Art. 2.
Nel casi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell' articolo 2119 del Codice civile , o nel casi di morte dell'iscritto, spetta all'iscritto stesso o agli aventi diritto, anche se non sia maturato il diritto a pensione, un premio di fedelta' a carico del Fondo di cui all'articolo 34 del Regolamento, nelle misure seguenti:
a) dieci trentesimi della retribuzione in base alla quale viene calcolata l'indennita' di anzianita', per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo venti anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo;
b) quindici trentesimi della retribuzione considerata come sopra, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 28 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1959.
Nel casi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell' articolo 2119 del Codice civile , o nel casi di morte dell'iscritto, spetta all'iscritto stesso o agli aventi diritto, anche se non sia maturato il diritto a pensione, un premio di fedelta' a carico del Fondo di cui all'articolo 34 del Regolamento, nelle misure seguenti:
a) dieci trentesimi della retribuzione in base alla quale viene calcolata l'indennita' di anzianita', per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo venti anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo;
b) quindici trentesimi della retribuzione considerata come sopra, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 28 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1959.