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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RI IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7013/2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
DO NA ed elettivamente domiciliata in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino,
n. 1/b, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2022, la ricorrente in epigrafe indicata - in qualità di docente inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Caserta per le classi di concorso AAAA e ADAA - ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, il
, deducendo di essere stata ingiustamente pregiudicata Controparte_1 nella procedura informatizzata di conferimento incarico a tempo determinato per l'a.s.
2022/2023 cui aveva partecipato, non risultando destinataria di alcun incarico. In particolare, esponeva: di aver inoltrato rituale domanda di inserimento nelle GPS della provincia di
Caserta; di essersi collocata nella posizione 190 della graduatoria con 95 punti;
di non essere stata destinataria di incarichi nei vari bollettini emessi in data 7.9.2022 ed in data 29.9.2022
1 per la classe di concorso ADAA;
di essere stata illegittimamente scavalcata, in occasione della pubblicazione del bollettino del 29.9.2022, da docenti con punteggio inferiore a cui sono state attribuite scuole dalla stessa richieste.
A sostegno della propria tesi deduceva l'illegittima pretermissione dovuta ad un erroneo funzionamento dell'algoritmo ministeriale, poiché, dopo il primo turno di nomina, veniva esclusa in quanto considerata rinunciataria per non avere espresso alcune preferenze di sede, consentendo, così, a soggetti con punteggio inferiore di essere destinatari di incarichi, senza considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di: “-
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Prima Fascia – Provincia di Caserta per la classe di concorso
“ADAA”; E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il resistente a Controparte_1 riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per
l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; -
CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad €
16.283,13, calcolato per il periodo dal 29/09/2022 al 30/06/2023, salvo errori e/o omissioni,
o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.”. Spese vinte, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito il Controparte_1
, resistendo al ricorso e deducendo la legittimità del proprio operato.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta e rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente ha contestato la legittimità della procedura nella parte in cui il sistema informatico in base al quale l'amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria -
2 ove in sede di convocazioni successive al primo turno di nomine siano emersi nuovi posti disponibili in una determinata classe di concorso - non consente la convocazione del docente con maggior punteggio nella graduatoria che abbia indicato tali sedi nelle proprie opzioni preferenziali, considerandolo rinunciatario.
A questo punto si rende necessario richiamare il tessuto normativo di riferimento.
L'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” così dispone: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a)
e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora
l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche
3 attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:
a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
4 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. […]”.
Secondo l'interpretazione della previsione normativa in esame data dal , la CP_1 procedura informatizzata utilizzata per il conferimento di incarichi di supplenza per l'a.s.
2022/2023 determina che ogni docente partecipi ad un solo turno di attribuzione delle supplenze;
giunti alla posizione dell'aspirante candidato nello scorrimento della graduatoria, laddove tra le preferenze espresse da quest'ultimo non vi sia alcuna sede disponibile, il cd. algoritmo lo considera automaticamente e inderogabilmente rinunciatario per quella classe di concorso, con la conseguenza che il candidato non potrà più ricevere alcuna nomina per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico.
In sostanza, l'incarico viene conferito secondo la procedura informatizzata solo qualora, al momento dello scorrimento della graduatoria, vi sia una perfetta coincidenza fra le preferenze espresse nella domanda e la sede risultante libera al momento della convocazione.
È evidente allora che il descritto meccanismo determina che il docente in posizione più alta in graduatoria possa essere scavalcato da docenti con punteggio inferiore. Infatti, nell'ipotesi in cui vi siano disponibilità successive nelle sedi indicate in domanda, l'aspirante - non precedentemente destinatario di supplenza per mancanza di sedi - non potrà più essere individuato quale beneficiario di incarico.
Ma tale interpretazione, a ben guardare, non trova alcun fondamento nella normativa in parola.
Difatti, la norma prevede esclusivamente l'ipotesi della rinuncia alle sedi ed agli incarichi non indicati in domanda, statuendo che il docente non potrà di certo concorrere per i posti non indicati, come rimarcato dalla locuzione del comma 4 “limitatamente alle preferenze non espresse”, e l'ipotesi della rinuncia all'incarico già assegnato statuendo, in tale ultimo caso, che al docente sia precluso di partecipare alle successive fasi di assegnazione degli incarichi. Del resto, il comma 11 dell'articolo 12 si limita a prevedere che non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione di incarichi di supplenza gli aspiranti docenti che hanno rinunciato all'assegnazione conferita, presupponendo quindi che gli stessi abbiano manifestato la loro volontà di non accettare l'incarico offerto.
