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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1463/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST LE Presidente relatore
EL IC IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1463/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 29.07.2025, congiuntamente da:
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
Popolo n. 164, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Tagliaferri
(C.F. , con studio in Montecatini Terme (PT), C.F._2
Via G. Rossini n. 13, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. residente in [...] del Popolo n. 164, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro RI
LL (C.F. del foro di Roma, con studio anche C.F._4 in Montecatini Terme (PT), Via Bovio n. 25/B, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio il giorno 20.08.2011 nel Comune di Frignano (CE), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli RI (nata a
Pescia l'01.09.2014) e (nato a [...] il [...]). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che, dopo anni di normale convivenza, da qualche tempo, una sopravvenuta incompatibilità ed il manifestarsi di incomprensioni, unita ad una diversità di prospettive ed aspirazioni per il futuro, facevano venire meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) I figli vengono affidati in modo condiviso alla madre ed al padre e continueranno ad avere la residenza anagrafica nell'attuale casa coniugale;
3) In considerazione della circostanza che il padre, per il lavoro da lui svolto, pizzaiolo, potrà vedere i figli soltanto in giorni prefissati,
i genitori concordano un calendario settimanale, da ripetersi di settimana in settimana, fatti salvi i periodi di sospensione coincidenti con le festività natalizie e PAli e le vacanze estive, come infra regolate.
Il padre avrà facoltà di avere con sé i figli con le seguenti modalità:
-tutti i weekend (dalle 10 circa del sabato per riportarli alla madre la domenica sera entro le ore 22:00) ed il mercoledì (riportandoli alla madre entro le ore 22:00 nel periodo non scolastico e impegnandosi a portarli a scuola nel periodo scolastico). Sono fatti
2 salvi diversi patti contrari da individuarsi di volta in volta di comune accordo tra entrambi i genitori;
dopo la fine dell'anno scolastico, il padre potrà altresì stare a pranzo con i figli, oltre ai giorni sopra stabiliti, per altri due giorni alla settimana.
I genitori avranno la facoltà di apportare modifiche a quanto sopra stabilito con un preavviso di 48 ore;
4) Nel periodo estivo, (giugno a settembre) il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di giorni 15 ovviamente anche non consecutivi. Le parti di comune accodo indicano la data del 15 maggio di ogni anno come termine entro il quale un genitore comunichi all'altro eventuali programmi di vacanza da trascorrere con i figli. Sono fatti salvi anche in questo caso accordi diversi da individuarsi di comune accordo;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, i coniugi concordano, nel rispetto dell'alternanza annuale, che i genitori potranno tenere i figli 1 settimana a testa (alternando Natale e ultimo dell'anno).
Salvo patti diversi di volta in volta individuati di comune accordo tra i genitori.
Per l'anno 2025 comincerà il sig. . Pt_2
Le festività PAli – PA e TT - verranno alternate, di anno in anno tra i genitori che si accorderanno entro i quindici giorni precedenti. I figli pertanto potranno passare n. 3 giorni consecutivi con ciascun genitore alternando PA con un genitore e TT con l'altro ad anni alterni.
Il tutto sempre salvo diversi accordi tra i genitori.
- Le indicazioni di cui sopra sono da intendersi come espresse solo di massima, e potranno essere modificate, previo accordo tra le parti, al fine di meglio adattarsi alle necessità ed ai bisogni dei figli, oltre che agli impegni lavorativi dei genitori, prevedendo le modifiche un preavviso di almeno 48 ore.
5) Per quanto attiene le questioni economiche il sig. si Pt_2 impegna a versare la somma di Euro 200,00 a titolo di mantenimento per ciascun bambino entro la data 20 di ogni mese a partire dal mese di sottoscrizione del presente accordo sul
3 seguente conto corrente intestato alla Sig.ra : IT Pt_1
43Q0760113800001003462981.
Si impegna altresì al pagamento della totalità della rata mensile di mutuo gravante sull'immobile.
La sig.ra si impegna, a semplice richiesta, a rilasciare Pt_1 quietanza di avvenuto pagamento secondo le modalità di cui sopra.
In riferimento alle spese straordinarie, i coniugi concordano che, per quanto attiene le modalità di individuazione delle stesse e le modalità operative con cui devono essere richieste, le parti intendono fare riferimento al Protocollo di Intesa vigente tra l'Ordine degli Avvocati di Pistoia ed il Tribunale di Pistoia, tranne che per la seguente parziale deroga relativo all'utilizzo di una baby- sitter.
Il Sig. presta sin da adesso il consenso all'utilizzo di una Pt_2 baby-sitter nel caso di impegno lavorativo serale della Sig.ra
, una volta a settimana, con l'intesa che quest'ultima, Pt_1 prima di rivolgersi ad un soggetto esterno, comunichi al padre il detto orario serale, con un anticipo di almeno 48 ore (per permettergli eventualmente di rimanere lui con i figli). Anche poi in caso di malattia dei figli, la madre potrà avvalersi di una baby- sitter, in caso di necessità, ma sempre previo vaglio della disponibilità del padre a stare egli stesso con i figli. Il Sig. Pt_2 provvederà alla restituzione di dette spese straordinarie previo invio di documentazione fiscale.
I coniugi stabiliscono, altresì, che tutte le citate spese straordinarie vengano poste a carico del sig. nella misura del 60 % e a Pt_2 carico della sig.ra nella misura del 40%; Pt_1
6) I coniugi concordano che i benefici economici derivanti dalla L.
104/1992 confluiscano interamente sul libretto già aperto a nome del figlio , senza possibilità di prelievi da parte dei Persona_2 genitori.
