Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2024
TAR
Sentenza 5 agosto 2019
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TAR
Decreto presidenziale 9 agosto 2019
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TAR
Ordinanza collegiale 8 giugno 2021
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TAR
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 10 ottobre 2022
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CS
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Altro
    Silenzio rifiuto su istanza di accesso agli atti

    La documentazione richiesta è stata depositata in giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Carenze documentali e violazione del contraddittorio nella verificazione

    La mancata reperibilità degli originali dei titoli edilizi non inficia l'attendibilità della verificazione, che verteva su altri profili. La violazione delle modalità del contraddittorio tecnico non ha inficiato in concreto il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Volumetria del porticato

    Il verificatore ha concluso che gli spazi aperti sono da ritenersi porticati/logge e quindi da escludere dal calcolo della volumetria, rientrando il fabbricato nei limiti edificabili.

  • Inammissibile
    Presenza dell'elettrodotto

    Le censure sono state dichiarate inammissibili per omessa impugnativa del permesso di costruire originario e dei nulla-osta dei Vigili del Fuoco.

  • Inammissibile
    Distanza con la scuola

    Le censure sono state dichiarate inammissibili per omessa impugnativa del permesso di costruire originario e dei nulla-osta dei Vigili del Fuoco.

  • Inammissibile
    Distanze tra locale non-oil e impianti GPL

    Le censure sono state dichiarate inammissibili per omessa impugnativa del permesso di costruire originario e dei nulla-osta dei Vigili del Fuoco. La destinazione d'uso successiva al permesso non inficia la legittimità del titolo.

  • Inammissibile
    Distanze tra locale non-oil e colonnina erogazione GPL

    Le censure sono state dichiarate inammissibili per omessa impugnativa del permesso di costruire originario e dei nulla-osta dei Vigili del Fuoco.

  • Inammissibile
    Computo dei parcheggi

    Le censure sono state dichiarate inammissibili. Il rispetto delle distanze è stato verificato in sede di collaudo, e anche sottraendo alcuni stalli, risulta rispettato il rapporto previsto dalla legge.

  • Rigettato
    Totem pubblicitario

    La censura è generica e non è stato dimostrato un interesse concreto all'accoglimento. La norma sulle distanze riguarda le 'costruzioni' e l'eventuale violazione dell'art. 23 Codice della Strada non inficia la legittimità del permesso di costruire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2024
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2024
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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