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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dr.ssa Cristiana Satta Giudice
Dr. Fulvio Mastro Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9352 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 alla via Giuseppe Di Vittorio 133/A presso lo studio dell'avv. Francesca Quaranta (C.F.
dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa. 1 Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto in data 15 luglio 2025.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 15 novembre 2024, premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale era nato Controparte_1 il figlio minore (il 12/8/2021), riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori;
che, nonostante il rapporto di convivenza fosse nato sotto i migliori auspici ed allietato dalla nascita del piccolo , il resistente aveva abbandonato la casa Persona_1 familiare in seguito ad un tradimento del resistente durante la gravidanza della compagna;
che il Caiazzo, dal mese di luglio dell'anno 2024, contribuiva al mantenimento del figlio minore, affetto del neurosviluppo RSPM e sintomi dello spettro autistico (come da attestazione prodotta in atti dal Distretto Sanitario 40 Asl Napoli2 Nord, recante data
4/11/2024 presso cui il ragazzo svolge le terapie psichiche-motorie e percorso riabilitativo) in modo incostante, omettendo di partecipare alle spese necessarie per le cure terapeutiche per la prole;
che il resistente lavorava presso la con un reddito Controparte_2 annuo lordo pari ad € 35.035,00 (come da estratto contributivo), mentre la ricorrente svolgeva attività lavorativa presso il Centro AKTIS diagnostica e Terapia S.P.A. percependo un reddito annuo lordo pari ad € 25.630,84; che era proprietaria esclusiva dell'immobile ove viveva il nucleo familiare, per il quale versava una rata di mutuo mensile pari ad € 306,56; tanto premesso chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 650,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, spese mediche non erogate dal S.S.N., ovvero urgenti;
l'assegnazione della casa coniugale sita in via Ripuaria n. 15 in Qualiano in favore della ricorrente di cui è esclusiva proprietaria;
con vittoria di spese.
- Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza il resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
- All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 18 marzo 2025, sentita la sola ricorrente il Presidente disponeva, in via provvisoria ed urgente, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre cui assegnava la casa familiare in quanto convivente con il minore;
poneva a carico del resistente l'obbligo di versare il mantenimento per il minore nella misura di euro 500,00 apparendo congruo ai bisogni del minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
stabiliva il diritto di visita del
2 padre secondo quanto richiesto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo;
sul piano istruttorio, ammetteva l'interrogatorio formale del resistente.
- All'udienza tenutasi in data 8 luglio 2025, nonostante la regolare notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, il resistente non compariva a rendere l'interrogatorio formale e il Presidente relatore dava atto della mancata comparizione del resistente.
Nel corso della predetta udienza la ricorrente rappresentava che il resistente era totalmente scomparso nella vita del figlio disinteressandone completamente sul piano economico e, pertanto, chiedeva l'affido esclusivo cd. rafforzato del minore alla madre;
indi il Presidente relatore, rinviava la causa ex art. 473 bis 28 c.p.c. al 18 novembre 2025 , assegnando i termini a ritroso previsti dalla norma.
-All'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 il Presidente relatore si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
*******************************************
- In via preliminare, deve essere esaminata la richiesta avanzata da parte ricorrente all'udienza dell'8 luglio 2025 e, ribadita nelle note conclusive, di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti relativi all'affidamento, stabilito in modo condiviso, chiedendo l'affidamento esclusivo in modalità rafforzata del minore alla madre. Per_1
- Orbene, alla luce delle emergenze processuali, la domanda di affido super esclusivo va accolta.
- In relazione all'affidamento della prole minore va, infatti, rilevato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
- In particolare, secondo la Suprema Corte: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un 3 provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass.
24526/2010).
- Va, altresì aggiunto che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
- Ciò premesso deve rilevarsi che, nella specie, la previsione di un affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi del minore.
-Deve infatti valutata la condotta processuale del resistente che non si è costituito in giudizio né tantomeno ha reso l'interrogatorio formale in senso, nonostante la regolare notifica dell'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio, da cui è possibile ritenere provati i fatti ammessi con l'interrogatorio formale ossia, sostanzialmente, il disinteresse affettivo e economico del padre verso la famiglia e il minore avente anche disturbi dello Per_1 spettro autistico.
-Ciò in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. (cfr.
