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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7566/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 24.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 24.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA DE RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa MA DE RE, ha pronunciato ai sensi
1
dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7566/2024 R.G., avente ad oggetto: appello - le- sione personale; tra
, (C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Ar- Parte_1 C.F._1 mando Di Tella, (C.F. ), ed elett.te domiciliato in S. MA C.F._2
C.V., alla Via R.D'Angiò, n. 3, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(P.I. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. , con sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Maroc-
[...] P.IVA_2 chesa n. 14, rapp.ta e difesa dall'Avv. Fernando Brogna, (C.F. C.F._3
), ed elett.te domiciliata in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2, in virtù di
[...] procura in atti;
-Appellato- nonché
; Controparte_3
-Appellata contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del
24.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta note relative all'udienza del 24.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
ha dedotto che in primo grado chiedeva il risarcimento per i Parte_1 danni e le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi il 17 ottobre 2019, alle ore 14:45, in Casapulla alla Via Appia SS7, allorquando, nel mentre procedeva alla guida dello scooter IO targato CP34860, veniva urtato dal veicolo Fiat
00 targato AJ268SY, il cui conducente ometteva di dare la precedenza a destra.
Il Giudice di Pace, nella persona del dott. Alfredo De Crescenzo, accoglieva la
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domanda del solo nella misura del 50% riconoscendo un concorso di Pt_1 colpa.
L'appellante, , ha impugnato la sentenza emessa dal giudice di Parte_1 prime cure ritenendola iniqua nella parte in cui il giudicante ha affermato la cor- responsabilità delle parti coinvolte in pari misura nella produzione del sinistro.
Più precisamente, l'appellante ha sostenuto che il teste escusso è stato preciso nel riportare la dinamica del sinistro, confermando la dinamica come descritta nel rapporto dei Carabinieri.
Ha concluso : “Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1408/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Caserta, in persona del Giudice Unico Dott. De Crescen- zo – R.G. n. 684/2021, notificata il 13 11 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e quindi condannare gli appellati al pagamento dell'ulteriore som- ma di €. 2.00,00 per insussistenza del paventato concorso di colpa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con atto di costituzione e risposta si è costituita la compagnia assicurativa, la quale ha chiesto di dichiararsi l'appello inammissibile, perché non rispettoso de- gli articoli 342 e 434 c.c. Inoltre, ha evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le dichiarazioni rese dal teste, sig. , Testimone_1 sono scarne, contraddittorie ed inconferenti. Ha evidenziato che il teste escusso, in fase stragiudiziale, non riferiva di un impatto tra il veicolo ed il motociclo coinvolto nell'occorso, ma riferiva di un taglio di strada che comportava la caduta al suolo dell'appellante.
Al contrario, in fase giudiziale, smentendo le proprie dichiarazioni, riferiva di un asserito impatto tra la parte anteriore Destra della vettura Fiat 00 ed il lato sini- stro del motociclo IO EV.
Inoltre, la compagnia assicurativa ha osservato che il teste ha riferito di un impat- to tra la parte anteriore destra del veicolo Fiat 00 e quella laterale sinistra del motociclo, mentre i Carabinieri rilevavano la presenza di danni sulla parte laterale destra (e non anteriore) del veicolo Fiat 00. Ha concluso chiedendo: “il rigetto
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della domanda di revisione della pronuncia di prime cure avanzata dal sig.
[...]
, con vittoria di spese e competenze professionali.” Parte_2
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta am- missibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indi- cazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valu- tazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa vigente richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Orbene, la vicenda in esame origina da un sinistro che l'attore in primo grado, ha dedotto essersi verificato il 17 ottobre 2019, alle ore 14:45, in Casapulla alla Via
Appia SS7, allorquando mentre procedeva alla guida dello scooter IO targa- to CP34860, veniva urtato dal veicolo Fiat 00 targato AJ268SY il cui conducen- te ometteva di dare la precedenza a destra. In conseguenza dell'urto ricevuto lo scooter rovinava a terra unitamente al che riportava lesioni per- Parte_1 sonali. Il Giudice di Pace di Caserta ha ritenuto non sussistente una responsabilità esclusiva della convenuta concludendo per una corre- Controparte_3 sponsabilità nella causazione del sinistro.
