TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/03/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 14776/2021 promossa da:
(Cf. , (Cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (Cf. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(Cf. ), elettivamente domiciliati in Moncalieri (TO), P.zza Failla n.
[...] C.F._4
3 bis, presso lo studio dell'avv. Antonella Savino
( , che li rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attori; contro
(Cf. e P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 P.IVA_1
Po n. 13, presso lo studio degli avv.ti Marco Pesenti ( e Email_2
Francesco Concio , che la rappresentano e Email_3
difendono per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attori: “…NEL MERITO:
- dichiarare nullo, annullare e/o revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3869/2021, RG 7731/2021, emesso dal Tribunale di Torino - dott.ssa
Stefania Tassone – il 14.05.2021, depositato il 17.05.2021, nei confronti dei sigg. Parte_1 , e e, per l'effetto, mandare
[...] Controparte_2 Parte_3 Parte_4
assolti gli odierni attori opponenti dalle pretese avversarie tutte, per le ragioni e le causali di cui alla narrativa in diritto e, conseguentemente, condannare parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di esposti, diritti ed onorari, spese 15% forfettarie ex D.M. 585/1994, oltre oneri di legge, a favore dell'antistatario avv. Antonella Savino”.
Convenuta: “…Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i Sig.ri (C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. , al C.F._2 Parte_5 C.F._1
pagamento in solido tra loro, in favore della convenuta opposta, della somma complessiva pari a € 148.600,15, oltre interessi al tasso convenzionale dal 17/03/2016 al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di
Legge e spese vive”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3869/2021, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto a , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e -in qualità di fideiussori (cfr. doc. 4, 8 fasc. monitorio)- di pagare, in
[...] Parte_4
solido, alla (cessionaria del credito della Controparte_1 Controparte_3
- cfr. doc. 3 fasc. monitorio) la somma di € 148.600,15 (oltre interessi e spese della
[...] procedura), a saldo dell'esposizione debitoria maturata dalla Controparte_4
(debitrice principale, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino n. 48/2016 del
2/02/2016) in relazione ai seguenti contratti stipulati con la Controparte_5
[.. [...]
- finanziamento n. 741647669, concesso dalla Banca Monte dei Paschi di CP_3
alla in data 18/07/2013 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), recante un Controparte_4 saldo debitore, al 17/03/2016, di € 97.486,49 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) e garantito da fideiussione specifica (fino all'importo massimo di € 150.000,00) rilasciata da Parte_1
, , e ai sensi dell'art. 5 del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
contratto di finanziamento (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, p. 3);
- conto corrente n. 12491.91, accesso dalla presso la Controparte_4
Banca in data 18/07/2013 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), recante Controparte_3 un saldo debitore, al 15/03/2016, di € 51.133,66 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio) e garantito da fideiussioni omnibus (fino alla concorrenza di € 96.000,00) rilasciate da , Parte_1
, e in data 19/06/2013 (cfr. doc. 8 fasc. Parte_2 Parte_3 Parte_4
monitorio).
A sostegno dell'opposizione, gli attori, nell'atto di citazione, hanno articolato i seguenti motivi:
- nullità delle fideiussioni ominibus rilasciate dagli attori in data 19/06/2013 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio), atteso che, in tale data, “non esisteva alcun rapporto tra Controparte_4
e ”, non avendo la debitrice principale “ancora aperto il
[...] Controparte_3 contratto di conto corrente” “né…stipulato il mutuo chirografario datato 18/07/2013” (cfr. cit.,
p. 3); nell'ipotesi in cui le fideiussioni ominibus rilasciate dagli attori fossero ritenute valide, eccedenza della somma ingiunta rispetto alla somma garantita, atteso che “la garanzia è stata concessa fino alla concorrenza di € 96.000,00” (cfr. cit., p. 3);
- nullità delle fideiussioni (omnibus e specifiche) rilasciate dagli attori “anche per violazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 2 L. 87/1990” (cfr. cit., p. 3);
- emissione del decreto ingiuntivo in assenza delle condizioni stabilite dalla legge poiché le certificazioni prodotte dalla in sede monitoria (cfr. doc. 5 e 7 fasc. monitorio) non CP_3 rispecchiano i requisiti di cui all'art. 50 Tub;
- difetto di prova in ordine al credito azionato sulla base del conto corrente n. 12491.91 non essendo stato prodotto il contratto di apertura del c/c (non potendo definirsi tale il doc. 6 fasc. monitorio - cfr. cit. p. 6) e, comunque, addebito sul c/c di poste passive illegittime poiché non pattuite per iscritto in violazione dell'art. 117 Tub;
- difetto di prova in ordine al credito azionato sulla base del contratto di finanziamento n.
3 741647669, non essendo stato prodotto il prospetto delle rate scadute;
- violazione dei principi di correttezza e buona fede precontrattuale da parte della CP_3 la quale ha concesso il finanziamento n. 741647669 “al solo fine di trarre un vantaggio economico … aggravando il dissesto economico della (cfr. cit. Controparte_4
p. 7);
- la “ sta esigendo lo stesso credito nei confronti della Curatela”, Controparte_1 essendosi insinuata nel passivo del fallimento non ancora chiuso, sicché “nessuna pretesa può essere avanzata dalla convenuta opposta nei confronti degli attori” (cfr. cit. p. 7, 8).
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la convenuta:
- ha negato la nullità della fideiussione ominibus del 19/06/2013 non essendo “stata redatta in conformità al modello ABI” e non essendo “frutto di un'intesa anticoncorrenziale”; peraltro, “anche a voler ritenere nel caso di specie configurabile un'ipotesi di nullità parziale, e stralciare quindi dal testo della fideiussione le clausole nn. 2, 6 e 8, i garanti rimarrebbero comunque vincolati ai propri obblighi di garanzia, conservando la fideiussione piena efficacia per il resto” (cfr. comp. risp., p. 4);
- ha sostenuto di aver prodotto un corredo documentale idoneo a legittimare la propria pretesa creditoria azionata in via monitoria;
- ha negato qualsivoglia duplicazione del credito, rilevando che il credito vantato “è stato ammesso (al passivo) al grado di chirografario … pertanto, vi sono remote possibilità che questo possa essere soddisfatto nell'ambito della procedura fallimentare” (cfr. comp. risp., p.
10).
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, gli attori hanno precisato:
- di eccepire la nullità quantomeno parziale delle fideiussioni di cui è causa, con particolare riferimento:
✓ alla clausola di deroga all'art. 1957 Cc di cui alla fideiussione specifica ex art. 5 del contratto di finanziamento del 18/07/2013 (secondo cui i fideiussori “dispensano la
Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ.” - cfr. doc. 4 fasc. monitorio, p. 4);
✓ alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) agli artt.
2 (che dichiara il fideiussore tenuto a “rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero
4 essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” – cd. clausola di reviviscenza della fideiussione), 6 (“i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” - clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 Cc) e 8 (“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate non valide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” - cd. clausola di sopravvivenza della fideiussione);
- che dalla nullità delle clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 Cc “consegue la perdita di efficacia della fideiussione”, non avendo la banca proposto le sue istanze “entro il previsto termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione” (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n.
1 Cpc, p. 2), atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso ben oltre il termine di sei mesi dalle lettere di messa in mora (cfr. doc. 9 fasc. monitorio).
Nell'ambito della comparsa conclusionale, parte attrice ha articolato nuove difese;
in particolare:
- con riferimento alla posizione di e di ha invocato Parte_3 Parte_4
l'applicabilità della disciplina consumeristica in materia di clausole vessatorie, essendo costoro “da inquadrare quali 'consumatori', in quanto non erano soci di Controparte_4
(cfr. comp. conclusionale att., p. 3); in particolare, le attrici hanno sostenuto la
[...] nullità per vessatorietà della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 Cc, contenuta sia nella fideiussione specifica sia nelle fideiussioni omnibus (cfr. doc. 4, 8 fasc. monitorio);
- ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della rispetto al credito Controparte_1
azionato in via monitoria, sostenendo che non sarebbe stata provata la cessione del credito in suo favore da parte della , stante la mancata Controparte_3
produzione in giudizio del contratto di cessione (cfr. comp. conclusionale att., p. 6-7).
La causa, assegnata alla scrivente in data 9/01/2023, è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica contabile affidata al dr. ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza Persona_1
in data 18/11/2024, con la quale sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 Cpc.
2. Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
5 In primo luogo, deve essere affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata dagli attori in comparsa conclusionale (cfr. comp. Controparte_1
conclusionale att. p. 6-7).
Al riguardo, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione
(il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dagli opponenti attiene non tanto alla legittimazione attiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della domanda monitoria della (la Controparte_1 quale, nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, si è qualificata quale titolare del credito cedutole dalla )- bensì al merito, cioè alla titolarità attiva Controparte_3
e in quest'ottica deve essere vagliata.
3. Sulla titolarità attiva della Controparte_1
3.1. Chiarito che gli opponenti, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della hanno in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato attivo del Controparte_1
rapporto di credito dedotto in giudizio, in punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016, la quale ha chiarito:
- che la titolarità (attiva o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della decisione ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda,
6 che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- che la titolarità (attiva o passiva) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), né quindi un'eccezione in senso stretto;
essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non è soggetta alle preclusioni assertive e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali principi generali valgono anche in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 1 e 4
L. 130/1999, rispetto alle quali:
- l'art. 58 Tub (a cui rinvia l'art. 4 c.1 L. 130/1999), in deroga al disposto codicistico di cui all'art. 1264 Cc, esonera il cessionario dal notificare la cessione al debitore ceduto, stabilendo che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (unitamente all'iscrizione nel registro dell'imprese) è necessario e sufficiente ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del ceduto;
- ma rimane comunque fermo l'onere del cessionario “di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. 5857/2022; in senso conforme Cass. 30207/2024;
17944/2023; Cass. 24798/2020).
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione-, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto”, prova che -in caso di contestazione del debitore ceduto- grava su colui che si afferma titolare del credito per effetto della cessione e che, di regola, non può ritenersi assolta mediante la produzione del”la mera 'notificazione' della cessione … al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, fermo restando che non è escluso che “tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice
7 del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. 30207/2024; Cass. 17944/2023).
In altri termini, può affermarsi che, solo a determinate condizioni, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale può, “secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito”, ritenersi idoneo a dimostrare la titolarità attiva del credito in capo al cessionario e ciò si verifica, in particolare, quando il contenuto pubblicato in Gazzetta Ufficiale indica chiaramente i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.)” (cfr. Cass. 5617/2020); con la precisazione che tale principio può trovare un temperamento “quando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco”; in questo caso, se “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” allora non occorre “una specifica enumerazione di ciascuno di essi” (cfr. Cass. 22854/2022)
3.2. Nel caso in esame, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la Controparte_1 ha affermato di essere titolare del credito azionato in via monitoria “così come cedutole dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A…in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20 dicembre 2017” (cfr. ricorso monitorio, p. 2) e ha prodotto la copia della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 23/12/2017 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), contenente l'avviso della cessione di crediti, intervenuta in data 20/12/2017, tra la CP_1
cessionaria) e la (cedente).
