Sentenza 5 agosto 2019
Decreto presidenziale 9 agosto 2019
Ordinanza collegiale 8 giugno 2021
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2022
Sentenza 10 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02024/2026REG.PROV.COLL.
N. 03455/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3455 del 2023, proposto dalla signora LA ES in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della società AM s.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il signor FR OL, in proprio e quale rappresentante della OL Re s.r.l, rappresentati e difesi dagli avvocati Sabato Giuseppe Perna, Rita Scopa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 06218/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola e della società OL Re S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la consigliera VI AR;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è titolare del bar Caffetteria Rossini, con sede in Nola.
Di fronte al suddetto esercizio insiste il fondo di proprietà della società controinteressata, che gestisce un distributore di carburanti.
In tale terreno, nel 2017, venivano avviati dei lavori edili.
La parte ricorrente faceva istanza di accesso ai documenti, originariamente respinta, ma poi concessa a seguito della sentenza del T.a.r. per la Campania n. 4407/2018 del 3 luglio 2108.
Successivamente la ricorrente chiedeva l’accesso ad ulteriori documenti, non ostesi.
1.1. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante agiva in primo luogo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto del Comune di Nola sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 17 dicembre 2018, volta ad ottenere copia del p.d.c. 87 del 19 ottobre 2018, nonché per la declaratoria del diritto a conseguire l'accesso richiesto.
1.2. Con sentenza n. 4294 del 2019, tale domanda veniva definita dal T.a.r. con sentenza parziale di declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto la documentazione richiesta era stata depositata in giudizio.
1.3. Il ricorso di primo grado recava anche la domanda per l’annullamento del permesso di costruire n. 87 del 19 ottobre 2018, rilasciato dal Comune di Nola in favore della OL Re s.r.l. per l’ampliamento del locale non oil e la realizzazione della zona car wash.
La domanda di annullamento era affidata a sei mezzi di gravame (da pag. 18 a pag. 16).
1.4. Con motivi aggiunti, parte ricorrente proponeva ulteriori mezzi di impugnazione sempre avverso il p.d.c. n. 87 del 2018, del quale, nel frattempo, aveva acquisito la copia.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r.:
- ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
- ha compensato tra le parti spese di lite;
- ha posto a carico della ricorrente gli oneri della verificazione svolta in corso di giudizio.
3. L’appello dell’originaria parte ricorrente, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, 65 e 66 CPA - VIOLAZIONE DELL’ART. 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO.
Il T.a.r. ha deciso la causa nonostante le carenze documentali segnalate dal verificatore le quali avrebbero richiesto un supplemento di istruttoria ovvero l’acquisizione in giudizio degli atti non rinvenuti.
Il verificatore ha infatti dato atto di non aver rinvenuto, presso il Comune, gli originali dei titoli edilizi in forza dei quali è stato realizzato sia il manufatto “ non oil ” che l’impianto di distribuzione carburanti e si è basato sulla copia dei documenti rilasciata su cd-rom dal Comune, documenti che non recano però numero di protocollo e dei quali non è dato sapere se siano conformi agli originali dei titoli edilizi suddetti.
In ogni caso, il verificatore non ha rinvenuto documenti o attestazioni da cui desumere la destinazione d’uso del locale “ non oil ” e avrebbe quindi rassegnato delle conclusioni “dubitative” o “alternative” nel proprio elaborato.
Sul punto il T.a.r. – a pag. 10 della sentenza appellata – afferma che: “ il verificatore, pur non avendo ottenuto dal Comune la documentazione richiesta con attestazione di conformità all’originale, è comunque venuto in possesso di copia dei titoli edilizi in esame in quanto consegnati dal Dirigente dell’UTC di Nola, il quale consentiva al verificatore di replicare in copia informale (su CD rom e in copie eliografiche e fotostatiche) la suddetta documentazione che veniva pertanto acquisita in tale forma per le valutazioni peritali.
Non vi è pertanto ragione per dubitare della conformità agli originali di tali atti, in quanto provenienti dagli stessi uffici comunali e non contestati da parte ricorrente con specifici argomenti nella loro veridicità ”.