A tal proposito il giudice di prime cure così decideva: “[..] Dichiara la respon- sabilità di nella misura del 50%; [..]”. Controparte_3
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processua- le della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve rite-
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nersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicu- rare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudizia- le” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piut- tosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la con- seguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle questioni poste e a fondamento dell'appello di ca- rattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e va rigettato, con conferma integrale della sentenza emessa dal Giudice di primo grado, non potendo affer- marsi che sia stata raggiunta in giudizio una prova così rigorosa, tale, da consenti- re l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro alla convenuta
[...]
CP_3
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella valutazione delle prove, il Tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ra- gionamento logico-giuridico, in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ritenuto non sussistente una prova rigorosa al punto di consentire l'attribuzione della responsabilità esclusiva al convenuto. Tale onere probatorio, che incombeva sulle parti a norma dell'articolo 2967c.c. (“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”), non è stato fornito, atteso che nessuno dei documenti prodotti dimostra la responsabilità esclusiva del convenuto, con la conseguenza che, il Giudice Di Pace ha attenta- mente valutato le risultanze istruttorie.
A ciò va aggiunto che, all'udienza del 26 febbraio 2024, veniva escusso il teste il quale sosteneva: “ADR: ricordo che era il 17 ottobre 2019, Testimone_2 quando mi trovavo in Casapulla alla via Appia SS7 intorno alle ore 15 :00 assi- stevo ad un sinistro stradale tra un IO EV e una Fiat 00 modello vec-
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chio colore grigio. ADR: Mi ricordo che il motociclo procedeva da Caserta dire- zione Santa MA Capua Vetere quando veniva urtato al lato sinistro da un vei- colo Fiat 00, proveniente da una strada posta a sinistra rispetto al senso di marcia del motociclo non si arrestava allo sto presente sulla via percorsa dallo stesso e urtava con la parte anteriore destra il lato sinistro del motociclo piaggio.
ADR: Il motociclo a seguito dell'urto finiva con l'urtare con il proprio lato de- stro, un veicolo parcheggiato sul suo stesso senso di marcia. ADR: il conducente del motociclo riportava lesioni personali ed in particolare lamentava dolori su tutto il lato sinistro del corpo. ADR: sono intervenuti carabinieri e ambulanza.
ADR: lasciavo i miei dati al signor e mi allontanavo dopo l'intervento Pt_1 dei soccorsi.”
Dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso il 26 febbraio 2024, Tes_1
, non è emersa alcuna prova della velocità del conducente dello scooter
[...] durante la marcia e se lo stesso si adoperava per evitare la collisione e quindi di una sua manovra di frenata ovvero di sterzata dirette ad impedire lo scontro.
Va aggiunto che dai rilievi effettuati dalla stazione dei Carabinieri compagnia di
Santa MA Capua Vetere, benché sia disponibile una descrizione dettagliata dell'accaduto, non è possibile esprimere una valutazione sulla responsabilità dei conducenti, considerando che, al momento dei rilievi essi hanno dichiarato che
“si precisa che al momento dei rilievi il veicolo B risultava già precedentemente spostato dallo scenario del sinistro, mentre il veicolo A era ancora sul posto.” E, invero, la deposizione dell'unico teste escusso, di nome non Testimone_2 consente di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini prospettati dalla parte attorea nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non emergendo in modo sufficientemente univoco la responsabilità esclusiva della convenuta nella causa- zione del sinistro. La dinamica, per come descritta dal teste, infatti, in difetto di qualsiasi informazione in ordine alla velocità, condizioni del traffico e condizioni metereologiche, non consente di ritenere adeguatamente provata – non potendo operare alcun ragionamento di tipo presuntivo ai sensi dell'art. 2054 c.c.- la re- sponsabilità del conducente dell'autovettura, il cui proprietario e la cui assicura- trice risultano evocati in giudizio. “In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti non libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamen-
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to di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzio- ne dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente" (Cass. ord. 4646/13; Cass. 22 aprile 2009, n. 2550).”
Pertanto, nel caso in esame, pur essendo stata raggiunta la prova della verifica- zione del sinistro, non risulta possibile ricostruire compiutamente la dinamica del sinistro per difetto di ulteriori elementi di valutazione, deve essere dichiarata l'eguale e concorrente responsabilità nella causazione dei veicoli coinvolti, non risultando superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054 c.c.
