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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 655/2023 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
TRA
(C.F: rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Pergami (C.F.: Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato in Milano, Piazzetta Guastalla, 15, nonché all'indirizzo di posta C.F._2 elettronica certificata Email_1
- Opponente/debitore esecutato -
E
- codice fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza - Controparte_1
Lodi n. - e per essa, quale mandataria, - iscrizione al Registro delle P.IVA_1 CP_2
Imprese di Verona e Codice Fiscale n. e P. IVA: - rappresentata e difesa in P.IVA_2 P.IVA_3 forza di procura generale alle liti di data 26 luglio 2010 dall'Avv. Roberta Frojo (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata
[...] Email_2
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- Convenuto/creditore
[...]
(P.I. ), in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Rizzello (C.F. C.F._4
) e Francesca Bertona (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._5 C.F._6 in Varallo, c.so Roma 22, nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata
; Email_3 Email_4
- Convenuto /Aggiudicatario provvisorio –
(C.F. ) Controparte_5 C.F._7
(C.F. ) Controparte_6 C.F._8
(C.F. ) Controparte_7 C.F._9
STUDIO LEGALE Controparte_8
pagina 1 di 5 (C.F. CP_9 C.F._10
(C.F.: e partita IVA Controparte_10 P.IVA_5 P.IVA_6
C.F. e P.iva ) Parte_2 P.IVA_7
(P.iva ) Parte_3 P.IVA_8
(C.F. ) Parte_4 C.F._11
(C.F. e P.IVA Parte_5 C.F._12 P.IVA_9
C.F.: Parte_6 P.IVA_10
(C.F. e P.IVA ) Controparte_11 P.IVA_11 P.IVA_12
- convenuti contumaci -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, chiedendo Parte_1 dichiararsi “ la nullità assoluta ed insanabile della gara di vendita esperitasi in data 10.01.2023” per la presenza nell'immobile oggetto di vendita di un abuso edilizio non sanabile - rampa di accesso all'autorimessa interrata costruita in assenza delle necessarie autorizzazioni - come risultante dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio redatta, in data 25.9.2006, dall'architetto che aveva altresì quantificato Persona_1 il corrispettivo per realizzare una scala pedonale di accesso all'alloggio al piano interrato e una tettoia per il ricovero delle auto, pari a € 35.950,00.
Ha esposto, in particolare, che la presenza di un abuso non sanabile, in assenza di una corretta menzione e di una specifica informativa in sede esecutiva, con conseguente decurtazione del prezzo di vendita del valore delle opere necessarie alla sanatoria, comporta la nullità della vendita, traducendosi in una vendita di aliud pro alio, rispetto alla quale non opera l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa di cui all'art. 2922 co. 2 c.c.
In punto di legittimazione attiva, ha esposto come a nulla rilevi il consenso dell'aggiudicatario provvisorio,
essendo legittimato il debitore esecutato a far valere ogni vizio della procedura esecutiva Controparte_3 sino all'estinzione.
2. Si è costituita che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione agli Controparte_1 atti esecutivi, perché tardivamente proposta in violazione dell'art. 617 c.p.c., in data 29.3.2023 oltre i venti giorni dall'aggiudicazione, avvenuta in data 10.1.2023.
Nel merito, ha eccepito: la carenza di interesse ad agire dell'opponente, essendo l'aggiudicatario (nel caso di specie la l'unico soggetto interessato a fare valere l'eventuale nullità della vendita;
Controparte_3
l'infondatezza della allegata radicale diversità del bene per effetto dell'abuso edilizio;
in ogni caso, la possibilità in sede esecutiva di procedere alla vendita di un immobile abusivo.
pagina 2 di 5 3. Si è costituita la che ha eccepito: la inammissibilità dell'opposizione perché Controparte_3 proposta oltre il termine di venti giorni dall'aggiudicazione provvisoria e, comunque, dalla conoscenza del vizio;
l'infondatezza delle allegazioni dell'opponente in merito all'occultamento dell'abuso edilizio e la carenza di legittimazione attiva dell'opponente a dolersi degli oneri che dovranno essere sostenuti per l'eliminazione degli abusi insanabili;
la trasferibilità del bene in sede esecutiva a prescindere dalla sussistenza di un abuso edilizio;
la insussistenza della fattispecie dell'aliud pro alio allegata dall'opponente.
4. Con decreto in data 18.12.2023 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti - , Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 CP_9 Controparte_10 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
- regolarmente citati e non costituiti ed è stata confermata l'udienza fissata in citazione, già Controparte_11 differita ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c. del 23.2.2024.