5 Allo stesso tempo l'interpretazione ministeriale non trova fondamento neppure nel comma
10 del citato art. 12 che si riferisce pur sempre a “rinunce all'incarico” e quindi al caso in cui il docente risultato assegnatario rinunci a ricoprire il predetto incarico.
Dunque, la norma citata non dispone affatto che laddove al primo turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi o tipologie di posto indicate in domanda, questi non possa concorrere alle successive fasi in cui risultino disponibili sedi e tipologie di incarichi indicati tra le proprie preferenze per le quali il docente deve invece partecipare, non avendo in alcun modo rinunciato alle stesse.
Una interpretazione come quella propugnata dal deve ritenersi illegittima alla luce CP_1 dell'art. 3 e 97 della Costituzione perché comporta appunto che il docente il quale, nel proprio turno di nomina, non sia stato destinatario di incarichi per mancanza di sedi, posti e classi di concorso rispondenti alle proprie preferenze, sia ingiustamente pretermesso nei turni di nomina successivi a favore di candidati meno titolati di lui.
In altri termini, il sistema di attribuzione degli incarichi adottato dall'Amministrazione resistente si pone in evidente contrasto con i principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto consente di attribuire incarichi di supplenza a docenti con minore punteggio e collocati in posizione deteriore in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico - per essere ritenuta conforme ai principi fondamentali richiamati - deve avvenire garantendo al docente collocato in graduatoria con punteggio superiore - tenuto conto delle riserve e delle precedenze ai sensi della L. 104/1992 - di poter concorrere con riferimento alla classe di concorso ed alle sedi per le quali è stata espressa la preferenza anche nei successivi turni di nomina e, dunque, a prescindere dal momento in cui la sede indicata risulti disponibile.
In definitiva, l'ordine in cui devono essere esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio in graduatoria, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato, posto che il principio meritocratico è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A.
A riguardo, come ha evidenziato la giurisprudenza amministrativa, ferma la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, è pur sempre necessario assicurare quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte
6 del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI,
Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020).
Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione del bollettino di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna logica motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.
E non può di certo ritenersi legittima la scelta di attribuire a docenti con punteggio inferiori gli incarichi di supplenza quando tale esito discende dal verificarsi della disponibilità dell'incarico in un turno successivo a quello nel quale vengono conferiti incarichi per sedi per le quali il docente non ha espresso alcuna preferenza.
Un tale sistema fa dipendere l'individuazione del candidato da una mera casualità, in totale spregio dei principi richiamati di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e del criterio meritocratico di assegnazione delle supplenze che di tali fondamentali principi è espressione.
Con particolare riguardo poi al meccanismo secondo il quale il docente è considerato rinunciatario per le sedi non espressamente indicate in domanda e resesi disponibili nei primi turni di talché non può più partecipare all'assegnazione anche in successivi turni di incarichi per i quali si è, invece, espressa preferenza, esso appare del tutto irragionevole anche sotto un ulteriore profilo: la procedura, pur consentendo in astratto al docente la possibilità di indicare delle preferenze (peraltro senza conoscere le sedi concretamente disponibili), lo costringe a presentare di fatto una preferenza per tutti i posti disponibili nell'ambito provinciale, ancorché tale preferenza non risponda alle proprie esigenze, e ciò per evitare di essere considerato rinunciatario ed escluso dalle assegnazioni di posti che si dovessero rendere disponibili successivamente ancorché per essi abbia espressa una preferenza.
Per i motivi esposti, si ritiene che la mancata indicazione di alcune sedi non possa equivalere a rinuncia all'incarico e non possa avere come effetto la mancata assegnazione dell'incarico anche per i turni di nomina successivi in relazione a sedi espressamente indicate in domanda.
7 Alla luce delle considerazioni esposte è illegittima l'automatica esclusione della ricorrente, erroneamente qualificata come rinunciataria, dal turno di nomina del 29.9.2022, posto
ADAA - sostegno infanzia, e l'attribuzione dell'incarico su sedi indicate in domanda a docenti collocati in posizione deteriore nella graduatoria di merito, a fronte dei punti posseduti dalla ricorrente.
È infatti pacifico in quanto non contestato che sia stato conferito l'incarico di supplenza ai docenti con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente sulle sedi indicate da quest'ultima in domanda.
In particolare, è pacifico che la ricorrente, docente inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Caserta, in posizione n. 190, con punteggio 95, per la classe di concorso ADAA, in seguito alla pubblicazione dei bollettini di nomine del 7.9.2022 e del 29.09.2022, non sia risultata assegnataria di alcun incarico, mentre sono stati conferiti contratti di lavoro a tempo determinato a docenti che avevano un punteggio inferiore a quello della odierna ricorrente, presso sedi scolastiche individuate in via preferenziale dalla ricorrente nella domanda, in quanto, dopo il primo turno di nomine attraverso il bollettino del 7.9.2022, era stata considerata rinunciataria e, dunque, non poteva prender parte alle operazioni successive, in quanto la ricorrente non aveva espresso correttamente la propria preferenza con riferimento agli incarichi ed alle sedi di cui al predetto bollettino.