Pertanto, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata attivi- tà istruttoria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impu- gnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibi- le o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_3
• rigetta l'appello principale, con conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata compagnia di assicurazione, che liquida in € 98,00 per spese e in €1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
7
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa MA Capua Vetere, 27.11.25
Il Giudice
MA DE RE
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 24.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 24.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA DE RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa MA DE RE, ha pronunciato ai sensi
1
dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7566/2024 R.G., avente ad oggetto: appello - le- sione personale; tra
, (C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Ar- Parte_1 C.F._1 mando Di Tella, (C.F. ), ed elett.te domiciliato in S. MA C.F._2
C.V., alla Via R.D'Angiò, n. 3, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(P.I. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. , con sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Maroc-
[...] P.IVA_2 chesa n. 14, rapp.ta e difesa dall'Avv. Fernando Brogna, (C.F. C.F._3
), ed elett.te domiciliata in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2, in virtù di
[...] procura in atti;
-Appellato- nonché
; Controparte_3
-Appellata contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del
24.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta note relative all'udienza del 24.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
ha dedotto che in primo grado chiedeva il risarcimento per i Parte_1 danni e le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi il 17 ottobre 2019, alle ore 14:45, in Casapulla alla Via Appia SS7, allorquando, nel mentre procedeva alla guida dello scooter IO targato CP34860, veniva urtato dal veicolo Fiat
00 targato AJ268SY, il cui conducente ometteva di dare la precedenza a destra.
Il Giudice di Pace, nella persona del dott. Alfredo De Crescenzo, accoglieva la
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domanda del solo nella misura del 50% riconoscendo un concorso di Pt_1 colpa.
L'appellante, , ha impugnato la sentenza emessa dal giudice di Parte_1 prime cure ritenendola iniqua nella parte in cui il giudicante ha affermato la cor- responsabilità delle parti coinvolte in pari misura nella produzione del sinistro.
Più precisamente, l'appellante ha sostenuto che il teste escusso è stato preciso nel riportare la dinamica del sinistro, confermando la dinamica come descritta nel rapporto dei Carabinieri.
Ha concluso : “Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1408/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Caserta, in persona del Giudice Unico Dott. De Crescen- zo – R.G. n. 684/2021, notificata il 13 11 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e quindi condannare gli appellati al pagamento dell'ulteriore som- ma di €. 2.00,00 per insussistenza del paventato concorso di colpa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con atto di costituzione e risposta si è costituita la compagnia assicurativa, la quale ha chiesto di dichiararsi l'appello inammissibile, perché non rispettoso de- gli articoli 342 e 434 c.c. Inoltre, ha evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le dichiarazioni rese dal teste, sig. , Testimone_1 sono scarne, contraddittorie ed inconferenti. Ha evidenziato che il teste escusso, in fase stragiudiziale, non riferiva di un impatto tra il veicolo ed il motociclo coinvolto nell'occorso, ma riferiva di un taglio di strada che comportava la caduta al suolo dell'appellante.
Al contrario, in fase giudiziale, smentendo le proprie dichiarazioni, riferiva di un asserito impatto tra la parte anteriore Destra della vettura Fiat 00 ed il lato sini- stro del motociclo IO EV.
Inoltre, la compagnia assicurativa ha osservato che il teste ha riferito di un impat- to tra la parte anteriore destra del veicolo Fiat 00 e quella laterale sinistra del motociclo, mentre i Carabinieri rilevavano la presenza di danni sulla parte laterale destra (e non anteriore) del veicolo Fiat 00. Ha concluso chiedendo: “il rigetto
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della domanda di revisione della pronuncia di prime cure avanzata dal sig.
[...]
, con vittoria di spese e competenze professionali.” Parte_2
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta am- missibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indi- cazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valu- tazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa vigente richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Orbene, la vicenda in esame origina da un sinistro che l'attore in primo grado, ha dedotto essersi verificato il 17 ottobre 2019, alle ore 14:45, in Casapulla alla Via
Appia SS7, allorquando mentre procedeva alla guida dello scooter IO targa- to CP34860, veniva urtato dal veicolo Fiat 00 targato AJ268SY il cui conducen- te ometteva di dare la precedenza a destra. In conseguenza dell'urto ricevuto lo scooter rovinava a terra unitamente al che riportava lesioni per- Parte_1 sonali. Il Giudice di Pace di Caserta ha ritenuto non sussistente una responsabilità esclusiva della convenuta concludendo per una corre- Controparte_3 sponsabilità nella causazione del sinistro.