[...] Controparte_3
Parte attrice ha contestato la titolarità attiva della solo in sede di Controparte_1
comparsa conclusionale;
tuttavia, tale eccezione non può ritenersi tardiva poiché, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza sopra citata (cfr. Cass. Su
2951/2016), la difesa con la quale si deduce la carenza di titolarità in capo a chi agisce in giudizio non è un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, che, come tale, può essere proposta in ogni fase del giudizio.
Inoltre, le difese svolte nell'atto di opposizione da parte degli attori non risultano incompatibili con la negazione della titolarità attiva. Infatti, dedurre la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni e contestare la sussistenza del credito azionato sono difese che, in quanto tenute solo in relazione alla titolarità invocata dalla controparte, non possono considerarsi incompatibili con la successiva diretta contestazione della titolarità attiva. Tali argomenti,
8 invero, rappresentano mere alternative difensive non indissolubilmente legate l'una all'altra, né legate reciprocamente o unidirezionalmente, sul piano logico giuridico, da un nesso di necessaria implicazione. In altri termini, il fideiussore-ingiunto può certamente contestare la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni ovvero la sussistenza del credito azionato senza con ciò ammettere la titolarità del credito in capo all'ingiungente.
Per tali ragioni deve escludersi che le argomentazioni difensive svolte dagli attori con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo abbiano determinato un implicito riconoscimento della fondatezza della domanda monitoria sotto il profilo della effettiva titolarità attiva, il quale, dunque, è rimasto suscettibile di ulteriori argomenti difensivi ed è stato legittimamente contestato dagli attori in sede di comparsa conclusionale.
Ciò premesso, occorre chiedersi se, nel caso di specie, la produzione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 23/12/2017 sia sufficiente a dimostrare la titolarità dei crediti azionati in capo alla Controparte_1
(cessionaria), non essendo stati prodotti ulteriori documenti attestanti l'allegata cessione del credito (in particolare, non è stato prodotto l'atto di cessione, né è stato depositato l'elenco dei crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione).
Ritiene il Tribunale che il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 23/12/2017 consenta di ritenere provata la titolarità dei crediti azionati in via monitoria in capo alla cessionaria). Controparte_1
Infatti, a p. 1 della copia della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23/12/2017 allegata al ricorso monitorio (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) è chiaramente indicato che sono stati oggetto di trasferimento dalla (cedente) in favore della Controparte_3 CP_1
(cessionaria) i “crediti che derivano da rapporti giuridici… sorti in capo a BMPS (o a
[...]
banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme” nonché da “rapporti giuridici classificati in 'sofferenza' sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre
2017”. A ciò si aggiunge l'indirizzo del sito web (www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html) per consultare direttamente “i dati indicativi” dei crediti ceduti.
L'ampiezza della formula usata per l'identificazione dei crediti oggetto della cessione è tale, quindi, da ritenere provato che della cessione facessero parte anche i crediti vantati dalla nei confronti della Controparte_3 Controparte_4
garantiti dalle fideiussioni prestate dagli odierni attori, rientrando tali crediti pacificamente
9 nella descrizione indicata nell'avviso di cessione, in quanto derivanti da un finanziamento e da un contratto di conto corrente del 2013 ed essendo gli stessi passati a sofferenza anteriormente al 31/12/2016 (comunicazione passaggio a sofferenza del 14/03/2016 - cfr. doc. 9 fasc. monitorio).
Corrobora tale conclusione la circostanza che la sia in possesso Controparte_1
della documentazione contrattuale relativa alle posizioni debitorie azionate in via monitoria
(cfr. doc. 4, 6, 8 fasc. monitorio).
Per tali ragioni l'eccezione di carenza di titolarità attiva della deve Controparte_1
essere respinta.
4. Sull'eccepita nullità (totale e parziale) delle fideiussioni.
Occorre, a questo punto, affrontare la questione della validità delle fideiussioni rilasciate da , , e (fideiussioni Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
omnibus rilasciate in data 19/06/2013 e fideiussione specifica rilasciata in data 18/07/2013), tenuto conto che gli opponenti hanno dedotto:
- la nullità delle fideiussioni omnibus del 19/06/2013 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) poiché prestate in data anteriore rispetto al sorgere delle obbligazioni garantite;
- la nullità delle fideiussioni (omnibus e specifica) per violazione della normativa antitrust;
in particolare, gli attori hanno dedotto la nullità totale ovvero, come precisato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc (cfr. memoria att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, p. 2), quanto meno parziale, con riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 Cc di cui alla fideiussione specifica ex art. 5 del contratto di finanziamento del 18/07/2013 e con riferimento alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) agli artt. 2 (cd. clausola di reviviscenza della fideiussione), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 Cc) e 8
(cd. clausola di sopravvivenza della fideiussione);
- in comparsa conclusionale, limitatamente alla posizione delle ingiunte Parte_3
e (consumatrici), la nullità ex art. 36 Cod. Consumo delle clausole
[...] Parte_4
derogatorie del termine decadenziale ex art. 1957 Cc poiché vessatorie (art. 6 delle fideiussioni omnibus e art. 5 del contratto di finanziamento del 18/07/2013 - cfr. doc. 8 e 4 fasc. monitorio).
4.1. L'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) per essere state rilasciate in data anteriore (19/06/2013) al sorgere delle obbligazioni garantite
(18/07/2013 - cfr. doc. 4, 6 fasc. monitorio), in un periodo in cui “non esisteva alcun rapporto
10 tra e ” (cfr. cit., p. 3), è infondata Controparte_4 Controparte_3 atteso che l'art. 1938 Cc ammette espressamente il rilascio di una fideiussione a garanzia di un'obbligazione condizionale o futura, con l'unico limite dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non occorre, ai fini della validità della fideiussione, che sussista un pregresso rapporto tra il debitore principale e il creditore o che vi sia un collegamento con un'obbligazione già esistente al momento della prestazione della garanzia.
Nel caso di specie, le fideiussioni del 19/06/2013 risultano rilasciate dagli attori “per
l'adempimento delle obbligazioni…di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo” (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) e contengono l'indicazione dell'importo massimo garantito pari a € 96.000,00; dunque, sussistono i requisiti di validità previsti dall'art. 1938 Cc.
4.2. Con riguardo all'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust, va preliminarmente rilevato che gli opponenti non hanno proposto una domanda riconvenzionale di nullità, ma una mera eccezione riconvenzionale di accertamento della nullità; tale doglianza deve, dunque, essere esaminata dall'intestato Tribunale, quale giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di un accertamento in via incidentale, senza alcuna efficacia di giudicato, con conseguente esclusione della competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, cui altrimenti la questione, ove proposta quale accertamento in via principale, avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi degli artt. 3 c. 1 lett. c)
e 4, c. 1 ter, Dlgs. 168/2003 (dopo le modifiche apportate con il Dl. 3/2017).
Ciò premesso, si osserva l'art. 2 L. 287/1990 (cd. legge antitrust) stabilisce che “sono considerati intese” una serie di comportamenti, quali “gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Essi sono vietati se hanno “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante …”. La norma elenca poi, con valenza esemplificativa, una serie di comportamenti anticompetitivi tra cui l'attività consistente nella diretta o indiretta fissazione di condizioni contrattuali (lett. a). Infine, la disposizione si conclude con la statuizione “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
11 Rientrano tra le “intese” rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 gli accordi tra le banche, tra cui gli schemi negoziali predisposti dall'Abi (Associazione Bancaria Italiana, a cui aderisce pressoché la totalità delle banche italiane) concernenti le condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela.
In punto onere della prova (come si desume dalle pronunce Cass. 30818/2018 e Cass.
13846/2019), spetta all'attore che invoca la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
In particolare, compete all'attore che deduce l'esistenza di un'intesa restrittiva concernente le condizioni generali di contratto provare l'applicazione uniforme nel sistema bancario delle condizioni che si assume essere oggetto dell'intesa stessa, con la precisazione che:
- per le fideiussioni che si collocano nel periodo esaminato dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (di accertamento dell'infrazione anticoncorrenziale rispetto a tre clausole tipizzate nel modello Abi 2002) -ottobre 2002/maggio 2005-, tale provvedimento (se prodotto in giudizio, trattandosi di atto amministrativo) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale (avente l'effetto di invertire l'onere della prova in favore del fideiussore);
- per le fideiussioni stipulate in periodo diverso (anteriore o successivo), invece, l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole della fideiussione a quelle dello schema Abi 2002 (sanzionato dal provvedimento n.
55/2005), ma deve offrire, con altri mezzi, la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito sottoponevano ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione, con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario e attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
In tal senso, tra le pronunce più recenti: Trib. Torino 740/2025; Trib. Torino 5571/2024;
Trib. Torino 1001/2023; Corte d'appello Torino 239/2024.
Quanto alla questione del rimedio contrattuale concretamente esperibile da parte del fideiussore che deduca il carattere anticoncorrenziale dell'intesa “a monte”, è intervenuta la
Cassazione a Sezioni Unite, chiarendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti
12 con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. SU.
41994/2021; da ultimo Cass. 416/2025).
Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dagli attori, atteso che costoro si sono limitati a dedurre la pretesa nullità
(totale o parziale) delle fideiussioni omnibus del 19/06/2013 e della fideiussione specifica del
18/07/2013 in ragione della asserita violazione dell'art. 2 L. 287/1990, senza offrire prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Gli opponenti, infatti, non hanno prodotto modelli standard di fideiussioni utilizzati nello stesso periodo di riferimento delle fideiussioni in esame, non hanno formulato una richiesta di esibizione ex art. 210 Cpc in tal senso e neppure hanno allegato la conformità delle clausole contestate al modello Abi del 2002, la cui anticoncorrenzialità è stata riconosciuta con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 -provvedimento non prodotto in giudizio, che, comunque, non avrebbe potuto costituire prova privilegiata rispetto alle fideiussioni di cui è causa, in quanto successive al periodo esaminato dalla Banca d'Italia-.
4.3. Con riguardo alla nullità ex art. 36 Cod. Consumo della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 Cc (contenuta sia nella fideiussione specifica sia nelle fideiussioni omnibus), va innanzitutto affermata l'ammissibilità dell'eccezione, pur se sollevata da
[...]
e solo in comparsa conclusionale, trattandosi di un'eccezione Parte_3 Parte_4 rilevabile anche d'ufficio dal giudice (perché nell'interesse del consumatore ex art. 36 c. 3
Cod. Consumo;
sul punto si veda anche Cass. 26242/2014, che ha precisato che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette “di protezione”). Risulta, inoltre, assicurato il rispetto del contraddittorio -senza che debba concedersi il termine di cui all'art. 101 c. 2 Cpc- poiché la parte convenuta ha potuto prendere posizione sull'eccezione nell'ambito della memoria di replica.
4.3.1. Ciò premesso, al fine di valutare la qualifica di “consumatore” (ex art.1 c. 1 lett. A
Cod. Consumo) di e di vanno innanzitutto richiamati i Parte_3 Parte_4
principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con riferimento alla fattispecie dell'obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa (essendo l'obbligato
13 principale un professionista), richiamando la giurisprudenza europea della Corte di Giustizia, ha affermato che "i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, … dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (cfr. Cass. Su 5868/2023; Cass. 20633/2021; Cass.
1666/2020; Cass. 742/2020; Cass. 8419/2019; Cass. 32225/2018). Invero, “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore” (cfr. Cass. 25459/2023).
