Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4817/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIACOMO MATTEOTTI 48/A 90049
TERRASINI, presso lo studio dell'Avv. SELLITTI IDA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in VIA GIACOMO MATTEOTTI 48/A 90049 TERRASINI, presso lo studio dell'Avv. SELLITTI IDA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato a Wiesenbach, il 16.01.2002 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27 ottobre 2024; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi vivranno separatamente con il dovere del rispetto reciproco e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi.
Gli stessi potranno fissare la rispettiva residenza ovunque credano opportuno.
Art. 2) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla divisione e assegnazione dei beni e degli effetti personali, dichiarando di non avere, in merito, nulla a pretendere l'un l'altro.
Art. 3) I ricorrenti scelgono per i figli il regime dell'affidamento condiviso;
i figli e verranno affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 impegno da parte loro di educarli ed istruirli secondo le loro naturali inclinazioni e continueranno a mantenere il domicilio prevalente presso la madre.
Art. 4) Il padre, Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i fine CP_1 settimana del mese salvo il necessario preavviso;
potrà altresì tenere con sé i figli, salvo necessario preavviso, per un mese intero durante le vacanze estive, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e formativi degli stessi;
Le vacanze invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, con alternanza annuale presso ciascun genitore per i periodi di Natale e Pasqua. Il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 del CP_1 mese, la somma di € 400,00 mensili, alla Sig.ra a titolo Parte_1 di mantenimento per i figli, oltre spese straordinarie al 50%.
Art. 5) I coniugi si danno sin da ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Art.6) Per quanto altro non previsto i coniugi si rimettono alle disposizioni
2 di legge vigenti in materia.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4817/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 27 ottobre 2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di TERRASINI al n. 21,
p II, serie C, dell'anno 2002).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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