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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/10/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1343 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. PIZZENTI FRANCESCA;
C.F._1
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con l'avv. GALEANO
[...] P.IVA_1
MANLIO;
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
con l'avv. GIOCASTA GIUSI;
resistenti avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 7 ha proposto opposizione avverso la comunicazione Parte_1
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29776202500000494000, notificata dall in data 9 aprile 2025, per Controparte_2
l'importo complessivo di euro 89.604,30, fondata sui seguenti avvisi di addebito:
− n. 59720150002196650000, per contributi IVS operai a tempo determinato, anni 2012–2013, per euro 41.888,52;
− n. 59720180002251280000, per contributi IVS coltivatori diretti, anni 2008–2017, per euro 28.982,41;
− n. 59720190002593949000, per contributi IVS coltivatori diretti, anni 2018–2019, per euro 4.399,38;
− n. 59720240001940331000, per contributi IVS operai a tempo determinato, anni 2022–2023, per euro 14.222,43.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza e inefficacia dei titoli esecutivi sottesi, in quanto:
− l'avviso di addebito n. 59720180002251280000 è stato annullato con sentenza n. 1048/2024 del Tribunale di Ragusa;
− l'avviso di addebito n. 59720240001940331000 è stato sospeso nell'ambito del procedimento n. 3401/2024 R.G. presso il medesimo Tribunale;
− gli avvisi di addebito n. 59720150002196650000 e n.
59720190002593949000 sono stati oggetto di pignoramento presso terzi, la cui esecuzione è stata sospesa con provvedimento del 24 febbraio 2025 nel procedimento n. 158/2025 R.G.E.;
− il credito relativo all'avviso di addebito n.
59720150002196650000 risulta prescritto, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, L. n.
335/1995, senza atti interruttivi validamente notificati.
Pagina 2 di 7 Ha quindi chiesto la declaratoria di non debenza dei crediti oggetto dell'AVA n. 59720150002196650000 e della nullità della comunicazione preventiva di ipoteca.
L' si è costituito in giudizio, eccependo la propria estraneità CP_1
rispetto all'adozione dell'atto impugnato, trattandosi di attività esecutiva riservata all'Agente della Riscossione. Ha comunque sostenuto la legittimità della pretesa contributiva, affermando che:
− l'avviso n. 59720150002196650000 è stato notificato via PEC il
22 gennaio 2016 e successivamente azionato con avvisi di intimazione del 2022 e 2024, nonché con pignoramento presso terzi del 2025, con conseguente interruzione della prescrizione;
− l'annullamento dell'avviso n. 59720180002251280000 non è definitivo, essendo pendente appello;
− l'avviso n. 59720190002593949000 è definitivo per mancata impugnazione;
− l'avviso n. 59720240001940331000 è sospeso, ma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha natura meramente conservativa e non preclude l'adozione della misura.
Si è costituita altresì l' , eccependo la Controparte_2
legittimità dell'atto impugnato e la validità dei titoli sottesi, rilevando che:
− l'ordinanza di sospensione nel procedimento n. 158/2025 ha riguardato la procedura esecutiva e non i titoli;
− non ha avuto alcuna contezza della sospensione dell'avviso n.
59720240001940331000;
− l'annullamento dell'avviso n. 59720180002251280000 è stato pronunciato in un giudizio cui non era parte;
CP_3
Pagina 3 di 7 − la prescrizione è stata interrotta da atti successivi, tra cui avvisi di intimazione notificati nel 2022 e 2024, anche in ragione della normativa emergenziale pandemica.
***
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il ricorrente contesta il merito della sola pretesa creditoria relativa all'avviso n. 59720150002196650000; mentre le deduzioni relative agli altri riguardano esclusivamente la loro idoneità a legittimare l'iscrizione di ipoteca.
1. Sulla notificazione dell'avviso n. 59720150002196650000 e sulla prescrizione del relativo credito.
Anche a voler ritenere la documentazione prodotta dall' inidonea a CP_1
provare la notificazione dell'avviso di addebito, risulta comunque notificato il 7.6.2022 tramite pec l'AVI n. 29720229002272340 relativo al medesimo avviso sicché, non essendo stata proposta avverso tale intimazione opposizione recuperatoria avverso l'avviso di addebito, esso
è definitivo e non può più farsi valere la prescrizione anteriore alla notificazione.