A tal proposito il giudice di prime cure così decideva: “[..] Dichiara la respon- sabilità di nella misura del 50%; [..]”. Controparte_3
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processua- le della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve rite-
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nersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicu- rare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudizia- le” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piut- tosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la con- seguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle questioni poste e a fondamento dell'appello di ca- rattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e va rigettato, con conferma integrale della sentenza emessa dal Giudice di primo grado, non potendo affer- marsi che sia stata raggiunta in giudizio una prova così rigorosa, tale, da consenti- re l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro alla convenuta
[...]
CP_3
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella valutazione delle prove, il Tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ra- gionamento logico-giuridico, in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ritenuto non sussistente una prova rigorosa al punto di consentire l'attribuzione della responsabilità esclusiva al convenuto. Tale onere probatorio, che incombeva sulle parti a norma dell'articolo 2967c.c. (“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”), non è stato fornito, atteso che nessuno dei documenti prodotti dimostra la responsabilità esclusiva del convenuto, con la conseguenza che, il Giudice Di Pace ha attenta- mente valutato le risultanze istruttorie.
A ciò va aggiunto che, all'udienza del 26 febbraio 2024, veniva escusso il teste il quale sosteneva: “ADR: ricordo che era il 17 ottobre 2019, Testimone_2 quando mi trovavo in Casapulla alla via Appia SS7 intorno alle ore 15 :00 assi- stevo ad un sinistro stradale tra un IO EV e una Fiat 00 modello vec-
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chio colore grigio. ADR: Mi ricordo che il motociclo procedeva da Caserta dire- zione Santa MA Capua Vetere quando veniva urtato al lato sinistro da un vei- colo Fiat 00, proveniente da una strada posta a sinistra rispetto al senso di marcia del motociclo non si arrestava allo sto presente sulla via percorsa dallo stesso e urtava con la parte anteriore destra il lato sinistro del motociclo piaggio.
ADR: Il motociclo a seguito dell'urto finiva con l'urtare con il proprio lato de- stro, un veicolo parcheggiato sul suo stesso senso di marcia. ADR: il conducente del motociclo riportava lesioni personali ed in particolare lamentava dolori su tutto il lato sinistro del corpo. ADR: sono intervenuti carabinieri e ambulanza.
ADR: lasciavo i miei dati al signor e mi allontanavo dopo l'intervento Pt_1 dei soccorsi.”
Dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso il 26 febbraio 2024, Tes_1
, non è emersa alcuna prova della velocità del conducente dello scooter
[...] durante la marcia e se lo stesso si adoperava per evitare la collisione e quindi di una sua manovra di frenata ovvero di sterzata dirette ad impedire lo scontro.
Va aggiunto che dai rilievi effettuati dalla stazione dei Carabinieri compagnia di
Santa MA Capua Vetere, benché sia disponibile una descrizione dettagliata dell'accaduto, non è possibile esprimere una valutazione sulla responsabilità dei conducenti, considerando che, al momento dei rilievi essi hanno dichiarato che
“si precisa che al momento dei rilievi il veicolo B risultava già precedentemente spostato dallo scenario del sinistro, mentre il veicolo A era ancora sul posto.” E, invero, la deposizione dell'unico teste escusso, di nome non Testimone_2 consente di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini prospettati dalla parte attorea nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non emergendo in modo sufficientemente univoco la responsabilità esclusiva della convenuta nella causa- zione del sinistro. La dinamica, per come descritta dal teste, infatti, in difetto di qualsiasi informazione in ordine alla velocità, condizioni del traffico e condizioni metereologiche, non consente di ritenere adeguatamente provata – non potendo operare alcun ragionamento di tipo presuntivo ai sensi dell'art. 2054 c.c.- la re- sponsabilità del conducente dell'autovettura, il cui proprietario e la cui assicura- trice risultano evocati in giudizio. “In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti non libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamen-
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to di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzio- ne dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente" (Cass. ord. 4646/13; Cass. 22 aprile 2009, n. 2550).”
Pertanto, nel caso in esame, pur essendo stata raggiunta la prova della verifica- zione del sinistro, non risulta possibile ricostruire compiutamente la dinamica del sinistro per difetto di ulteriori elementi di valutazione, deve essere dichiarata l'eguale e concorrente responsabilità nella causazione dei veicoli coinvolti, non risultando superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054 c.c.
Pertanto, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata attivi- tà istruttoria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impu- gnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibi- le o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_3
• rigetta l'appello principale, con conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata compagnia di assicurazione, che liquida in € 98,00 per spese e in €1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
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• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa MA Capua Vetere, 27.11.25
Il Giudice
MA DE RE
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