I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica al fideiussore-persona fisica (che presta la garanzia in favore di un professionista) devono, dunque, essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione (e non già del distinto contratto principale), “dando rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria- all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr. Cass. 32225/2018).
Nel caso di specie:
- mentre i fideiussori e hanno rivestito la qualità Parte_1 Parte_2
di legali rappresentanti della società obbligata principale (cfr. Controparte_4
doc. 4 fasc. monitorio) sicché, per tali soggetti, è evidente (e pacifica in causa) la sussistenza di un collegamento funzionale con l'attività di impresa e, dunque, l'esclusione degli stessi dalla qualifica di consumatori;
- le medesime considerazioni non possono valere per e Parte_3 Parte_4
-mogli rispettivamente di e rispetto alle quali,
[...] Parte_2 Parte_1
dai documenti di causa, non emerge alcuna prova della loro partecipazione all'attività
d'impresa dell' peraltro, è la stessa convenuta ad attribuire solo Controparte_4
a e a un ruolo nell' (cfr. Parte_2 Parte_1 Controparte_4
comp. conclusionale p. 9), limitandosi a invocare, per e Parte_3 Parte_4 la tesi giurisprudenziale del cosiddetto “professionista di riflesso”, tesi da ritenersi superata a
14 seguito dell'intervento delle Sezioni Unite Cass. 5868/2023.
In conclusione, non essendoci elementi per affermare che e Parte_3
abbiano sottoscritto le fideiussioni nel quadro di una attività professionale o Parte_4
per finalità connesse, deve ritenersi che esse abbiano agito come persone fisiche non professioniste legate da rapporti di tipo meramente personale (coniugio) con i legali rappresentanti della società-debitrice principale.
4.3.2. Accertata la qualifica di consumatore in capo a e a Parte_3 Parte_4
occorre vagliare la natura vessatoria delle clausole di deroga all'art. 1957 Cc, riportate:
[...]
- all'art. 5 del contratto di finanziamento del 18/07/2013, secondo cui i fideiussori
“dispensano la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ.” (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, p. 4);
- agli art. 6 delle fideiussioni omnibus del 19/06/2013, che recitano: “i diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. doc. 8 fasc. monitorio).
Al riguardo, va premesso che la ratio dell'art. 1957 Cc -ai sensi del quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”- è quella di assicurare al fideiussore che la sua posizione “non resti indefinitamente sospesa” e che siano adottate “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” (cfr. Cass. 1724/2016). Con la precisazione che tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 1944 Cc (ai sensi del quale il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, a meno che le parti abbiano pattuito il beneficio di escussione); in sostanza, devono distinguersi due ipotesi:
- se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944 c. 2 Cc, il creditore deve promuovere le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957 c. 1 Cc, se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
- se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (come in genere accade;
cd. fideiussione solidale), l'istanza da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali
15 (debitore principale o fideiussore); “in altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione
… Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale - peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita - anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore.
Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore;
per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l'esistenza un onere di decadenza in relazione ad una azione giudiziaria già avviata” (cfr. Cass. 24296/2017 e, in senso conforme, Cass. 19300/2005; Cass. 7345/1995;
Cass. 8444/1990; Cass. 4868/1988).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le clausole che dispensano la banca dall'onere di proporre le sue istanze nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 Cc abbiano carattere vessatorio in quanto determinanti un significativo squilibrio in danno del fideiussore- consumatore ex art. 33 c. 1 Cod. Consumo. Tali previsioni determinano, infatti, un significativo vantaggio per la banca creditrice, che può disporre di un tempo molto lungo
(coincidente con quella della prescrizione dei suoi diritti verso il fideiussore) per far valere la garanzia fideiussoria, mentre non si ravvisa alcun vantaggio per il fideiussore tale da compensare e/o bilanciare la perdita dell'eccezione di decadenza.
Al riguardo, va richiamata la pronuncia della Cass. 27558/2023, che ha riconosciuto la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 Cc, affermando che “la clausola, inserita in un contratto di fideiussione stipulato con una banca da una persona fisica che abbia prestato la garanzia personale per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, che preveda la rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., non comporta solamente l'assenza del maggior rischio inerente il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore ma limita altresì la facoltà del consumatore di proporre eccezioni nei confronti della Banca, ampliando il termine di azione nei confronti del garante, i cui diritti risultano conseguentemente compressi per un più lungo termine: tale clausola deve pertanto considerarsi vessatoria ai sensi del comma 1° dell'art. 33 cod. cons., in quanto
16 determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, in contrasto con i dettami della buona fede” (cfr. Cass.
27558/2023).
In tal senso si è espressa recentemente anche la Corte d'appello di Torino, affermando che con clausola di deroga al termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 Cc “viene prolungato il tempo in cui la banca può agire sia verso
l'obbligato principale, sia verso il fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso l'istituto a tempo sostanzialmente indefinito (salva la prescrizione del credito) e pur quando, con l'andare del tempo, le condizioni economiche del debitore principale si siano deteriorate così da rendere più difficoltoso o addirittura impossibile l'esercizio del regresso. Come rilevato dalla Banca
d'Italia nel già richiamato provvedimento n. 55/2005, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. - lungi dall'arrecare un vantaggio al fideiussore, in quanto l'esercizio dell'azione entro il breve termine previsto dalla norma rischierebbe di accelerare le difficoltà del debitore e potrebbe precludere più favorevoli soluzioni stragiudiziali, impedite dai tempi stretti imposti per attivarsi giudizialmente - conferisce piuttosto “un significativo vantaggio … alla banca creditrice, che
… disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria” (punto 83), mentre si addossano al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca nell'attivarsi prontamente contro il debitore principale, non appena scaduta l'obbligazione garantita (punto 96): si produce in tal modo un significativo squilibrio tra l'istituto di credito e il fideiussore-consumatore, rilevante ai sensi degli artt. 33, co. 1, e 36
d.lgs. 206/2005 in quanto la pattuizione non sia stata oggetto di trattativa individuale, determinandosi un'alterazione della posizione paritaria delle parti che ridonda, mediante
l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto dal contraente “forte”, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse parti (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente)” (cfr. Corte d'appello Torino 163/2025).
Nel caso di specie, non vi è prova della trattativa individuale ex art. 34 c. 4, 5 Cod.
Consumo con e con ne consegue che, nei confronti di Parte_3 Parte_4 quest'ultime, deve essere accertata la nullità ex artt. 33 c. 1 e 36 Cod. Consumo delle clausole di deroga del termine di cui all'art. 1957 Cc contenute nelle fideiussioni di cui è causa (art. 6 delle fideiussioni omnibus e art. 5 del contratto di finanziamento del 18/07/2013 -
17 cfr. doc. 8 e 4 fasc. monitorio).
5. La decadenza ex art. 1957 Cc
L'accertamento della nullità ex artt. 33 c. 1 e 36 Cod. Consumo delle clausole di deroga all'art. 1957 Cc di cui alle fideiussioni prestate da e da ha Parte_3 Parte_4 come effetto il ripristino della vigenza della norma di cui all'art. 1957 Cc.
Occorre, dunque, verificare il rispetto di tale norma -la cui violazione è stata tempestivamente eccepita in sede di atto di citazione (cfr. cit. p. 3) e poi precisata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, p. 2, 3)-, atteso che il mancato rispetto del termine semestrale ivi previsto determina la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria.
5.1. Al riguardo, vanno preliminarmente ricordati i seguenti principi di diritto.
In primo luogo, come già osservato al punto 4.3.2, va ribadito che se la fideiussione è solidale (art. 1944 c. 1 Cc), come in genere è, il creditore, per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 Cc, deve, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, rivolgersi contro il debitore principale ovvero contro il fideiussore -a sua scelta trattandosi di condebitori solidali- (cfr. Cass. 24296/2017; Cass. 19300/2005; Cass. 7345/1995; Cass.
8444/1990; Cass. 4868/1988).
Il termine semestrale di cui all'art. 1957 c. 1 Cc decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale ovvero “dalla data in cui la prestazione garantita diviene legittimamente esigibile”
(cfr. Cass. 15902/2014), con la precisazione che, in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 c. 2 L. Fall. (norma che costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall'art. 1186 Cc), alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che, da questa data, decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze ex art. 1957 Cc (cfr. Cass. 24296/2017).
Con riguardo al significato del termine “istanza” di cui all'art. 1957 c. 1 Cc, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istanza ex art. 1957 Cc nei confronti del debitore principale deve essere un mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possa ritenersi esperibile al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dall'esito e dalla concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass.
1724/2016; Cass. 6823/2021; Cass. 21524/2004; Cass. 6604/1994). In caso di fallimento del debitore principale, il creditore può impedire la decadenza presentando domanda di
18 ammissione al passivo fallimentare;
con la precisazione che, se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944 c. 2 Cc, l'insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale è l'unica via per evitare di perdere l'azione contro il fideiussore;
diversamente, se il debitore principale fallito e il fideiussore ancora in bonis sono in regime di solidarietà passiva, il creditore potrà indifferentemente scegliere se insinuarsi al passivo del fallimento, così facendo salvi i diritti nei confronti del fideiussore (che poi potrà esercitare nell'ordinario termine di prescrizione), ovvero agire direttamente nei confronti di quest'ultimo (cfr. Cass.
24296/2017; Cass. 2152472004).
Quanto alla forma dell'istanza ex art. 1957 Cc nei confronti del fideiussore solidale, è quantomeno “opinabile” che questa debba assumere necessariamente la veste giudiziale
“poiché una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” -, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con cioè che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui ben ecc.” (cfr. Trib. Torino ord. 23/02/2024 in Nrg
20564/2023).
In ogni caso, mediante la clausola cd. a prima o a semplice richiesta scritta, le parti possono contrattualmente dispensare il creditore dall'onere di proporre l'istanza ex art. 1957
Cc in forma giudiziaria nei confronti del fideiussore.
Più precisamente, quando le parti pattuiscono l'obbligo del fideiussore di pagare “dietro semplice richiesta scritta” o “a prima richiesta”, “spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”, atteso che tali espressioni possono riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, appunto, a clausole il cui inserimento
è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dell'art. 1957 Cc, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'istanza giudiziaria nei confronti del fideiussore (cfr. Cass. 34678/2024; Cass. 16825/2016).
5.2. Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, si deve anzitutto rilevare
19 che le fideiussioni di cui è causa:
- non prevedono il beneficio di escussione;
dunque, la banca, per far salvi i suoi diritti nei confronti di e poteva scegliere se promuovere le sue Parte_3 Parte_4
"istanze" nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti dei fideiussori, purché nel termine di sei mesi decorrenti dalla dichiarazione del fallimento della atteso che, in Controparte_4
quella data (sentenza del Tribunale di Torino n. 48/2016 del 2/02/2016), le obbligazioni garantite dai fideiussori non erano ancora esigibili (il recesso da parte della banca dal conto corrente e dal finanziamento di cui è causa risale a marzo 2016, come si desume dalla raccomandata datata 14/03/2016 di cui al doc. 9 fasc. monitorio, nonché dalle certificazioni ex art. 50 Tub prodotte, ove si legge che il credito fondato sul finanziamento n. 741647669 era esigibile nei confronti del debitore principale e dei garanti alla data del 17/03/2016, mentre il credito fondato sul conto corrente n. 12491.91 era esigibile nei confronti del debitore principale e dei garanti alla data del 15/03/2016 - cfr. doc. 5, 7 fasc. monitorio);
- stabiliscono l'onere del garante di pagare dietro semplice richiesta scritta;
tali previsioni
-tenuto conto del complessivo regolamento contrattuale - non possono essere interpretate quali esclusione dell'accessorietà della garanzia (peraltro non oggetto di contestazione tra le parti in causa), dovendo invece interpretarsi come dispensa dall'onere del creditore di proporre istanza giudiziaria ex art. 1957 Cc nei confronti del fideiussore (non potendosi considerare a “semplice richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio) - dispensa che non può ritenersi vessatoria non determinando un significativo squilibrio in danno del fideiussore-consumatore; come suddetto, infatti, la richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore -oltre ad essere meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale- è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto e lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 Cc) nei confronti del debitore principale (cfr. Trib. Torino ord. 23/02/2024 in Nrg 20564/2023).
