Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 156
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 marzo 1963
Art. 2.
Nel casi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell' articolo 2119 del Codice civile , o nel casi di morte dell'iscritto, spetta all'iscritto stesso o agli aventi diritto, anche se non sia maturato il diritto a pensione, un premio di fedelta' a carico del Fondo di cui all'articolo 34 del Regolamento, nelle misure seguenti:
a) dieci trentesimi della retribuzione in base alla quale viene calcolata l'indennita' di anzianita', per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo venti anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo;
b) quindici trentesimi della retribuzione considerata come sopra, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 28 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1959.
Entrata in vigore il 23 marzo 1963
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