Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere decidendo sul reclamo ex art.473 bis .24 c.p.c., depositato in data 16 settembre 2024 da
(Avv. ta Concetta Rollo) Parte_1 nei confronti di
(Avv.ti Controparte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza n.4309 depositato in data 5 agosto 2024 del Tribunale di Matera, in composizione monocratica (nel proc. n. 94-1/2024 R.G.); avuto il parere del Procuratore Generale che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del reclamo;
ha pronunciato il seguente
ORDINANZA
Con l'ordinanza oggetto di reclamo, il Tribunale di Matera, in composizione monocratica ha, in sede di provvedimenti assunti nel giudizio già pendente ed avente ad oggetto le presunte condotte antigiuridiche del reclamato, respinto le quattro istanze della finalizzate all'adozione urgente di ogni decisione ritenuta opportuna a tutela Pt_2 della sua genitorialità e del supremo interesse dei figli minorenni.
§
Con reclamo ex art.473 bis .24 c.p.c., depositato in data 16 settembre 2024, Parte_3
ha impugnato il suddetto provvedimento, deducendone la sua erroneità, per
[...] non avere il Tribunale affatto considerato gli elementi posti a giustificazione delle quattro istanze sottoposte all'attenzione del primo giudice. Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi che le genitrice non affidataria non è tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dichiararsi che il genitore affidatario esclusivo ha il preciso dovere di concordare con l'altro genitore ogni aspetto di interesse relativo alla vita dei figli minori;
dichiarare che il genitore non affidatario ha il diritto/dovere di vigilare sull'educazione da impartire ai figli minori, il tutto con vittoria di spese e con condanna del reclamato per temerarietà della lite.
§
Si è costituito nella presente fase con memoria difensiva Controparte_1 depositata il 23 settembre 2024, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o, nel merito, per il rigetto del reclamo.
§
§
Premesso che nel caso in esame l'affidamento esclusivo dei tre minori al padre è stato disposto dal Tribunale di Matera con decreto del 5 novembre 2021, confermato con successivo decreto, e adottato a seguito delle conclusioni cui è giunto il CTU nominato in quella sede, tenuto conto del significativo disagio psico-fisico sofferto, in particolare, dal figlio più grande della coppia, deve porsi in luce che con i quattro ricorsi proposti in primo grado la chiedeva pronunciarsi la decadenza del padre Pt_2 dalla responsabilità genitoriale quanto al secondo e, per quanto riguarda il primo ed il terzo, che il Tribunale adottasse ogni provvedimento ritenuto opportuno al fine di garantire alla l'esercizio del suo diritto alla bigenitorialità negata per effetto di Pt_2 condotte asseritamente poste in essere dal padre dei minori.
Con l'ordinanza reclamata il Tribunale ha ritenuto insussistenti le condotte ascritte in capo al avendo egli informato la madre del viaggio a Parigi con i tre figli CP_1 minori e che, inoltre, lo stesso genitore non aveva avanzato alcuna richiesta di rimborso nella misura del 50% delle spese relative alle cure ortodontiche cui è stata sottoposta la minore .
A fronte delle argomentazioni fatte proprie dal giudice di primo grado, nessuna specifica censura è stata articolata in questa sede, essendosi la limitata alla mera Pt_2 riproposizione di questioni già esaminate e decise dal primo giudice.
Risulta agli atti comunicata anticipatamente alla la notizia relativa viaggio a Parigi Pt_2 con i tre figli minori.
E' incontestato che non ha chiesto il 50% delle spese ortodontiche della figlia CP_1 alla madre della minore.
In relazione a quest'ultimo profilo, deve precisarsi che nel caso di affidamento super esclusivo il genitore affidatario assume le decisioni di maggior importanza per la prole e non ha l'obbligo di coinvolgere il genitore non affidatario. Le spese straordinarie sono proprio quelle derivanti dalle decisioni di maggior importanza per il figlio come quelle relative alla salute e all'istruzione. Il genitore che non sostiene tali spese ha comunque l'obbligo di rimborsare la metà, salvo diverso preventivo accordo.
Solo con un tempestivo fondato motivo di dissenso il genitore non affidatario può rifiutare di eseguire il rimborso ed in caso di rifiuto al rimborso il giudice sarà tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spese rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Il reclamo per tutte le considerazioni espresse è inammissibile.
§
Pagina 2 Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 (Cass. n.1856/2006; n.11503/2010; n.28331/2017)
– valore indeterminabile – complessità bassa parametro minimo epurato della fase istruttoria.
§
P.Q.M.
la Corte
a) dichiara inammissibile il reclamo;
b) condanna parte reclamante al pagamento, in favore del reclamato, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
c) dichiara parte reclamante tenuta al versamento di una somma, pari al contributo unificato da versarsi, se dovuto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR
n.115/2002 .
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
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