Se ne deriva che il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 Cc deve ritenersi rispettato, atteso che:
- se è vero che banca ha presentato istanza di ammissione al passivo della fallita
AU FA RL (debitore principale) solo in data 19/04/2017 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc); dunque dopo sei mesi
20 dalla data di dichiarazione del fallimento (2/02/2016);
- è pur vero che banca, con la raccomandata datata 16/06/2016 (che faceva seguito alla precedente comunicazione con la quale la banca aveva “informato della revoca di tutti gli affidamenti già accordati alla società fallita il 9/02/2016- e Controparte_4 comunque del recesso dai rapporti da essa intrattenuti con la … con il conseguente CP_3 immediato trasferimento “a sofferenza” della posizione” e decadenza dal beneficio del termine- ha richiesto il pagamento ai fideiussori) ha tempestivamente richiesto il pagamento ai fideiussori, posto che tale raccomandata è stata ricevuta da il Parte_3
26/06/2016 e da il 1/07/2016 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), entro sei mesi dalla Parte_4
data di dichiarazione del fallimento (2/02/2016).
Avendo la banca proposto le sue istanze nei confronti di e di Parte_3
(fideiussori solidali) nei sei mesi dallo scadere dell'obbligazione garantita, Parte_4
deve escludersi che sia decaduta dalla fideiussione nei loro confronti.
6. Sul credito azionato in via monitoria.
Occorre, a questo punto, vagliare la sussistenza del credito azionato in via monitoria dalla convenuta.
6.1. Gli attori hanno innanzitutto sostenuto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, in quanto le certificazioni prodotte dalla banca in sede monitoria (cfr. doc. 5 e 7 fasc. monitorio) non rispetterebbero i requisiti di cui all'art. 50 Tub.
Al riguardo, si osserva:
- da un lato, che, in sede monitoria, la banca ha prodotto: con riferimento al credito fondato sul contratto di conto corrente, la certificazione ex art. 50 Tub con allegato l'estratto conto relativo all'ultima fase di movimentazione del conto (cfr. doc. 7 fasc. monitorio, p. 2); con riferimento al credito fondato sul finanziamento, la certificazione ex art. 50 Tub (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) unitamente al contratto di finanziamento comprensivo del piano di ammortamento (cfr. doc. 4 fasc. monitorio) - documenti di per sé sufficienti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice;
- dall'altro lato, che, in ogni caso, il giudizio di opposizione investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria (cfr. Cass.
5844/2006; in senso conforme Cass. 10318/2023; Cass. 40110/2021).
6.2. Passando alle contestazioni concernenti la prova del credito, in punto di diritto, va
21 ricordato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che spetta all'istituto bancario (opposto) dimostrare la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre spetta al cliente (opponente) dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero contestare la debenza delle somme ingiunte provandone il carattere illegittimo;
in particolare:
- nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere la restituzione della somma data a mutuo e degli accessori, nel giudizio di opposizione, la banca deve dimostrare l'esistenza del contratto nonché l'avvenuta erogazione delle somme date a mutuo, mentre spetta al debitore dare la prova della restituzione ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria;
- nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere il pagamento del saldo passivo di un conto corrente, nel giudizio di opposizione, l'istituto di credito è onerato di depositare il contratto (da cui il rapporto trae origine), l'eventuale apertura di credito e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti (la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 Cc); spetta, invece, al cliente l'onere di indicare in modo preciso quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime.
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
6.2.1. Nel caso che ci occupa, il Tribunale ritiene che il compendio probatorio in atti consenta di ritenere provato il credito azionato dalla convenuta sulla base del finanziamento n. 741647669 del 18/07/2013, atteso che:
- la ha prodotto: Controparte_1
✓ il contratto di finanziamento (cfr. doc. 4 fasc. monitorio) -contenente all'art. 5 (cfr. doc.
4 fasc. monitorio, p. 3) la fideiussione specifica rilasciata da Parte_6
fino all'importo massimo di €150.000,00-; Parte_2
✓ il piano di ammortamento allegato al finanziamento (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, p. 7);
✓ l'ordine di erogazione della somma di € 150.000,00 data a mutuo (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, p. 8);
✓ la certificazione ex art. 50 Tub contenente l'indicazione del saldo debitore di €
97.486,49 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
22 - a fronte di tale documentazione gli attori non hanno specificamente contestato la quantificazione del saldo debitore effettuato dalla convenuta né non hanno provato la restituzione delle somme mutuate ovvero altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
6.2.2. Con riguardo al credito azionato dalla convenuta sulla base del contratto di conto corrente n. 12491.91 la ha prodotto (oltre alle fideiussioni omnibus del CP_1 CP_1
19/06/2013 di cui al doc. 8 fasc. monitorio, recanti l'indicazione dell'importo massimo garantito pari a € 96.000,00):
- il doc. 6 del fascicolo monitorio (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), contestato dagli attori (“è chiaro che non si tratti di contratto di conto corrente” - cfr. cit. p. 6) e definito dal Ctu quale
“traccia di un contratto di conto corrente”, “costituendo meramente il riepilogo di un testo contrattuale di 27 pagine non oggetto di produzione” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio, p. 20);
- gli estratti conto dal 18/07/2013 (cfr. doc. 1 prodotto dalla convenuta con la mem. ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc), data di apertura del c/c, al 15/03/2016, data di chiusura e passaggio a sofferenza (la raccomandata di comunicazione del passaggio a sofferenza è datata
14/03/2016 - cfr. doc. 9 fasc. monitorio).
A fronte della produzione degli estratti conto, gli attori hanno contestato l'addebito sul conto corrente n. 12491.91 di poste passive illegittime poiché non pattuite per iscritto in violazione dell'art. 117 Tub, tenuto conto che il doc. 6 prodotto dalla Banca (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), “è privo di pattuizione degli interessi debitori e creditori, delle spese di tenuta conto e delle valute” (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 3 Cpc).
Tale carenza documentale è stata confermata dal consulente tecnico che non ha riscontrato nel doc. 6 fasc. monitorio “alcuna condizione utile a qualificare il trattamento contrattuale pattuito” (cfr. consulenza tecnica, p. 20); in particolare, il consulente “non ha ravvisato la pattuizione del tasso di interesse passivo”, né sono state ravvisate pattuizioni in ordine ai saldi per valuta e spese (cfr. consulenza tecnica, p. 21).
Si ritiene, pertanto, che la abbia solo parzialmente assolto all'onere Controparte_1 probatorio sulla stessa gravante;
invero, sebbene possa considerarsi provata l'esistenza del contratto di conto corrente -peraltro non specificamente contestata dagli attori- sulla base del doc. 6 fasc. monitorio, tuttavia la mancata produzione del testo contrattuale non consente di determinare le condizioni contrattuali pattuite.
In mancanza di tassi validamente pattuiti fra le parti, il consulente ha applicato il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 c. 7 Tub -nella misura minima alle operazioni attive (interessi
23 debitori) e nella misura massima delle operazioni passive (interessi creditori)- e ha ricalcolato il saldo finale a debito in € 42.771,74 -anziché in € 50.732.53- (cfr. consulenza tecnica, p. 22
e all. 3 consulenza tecnica).
Tale ricalcolo, rispetto al quale le parti non hanno mosso osservazioni, deve essere posto a fondamento della presente decisione, rideterminando il credito della Controparte_1 fondato sul conto corrente n. 12491.91 in € 42.771,74.
[...]
7. Quanto alle ulteriori contestazioni mosse dagli attori, si ritiene che le stesse siano infondate, in quanto:
- con riguardo alla contestata violazione dei principi di correttezza e buona fede precontrattuale da parte della per aver concesso il finanziamento “al solo fine di trarre CP_3 un vantaggio economico … aggravando il dissesto economico della Controparte_4
(cfr. cit., p.7), si osserva che parte attrice si è limitata ad allegare che nel
[...]
“giorno della stipula del finanziamento, il debitore era già in stato di insolvenza irreversibile” condizione che la Banca “avrebbe dovuto evincere dai bilanci, che al tempo aveva richiesto”
(cfr. cit., p. 7), senza però fornire alcuna prova circa l'effettiva conoscenza dello stato di decozione del debitore principale ( da parte della banca, a nulla Controparte_4
rilevando sul punto la lettera del Curatore di addebito di responsabilità agli amministratori e del 7/12/2018 (cfr. doc. 2 fasc. att.); peraltro, Parte_1 Parte_2
neppure risulta formulata dagli opponenti alcuna domanda risarcitoria connessa;
- con riguardo alla contestata duplicazione del credito da parte della Controparte_1
atteso che quest'ultima starebbe “esigendo lo stesso credito nei confronti della Curatela”
[...]
(cfr. cit. p. 8), essendosi insinuata nel passivo del fallimento non ancora chiuso, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione soggettiva nel credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato dal creditore comune nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di pretese” (cfr. Cass.
3216/2012; in senso conforme Cass. 5146/2020; Cass. 17413/2017).
8. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti di tutti gli attori, i quali devono essere condannati, in solido, a pagare alla Controparte_1
l'importo di € 140.258,23 risultante dalla somma:
24 € 97.486,49, relativi al contratto di finanziamento n. 741647669, rispetto al quale gli attori hanno rilasciato fideiussione specifica fino all'importo massimo di € 150.000,00;
€ 42.771,74, relativi al contratto di conto corrente n. 12491.91, rispetto al quale gli attori hanno rilasciato fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di € 96.000,00.
Sono altresì dovuti gli interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dalla ricezione della diffida del
16/06/2016 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284 c.
4 dalla domanda giudiziale al saldo.
9. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della -tenuto Controparte_1 conto della minima differenza tra l'importo ingiunto (€ 148.600,15) e il debito accertato in questa sede (€ 140.258,23)- e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato dal Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00), nella somma di € 14.103,00 per compenso, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico degli attori nella misura del 50% e di parte convenuta nella misura del restante 50%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 3869/2021 nei confronti di Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido, a pagare alla la somma di € 140.258,23 oltre interessi ex
[...] Controparte_1
art. 1284 c. 1 Cc dalla ricezione della diffida del 16/06/2016 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido, a rimborsare alla le spese di lite, che liquida in €
[...] Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
25 pone le spese della consulenza d'ufficio, liquidate in corso di causa, a carico degli attori e nella misura del 50% e di parte convenuta nella Parte_1 Parte_2
misura del 50%.