Tuttavia dagli atti del giudizio risulta che i titoli edilizi acquisiti dal verificatore – eccetto il permesso di costruire n. 87/2018 – sono le s.c.i.a. e le d.i.a. presentate dalla società controinteressata, rappresentate da atti non recanti il timbro del protocollo del Comune e non firmati dal tecnico della società.
Inoltre il verificatore non ha depositato in giudizio il cd – rom né le “copie eliografiche e fotostatiche” citate dal T.a.r. con la conseguenza che non è dato comprendere come il primo giudice abbia potuto ritenere tali atti ammissibili se neanche esibiti.
II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, 65 e 66 CPA - VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
La sentenza appellata è erronea per violazione del diritto di difesa e del giusto contraddittorio sotto un ulteriore profilo.
Con l’ordinanza collegiale n. 394/2022 il T.a.r., nel nominare il verificatore, disponeva:
“ Ritenuto di assegnare all’organo incaricato della verificazione il termine di giorni sessanta dal conferimento dell’incarico al verificatore per il deposito, presso la segreteria della Sezione, della relazione conclusiva, corredata da grafici e rilievi fotografici ed eventuale documentazione allegata;
Considerato che, entro gli ulteriori successivi venti giorni, le parti potranno depositare eventuali osservazioni e documenti, e, entro gli ulteriori successivi dieci giorni, il tecnico verificatore dovrà depositare le proprie repliche alle eventuali osservazioni delle parti ”.
I suddetti termini non sono stati rispettati dal T.a.r. pur avendoli esso stesso fissati.
Il verificatore ha depositato l’elaborato peritale in data 10 giugno 2022 e l’udienza di merito è stata trattata in data 29 giugno 2022 (appena 19 giorni dopo).
Non è stato garantito il rispetto dei termini fissati nell’ordinanza interlocutoria di 20 + 10 giorni per il deposito e l’esame da parte del verificatore delle controdeduzioni delle parti.
In ogni caso la AM ha depositato in data 14 giugno 2022 le proprie controdeduzioni all’elaborato peritale e le stesse non sono state comunque esaminate dal verificatore.
È stato quindi violato il principio del contraddittorio processuale, con conseguente erroneità della decisione appellata.
III. ERROR IN IUDICANDO SULLA VOLUMETRIA DEL PORTICATO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA N. 1 DEL 20/1/2012 – VIOLAZIONE DEL P.R.G. E DELLE N.T.A. DEL COMUNE DI NOLA –MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
La AM aveva dedotto , in primis , che il manufatto non oil , al piano terra, prevede un porticato non considerato ai fini volumetrici.
Nello specifico, era stato rilevato che dai grafici di progetto il porticato stesso risultava tompagnato sui tre lati, costituendo pertanto un volume chiuso (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-05-2015, n. 2226; idem, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4997).
Si deduceva pertanto che le superfici dei porticati dovevano essere necessariamente considerate ai fini volumetrici: così facendo, considerato che i porticati sono dichiarati per una superficie di 107 mq e che il piano terra ha una altezza utile di 3.20, risulterebbero ulteriori 342 mc realizzati e non dichiarati, che sommati ai 2142 mc dichiarati, comporterebbero un intervento di 2484 mc ben superiore al limite massimo edificabile sul lotto di 2146 mc (limite dichiarato dalla stessa società controinteressata nella richiesta di permesso di costruire n. 87/2018).
Il primo giudice ha rigettato il motivo rilevando che la verificazione ha escluso che i porticati fossero tompagnati. La suddetta motivazione sarebbe erronea.
Il verificatore ha infatti risposto: “ Al momento del sopralluogo i porticati dell’edificio “OL Re” risultavano aperti sul piano di facciata. Che i porticati risultino chiusi o aperti, dal punto di vista antincendio, risulta indifferente in relazione alla misurazione delle distanze del fabbricato dagli elementi pericolosi dell’impianto di distribuzione carburanti. Per le indicazioni contenute nel DM 30 novembre 1983, infatti, tali distanze vanno misurate dal filo a terra (proiezione) delle parti coperte dell’edificio ovvero dal limite oltre il quale si palesa lo spazio scoperto (punto 1.12 DM 30 novembre 1983 e s.m.i.). Per contro l’esatta caratterizzazione di tali spazi dal punto di vista urbanistico (ovvero se essi siano da considerarsi volumi o meno) può essere sancita con maggiore precisione dagli uffici del Comune di Nola ”.