Pertanto, coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che si duole dell'illegittimità della procedura adottata dall'amministrazione e del funzionamento del sistema automatizzato di gestione della procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2022/2023,
c.d. algoritmo, il quale ha pretermesso la ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse in caso di disponibilità sopraggiunte delle sedi indicate in domanda.
In conclusione, è fondata e va accolta la domanda della ricorrente volta all'accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza per l'a.s.
2022/2023 presso le sedi e per la tipologia di posti indicati nella domanda di partecipazione alla procedura, sino al termine delle attività didattiche.
Venendo all'esame delle ulteriori domande di risarcimento del danno e di riconoscimento del punteggio di 12 punti, come già rilevato dal Tribunale in fattispecie analoga (dott.ssa sent. n. 767/2024) non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra Per_1
8 l'inadempimento datoriale ed il danno lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.
Sicché, sulla scorsa delle suesposte considerazioni il convenuto va condannato al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla ricorrente che può essere determinato in misura corrispondente alle retribuzioni perdute, così come calcolato in ricorso e non specificamente contestato, e quindi pari alla somma di € 16.283,13, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Va altresì accolta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei 12 punti in graduatoria che la ricorrente avrebbe certamente conseguito qualora le fosse stato attribuito l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche da cui è stata illegittimamente esclusa. La tabella allegata all'O.M. 112/2022 prevede, infatti, il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti.
Tale domanda va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere il riconoscimento degli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del nel conferimento degli incarichi di supplenza. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ad essere Parte_1 destinataria di una proposta di contratto di supplenza per l'a.s. 2022/2023 in una delle sedi di preferenza e per la tipologia di posti indicati espressi in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Caserta per la classe di concorso
“ADAA” e, per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento del danno CP_1 in favore della ricorrente liquidato nella somma di € 16.283,13, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo nonché a riconoscere alla ricorrente il diritto al punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare;
9 - condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, il 6.10.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
RI IN
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RI IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7013/2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
DO NA ed elettivamente domiciliata in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino,
n. 1/b, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2022, la ricorrente in epigrafe indicata - in qualità di docente inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Caserta per le classi di concorso AAAA e ADAA - ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, il
, deducendo di essere stata ingiustamente pregiudicata Controparte_1 nella procedura informatizzata di conferimento incarico a tempo determinato per l'a.s.
2022/2023 cui aveva partecipato, non risultando destinataria di alcun incarico. In particolare, esponeva: di aver inoltrato rituale domanda di inserimento nelle GPS della provincia di
Caserta; di essersi collocata nella posizione 190 della graduatoria con 95 punti;
di non essere stata destinataria di incarichi nei vari bollettini emessi in data 7.9.2022 ed in data 29.9.2022
1 per la classe di concorso ADAA;
di essere stata illegittimamente scavalcata, in occasione della pubblicazione del bollettino del 29.9.2022, da docenti con punteggio inferiore a cui sono state attribuite scuole dalla stessa richieste.
A sostegno della propria tesi deduceva l'illegittima pretermissione dovuta ad un erroneo funzionamento dell'algoritmo ministeriale, poiché, dopo il primo turno di nomina, veniva esclusa in quanto considerata rinunciataria per non avere espresso alcune preferenze di sede, consentendo, così, a soggetti con punteggio inferiore di essere destinatari di incarichi, senza considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di: “-
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Prima Fascia – Provincia di Caserta per la classe di concorso
“ADAA”; E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il resistente a Controparte_1 riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per
l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; -
CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad €
16.283,13, calcolato per il periodo dal 29/09/2022 al 30/06/2023, salvo errori e/o omissioni,
o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.”. Spese vinte, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito il Controparte_1
, resistendo al ricorso e deducendo la legittimità del proprio operato.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta e rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente ha contestato la legittimità della procedura nella parte in cui il sistema informatico in base al quale l'amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria -
2 ove in sede di convocazioni successive al primo turno di nomine siano emersi nuovi posti disponibili in una determinata classe di concorso - non consente la convocazione del docente con maggior punteggio nella graduatoria che abbia indicato tali sedi nelle proprie opzioni preferenziali, considerandolo rinunciatario.
A questo punto si rende necessario richiamare il tessuto normativo di riferimento.