Torino, 13/03/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 14776/2021 promossa da:
(Cf. , (Cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (Cf. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(Cf. ), elettivamente domiciliati in Moncalieri (TO), P.zza Failla n.
[...] C.F._4
3 bis, presso lo studio dell'avv. Antonella Savino
( , che li rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attori; contro
(Cf. e P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 P.IVA_1
Po n. 13, presso lo studio degli avv.ti Marco Pesenti ( e Email_2
Francesco Concio , che la rappresentano e Email_3
difendono per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attori: “…NEL MERITO:
- dichiarare nullo, annullare e/o revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3869/2021, RG 7731/2021, emesso dal Tribunale di Torino - dott.ssa
Stefania Tassone – il 14.05.2021, depositato il 17.05.2021, nei confronti dei sigg. Parte_1 , e e, per l'effetto, mandare
[...] Controparte_2 Parte_3 Parte_4
assolti gli odierni attori opponenti dalle pretese avversarie tutte, per le ragioni e le causali di cui alla narrativa in diritto e, conseguentemente, condannare parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di esposti, diritti ed onorari, spese 15% forfettarie ex D.M. 585/1994, oltre oneri di legge, a favore dell'antistatario avv. Antonella Savino”.
Convenuta: “…Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i Sig.ri (C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. , al C.F._2 Parte_5 C.F._1
pagamento in solido tra loro, in favore della convenuta opposta, della somma complessiva pari a € 148.600,15, oltre interessi al tasso convenzionale dal 17/03/2016 al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di
Legge e spese vive”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3869/2021, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto a , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e -in qualità di fideiussori (cfr. doc. 4, 8 fasc. monitorio)- di pagare, in
[...] Parte_4
solido, alla (cessionaria del credito della Controparte_1 Controparte_3
- cfr. doc. 3 fasc. monitorio) la somma di € 148.600,15 (oltre interessi e spese della
[...] procedura), a saldo dell'esposizione debitoria maturata dalla Controparte_4
(debitrice principale, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino n. 48/2016 del
2/02/2016) in relazione ai seguenti contratti stipulati con la Controparte_5
[.. [...]
- finanziamento n. 741647669, concesso dalla Banca Monte dei Paschi di CP_3
alla in data 18/07/2013 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), recante un Controparte_4 saldo debitore, al 17/03/2016, di € 97.486,49 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) e garantito da fideiussione specifica (fino all'importo massimo di € 150.000,00) rilasciata da Parte_1
, , e ai sensi dell'art. 5 del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
contratto di finanziamento (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, p. 3);
- conto corrente n. 12491.91, accesso dalla presso la Controparte_4
Banca in data 18/07/2013 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), recante Controparte_3 un saldo debitore, al 15/03/2016, di € 51.133,66 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio) e garantito da fideiussioni omnibus (fino alla concorrenza di € 96.000,00) rilasciate da , Parte_1
, e in data 19/06/2013 (cfr. doc. 8 fasc. Parte_2 Parte_3 Parte_4
monitorio).
A sostegno dell'opposizione, gli attori, nell'atto di citazione, hanno articolato i seguenti motivi:
- nullità delle fideiussioni ominibus rilasciate dagli attori in data 19/06/2013 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio), atteso che, in tale data, “non esisteva alcun rapporto tra Controparte_4
e ”, non avendo la debitrice principale “ancora aperto il
[...] Controparte_3 contratto di conto corrente” “né…stipulato il mutuo chirografario datato 18/07/2013” (cfr. cit.,
p. 3); nell'ipotesi in cui le fideiussioni ominibus rilasciate dagli attori fossero ritenute valide, eccedenza della somma ingiunta rispetto alla somma garantita, atteso che “la garanzia è stata concessa fino alla concorrenza di € 96.000,00” (cfr. cit., p. 3);
- nullità delle fideiussioni (omnibus e specifiche) rilasciate dagli attori “anche per violazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 2 L. 87/1990” (cfr. cit., p. 3);
- emissione del decreto ingiuntivo in assenza delle condizioni stabilite dalla legge poiché le certificazioni prodotte dalla in sede monitoria (cfr. doc. 5 e 7 fasc. monitorio) non CP_3 rispecchiano i requisiti di cui all'art. 50 Tub;
- difetto di prova in ordine al credito azionato sulla base del conto corrente n. 12491.91 non essendo stato prodotto il contratto di apertura del c/c (non potendo definirsi tale il doc. 6 fasc. monitorio - cfr. cit. p. 6) e, comunque, addebito sul c/c di poste passive illegittime poiché non pattuite per iscritto in violazione dell'art. 117 Tub;
- difetto di prova in ordine al credito azionato sulla base del contratto di finanziamento n.
3 741647669, non essendo stato prodotto il prospetto delle rate scadute;
- violazione dei principi di correttezza e buona fede precontrattuale da parte della CP_3 la quale ha concesso il finanziamento n. 741647669 “al solo fine di trarre un vantaggio economico … aggravando il dissesto economico della (cfr. cit. Controparte_4
p. 7);
- la “ sta esigendo lo stesso credito nei confronti della Curatela”, Controparte_1 essendosi insinuata nel passivo del fallimento non ancora chiuso, sicché “nessuna pretesa può essere avanzata dalla convenuta opposta nei confronti degli attori” (cfr. cit. p. 7, 8).
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la convenuta:
- ha negato la nullità della fideiussione ominibus del 19/06/2013 non essendo “stata redatta in conformità al modello ABI” e non essendo “frutto di un'intesa anticoncorrenziale”; peraltro, “anche a voler ritenere nel caso di specie configurabile un'ipotesi di nullità parziale, e stralciare quindi dal testo della fideiussione le clausole nn. 2, 6 e 8, i garanti rimarrebbero comunque vincolati ai propri obblighi di garanzia, conservando la fideiussione piena efficacia per il resto” (cfr. comp. risp., p. 4);
- ha sostenuto di aver prodotto un corredo documentale idoneo a legittimare la propria pretesa creditoria azionata in via monitoria;
- ha negato qualsivoglia duplicazione del credito, rilevando che il credito vantato “è stato ammesso (al passivo) al grado di chirografario … pertanto, vi sono remote possibilità che questo possa essere soddisfatto nell'ambito della procedura fallimentare” (cfr. comp. risp., p.
10).
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, gli attori hanno precisato:
- di eccepire la nullità quantomeno parziale delle fideiussioni di cui è causa, con particolare riferimento:
✓ alla clausola di deroga all'art. 1957 Cc di cui alla fideiussione specifica ex art. 5 del contratto di finanziamento del 18/07/2013 (secondo cui i fideiussori “dispensano la
Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ.” - cfr. doc. 4 fasc. monitorio, p. 4);
✓ alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) agli artt.
2 (che dichiara il fideiussore tenuto a “rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero
4 essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” – cd. clausola di reviviscenza della fideiussione), 6 (“i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” - clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 Cc) e 8 (“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate non valide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” - cd. clausola di sopravvivenza della fideiussione);
- che dalla nullità delle clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 Cc “consegue la perdita di efficacia della fideiussione”, non avendo la banca proposto le sue istanze “entro il previsto termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione” (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n.
1 Cpc, p. 2), atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso ben oltre il termine di sei mesi dalle lettere di messa in mora (cfr. doc. 9 fasc. monitorio).
Nell'ambito della comparsa conclusionale, parte attrice ha articolato nuove difese;
in particolare:
- con riferimento alla posizione di e di ha invocato Parte_3 Parte_4
l'applicabilità della disciplina consumeristica in materia di clausole vessatorie, essendo costoro “da inquadrare quali 'consumatori', in quanto non erano soci di Controparte_4
(cfr. comp. conclusionale att., p. 3); in particolare, le attrici hanno sostenuto la
[...] nullità per vessatorietà della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 Cc, contenuta sia nella fideiussione specifica sia nelle fideiussioni omnibus (cfr. doc. 4, 8 fasc. monitorio);
- ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della rispetto al credito Controparte_1
azionato in via monitoria, sostenendo che non sarebbe stata provata la cessione del credito in suo favore da parte della , stante la mancata Controparte_3
produzione in giudizio del contratto di cessione (cfr. comp. conclusionale att., p. 6-7).
La causa, assegnata alla scrivente in data 9/01/2023, è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica contabile affidata al dr. ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza Persona_1
in data 18/11/2024, con la quale sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 Cpc.
2. Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
5 In primo luogo, deve essere affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata dagli attori in comparsa conclusionale (cfr. comp. Controparte_1
conclusionale att. p. 6-7).
Al riguardo, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione
(il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dagli opponenti attiene non tanto alla legittimazione attiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della domanda monitoria della (la Controparte_1 quale, nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, si è qualificata quale titolare del credito cedutole dalla )- bensì al merito, cioè alla titolarità attiva Controparte_3
e in quest'ottica deve essere vagliata.
3. Sulla titolarità attiva della Controparte_1
3.1. Chiarito che gli opponenti, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della hanno in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato attivo del Controparte_1
rapporto di credito dedotto in giudizio, in punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016, la quale ha chiarito:
- che la titolarità (attiva o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della decisione ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda,
6 che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- che la titolarità (attiva o passiva) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), né quindi un'eccezione in senso stretto;
essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non è soggetta alle preclusioni assertive e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali principi generali valgono anche in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 1 e 4
L. 130/1999, rispetto alle quali:
- l'art. 58 Tub (a cui rinvia l'art. 4 c.1 L. 130/1999), in deroga al disposto codicistico di cui all'art. 1264 Cc, esonera il cessionario dal notificare la cessione al debitore ceduto, stabilendo che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (unitamente all'iscrizione nel registro dell'imprese) è necessario e sufficiente ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del ceduto;
- ma rimane comunque fermo l'onere del cessionario “di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. 5857/2022; in senso conforme Cass. 30207/2024;
17944/2023; Cass. 24798/2020).
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione-, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto”, prova che -in caso di contestazione del debitore ceduto- grava su colui che si afferma titolare del credito per effetto della cessione e che, di regola, non può ritenersi assolta mediante la produzione del”la mera 'notificazione' della cessione … al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, fermo restando che non è escluso che “tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice
7 del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (cfr. Cass. 30207/2024; Cass. 17944/2023).
In altri termini, può affermarsi che, solo a determinate condizioni, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale può, “secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito”, ritenersi idoneo a dimostrare la titolarità attiva del credito in capo al cessionario e ciò si verifica, in particolare, quando il contenuto pubblicato in Gazzetta Ufficiale indica chiaramente i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.)” (cfr. Cass. 5617/2020); con la precisazione che tale principio può trovare un temperamento “quando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco”; in questo caso, se “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” allora non occorre “una specifica enumerazione di ciascuno di essi” (cfr. Cass. 22854/2022)
3.2. Nel caso in esame, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la Controparte_1 ha affermato di essere titolare del credito azionato in via monitoria “così come cedutole dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A…in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20 dicembre 2017” (cfr. ricorso monitorio, p. 2) e ha prodotto la copia della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 23/12/2017 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), contenente l'avviso della cessione di crediti, intervenuta in data 20/12/2017, tra la CP_1
cessionaria) e la (cedente).
[...] Controparte_3
Parte attrice ha contestato la titolarità attiva della solo in sede di Controparte_1
comparsa conclusionale;
tuttavia, tale eccezione non può ritenersi tardiva poiché, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza sopra citata (cfr. Cass. Su
2951/2016), la difesa con la quale si deduce la carenza di titolarità in capo a chi agisce in giudizio non è un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, che, come tale, può essere proposta in ogni fase del giudizio.