Non sarebbe stata data quindi idonea risposta al quesito posto dal T.a.r. sotto il profilo urbanistico.
Né il primo giudice poteva ritenere “superata” l’omessa risposta del verificatore, richiamando le produzioni di controparte poiché aveva ritenuto necessario un approfondimento istruttorio proprio su questo punto.
In secondo luogo il mancato rinvenimento, presso il Comune di Nola, degli originali dei titoli edilizi avrebbe inficiato le conclusioni del verificatore, atteso che solo attraverso l’accertamento di quanto riportato nei titoli edilizi sulla volumetria ammessa nel porticato poitrebbe darsi risposta al quesito.
In terzo luogo, la parte appellante fa osservare che il verificatore ha depositato in allegato alla perizia la fotografia n. 1 – che riprende il porticato del fabbricato dalla vista del distributore di carburanti – e in calce riporta la seguente didascalia:
“ Il fabbricato non oil “OL RE” con i porticati della facciata prospiciente al distributore tompagnati e pertanto costituenti volumi chiusi ”.
Ne consegue che lo stesso verificatore avrebbe accertato che, in concreto, i porticati sono tompagnati e costituiscono volumi chiusi.
Sul punto la sentenza appellata afferma che: “ la foto in questione riguarda la facciata prospicente al distributore e non la facciata principale dell’edificio, che reca invece evidentemente un porticato aperto su tre lati (cfr. foto sulla prima pagina della perizia). Inoltre, anche nella facciata prospicente al distributore si nota che i porticati ai due lati sono aperti e la tompagnatura riguarda solo la parte centrale dell’edificio ”.
Il T.a.r. ha omesso di rilevare che se si contesta l’avvenuta tompagnatura è indifferente il lato tompagnato. Inoltre, l’affermazione secondo cui “ anche nella facciata prospiciente al distributore si nota che i porticati ai due lati sono apert i” non sarebbe evincibile da nessun reperto fotografico.
Se si esaminano le tavole grafiche allegate al Pdc n. 87/2018, si nota che il porticato insiste non solo sulla “facciata principale dell’edificio” lato Via Circumvallazione, ma anche sul retro dell’edificio non visibile in nessuna foto allegata dal verificatore.
Sarebbe poi anomala la circostanza che il tecnico, chiamato a verificare se un porticato è tompagnato o meno, non abbia depositato in giudizio le foto degli altri lati.
Parte appellante reputa quindi necessario un supplemento di verificazione nei sensi innanzi chiariti.
IV. ERROR IN IUIDCANDO SULLA PRESENZA DELL’ELETTRODOTTO. VIOLAZIONE DEL DM 24.5.2002 – VIOLAZIONE DEL D.P.R. 24.10.2003 N. 340 – OMESSA PRONUNCIA SU UNA SPECIFICA CENSURA - MOTIVAZIONE ERRONEA E CARENTE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
Il fondo della società controinteressata è attraversato da una linea aerea elettrica di alta tensione.
In primo grado era stata dedotta la violazione del titolo III dell’allegato A al suddetto DM 24.5.2002 secondo cui “ Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400V efficaci per corrente alternata e di 600V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati ”.
In particolare la ricorrente, in primo grado, ha censurato che:
a) l’elettrodotto è posto a distanza inferiore di mt. 15 rispetto agli elementi pericolosi dell’impianto;
b) l’elettrodotto è del tipo di “alta tensione con tensione superiore ai 400 volt, con la conseguente incompatibilità di tutto l’impianto di distribuzione GPL”.
Il T.a.r. ha ritenuto infondata la censura sub a) richiamando gli esiti della verificazione che avrebbe accertato una distanza tra l’elettrodotto e elementi pericolosi dell’impianto superiori a 15 mt.
