TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 12291/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 12291/2024 R.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Damiana Daniela Piscopo,
-parte attrice-
e
CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio civile celebrato in data 06.08.2009 in Bari trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 156, parte
I, anno 2009.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 12291/2024.
Ha precisato che dalla loro unione non sono nati.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha dedotto che il marito non ha più fornito notizie di sé trasferendosi in Marocco dalla propria famiglia di origine.
Ha concluso domandando: lo scioglimento del matrimonio;
nulla in ordine al reciproco mantenimento (ricorso depositato il
21.11.2024).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta non si è costituita in CP_1 giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
I.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del
23.05.2025 il giudice delegato, non comparendo alcuno per la parte convenuta, ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova.
Il Giudice delegato, nulla disponendo a titolo temporaneo e urgente, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.5.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con parere del 02.12.2024.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 12291/2024.
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 4019/2023 pubblicata il 12.10.2023, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del
25.05.2023;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 12291/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12291/2024 introdotto con ricorso del 21.11.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così CP_1 provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 06.08.2009 tra (Bari, 16.12.1960) e Parte_1
(Ouled Said, Marocco, 15.04.1970) e iscritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 156, parte I, anno 2009;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) CONDANNA alla rifusione di spese e compensi CP_1 di giudizio che si liquidano in € 2.759,75 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 12291/2024 R.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Damiana Daniela Piscopo,
-parte attrice-
e
CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio civile celebrato in data 06.08.2009 in Bari trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 156, parte
I, anno 2009.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 12291/2024.
Ha precisato che dalla loro unione non sono nati.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha dedotto che il marito non ha più fornito notizie di sé trasferendosi in Marocco dalla propria famiglia di origine.
Ha concluso domandando: lo scioglimento del matrimonio;
nulla in ordine al reciproco mantenimento (ricorso depositato il
21.11.2024).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta non si è costituita in CP_1 giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
I.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del
23.05.2025 il giudice delegato, non comparendo alcuno per la parte convenuta, ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova.
Il Giudice delegato, nulla disponendo a titolo temporaneo e urgente, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.5.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con parere del 02.12.2024.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 12291/2024.
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 4019/2023 pubblicata il 12.10.2023, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del
25.05.2023;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 12291/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12291/2024 introdotto con ricorso del 21.11.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così CP_1 provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 06.08.2009 tra (Bari, 16.12.1960) e Parte_1
(Ouled Said, Marocco, 15.04.1970) e iscritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 156, parte I, anno 2009;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) CONDANNA alla rifusione di spese e compensi CP_1 di giudizio che si liquidano in € 2.759,75 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 4