Inoltre, le difese svolte nell'atto di opposizione da parte degli attori non risultano incompatibili con la negazione della titolarità attiva. Infatti, dedurre la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni e contestare la sussistenza del credito azionato sono difese che, in quanto tenute solo in relazione alla titolarità invocata dalla controparte, non possono considerarsi incompatibili con la successiva diretta contestazione della titolarità attiva. Tali argomenti,
8 invero, rappresentano mere alternative difensive non indissolubilmente legate l'una all'altra, né legate reciprocamente o unidirezionalmente, sul piano logico giuridico, da un nesso di necessaria implicazione. In altri termini, il fideiussore-ingiunto può certamente contestare la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni ovvero la sussistenza del credito azionato senza con ciò ammettere la titolarità del credito in capo all'ingiungente.
Per tali ragioni deve escludersi che le argomentazioni difensive svolte dagli attori con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo abbiano determinato un implicito riconoscimento della fondatezza della domanda monitoria sotto il profilo della effettiva titolarità attiva, il quale, dunque, è rimasto suscettibile di ulteriori argomenti difensivi ed è stato legittimamente contestato dagli attori in sede di comparsa conclusionale.
Ciò premesso, occorre chiedersi se, nel caso di specie, la produzione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 23/12/2017 sia sufficiente a dimostrare la titolarità dei crediti azionati in capo alla Controparte_1
(cessionaria), non essendo stati prodotti ulteriori documenti attestanti l'allegata cessione del credito (in particolare, non è stato prodotto l'atto di cessione, né è stato depositato l'elenco dei crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione).
Ritiene il Tribunale che il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 23/12/2017 consenta di ritenere provata la titolarità dei crediti azionati in via monitoria in capo alla cessionaria). Controparte_1
Infatti, a p. 1 della copia della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23/12/2017 allegata al ricorso monitorio (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) è chiaramente indicato che sono stati oggetto di trasferimento dalla (cedente) in favore della Controparte_3 CP_1
(cessionaria) i “crediti che derivano da rapporti giuridici… sorti in capo a BMPS (o a
[...]
banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme” nonché da “rapporti giuridici classificati in 'sofferenza' sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre
2017”. A ciò si aggiunge l'indirizzo del sito web (www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html) per consultare direttamente “i dati indicativi” dei crediti ceduti.
L'ampiezza della formula usata per l'identificazione dei crediti oggetto della cessione è tale, quindi, da ritenere provato che della cessione facessero parte anche i crediti vantati dalla nei confronti della Controparte_3 Controparte_4
garantiti dalle fideiussioni prestate dagli odierni attori, rientrando tali crediti pacificamente
9 nella descrizione indicata nell'avviso di cessione, in quanto derivanti da un finanziamento e da un contratto di conto corrente del 2013 ed essendo gli stessi passati a sofferenza anteriormente al 31/12/2016 (comunicazione passaggio a sofferenza del 14/03/2016 - cfr. doc. 9 fasc. monitorio).
Corrobora tale conclusione la circostanza che la sia in possesso Controparte_1
della documentazione contrattuale relativa alle posizioni debitorie azionate in via monitoria
(cfr. doc. 4, 6, 8 fasc. monitorio).
Per tali ragioni l'eccezione di carenza di titolarità attiva della deve Controparte_1
essere respinta.
4. Sull'eccepita nullità (totale e parziale) delle fideiussioni.
Occorre, a questo punto, affrontare la questione della validità delle fideiussioni rilasciate da , , e (fideiussioni Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
omnibus rilasciate in data 19/06/2013 e fideiussione specifica rilasciata in data 18/07/2013), tenuto conto che gli opponenti hanno dedotto:
- la nullità delle fideiussioni omnibus del 19/06/2013 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) poiché prestate in data anteriore rispetto al sorgere delle obbligazioni garantite;
- la nullità delle fideiussioni (omnibus e specifica) per violazione della normativa antitrust;
in particolare, gli attori hanno dedotto la nullità totale ovvero, come precisato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc (cfr. memoria att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, p. 2), quanto meno parziale, con riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 Cc di cui alla fideiussione specifica ex art. 5 del contratto di finanziamento del 18/07/2013 e con riferimento alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) agli artt. 2 (cd. clausola di reviviscenza della fideiussione), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 Cc) e 8
(cd. clausola di sopravvivenza della fideiussione);
- in comparsa conclusionale, limitatamente alla posizione delle ingiunte Parte_3
e (consumatrici), la nullità ex art. 36 Cod. Consumo delle clausole
[...] Parte_4
derogatorie del termine decadenziale ex art. 1957 Cc poiché vessatorie (art. 6 delle fideiussioni omnibus e art. 5 del contratto di finanziamento del 18/07/2013 - cfr. doc. 8 e 4 fasc. monitorio).
4.1. L'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) per essere state rilasciate in data anteriore (19/06/2013) al sorgere delle obbligazioni garantite
(18/07/2013 - cfr. doc. 4, 6 fasc. monitorio), in un periodo in cui “non esisteva alcun rapporto
10 tra e ” (cfr. cit., p. 3), è infondata Controparte_4 Controparte_3 atteso che l'art. 1938 Cc ammette espressamente il rilascio di una fideiussione a garanzia di un'obbligazione condizionale o futura, con l'unico limite dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non occorre, ai fini della validità della fideiussione, che sussista un pregresso rapporto tra il debitore principale e il creditore o che vi sia un collegamento con un'obbligazione già esistente al momento della prestazione della garanzia.
Nel caso di specie, le fideiussioni del 19/06/2013 risultano rilasciate dagli attori “per
l'adempimento delle obbligazioni…di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo” (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) e contengono l'indicazione dell'importo massimo garantito pari a € 96.000,00; dunque, sussistono i requisiti di validità previsti dall'art. 1938 Cc.
4.2. Con riguardo all'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust, va preliminarmente rilevato che gli opponenti non hanno proposto una domanda riconvenzionale di nullità, ma una mera eccezione riconvenzionale di accertamento della nullità; tale doglianza deve, dunque, essere esaminata dall'intestato Tribunale, quale giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di un accertamento in via incidentale, senza alcuna efficacia di giudicato, con conseguente esclusione della competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, cui altrimenti la questione, ove proposta quale accertamento in via principale, avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi degli artt. 3 c. 1 lett. c)
e 4, c. 1 ter, Dlgs. 168/2003 (dopo le modifiche apportate con il Dl. 3/2017).
Ciò premesso, si osserva l'art. 2 L. 287/1990 (cd. legge antitrust) stabilisce che “sono considerati intese” una serie di comportamenti, quali “gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Essi sono vietati se hanno “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante …”. La norma elenca poi, con valenza esemplificativa, una serie di comportamenti anticompetitivi tra cui l'attività consistente nella diretta o indiretta fissazione di condizioni contrattuali (lett. a). Infine, la disposizione si conclude con la statuizione “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
11 Rientrano tra le “intese” rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 gli accordi tra le banche, tra cui gli schemi negoziali predisposti dall'Abi (Associazione Bancaria Italiana, a cui aderisce pressoché la totalità delle banche italiane) concernenti le condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela.
In punto onere della prova (come si desume dalle pronunce Cass. 30818/2018 e Cass.
13846/2019), spetta all'attore che invoca la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
In particolare, compete all'attore che deduce l'esistenza di un'intesa restrittiva concernente le condizioni generali di contratto provare l'applicazione uniforme nel sistema bancario delle condizioni che si assume essere oggetto dell'intesa stessa, con la precisazione che:
- per le fideiussioni che si collocano nel periodo esaminato dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (di accertamento dell'infrazione anticoncorrenziale rispetto a tre clausole tipizzate nel modello Abi 2002) -ottobre 2002/maggio 2005-, tale provvedimento (se prodotto in giudizio, trattandosi di atto amministrativo) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale (avente l'effetto di invertire l'onere della prova in favore del fideiussore);
- per le fideiussioni stipulate in periodo diverso (anteriore o successivo), invece, l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole della fideiussione a quelle dello schema Abi 2002 (sanzionato dal provvedimento n.
55/2005), ma deve offrire, con altri mezzi, la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito sottoponevano ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione, con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario e attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
In tal senso, tra le pronunce più recenti: Trib. Torino 740/2025; Trib. Torino 5571/2024;
Trib. Torino 1001/2023; Corte d'appello Torino 239/2024.
Quanto alla questione del rimedio contrattuale concretamente esperibile da parte del fideiussore che deduca il carattere anticoncorrenziale dell'intesa “a monte”, è intervenuta la
Cassazione a Sezioni Unite, chiarendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti
12 con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. SU.
41994/2021; da ultimo Cass. 416/2025).
Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dagli attori, atteso che costoro si sono limitati a dedurre la pretesa nullità
(totale o parziale) delle fideiussioni omnibus del 19/06/2013 e della fideiussione specifica del
18/07/2013 in ragione della asserita violazione dell'art. 2 L. 287/1990, senza offrire prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Gli opponenti, infatti, non hanno prodotto modelli standard di fideiussioni utilizzati nello stesso periodo di riferimento delle fideiussioni in esame, non hanno formulato una richiesta di esibizione ex art. 210 Cpc in tal senso e neppure hanno allegato la conformità delle clausole contestate al modello Abi del 2002, la cui anticoncorrenzialità è stata riconosciuta con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 -provvedimento non prodotto in giudizio, che, comunque, non avrebbe potuto costituire prova privilegiata rispetto alle fideiussioni di cui è causa, in quanto successive al periodo esaminato dalla Banca d'Italia-.
4.3. Con riguardo alla nullità ex art. 36 Cod. Consumo della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 Cc (contenuta sia nella fideiussione specifica sia nelle fideiussioni omnibus), va innanzitutto affermata l'ammissibilità dell'eccezione, pur se sollevata da
[...]
e solo in comparsa conclusionale, trattandosi di un'eccezione Parte_3 Parte_4 rilevabile anche d'ufficio dal giudice (perché nell'interesse del consumatore ex art. 36 c. 3
Cod. Consumo;
sul punto si veda anche Cass. 26242/2014, che ha precisato che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette “di protezione”). Risulta, inoltre, assicurato il rispetto del contraddittorio -senza che debba concedersi il termine di cui all'art. 101 c. 2 Cpc- poiché la parte convenuta ha potuto prendere posizione sull'eccezione nell'ambito della memoria di replica.
4.3.1. Ciò premesso, al fine di valutare la qualifica di “consumatore” (ex art.1 c. 1 lett. A
Cod. Consumo) di e di vanno innanzitutto richiamati i Parte_3 Parte_4
principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con riferimento alla fattispecie dell'obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa (essendo l'obbligato
13 principale un professionista), richiamando la giurisprudenza europea della Corte di Giustizia, ha affermato che "i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, … dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (cfr. Cass. Su 5868/2023; Cass. 20633/2021; Cass.
1666/2020; Cass. 742/2020; Cass. 8419/2019; Cass. 32225/2018). Invero, “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore” (cfr. Cass. 25459/2023).
I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica al fideiussore-persona fisica (che presta la garanzia in favore di un professionista) devono, dunque, essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione (e non già del distinto contratto principale), “dando rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria- all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr. Cass. 32225/2018).