Il primo giudice avrebbe però omesso di esaminare la censura sub b) ossia che trattandosi di cavi elettrici di alta tensione, non potevano attraversare il perimetro dell’impianto carburanti.
V. ERROR IN IUIDCANDO SULLA DISTANZA CON LA SCUOLA: VIOLAZIONE DEL D.P.R. 24.10.2003 N. 340 - MOTIVAZIONE ERRONEA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
L’impianto di erogazione GPL non rispetterebbe la distanza di legge con la scuola confinante, fissata dal D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 in minimo a 30 mt.
Il T.a.r., al riguardo, ha richiamato gli esiti della verificazione secondo cui le distanze tra serbatoi pericolosi e la scuola sarebbe di circa metri 50 circa, ritenendo rispettata la distanza di legge.
Tuttavia, per espressa ammissione del verificatore, la distanza è stata calcolata tra il serbatoio gas e l’edificio scuola laddove avrebbe dovuto essere calcolata rispetto al muro di confine del plesso scolastico.
La norma di riferimento, ossia il d.P.R. 340/2003 all’allegato A art. 13.2., recita espressamente:
“ Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro di fabbricati esterni all'impianto:
a) per depositi di capacità complessiva fino a 30 m³: dal punto di riempimento, 30 m ;”
Tale norma va letta congiuntamente con l’art. 2 del medesimo DM 340/2003 secondo cui:
“ Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:
…b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone ;”
Ne consegue che se la finalità delle distanze di sicurezza è quella di “ b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone ” sarebbe altrettanto evidente che, nel caso di plesso scolastico, la distanza va calcolata con riferimento a tutta l’area in cui è insediata la scuola atteso che anche le aree esterne all’edificio scolastico - ma ricomprese nel plesso stesso e delimitate dal relativo muro di cinta - possono essere utilizzate dagli alunni sia ai fini del transito che ai fini di attività all’aperto.
VI. ERROR IN IUDICANDO SULLE DISTANZE TRA IL LOCALE NON-OIL E GLI IMPIANTI GPL: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 24.10.2003 N. 340 - MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente aveva dedotto la violazione delle distanze di legge, come fissate dal d.P.R. n. 340/2003, tra il locale non oil e l’impianto GPL
Il verificatore, sul punto, fornisce risposte al quesito “dubitative” perché non ha acquisito dal Comune gli atti da cui desumere la attuale destinazione d’uso del bene.
Se il locale non oil fosse adibito a struttura recettiva con più di 25 posti letto le distanze di legge, secondo il verificatore, non sarebbero rispettate.
Secondo il primo giudice non sarebbe stato necessario un supplemento di istruttoria perché la destinazione d’uso da considerare sarebbe quella impressa dal Pdc 87/2018 – locale di ristoro – laddove l’uso di struttura recettiva sarebbe stata impresso con le s.c.i.a. successive, non gravate dalla società.
Tuttavia, i titoli in forza dei quali non sarebbe mutata la destinazione d’uso non sono stati esibiti in giudizio dal Comune; né potrebbero considerarsi validi quelli acquisite dal verificatore che, come detto, non sono conformi agli originali e non sono firmati dal tecnico della società.
In ogni caso, con il ricorso di primo grado, erano stati gravati anche “tutti gli atti conseguenti e conseguenziali”.
La legittimità del Pdc 87/2018 dovrebbe in ogni caso verificarsi con riferimento al concreto utilizzo dell’immobile.
In subordine, viene rilevata l’erroneità della sentenza appellata anche laddove ritiene rispettate le distanze.
Il locale non oil , alla data della verificazione, era effettivamente adibito a struttura ricettiva con appartamenti posti sia al primo che al secondo piano per tutta l’estensione del fabbricato.
VII. SEGUE: ERROR IN IUDICANDO SULLE DISTANZE TRA IL LOCALE NON-OIL E GLI IMPIANTI GPL: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 24.10.2003 N. 340 - MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
In via gradata rispetto al motivo che precede la sentenza appellata sarebbe erronea nella parte in cui ritiene rispettata la distanza di 20 mt – come fissata dal DM 340/2003 – tra il locale non oil e la colonnina di erogazione GPL.