L'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” così dispone: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a)
e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora
l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche
3 attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:
a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
4 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. […]”.
Secondo l'interpretazione della previsione normativa in esame data dal , la CP_1 procedura informatizzata utilizzata per il conferimento di incarichi di supplenza per l'a.s.
2022/2023 determina che ogni docente partecipi ad un solo turno di attribuzione delle supplenze;
giunti alla posizione dell'aspirante candidato nello scorrimento della graduatoria, laddove tra le preferenze espresse da quest'ultimo non vi sia alcuna sede disponibile, il cd. algoritmo lo considera automaticamente e inderogabilmente rinunciatario per quella classe di concorso, con la conseguenza che il candidato non potrà più ricevere alcuna nomina per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico.
In sostanza, l'incarico viene conferito secondo la procedura informatizzata solo qualora, al momento dello scorrimento della graduatoria, vi sia una perfetta coincidenza fra le preferenze espresse nella domanda e la sede risultante libera al momento della convocazione.
È evidente allora che il descritto meccanismo determina che il docente in posizione più alta in graduatoria possa essere scavalcato da docenti con punteggio inferiore. Infatti, nell'ipotesi in cui vi siano disponibilità successive nelle sedi indicate in domanda, l'aspirante - non precedentemente destinatario di supplenza per mancanza di sedi - non potrà più essere individuato quale beneficiario di incarico.
Ma tale interpretazione, a ben guardare, non trova alcun fondamento nella normativa in parola.
Difatti, la norma prevede esclusivamente l'ipotesi della rinuncia alle sedi ed agli incarichi non indicati in domanda, statuendo che il docente non potrà di certo concorrere per i posti non indicati, come rimarcato dalla locuzione del comma 4 “limitatamente alle preferenze non espresse”, e l'ipotesi della rinuncia all'incarico già assegnato statuendo, in tale ultimo caso, che al docente sia precluso di partecipare alle successive fasi di assegnazione degli incarichi. Del resto, il comma 11 dell'articolo 12 si limita a prevedere che non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione di incarichi di supplenza gli aspiranti docenti che hanno rinunciato all'assegnazione conferita, presupponendo quindi che gli stessi abbiano manifestato la loro volontà di non accettare l'incarico offerto.
5 Allo stesso tempo l'interpretazione ministeriale non trova fondamento neppure nel comma
10 del citato art. 12 che si riferisce pur sempre a “rinunce all'incarico” e quindi al caso in cui il docente risultato assegnatario rinunci a ricoprire il predetto incarico.
Dunque, la norma citata non dispone affatto che laddove al primo turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi o tipologie di posto indicate in domanda, questi non possa concorrere alle successive fasi in cui risultino disponibili sedi e tipologie di incarichi indicati tra le proprie preferenze per le quali il docente deve invece partecipare, non avendo in alcun modo rinunciato alle stesse.
Una interpretazione come quella propugnata dal deve ritenersi illegittima alla luce CP_1 dell'art. 3 e 97 della Costituzione perché comporta appunto che il docente il quale, nel proprio turno di nomina, non sia stato destinatario di incarichi per mancanza di sedi, posti e classi di concorso rispondenti alle proprie preferenze, sia ingiustamente pretermesso nei turni di nomina successivi a favore di candidati meno titolati di lui.
In altri termini, il sistema di attribuzione degli incarichi adottato dall'Amministrazione resistente si pone in evidente contrasto con i principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto consente di attribuire incarichi di supplenza a docenti con minore punteggio e collocati in posizione deteriore in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico - per essere ritenuta conforme ai principi fondamentali richiamati - deve avvenire garantendo al docente collocato in graduatoria con punteggio superiore - tenuto conto delle riserve e delle precedenze ai sensi della L. 104/1992 - di poter concorrere con riferimento alla classe di concorso ed alle sedi per le quali è stata espressa la preferenza anche nei successivi turni di nomina e, dunque, a prescindere dal momento in cui la sede indicata risulti disponibile.
In definitiva, l'ordine in cui devono essere esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio in graduatoria, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato, posto che il principio meritocratico è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A.
A riguardo, come ha evidenziato la giurisprudenza amministrativa, ferma la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, è pur sempre necessario assicurare quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte
6 del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI,
Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020).
Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione del bollettino di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna logica motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.
E non può di certo ritenersi legittima la scelta di attribuire a docenti con punteggio inferiori gli incarichi di supplenza quando tale esito discende dal verificarsi della disponibilità dell'incarico in un turno successivo a quello nel quale vengono conferiti incarichi per sedi per le quali il docente non ha espresso alcuna preferenza.