Nel caso di specie:
- mentre i fideiussori e hanno rivestito la qualità Parte_1 Parte_2
di legali rappresentanti della società obbligata principale (cfr. Controparte_4
doc. 4 fasc. monitorio) sicché, per tali soggetti, è evidente (e pacifica in causa) la sussistenza di un collegamento funzionale con l'attività di impresa e, dunque, l'esclusione degli stessi dalla qualifica di consumatori;
- le medesime considerazioni non possono valere per e Parte_3 Parte_4
-mogli rispettivamente di e rispetto alle quali,
[...] Parte_2 Parte_1
dai documenti di causa, non emerge alcuna prova della loro partecipazione all'attività
d'impresa dell' peraltro, è la stessa convenuta ad attribuire solo Controparte_4
a e a un ruolo nell' (cfr. Parte_2 Parte_1 Controparte_4
comp. conclusionale p. 9), limitandosi a invocare, per e Parte_3 Parte_4 la tesi giurisprudenziale del cosiddetto “professionista di riflesso”, tesi da ritenersi superata a
14 seguito dell'intervento delle Sezioni Unite Cass. 5868/2023.
In conclusione, non essendoci elementi per affermare che e Parte_3
abbiano sottoscritto le fideiussioni nel quadro di una attività professionale o Parte_4
per finalità connesse, deve ritenersi che esse abbiano agito come persone fisiche non professioniste legate da rapporti di tipo meramente personale (coniugio) con i legali rappresentanti della società-debitrice principale.
4.3.2. Accertata la qualifica di consumatore in capo a e a Parte_3 Parte_4
occorre vagliare la natura vessatoria delle clausole di deroga all'art. 1957 Cc, riportate:
[...]
- all'art. 5 del contratto di finanziamento del 18/07/2013, secondo cui i fideiussori
“dispensano la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ.” (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, p. 4);
- agli art. 6 delle fideiussioni omnibus del 19/06/2013, che recitano: “i diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. doc. 8 fasc. monitorio).
Al riguardo, va premesso che la ratio dell'art. 1957 Cc -ai sensi del quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”- è quella di assicurare al fideiussore che la sua posizione “non resti indefinitamente sospesa” e che siano adottate “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” (cfr. Cass. 1724/2016). Con la precisazione che tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 1944 Cc (ai sensi del quale il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, a meno che le parti abbiano pattuito il beneficio di escussione); in sostanza, devono distinguersi due ipotesi:
- se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944 c. 2 Cc, il creditore deve promuovere le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957 c. 1 Cc, se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
- se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (come in genere accade;
cd. fideiussione solidale), l'istanza da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali
15 (debitore principale o fideiussore); “in altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione
… Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale - peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita - anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore.
Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore;
per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l'esistenza un onere di decadenza in relazione ad una azione giudiziaria già avviata” (cfr. Cass. 24296/2017 e, in senso conforme, Cass. 19300/2005; Cass. 7345/1995;
Cass. 8444/1990; Cass. 4868/1988).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le clausole che dispensano la banca dall'onere di proporre le sue istanze nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 Cc abbiano carattere vessatorio in quanto determinanti un significativo squilibrio in danno del fideiussore- consumatore ex art. 33 c. 1 Cod. Consumo. Tali previsioni determinano, infatti, un significativo vantaggio per la banca creditrice, che può disporre di un tempo molto lungo
(coincidente con quella della prescrizione dei suoi diritti verso il fideiussore) per far valere la garanzia fideiussoria, mentre non si ravvisa alcun vantaggio per il fideiussore tale da compensare e/o bilanciare la perdita dell'eccezione di decadenza.
Al riguardo, va richiamata la pronuncia della Cass. 27558/2023, che ha riconosciuto la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 Cc, affermando che “la clausola, inserita in un contratto di fideiussione stipulato con una banca da una persona fisica che abbia prestato la garanzia personale per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, che preveda la rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., non comporta solamente l'assenza del maggior rischio inerente il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore ma limita altresì la facoltà del consumatore di proporre eccezioni nei confronti della Banca, ampliando il termine di azione nei confronti del garante, i cui diritti risultano conseguentemente compressi per un più lungo termine: tale clausola deve pertanto considerarsi vessatoria ai sensi del comma 1° dell'art. 33 cod. cons., in quanto
16 determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, in contrasto con i dettami della buona fede” (cfr. Cass.
27558/2023).
In tal senso si è espressa recentemente anche la Corte d'appello di Torino, affermando che con clausola di deroga al termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 Cc “viene prolungato il tempo in cui la banca può agire sia verso
l'obbligato principale, sia verso il fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso l'istituto a tempo sostanzialmente indefinito (salva la prescrizione del credito) e pur quando, con l'andare del tempo, le condizioni economiche del debitore principale si siano deteriorate così da rendere più difficoltoso o addirittura impossibile l'esercizio del regresso. Come rilevato dalla Banca
d'Italia nel già richiamato provvedimento n. 55/2005, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. - lungi dall'arrecare un vantaggio al fideiussore, in quanto l'esercizio dell'azione entro il breve termine previsto dalla norma rischierebbe di accelerare le difficoltà del debitore e potrebbe precludere più favorevoli soluzioni stragiudiziali, impedite dai tempi stretti imposti per attivarsi giudizialmente - conferisce piuttosto “un significativo vantaggio … alla banca creditrice, che
… disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria” (punto 83), mentre si addossano al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca nell'attivarsi prontamente contro il debitore principale, non appena scaduta l'obbligazione garantita (punto 96): si produce in tal modo un significativo squilibrio tra l'istituto di credito e il fideiussore-consumatore, rilevante ai sensi degli artt. 33, co. 1, e 36
d.lgs. 206/2005 in quanto la pattuizione non sia stata oggetto di trattativa individuale, determinandosi un'alterazione della posizione paritaria delle parti che ridonda, mediante
l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto dal contraente “forte”, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse parti (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente)” (cfr. Corte d'appello Torino 163/2025).
Nel caso di specie, non vi è prova della trattativa individuale ex art. 34 c. 4, 5 Cod.
Consumo con e con ne consegue che, nei confronti di Parte_3 Parte_4 quest'ultime, deve essere accertata la nullità ex artt. 33 c. 1 e 36 Cod. Consumo delle clausole di deroga del termine di cui all'art. 1957 Cc contenute nelle fideiussioni di cui è causa (art. 6 delle fideiussioni omnibus e art. 5 del contratto di finanziamento del 18/07/2013 -
17 cfr. doc. 8 e 4 fasc. monitorio).
5. La decadenza ex art. 1957 Cc
L'accertamento della nullità ex artt. 33 c. 1 e 36 Cod. Consumo delle clausole di deroga all'art. 1957 Cc di cui alle fideiussioni prestate da e da ha Parte_3 Parte_4 come effetto il ripristino della vigenza della norma di cui all'art. 1957 Cc.
Occorre, dunque, verificare il rispetto di tale norma -la cui violazione è stata tempestivamente eccepita in sede di atto di citazione (cfr. cit. p. 3) e poi precisata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, p. 2, 3)-, atteso che il mancato rispetto del termine semestrale ivi previsto determina la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria.
5.1. Al riguardo, vanno preliminarmente ricordati i seguenti principi di diritto.
In primo luogo, come già osservato al punto 4.3.2, va ribadito che se la fideiussione è solidale (art. 1944 c. 1 Cc), come in genere è, il creditore, per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 Cc, deve, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, rivolgersi contro il debitore principale ovvero contro il fideiussore -a sua scelta trattandosi di condebitori solidali- (cfr. Cass. 24296/2017; Cass. 19300/2005; Cass. 7345/1995; Cass.
8444/1990; Cass. 4868/1988).
Il termine semestrale di cui all'art. 1957 c. 1 Cc decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale ovvero “dalla data in cui la prestazione garantita diviene legittimamente esigibile”
(cfr. Cass. 15902/2014), con la precisazione che, in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 c. 2 L. Fall. (norma che costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall'art. 1186 Cc), alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che, da questa data, decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze ex art. 1957 Cc (cfr. Cass. 24296/2017).
Con riguardo al significato del termine “istanza” di cui all'art. 1957 c. 1 Cc, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istanza ex art. 1957 Cc nei confronti del debitore principale deve essere un mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possa ritenersi esperibile al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dall'esito e dalla concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass.
1724/2016; Cass. 6823/2021; Cass. 21524/2004; Cass. 6604/1994). In caso di fallimento del debitore principale, il creditore può impedire la decadenza presentando domanda di
18 ammissione al passivo fallimentare;
con la precisazione che, se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944 c. 2 Cc, l'insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale è l'unica via per evitare di perdere l'azione contro il fideiussore;
diversamente, se il debitore principale fallito e il fideiussore ancora in bonis sono in regime di solidarietà passiva, il creditore potrà indifferentemente scegliere se insinuarsi al passivo del fallimento, così facendo salvi i diritti nei confronti del fideiussore (che poi potrà esercitare nell'ordinario termine di prescrizione), ovvero agire direttamente nei confronti di quest'ultimo (cfr. Cass.
24296/2017; Cass. 2152472004).
Quanto alla forma dell'istanza ex art. 1957 Cc nei confronti del fideiussore solidale, è quantomeno “opinabile” che questa debba assumere necessariamente la veste giudiziale
“poiché una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” -, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con cioè che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui ben ecc.” (cfr. Trib. Torino ord. 23/02/2024 in Nrg
20564/2023).
In ogni caso, mediante la clausola cd. a prima o a semplice richiesta scritta, le parti possono contrattualmente dispensare il creditore dall'onere di proporre l'istanza ex art. 1957
Cc in forma giudiziaria nei confronti del fideiussore.
Più precisamente, quando le parti pattuiscono l'obbligo del fideiussore di pagare “dietro semplice richiesta scritta” o “a prima richiesta”, “spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”, atteso che tali espressioni possono riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, appunto, a clausole il cui inserimento
è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dell'art. 1957 Cc, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'istanza giudiziaria nei confronti del fideiussore (cfr. Cass. 34678/2024; Cass. 16825/2016).
5.2. Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, si deve anzitutto rilevare
19 che le fideiussioni di cui è causa:
- non prevedono il beneficio di escussione;
dunque, la banca, per far salvi i suoi diritti nei confronti di e poteva scegliere se promuovere le sue Parte_3 Parte_4
"istanze" nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti dei fideiussori, purché nel termine di sei mesi decorrenti dalla dichiarazione del fallimento della atteso che, in Controparte_4
quella data (sentenza del Tribunale di Torino n. 48/2016 del 2/02/2016), le obbligazioni garantite dai fideiussori non erano ancora esigibili (il recesso da parte della banca dal conto corrente e dal finanziamento di cui è causa risale a marzo 2016, come si desume dalla raccomandata datata 14/03/2016 di cui al doc. 9 fasc. monitorio, nonché dalle certificazioni ex art. 50 Tub prodotte, ove si legge che il credito fondato sul finanziamento n. 741647669 era esigibile nei confronti del debitore principale e dei garanti alla data del 17/03/2016, mentre il credito fondato sul conto corrente n. 12491.91 era esigibile nei confronti del debitore principale e dei garanti alla data del 15/03/2016 - cfr. doc. 5, 7 fasc. monitorio);
- stabiliscono l'onere del garante di pagare dietro semplice richiesta scritta;
tali previsioni
-tenuto conto del complessivo regolamento contrattuale - non possono essere interpretate quali esclusione dell'accessorietà della garanzia (peraltro non oggetto di contestazione tra le parti in causa), dovendo invece interpretarsi come dispensa dall'onere del creditore di proporre istanza giudiziaria ex art. 1957 Cc nei confronti del fideiussore (non potendosi considerare a “semplice richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio) - dispensa che non può ritenersi vessatoria non determinando un significativo squilibrio in danno del fideiussore-consumatore; come suddetto, infatti, la richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore -oltre ad essere meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale- è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto e lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 Cc) nei confronti del debitore principale (cfr. Trib. Torino ord. 23/02/2024 in Nrg 20564/2023).