Sul punto il primo giudice ha richiamato la verificazione che a sua volta così fissa la distanza minima tra edificio non oil e colonnina di erogazione GPL:
“ 22,80 m. Distanza minima tra la colonnina di erogazione del gpl e l’edificio OL Re (ricavata per costruzione da triangolazione sulle misure su indicate) ”.
Pertanto il verificatore afferma che la suddetta distanza non è stata realmente presa con rotellina metrica – come per le altre distanze calcolate – ma “ricavata da triangolazione” su altre misure rilevate.
Non sarebbe stata quindi calcolata in modo attendibile la distanza minima tra erogatore e locale non oil .
VIII. ERROR IN IUDICANDO SUL COMPUTO DEI PARCHEGGI: VIOLAZIONE ART. 5 DM 1444/1968 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 122/1989 - VIOLAZIONE DEL D.P.R. 24.10.2003 n. 340 - ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA ERRONEA E CARENTE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO.
Con il quinto motivo di ricorso la AM contestava il mancato rispetto degli standard urbanistici con riferimento alle aree parcheggio.
Si rilevava che n. 6 stralli parcheggio, indicati nei grafici, non erano utilizzabili perché non accessibili.
I parcheggi indicati nei grafici ai nn. 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (per un totale di n. 10 stralli) non avrebbero potuto essere realizzati perché si trovano ad una distanza inferiore a 20 metri dal serbatoio GPL e dal relativo pozzetto/punto di riempimento, come prescritto dal punto 13.2. dell’Allegato A del DPR 340/2003.
Il primo giudice ha rigettato il motivo affermando che “ Come ha rilevato la controinteressata, il rispetto delle distanze dei parcheggi è stato espressamente verificato in sede di Collaudo, nel corso del quale è stato ritenuto che solo i tre parcheggi alle spalle del gabbiotto non rispettassero le distanze di sicurezza, e pertanto dovessero essere interdetti alle auto (cfr. verbale di collaudo). Tuttavia, come affermato dalla controinteressata e non contestato da parte ricorrente, la sottrazione dei tre stralli al progetto non comporta la violazione degli standard, risultando in ogni caso rispettati l’art. 5 del D.M. 1444/1960 ed il DPR 340/2003 ”.
Tuttavia, la AM aveva contestato l’inutilizzabilità di un totale di 16 stralli parcheggio perché non accessibili e posti a distanza inferiore a quella di legge rispetto all’impianto GPL.
Nella TAV.1 allegata al P.d.C. 87/2018, la società dichiarava che, per rispettare i parametri delle aree parcheggio previsti dall’art. 5 DM 1444/1960 e dalla legge 122/1989 (cd. Legge Tognoli), occorre realizzare n. 45 stralli parcheggio.
Tali stralli sono indicati graficamente e numericamente nella tavola 1 esibita nel giudizio di prime cure dal Comune di Nola.
Il T.a.r. avrebbe omesso di rilevare che gli stralli da 1 a 6 indicati in tavola non sono affatto utilizzabili perché di fatto inaccessibili sia da fronte strada (in quanto sono realizzati sopra il marciapiede come rilevabile in tavola e non risulta alcun passo carraio fronte strada) sia dal lato fabbricato che risulta chiuso all’accesso veicolare.
Parimenti il primo giudice ha omesso di rilevare che gli stralli parcheggio 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (per un totale di n. 10 stralli) non possono essere realizzati perché si troverebbero ad una distanza inferiore a 20 metri dal serbatoio GPL e dal relativo pozzetto/punto di riempimento.
Tale distanza, infatti, è prescritta dall’art. 13.2. lett H allegato A D.P.R. 340/2003: e anche sul punto la circostanza che tali stralli siano stati collaudati positivamente non eliderebbe la contestata violazione di legge.
Il T.a.r., in ogni caso, avrebbe dovuto incaricare il verificare di accertare la suddetta distanza, per accertare la fondatezza o meno della censura.