Un tale sistema fa dipendere l'individuazione del candidato da una mera casualità, in totale spregio dei principi richiamati di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e del criterio meritocratico di assegnazione delle supplenze che di tali fondamentali principi è espressione.
Con particolare riguardo poi al meccanismo secondo il quale il docente è considerato rinunciatario per le sedi non espressamente indicate in domanda e resesi disponibili nei primi turni di talché non può più partecipare all'assegnazione anche in successivi turni di incarichi per i quali si è, invece, espressa preferenza, esso appare del tutto irragionevole anche sotto un ulteriore profilo: la procedura, pur consentendo in astratto al docente la possibilità di indicare delle preferenze (peraltro senza conoscere le sedi concretamente disponibili), lo costringe a presentare di fatto una preferenza per tutti i posti disponibili nell'ambito provinciale, ancorché tale preferenza non risponda alle proprie esigenze, e ciò per evitare di essere considerato rinunciatario ed escluso dalle assegnazioni di posti che si dovessero rendere disponibili successivamente ancorché per essi abbia espressa una preferenza.
Per i motivi esposti, si ritiene che la mancata indicazione di alcune sedi non possa equivalere a rinuncia all'incarico e non possa avere come effetto la mancata assegnazione dell'incarico anche per i turni di nomina successivi in relazione a sedi espressamente indicate in domanda.
7 Alla luce delle considerazioni esposte è illegittima l'automatica esclusione della ricorrente, erroneamente qualificata come rinunciataria, dal turno di nomina del 29.9.2022, posto
ADAA - sostegno infanzia, e l'attribuzione dell'incarico su sedi indicate in domanda a docenti collocati in posizione deteriore nella graduatoria di merito, a fronte dei punti posseduti dalla ricorrente.
È infatti pacifico in quanto non contestato che sia stato conferito l'incarico di supplenza ai docenti con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente sulle sedi indicate da quest'ultima in domanda.
In particolare, è pacifico che la ricorrente, docente inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Caserta, in posizione n. 190, con punteggio 95, per la classe di concorso ADAA, in seguito alla pubblicazione dei bollettini di nomine del 7.9.2022 e del 29.09.2022, non sia risultata assegnataria di alcun incarico, mentre sono stati conferiti contratti di lavoro a tempo determinato a docenti che avevano un punteggio inferiore a quello della odierna ricorrente, presso sedi scolastiche individuate in via preferenziale dalla ricorrente nella domanda, in quanto, dopo il primo turno di nomine attraverso il bollettino del 7.9.2022, era stata considerata rinunciataria e, dunque, non poteva prender parte alle operazioni successive, in quanto la ricorrente non aveva espresso correttamente la propria preferenza con riferimento agli incarichi ed alle sedi di cui al predetto bollettino.
Pertanto, coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che si duole dell'illegittimità della procedura adottata dall'amministrazione e del funzionamento del sistema automatizzato di gestione della procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2022/2023,
c.d. algoritmo, il quale ha pretermesso la ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse in caso di disponibilità sopraggiunte delle sedi indicate in domanda.
In conclusione, è fondata e va accolta la domanda della ricorrente volta all'accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza per l'a.s.
2022/2023 presso le sedi e per la tipologia di posti indicati nella domanda di partecipazione alla procedura, sino al termine delle attività didattiche.
Venendo all'esame delle ulteriori domande di risarcimento del danno e di riconoscimento del punteggio di 12 punti, come già rilevato dal Tribunale in fattispecie analoga (dott.ssa sent. n. 767/2024) non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra Per_1
8 l'inadempimento datoriale ed il danno lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.
Sicché, sulla scorsa delle suesposte considerazioni il convenuto va condannato al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla ricorrente che può essere determinato in misura corrispondente alle retribuzioni perdute, così come calcolato in ricorso e non specificamente contestato, e quindi pari alla somma di € 16.283,13, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Va altresì accolta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei 12 punti in graduatoria che la ricorrente avrebbe certamente conseguito qualora le fosse stato attribuito l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche da cui è stata illegittimamente esclusa. La tabella allegata all'O.M. 112/2022 prevede, infatti, il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti.
Tale domanda va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere il riconoscimento degli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del nel conferimento degli incarichi di supplenza. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ad essere Parte_1 destinataria di una proposta di contratto di supplenza per l'a.s. 2022/2023 in una delle sedi di preferenza e per la tipologia di posti indicati espressi in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Caserta per la classe di concorso
“ADAA” e, per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento del danno CP_1 in favore della ricorrente liquidato nella somma di € 16.283,13, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo nonché a riconoscere alla ricorrente il diritto al punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare;
9 - condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, il 6.10.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
RI IN
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