Successivamente, è stato notificato l'AVI n. 29720249003361921000 notificato via pec in data 14.03.2024. Ne consegue che, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non risulta maturata la prescrizione del credito sotteso all'avviso in esame.
Ove invece si ritenesse valida la notificazione dell'AVA il 2.1.2016, comunque tra questa e la notificazione del primo AVI la prescrizione non sarebbe decorsa.
Infatti, l'art. 68 d.l. 18/2020 ha previsto che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli
Pagina 4 di 7 avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Il richiamo all'art. 30 d.l. 78/2010, che disciplina gli avvisi di addebito
, comporta l'applicabilità della disposizione a tutti gli atti oggetto CP_1
del presente giudizio.
Il richiamato art. 12 d.lgs. 159/2015 al primo comma prevede alla sospensione dei termini di versamento corrisponde la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza “in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”; ed al secondo comma prevede che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Dal combinato disposto di tali previsioni normative deriva che:
Pagina 5 di 7 - il termine di prescrizione che sarebbe scaduto tra l'8.3.2020 ed il
31.12.2021 è automaticamente prorogato al 31.12.2023 (cfr. anche
Tribunale di Napoli Nord n. 3182/2023);
- il termine di prescrizione che sarebbe comunque scaduto oltre il
31.12.2021 subisce la sospensione di 542 giorni disposta dall'art. 68 d.l.
18/2020.
Dato che, nell'ipotesi in esame, la prescrizione sarebbe decorsa cinque anni dopo la notifica dell'AVA, ossia il 22.1.2021, il relativo termine è automaticamente prorogato al 31.12.2023, con conseguente tempestività dell'AVI notificato il 7.6.2022.
Non essendo ulteriormente decorso il termine quinquennale dall'ultimo atto interruttivo, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Il mancato riferimento, nel preavviso di iscrizione ai due AVI menzionati (cfr. note di t.s. dell'opponente) non ha alcuna rilevanza, non trattandosi di atti presupposti del preavviso né dell'iscrizione, e venendo essi in rilievo solo quali atti interruttivi della prescrizione, nel senso che impediscono il venir meno del credito a tutela del quale l'ipoteca può essere iscritta.
2. Sull'efficacia dell'avviso di addebito n. 59720180002251280000.
Il ricorrente ha dedotto l'intervenuto annullamento dell'avviso in oggetto con sentenza n. 1048/2024 del Tribunale di Ragusa. Tuttavia, trattandosi di sentenza dichiarativa di nullità, la stessa produce i propri effetti solo col passaggio in giudicato e dunque, finché ciò non avvenga (e nel caso di specie è pacifico che non sia avvenuto) il ruolo sotteso all'avviso di addebito continua a costituire valido titolo per l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.
3. Sulla sospensione dell'avviso di addebito n. 59720240001940331000.
La sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso, disposta nell'ambito del procedimento n. 3401/2024 R.G. presso il Tribunale di Ragusa –
Pagina 6 di 7 Sezione Lavoro, non preclude l'iscrizione ipotecaria. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non costituisce atto esecutivo, bensì misura cautelare a tutela del credito (C. S.U. 19667/2014, C. 9817/2024; trattandosi di pronunciamento a sezioni unite, vi si dà prevalenza rispetto ai precedenti richiamati dall'opponente da cui emergerebbe la natura esecutiva dell'iscrizione, che comunque riguardano il diverso problema della necessità di ordinare la cancellazione dell'iscrizione già avvenuta contestualmente alla pronuncia di nullità del titolo). Pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non impedisce l'iscrizione dell'ipoteca che, non essendo atto esecutivo, non presuppone l'esecutività del titolo.
4. Sulla sospensione della procedura esecutiva relativa agli avvisi n.
59720150002196650000 e n. 59720190002593949000.
Il provvedimento di sospensione emesso dal Giudice dell'Esecuzione nel procedimento n. 158/2025 R.G.E. ha riguardato esclusivamente la procedura esecutiva (doc. 3 ricorso: “sospende l'esecuzione promossa”), senza incidere sull'efficacia esecutiva dei titoli sottesi. Anche a voler ritenere che tali titoli siano stati sospesi, ciò non impedirebbe comunque l'iscrizione ipotecaria, trattandosi – come già detto – di misura cautelare e non esecutiva.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere Controparte_4
alle controparti le spese di lite, liquidate, per ciascuna di esse, in € 7000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
10/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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