IX. ERROR IN IUDICANDO SUL C.D. TOTEM PUBBLICITARIO: VIOLAZIONE DELL’ART. 100 CPC - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI NOLA – VIOLAZIONE DELL’ART. 23 DEL CODICE DELLA STRADA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - SVIAMENTO
Con l’ultimo motivo parte ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del Pdc 87/2018 nella parte in cui autorizza, tra le strutture realizzate, il Totem pubblicitario, riportato nella tavola 1, apposto a ridosso del confine con la strada pubblica
Il T.a.r. afferma che il ricorrente non avrebbe interesse all’accoglimento della censura senza considerare che si tratta di una struttura realizzata in forza del Pdc 87/2018 e la sua illegittimità comporterebbe l’illegittimità in parte qua del titolo edilizio.
Il Totem, infatti, non rispetta le distanze dai confini previste dall’art. 15 delle NTA, per le zone E, in 5 metri lineari dai confini del fondo.
Inoltre il medesimo manufatto non rispetta le distanze per la sicurezza stradale, diventando di fatto un cd. “punto singolare” violativo del disposto dell’art. 23 del Codice della Strada.
4. Si sono costituiti, per resistere, il Comune di Nola e la società controinteressata.
5. Le parti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza del 23 gennaio 2025 alla quale l’appello è stato trattenuto, una prima volta, per la decisione.
6. Con ordinanza collegiale n.2013 dell’11 marzo 2025, è stata disposta una verificazione, al fine di dare risposta ai seguenti quesiti:
1) “ dica il verificatore se, sulla base del progetto assentito, di cui agli allegati grafici al p.d.c. 87/2018, siano previsti porticati, se gli stessi risultino o meno tompagnati e se quindi possano essere considerati a fini volumetrici, tenuto conto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente nel Comune di Nola ”;
2) “ in caso di risposta affermativa al primo quesito, dica se, tenuto conto della volumetria complessivamente sviluppata dai manufatti assentiti, sia superato il limite di cubatura edificabile sul lotto in base all’art. 5 del Regolamento Reg. Campania n. 1/2012 ”;
7. Il verificatore, ing. Fabrizio Di Domenico, ha depositato la propria relazione in data 18 agosto 2025.
8. La società appellante e quella appellata hanno depositato ulteriori memorie, in vista della pubblica udienza del 4 dicembre 2025 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
9. In via preliminare, il Collegio precisa che si atterrà esclusivamente ai mezzi di gravame contenuti nell’atto di appello, senza tenere conto delle ulteriori deduzioni contenute nelle memorie difensive, in quanto intempestive nonché proposte in violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali (cfr., da ultimo Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4069 del 12 maggio 2025).
10. Ciò posto, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
11. Le prime due censure si appuntano sulle modalità della verificazione svolta in primo grado, rispetto alla quale viene contestato, da un lato, la circostanza che il verificatore si sia basato non sugli originali dei titoli edilizi in forza dei quali sono stati realizzati sia il manufatto “ non oil ” che l’impianto di distribuzione carburanti ma sulla copia dei documenti rilasciata su cd-rom dal Comune, e, dall’altro, che il primo giudice avrebbe violato le modalità di espletamento del contraddittorio quali delineate nell’ordinanza collegiale di conferimento dell’incarico, avendo trattenuto la causa in decisione prima del decorso del termine di 20 + 10 giorni per il deposito e l’esame da parte del verificatore delle controdeduzioni delle parti.
11.1. Il Collegio rileva, sotto il primo profilo, che è rimasta incontestata la statuizione del T.a.r. secondo cui “ Il fatto che il verificatore non abbia potuto reperire gli originari dei titoli edilizi in esame non inficia l’attendibilità della verificazione che peraltro verte su tutt’altri profili, ovvero il rispetto delle distanze di legge e della volumetria massima assentibile ”.
Ed infatti, oggetto di impugnativa è esclusivamente il permesso di costruire in variante n. 87 del 19 ottobre 2018, il cui progetto, peraltro, si innesta e si integra su quello illo tempore approvato, unitamente alle successive varianti, di cui nella Relazione tecnica allegata al progetto viene dato debito conto.
