) decorrente dall'avvenuta conoscenza dell'esistenza degli atti. A ciò aggiunge che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, CP_2
ha inviato ulteriori atti/diffide e/o comunque avviato Controparte_3 procedure interruttive aggiuntive con cui è stato ulteriormente interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Rileva inoltre che non è stata in alcun modo contestata, nel merito, la debenza dei contributi portati dagli avvisi di addebito sottesi, essi non potranno che essere integralmente confermati.
L'appello deve essere rigettato.
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ritiene valida ed efficace la notifica dell'atto interruttivo essendo stata consegnata alla casella PEC della parte ricorrente. Afferma altresì di impugnare la parte della sentenza in cui il giudice afferma: “quanto alla spiegata eccezione di prescrizione si osserva che le medesime pretese azionate con l'intimazione in questa sede impugnata sono state oggetto anche di altra precedente intimazione di pagamento, notificata in data 26 settembre 2019. Detto atto deve ritenersi aver interrotto il corso della prescrizione e pertanto il ricorso deve essere respinto”. Ebbene parte appellante non si confronta in alcun modo con il rilievo, ritenuto dal giudice di prime cure correttamente assorbente, dell'avvenuta interruzione della prescrizione ad opera della notifica di un'intimazione, notificata in data 26 settembre 2019,
3 precedente a quella oggetto di giudizio, notificata il 14.2.2022 a fronte della notifica dell'atto presupposto in data 19.9.2017.
Si rammenta che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Tali considerazioni inducono al rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna la società appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 1.985,00, oltre oneri riflessi;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 18/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 18/09/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3065 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Avv. BIANCHINI Appellante e
Controparte_1
Appellato non costituito
CP_2
Avv. MARIA CARLA ATTANASIO Appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 11218 del 2024, pubblicata il 07/11/2024, non notificata;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229026172670000, notificata il 14/06/2022, relativamente all'avviso di addebito 39720150020920423000 notificato in data 19/12/2015 per l'importo di € 5.518,77 e all'avviso di addebito 39720170009349363000 notificato in data 19/09/2017 per l'importo di € 413,74.
A sostegno del ricorso deduceva l'inesistenza della notifica via pec, perchè era stato utilizzato un indirizzo del mittente non presente in pubblici elenchi, e la prescrizione delle pretese vantate.
Concludeva chiedendo dichiararsi nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la prescrizione delle partite esattoriali.
Si costituiva l' concludendo per il rigetto del Controparte_3 ricorso.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo regolarmente avvenuta la notifica via pec citando costante giurisprudenza sul punto e, quanto alla spiegata eccezione di prescrizione, osservava che le medesime pretese azionate con l'intimazione impugnata erano state oggetto anche di altra precedente intimazione di pagamento, notificata in data 26.9.2019, che aveva interrotto il corso della prescrizione.
Appella con atto depositato l'8.11.2024 la riproponendo come segue Parte_1 le deduzioni in fatto e diritto svolte nel ricorso ex art. 414 c.pc. In particolare parte appellante torna ad eccepire l'inesistenza delle pretese opposte e dei sottesi ruoli esattoriali mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi.
Rileva come il procedimento di formazione del ruolo sia sempre sottoposto al regime di esibizione giudiziale qualora contestato dal contribuente ex art. 111 della Costituzione.
Lamenta l'irregolarità della cartella esattoriale che non riporta nella motivazione le modalità di calcolo degli interessi e la disposizione normativa a cui fa riferimento.
deduce che l' appello è infondato e non meritevole di accoglimento in CP_2 quanto contiene generiche censure alla sentenza impugnata e in particolare, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dall'appellante, il primo giudice non ha reso una pronuncia illogica, dal momento che ha correttamente inquadrato il thema decidendum. La difesa dell'Ente rileva nuovamente la tardività dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal ricorrente che in questa sede non impugna neppure il capo della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività, che, pertanto è passato in giudicato.
Inoltre evidenzia che gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, 2 nonostante la loro puntuale e regolare notifica alla società opponente, non sono stati impugnati, per motivi di merito e/o di forma, entro i termini di legge.
Parte appellante eccepisce altresì come gli atti esattoriali opposti siano stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente, secondo la residenza e domicilio fiscale del procedente. Inoltre lamenta l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguita conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e s.s.
Cita giurisprudenza sull'argomento e rileva come l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, indicando la qualifica invece di chi lo ritira.
Rileva come le notificazioni dovranno ritenersi inesistenti anche in caso di notificazione avvenuta senza il rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Regolamento Europeo.
Contesta l'intervenuta prescrizione delle pretese anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per capitale, sanzioni e interessi.
Si oppone alla statuizione sulle spese, insistendo per la condanna.
rileva che ogni eccezione formale e di notifica, prima ancora che CP_2 infondata, risulta, comunque, inammissibile in quanto tardiva in quanto riconducibili all'ambito delle opposizioni agli atti esecutivi, da proporsi nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. (venti giorni) decorrente dall'avvenuta conoscenza dell'esistenza degli atti. A ciò aggiunge che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, CP_2
ha inviato ulteriori atti/diffide e/o comunque avviato Controparte_3 procedure interruttive aggiuntive con cui è stato ulteriormente interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Rileva inoltre che non è stata in alcun modo contestata, nel merito, la debenza dei contributi portati dagli avvisi di addebito sottesi, essi non potranno che essere integralmente confermati.
L'appello deve essere rigettato.
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ritiene valida ed efficace la notifica dell'atto interruttivo essendo stata consegnata alla casella PEC della parte ricorrente. Afferma altresì di impugnare la parte della sentenza in cui il giudice afferma: “quanto alla spiegata eccezione di prescrizione si osserva che le medesime pretese azionate con l'intimazione in questa sede impugnata sono state oggetto anche di altra precedente intimazione di pagamento, notificata in data 26 settembre 2019. Detto atto deve ritenersi aver interrotto il corso della prescrizione e pertanto il ricorso deve essere respinto”. Ebbene parte appellante non si confronta in alcun modo con il rilievo, ritenuto dal giudice di prime cure correttamente assorbente, dell'avvenuta interruzione della prescrizione ad opera della notifica di un'intimazione, notificata in data 26 settembre 2019,
3 precedente a quella oggetto di giudizio, notificata il 14.2.2022 a fronte della notifica dell'atto presupposto in data 19.9.2017.
Si rammenta che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Tali considerazioni inducono al rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna la società appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 1.985,00, oltre oneri riflessi;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 18/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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