Se ne deriva che il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 Cc deve ritenersi rispettato, atteso che:
- se è vero che banca ha presentato istanza di ammissione al passivo della fallita
AU FA RL (debitore principale) solo in data 19/04/2017 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc); dunque dopo sei mesi
20 dalla data di dichiarazione del fallimento (2/02/2016);
- è pur vero che banca, con la raccomandata datata 16/06/2016 (che faceva seguito alla precedente comunicazione con la quale la banca aveva “informato della revoca di tutti gli affidamenti già accordati alla società fallita il 9/02/2016- e Controparte_4 comunque del recesso dai rapporti da essa intrattenuti con la … con il conseguente CP_3 immediato trasferimento “a sofferenza” della posizione” e decadenza dal beneficio del termine- ha richiesto il pagamento ai fideiussori) ha tempestivamente richiesto il pagamento ai fideiussori, posto che tale raccomandata è stata ricevuta da il Parte_3
26/06/2016 e da il 1/07/2016 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), entro sei mesi dalla Parte_4
data di dichiarazione del fallimento (2/02/2016).
Avendo la banca proposto le sue istanze nei confronti di e di Parte_3
(fideiussori solidali) nei sei mesi dallo scadere dell'obbligazione garantita, Parte_4
deve escludersi che sia decaduta dalla fideiussione nei loro confronti.
6. Sul credito azionato in via monitoria.
Occorre, a questo punto, vagliare la sussistenza del credito azionato in via monitoria dalla convenuta.
6.1. Gli attori hanno innanzitutto sostenuto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, in quanto le certificazioni prodotte dalla banca in sede monitoria (cfr. doc. 5 e 7 fasc. monitorio) non rispetterebbero i requisiti di cui all'art. 50 Tub.
Al riguardo, si osserva:
- da un lato, che, in sede monitoria, la banca ha prodotto: con riferimento al credito fondato sul contratto di conto corrente, la certificazione ex art. 50 Tub con allegato l'estratto conto relativo all'ultima fase di movimentazione del conto (cfr. doc. 7 fasc. monitorio, p. 2); con riferimento al credito fondato sul finanziamento, la certificazione ex art. 50 Tub (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) unitamente al contratto di finanziamento comprensivo del piano di ammortamento (cfr. doc. 4 fasc. monitorio) - documenti di per sé sufficienti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice;
- dall'altro lato, che, in ogni caso, il giudizio di opposizione investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria (cfr. Cass.
5844/2006; in senso conforme Cass. 10318/2023; Cass. 40110/2021).
6.2. Passando alle contestazioni concernenti la prova del credito, in punto di diritto, va
21 ricordato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che spetta all'istituto bancario (opposto) dimostrare la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre spetta al cliente (opponente) dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero contestare la debenza delle somme ingiunte provandone il carattere illegittimo;
in particolare:
- nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere la restituzione della somma data a mutuo e degli accessori, nel giudizio di opposizione, la banca deve dimostrare l'esistenza del contratto nonché l'avvenuta erogazione delle somme date a mutuo, mentre spetta al debitore dare la prova della restituzione ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria;
- nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere il pagamento del saldo passivo di un conto corrente, nel giudizio di opposizione, l'istituto di credito è onerato di depositare il contratto (da cui il rapporto trae origine), l'eventuale apertura di credito e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti (la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 Cc); spetta, invece, al cliente l'onere di indicare in modo preciso quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime.
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
6.2.1. Nel caso che ci occupa, il Tribunale ritiene che il compendio probatorio in atti consenta di ritenere provato il credito azionato dalla convenuta sulla base del finanziamento n. 741647669 del 18/07/2013, atteso che:
- la ha prodotto: Controparte_1
✓ il contratto di finanziamento (cfr. doc. 4 fasc. monitorio) -contenente all'art. 5 (cfr. doc.
4 fasc. monitorio, p. 3) la fideiussione specifica rilasciata da Parte_6
fino all'importo massimo di €150.000,00-; Parte_2
✓ il piano di ammortamento allegato al finanziamento (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, p. 7);
✓ l'ordine di erogazione della somma di € 150.000,00 data a mutuo (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, p. 8);
✓ la certificazione ex art. 50 Tub contenente l'indicazione del saldo debitore di €
97.486,49 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
22 - a fronte di tale documentazione gli attori non hanno specificamente contestato la quantificazione del saldo debitore effettuato dalla convenuta né non hanno provato la restituzione delle somme mutuate ovvero altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
6.2.2. Con riguardo al credito azionato dalla convenuta sulla base del contratto di conto corrente n. 12491.91 la ha prodotto (oltre alle fideiussioni omnibus del CP_1 CP_1
19/06/2013 di cui al doc. 8 fasc. monitorio, recanti l'indicazione dell'importo massimo garantito pari a € 96.000,00):
- il doc. 6 del fascicolo monitorio (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), contestato dagli attori (“è chiaro che non si tratti di contratto di conto corrente” - cfr. cit. p. 6) e definito dal Ctu quale
“traccia di un contratto di conto corrente”, “costituendo meramente il riepilogo di un testo contrattuale di 27 pagine non oggetto di produzione” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio, p. 20);
- gli estratti conto dal 18/07/2013 (cfr. doc. 1 prodotto dalla convenuta con la mem. ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc), data di apertura del c/c, al 15/03/2016, data di chiusura e passaggio a sofferenza (la raccomandata di comunicazione del passaggio a sofferenza è datata
14/03/2016 - cfr. doc. 9 fasc. monitorio).
A fronte della produzione degli estratti conto, gli attori hanno contestato l'addebito sul conto corrente n. 12491.91 di poste passive illegittime poiché non pattuite per iscritto in violazione dell'art. 117 Tub, tenuto conto che il doc. 6 prodotto dalla Banca (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), “è privo di pattuizione degli interessi debitori e creditori, delle spese di tenuta conto e delle valute” (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 3 Cpc).
Tale carenza documentale è stata confermata dal consulente tecnico che non ha riscontrato nel doc. 6 fasc. monitorio “alcuna condizione utile a qualificare il trattamento contrattuale pattuito” (cfr. consulenza tecnica, p. 20); in particolare, il consulente “non ha ravvisato la pattuizione del tasso di interesse passivo”, né sono state ravvisate pattuizioni in ordine ai saldi per valuta e spese (cfr. consulenza tecnica, p. 21).
Si ritiene, pertanto, che la abbia solo parzialmente assolto all'onere Controparte_1 probatorio sulla stessa gravante;
invero, sebbene possa considerarsi provata l'esistenza del contratto di conto corrente -peraltro non specificamente contestata dagli attori- sulla base del doc. 6 fasc. monitorio, tuttavia la mancata produzione del testo contrattuale non consente di determinare le condizioni contrattuali pattuite.
In mancanza di tassi validamente pattuiti fra le parti, il consulente ha applicato il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 c. 7 Tub -nella misura minima alle operazioni attive (interessi
23 debitori) e nella misura massima delle operazioni passive (interessi creditori)- e ha ricalcolato il saldo finale a debito in € 42.771,74 -anziché in € 50.732.53- (cfr. consulenza tecnica, p. 22
e all. 3 consulenza tecnica).
Tale ricalcolo, rispetto al quale le parti non hanno mosso osservazioni, deve essere posto a fondamento della presente decisione, rideterminando il credito della Controparte_1 fondato sul conto corrente n. 12491.91 in € 42.771,74.
[...]
7. Quanto alle ulteriori contestazioni mosse dagli attori, si ritiene che le stesse siano infondate, in quanto:
- con riguardo alla contestata violazione dei principi di correttezza e buona fede precontrattuale da parte della per aver concesso il finanziamento “al solo fine di trarre CP_3 un vantaggio economico … aggravando il dissesto economico della Controparte_4
(cfr. cit., p.7), si osserva che parte attrice si è limitata ad allegare che nel
[...]
“giorno della stipula del finanziamento, il debitore era già in stato di insolvenza irreversibile” condizione che la Banca “avrebbe dovuto evincere dai bilanci, che al tempo aveva richiesto”
(cfr. cit., p. 7), senza però fornire alcuna prova circa l'effettiva conoscenza dello stato di decozione del debitore principale ( da parte della banca, a nulla Controparte_4
rilevando sul punto la lettera del Curatore di addebito di responsabilità agli amministratori e del 7/12/2018 (cfr. doc. 2 fasc. att.); peraltro, Parte_1 Parte_2
neppure risulta formulata dagli opponenti alcuna domanda risarcitoria connessa;
- con riguardo alla contestata duplicazione del credito da parte della Controparte_1
atteso che quest'ultima starebbe “esigendo lo stesso credito nei confronti della Curatela”
[...]
(cfr. cit. p. 8), essendosi insinuata nel passivo del fallimento non ancora chiuso, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione soggettiva nel credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato dal creditore comune nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di pretese” (cfr. Cass.
3216/2012; in senso conforme Cass. 5146/2020; Cass. 17413/2017).
8. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti di tutti gli attori, i quali devono essere condannati, in solido, a pagare alla Controparte_1
l'importo di € 140.258,23 risultante dalla somma:
24 € 97.486,49, relativi al contratto di finanziamento n. 741647669, rispetto al quale gli attori hanno rilasciato fideiussione specifica fino all'importo massimo di € 150.000,00;
€ 42.771,74, relativi al contratto di conto corrente n. 12491.91, rispetto al quale gli attori hanno rilasciato fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di € 96.000,00.
Sono altresì dovuti gli interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dalla ricezione della diffida del
16/06/2016 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284 c.
4 dalla domanda giudiziale al saldo.
9. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della -tenuto Controparte_1 conto della minima differenza tra l'importo ingiunto (€ 148.600,15) e il debito accertato in questa sede (€ 140.258,23)- e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato dal Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00), nella somma di € 14.103,00 per compenso, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico degli attori nella misura del 50% e di parte convenuta nella misura del restante 50%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 3869/2021 nei confronti di Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido, a pagare alla la somma di € 140.258,23 oltre interessi ex
[...] Controparte_1
art. 1284 c. 1 Cc dalla ricezione della diffida del 16/06/2016 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) alla domanda giudiziale e oltre interessi ex art. 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido, a rimborsare alla le spese di lite, che liquida in €
[...] Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
25 pone le spese della consulenza d'ufficio, liquidate in corso di causa, a carico degli attori e nella misura del 50% e di parte convenuta nella Parte_1 Parte_2
misura del 50%.
Torino, 13/03/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
26