11.2. Sotto il secondo profilo, pur essendo condivisibile, in astratto, quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla violazione delle modalità del contraddittorio (tecnico), ciò non ha tuttavia inficiato, in concreto, il diritto di difesa dell’appellante.
Il verificatore ha infatti risposto in maniera compiuta esclusivamente in merito ai quesiti riguardanti le distanze di sicurezza dall’elettrodotto e dalla scuola limitrofa dettate dal d.P.R. n. 340 del 2003 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione).
Tuttavia, come appresso si vedrà, le relative censure del ricorso di primo grado avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili per omessa impugnativa sia del permesso originario che, soprattutto, dei nulla – osta rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che attestano il rispetto di tali distanze.
Si tratta di un’eccezione preliminare che, sebbene non esaminata dal T.a.r., era stata sollevata in primo grado dalla società appellata, ed è stata comunque riproposta in sede di appello (oltre ad essere, in ogni caso, rilevabile d’ufficio).
11.3. Per quanto riguarda, invece, la violazione della disciplina urbanistica ed edilizia vigente del Comune di Nola, il (secondo) verificatore officiato in primo grado, in realtà, non ha risposto compiutamente al relativo quesito ma si è limitato ai fini dell’“esatta caratterizzazione” dei porticati “dal punto di vista urbanistico (ovvero se essi siano da considerarsi volumi o meno)” a rinviare alla valutazione degli “uffici del Comune di Nola”.
Il primo giudice, pertanto, ai fini del decidere, non si è avvalso di tale apporto tecnico ma ha formato il proprio convincimento sulla base della documentazione fotografica in atti, dalla quale ha ritenuto di evincere che “ i porticati sul piano di facciata sono aperti su tre lati e non sono tompagnati, come sostiene parte ricorrente ”.
Per questo aspetto, la Sezione ha peraltro disposto (come richiesto dalla parte appellante), una nuova verificazione, relatiao all’effettivo contenuto del progetto assentito, dalla quale è risultato quanto segue.
11.4. Relativamente al primo quesito posto dal Collegio, il verificatore ha concluso che “ Sulla base del progetto assentito p.d.c. 87/2018 e, dei successivi Titoli Edilizi presentati dalla OL srl, lo spazio aperto, delimitato dalla sagoma del fabbricato, presente sia a piano terra che ai piani primo e secondo, secondo le risultanze e le verifiche tecniche e regolamento urbanistico del Comune di Nola sono da ritenersi PORTICATO a piano terra e Logge/porticato ai piani superior i”.
Relativamente al secondo quesito, l’ing. Di Domenico ha quindi evidenziato che “ secondo la disciplina edilizia e urbanistica vigente nel Comune di Nola, le superfici scoperte ai vari piani, sono definibili Porticati/Logge e, pertanto sono da escludere dal calcolo della volumetria, per cui, il fabbricato Non OIL realizzato con il P.d.C. 87/2018 e successivi Titoli Edilizi, rientra nel limite di cubatura edificabile sul lotto in base all’art. 5 del Regolamento Reg. Campania n.1/2012 ”.
Rispetto a tali conclusioni, l’appellante non ha svolto specifiche controdeduzioni.
Il terzo mezzo, pertanto, deve essere rigettato.
12. Come già anticipato, le censure nn. 4, 5, 6 e 7 devono essere dichiarate inammissibili in quanto - come eccepito dalla società appellata – non formano oggetto di impugnativa né il permesso di costruire originariamente assentito (relativo in particolare al posizionamento del distributore), né i nulla – osta di conformità dei Vigili del Fuoco, i quali, unitamente al verbale di collaudo (atti tutti depositati in giudizio in data 8 marzo 2021) sono stati adottati a seguito di accertamenti di carattere tecnico attestanti l’osservanza delle distanze di sicurezza dettate dal d.P.R. n. 340 del 2003 in materia di progettazione e installazione degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione.