All'udienza del 23.2.2024, preso atto della richiesta congiunta delle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per il 3.12.2024. L'udienza
è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti costituite hanno depositato note in sostituzione dell'udienza di discussione.
5. Giova preliminarmente evidenziare come l'opponente alcunché ha argomentato in ordine alla tempestività dell'opposizione, pur a fronte di quanto si legge:
a. nell'ordinanza emessa nella fase sommaria del presente procedimento dal Giudice dell'esecuzione in data 27.4.2023: “intesa come opposizione all'ordinanza di vendita e/o al provvedimento di aggiudicazione,
l'opposizione ex art. 617 c.p.c. dovrebbe, in ogni caso, ritenersi inammissibile in quanto proposta tardivamente, posto che dallo stesso ricorso non risulta che la parte sia venuta a conoscenza del vizio lamentato posteriormente ai predetti atti facendo riferimento, al contrario, ad una consulenza del 2006”;
a.1. nell'ordinanza del 22.6.2023, emessa all'esito del giudizio di reclamo avverso la predetta ordinanza del Giudice dell'esecuzione: “Il ricorso dell'odierno reclamante, titolato “istanza di sospensione del processo esecutivo e della pronuncia del decreto di trasferimento”, è stato correttamente qualificato dal GE come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo, il ricorrente, lamentato la nullità dell'ordinanza di vendita e della successiva aggiudicazione. Come è noto l'art. 617 c.p.c. impone il rispetto del termine perentorio di giorni 20 ed esso era inesorabilmente spirato, allorché è stata coltivata l'opposizione, il 28.3.2023, risalendo l'aggiudicazione provvisoria al 10.1.2023. Peraltro, le motivazioni dell'impugnazione (abuso della rampa d'accesso non sanabile) sono fondate su una riferita perizia di parte, risalente al 2006, con la conoscibilità degli asseriti vizi degli atti del processo esecutivo in data antecedente alla loro adozione. Col presente reclamo, peraltro, il debitore esecutato non ha svolto alcuna considerazione in ordine alla tempestività dell'opposizione, essendosi limitato, all'udienza collegiale, a citare Cass.11018/1994, pronuncia risalente, del tutto avulsa dal caso di specie, non inerente la tempestività dell'impugnazione; pagina 3 di 5 - nell'ordinanza del 14.12.2023 emessa all'esito del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza del
Giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione dell'opposizione al decreto del
10.8.2023 di trasferimento dell'immobile: “Come già motivato in sede di reclamo dal Collegio nella propria precedente ordinanza di rigetto, “nella vendita forzata, l'ipotesi del cd. "aliud pro alio" può essere fatta valere, soprattutto da chi assume la qualità di soggetto del processo esecutivo, quale è certamente il debitore esecutato, solo nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ma il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all'interno del processo esecutivo”
(Cass. Civ. sez 6, Ordinanza n. 11729 del 11/05/2017) Ne consegue che l'opposizione ex art. 617 cpc proposta dall'esecutato avverso il decreto di trasferimento del bene è certamente tardiva, essendo la predetta opposizione sostanzialmente (e unicamente) fondata sulla ricorrenza dell'aliud pro alio, vizio già noto al debitore sin dal 2006 e passibile di opposizione a far data dal deposito della perizia del c.t.u. o, al più tardi, dal momento della Per_2 pubblicazione dell'ordinanza di vendita”.
Tanto premesso, in assenza di ulteriori allegazioni e difese da parte opponente non possono, dunque, che ribadirsi i principi già espressi nei plurimi provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale in relazione alla doglianza relativa alla nullità del trasferimento del bene pignorato nella procedura esecutiva R.G.E. 1/2016.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Nella vendita forzata, l'ipotesi del cd. "aliud pro alio" può essere fatta valere, soprattutto da chi assume la qualità di soggetto del processo esecutivo, quale è certamente il debitore esecutato, solo nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ma il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all'interno del processo esecutivo”. (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 11729 del 11/05/2017).
Incontestato che l'opponente ha avuto contezza dell'abuso edilizio, idoneo a integrare la dedotta radicale difformità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, già a decorrere dal 2006, l'opposizione è tardiva, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dal primo atto esecutivo in cui avrebbe potuto essere fatta valere, ossia dall'ordinanza di vendita.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri minimi per le controversie di valore indeterminato complessità bassa, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, stante la ripetitività delle difese svolte.
Nulla sulle spese nei confronti dei convenuti non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
a) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
pagina 4 di 5 b) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 che liquida, per ciascuno, in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
Verbania, 17.1.2025
Il Giudice
Dr. Vittoria Mingione
pagina 5 di 5