Cass.28293/09)
-Pertanto, sulla base dei principi richiamati e della condotta processuale del resistente, può ritenersi provato che il padre non abbia mai avuto un rapporto regolare e continuativo con il figlio, disinteressandosi di quanto necessario alla sua crescita e sviluppo ed omettendo di contribuire al suo mantenimento.
-A ciò va aggiunto che l'assenza e il disinteresse paterno possono concretarsi in un pregiudizio per il minore laddove, come dedotto dalla ricorrente, si traduce nell'impossibilità per il genitore collocatario di richiedere, nell'interesse del minore , Per_1
4 l'indennità di frequenza e per l'attribuzione della legge 104/92 affinché il minore possa usufruire del sostegno scolastico.
- Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme agli interessi del minore disporre l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa.
- L'assenza del padre dalla vita del minore e il disinteresse materiale nei confronti del figlio in ordine al mantenimento suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib.
Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016;
Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del
20.3.2014).
- Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
- Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute della minore, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse del padre per i figli.
- Ritiene, dunque, il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti al minore, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze del figlio, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione e alla salute della minore.
- Nulla va disposto per le visite in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e il minore;
il Tribunale ritiene conforme all'interesse del minore che laddove il padre intenda incontrare il figlio, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto dei desideri della minore e previo accordo con la madre.
5 - Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio, il
Tribunale evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
- L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
- Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160
c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148
c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
- In primo luogo, va tenuto conto dell'età del figlio (nel caso di specie di anni 4), l'assenza della presenza del padre, e quindi la mancanza di impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n.
17089).
- Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
-La ricorrente ha dedotto di percepire un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato pari a circa euro 2.000,00 mensili (cfr. C.U. 2024 per redditi 2023 pari a euro
25.630,00 depositato in atti); per l'anno 2022 circa euro 1.700,00 mensili (cfr. C.U. 2023 pari ad euro 21.146, 92 depositato in atti); con riferimento al resistente - rimasto contumace - la ricorrente ha riferito in sede di ricorso introduttivo che il resistente lavora presso la
[...] con un reddito annuo lordo pari ad € 35.035,00 (come da estratto Controparte_2 contributivo in atti) e svolgeva anche a lavori di manutenzione presso domicili privati in maniera costante, dietro compenso, con un importo mensile quantificabile in € 500.
6 - Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene equo confermare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile Persona_1 di euro 500,00 da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat, obbligo di cui va disposta la decorrenza dalla data della domanda.
- Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
- Tenuto conto dell'affido esclusivo del minore alla madre, il Tribunale prevede che l'assegno unico il figlio vada corrisposto interamente alla ricorrente.
- In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
-Infine va rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha chiesto la condanna ex art. 473 bis.39 per le gravi inadempienze del resistente, domanda genericamente formulata stanti le varie fattispecie di condanna in esse contemplate e che tuttavia, in funzione dell'interesse del minore, va accolta con condanna del resistente al risarcimento del danno in misura di euro 1.500,00, da ritenersi sussistente stanti i problemi di salute da cui è affetto il minore e le gravi ripercussioni sulla sua crescita evolutiva derivanti , con verosimile certezza, dal disinteresse paterno nei suoi confronti .
- Va dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida il figlio minore , nato il [...], alla madre che può esercitare la Persona_1 responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. e sospende, allo stato, il diritto di visita padre- figlio;
- dispone l'assegnazione della casa familiare - sita in Qualiano alla via Ripuaria n. 15, alla resistente che l'abiterà unitamente al figlio minore;
- nulla dispone, sul diritto di visita padre-figlio e invita il resistente a intraprendere un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali presso i Servizi Sociali competenti per territorio, all'esito del quale potrà essere fissato un ordinario calendario di visita padre- figlio;
7 - conferma il mantenimento a carico di per il mantenimento del minore, Controparte_1 stabilito in sede provvisoria, nella misura di € 500,00 da versarsi secondo le modalità già stabilite, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie , ivi comprese le spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio;
- dispone che l'Assegno Unico Universale per la minore sia percepito integralmente dalla ricorrente;
- accoglie la domanda ex art. 473 bis.29 proposta dalla ricorrente, in funzione della tutela del minore, e per l'effetto condanna il resistente al risarcimento del danno subito dal minore dalle gravi inadempienze indicate in parte motiva, in misura, rivalutata all'attualità e comprensiva degli interessi legali, di € 1500,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo. dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aversa, in Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2025
Il Presidente rel./est.
Dr.ssa Alessandra Tabarro
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