Al riguardo, va peraltro confermata la statuizione del T.a.r. secondo cui, essendo oggetto di impugnativa il solo PdC n. 87 del 2018, non hanno alcun rilievo al fine di apprezzare la legittimità di tale provvedimento le successive modifiche in ordine alle destinazioni d’uso del locale non oil con esso autorizzate.
Né tantomeno può condividersi l’affermazione secondo cui la legittimità del PdC n. 87/2018 dovrebbe in ogni caso verificarsi “con riferimento al concreto utilizzo dell’immobile” essendo evidente che un eventuale uso non autorizzato o non compatibile con il titolo abilitativo rilasciato, non refluisce sulla legittimità di quest’ultimo, ma esige semmai, ove effettivamente sussistente, l’attivazione dei poteri comunali di vigilanza in materia urbanistica e di repressione degli abusi edilizi.
12.1. Analoghi rilievi di inammissibilità avvincono le censure di cui all’ottavo mezzo di gravame relative all’insufficienza dei parcheggi previsti in progetto, atteso che – come rilevato dal T.a.r. - il rispetto delle distanze di sicurezza rispetto ai parcheggi è stato verificato in sede di collaudo, laddove espressamente è stato ritenuto che solo i tre parcheggi alle spalle del “gabbiotto” non rispettino tali distanze.
Né è specificamene contestato che – pur sottraendo tre stalli al progetto assentito, per le ragioni di sicurezza riscontrate dai Vigili del Fuoco – risulti comunque rispettato il rapporto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 1444 del 1968.
Per quanto poi riguarda eventuali modifiche dello stato dei luoghi, successive al rilascio del PdC oggetto di impugnativa, ed implicanti la prospettata inutilizzabilità di ulteriori parcheggi, si tratterebbe comunque di circostanze sopravvenute, come tali non idonee ad inficiare la legittimità del titolo in esame.
13. Quanto alle censure reiterate con il nono mezzo di gravame, relative al c.d. totem pubblicitario, si osserva, in primo luogo, che non risulta contestato il rilievo del T.a.r. circa l’insussistenza dell’interesse della ricorrente a coltivare siffatta specifica censura, non essendo chiaro quale sia il pregiudizio alla stessa derivante da tale manufatto e dal suo posizionamento “a ridosso” della strada pubblica.
Ad ogni buon conto si osserva che la censura è rimasta generica, non essendo dato comprendere per quale ragione tale manufatto –indipendentemente dal suo inserimento nelle planimetrie allegate al permesso di costruire - dovrebbe essere sottoposto alla disciplina recata dalle NTA del PRG in materia di distanze, la quale riguarda, come osservato dalla società appellata, le “costruzioni”.
In ogni caso l’art. 15 delle NTA - secondo quanto allegato dall’appellata e comunque risultante dal testo della norma tecnica reperibile on line - consente espressamente anche l’edificazione sul confine.
Parimenti generica è rimasta la dedotta violazione dell’art. 23 del Codice della strada, secondo cui “ Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica ” (comma 1). L’appellante non ha infatti analizzato il contesto fattuale nel quale l’impianto pubblicitario si inserisce né comunque ha allegato le concrete ragioni per cui esso dovrebbe ingenerare confusione o distrazione negli utenti della strada, ponendosi in violazione del cit. art. 23.
Va peraltro confermato quanto rilevato dal T.a.r. circa il fatto che l’eventuale sussistenza di profili di pericolosità dell’impianto pubblicitario non refluisce sulla legittimità del permesso di costruire impugnato (ove mai riferibile anche a tale impianto).
Essa, infatti, può incidere semmai sulla distinta autorizzazione che viene all’uopo rilasciata dall’Ente proprietario della strada.
13. In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello deve essere respinto.
14. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
14.1. L’onere della verificazione è posto a carico della parte appellante, rinviandosi, per la relativa liquidazione, a separato decreto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida, complessivamente, in euro 8.000,00 (ottomila/00) – e quindi in ragione di euro 4.000,00 per ciascuna delle parti resistenti – oltre agli accessori di legge.
Pone l’onere della verificazione – per la cui liquidazione rinvia a separato decreto – a carico della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE ER, Presidente
VI AR, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI AR | CE ER |
IL SEGRETARIO