I coniugi concordano, altresì, che l'Assegno Unico venga diviso nella misura del 50% tra ciascun coniuge;
- In riferimento ai punti 7), 8) e 9) delle condizioni di cui al ricorso
(beni mobili registrati, utenze e conto corrente cointestato), i
4 coniugi danno atto di aver già adempiuto a tutto quanto ivi era previsto, non avendo a che pretendere l'una dall'altro.
10) I coniugi dichiarano, ora per allora, di prestarsi reciprocamente ogni e più ampio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e del passaporto dei propri figli minori, e comunque sulla richiesta e sull'emissione di documenti di riconoscimento, cosicché sarà sufficiente presentare all'Autorità competente una copia autentica dell'omologa della presente separazione perché ne risulti ad ogni effetto il consenso già prestato, senza necessità di ripeterlo.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata ad [...] il [...] e
[...] Parte_2
, nato a [...] il [...], che hanno
[...] contratto matrimonio il giorno 20.08.2011 nel Comune di Frignano
(CE), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Frignano (CE), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
29, P. 2, S. A, anno 2011);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente relatore
ST LE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST LE Presidente relatore
EL IC IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1463/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 29.07.2025, congiuntamente da:
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
Popolo n. 164, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Tagliaferri
(C.F. , con studio in Montecatini Terme (PT), C.F._2
Via G. Rossini n. 13, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. residente in [...] del Popolo n. 164, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro RI
LL (C.F. del foro di Roma, con studio anche C.F._4 in Montecatini Terme (PT), Via Bovio n. 25/B, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio il giorno 20.08.2011 nel Comune di Frignano (CE), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli RI (nata a
Pescia l'01.09.2014) e (nato a [...] il [...]). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che, dopo anni di normale convivenza, da qualche tempo, una sopravvenuta incompatibilità ed il manifestarsi di incomprensioni, unita ad una diversità di prospettive ed aspirazioni per il futuro, facevano venire meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) I figli vengono affidati in modo condiviso alla madre ed al padre e continueranno ad avere la residenza anagrafica nell'attuale casa coniugale;
3) In considerazione della circostanza che il padre, per il lavoro da lui svolto, pizzaiolo, potrà vedere i figli soltanto in giorni prefissati,
i genitori concordano un calendario settimanale, da ripetersi di settimana in settimana, fatti salvi i periodi di sospensione coincidenti con le festività natalizie e PAli e le vacanze estive, come infra regolate.
Il padre avrà facoltà di avere con sé i figli con le seguenti modalità:
-tutti i weekend (dalle 10 circa del sabato per riportarli alla madre la domenica sera entro le ore 22:00) ed il mercoledì (riportandoli alla madre entro le ore 22:00 nel periodo non scolastico e impegnandosi a portarli a scuola nel periodo scolastico). Sono fatti
2 salvi diversi patti contrari da individuarsi di volta in volta di comune accordo tra entrambi i genitori;
dopo la fine dell'anno scolastico, il padre potrà altresì stare a pranzo con i figli, oltre ai giorni sopra stabiliti, per altri due giorni alla settimana.
I genitori avranno la facoltà di apportare modifiche a quanto sopra stabilito con un preavviso di 48 ore;
4) Nel periodo estivo, (giugno a settembre) il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di giorni 15 ovviamente anche non consecutivi. Le parti di comune accodo indicano la data del 15 maggio di ogni anno come termine entro il quale un genitore comunichi all'altro eventuali programmi di vacanza da trascorrere con i figli. Sono fatti salvi anche in questo caso accordi diversi da individuarsi di comune accordo;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, i coniugi concordano, nel rispetto dell'alternanza annuale, che i genitori potranno tenere i figli 1 settimana a testa (alternando Natale e ultimo dell'anno).
Salvo patti diversi di volta in volta individuati di comune accordo tra i genitori.
Per l'anno 2025 comincerà il sig. . Pt_2
Le festività PAli – PA e TT - verranno alternate, di anno in anno tra i genitori che si accorderanno entro i quindici giorni precedenti. I figli pertanto potranno passare n. 3 giorni consecutivi con ciascun genitore alternando PA con un genitore e TT con l'altro ad anni alterni.
Il tutto sempre salvo diversi accordi tra i genitori.
- Le indicazioni di cui sopra sono da intendersi come espresse solo di massima, e potranno essere modificate, previo accordo tra le parti, al fine di meglio adattarsi alle necessità ed ai bisogni dei figli, oltre che agli impegni lavorativi dei genitori, prevedendo le modifiche un preavviso di almeno 48 ore.
5) Per quanto attiene le questioni economiche il sig. si Pt_2 impegna a versare la somma di Euro 200,00 a titolo di mantenimento per ciascun bambino entro la data 20 di ogni mese a partire dal mese di sottoscrizione del presente accordo sul
3 seguente conto corrente intestato alla Sig.ra : IT Pt_1
43Q0760113800001003462981.
Si impegna altresì al pagamento della totalità della rata mensile di mutuo gravante sull'immobile.
La sig.ra si impegna, a semplice richiesta, a rilasciare Pt_1 quietanza di avvenuto pagamento secondo le modalità di cui sopra.
In riferimento alle spese straordinarie, i coniugi concordano che, per quanto attiene le modalità di individuazione delle stesse e le modalità operative con cui devono essere richieste, le parti intendono fare riferimento al Protocollo di Intesa vigente tra l'Ordine degli Avvocati di Pistoia ed il Tribunale di Pistoia, tranne che per la seguente parziale deroga relativo all'utilizzo di una baby- sitter.
Il Sig. presta sin da adesso il consenso all'utilizzo di una Pt_2 baby-sitter nel caso di impegno lavorativo serale della Sig.ra
, una volta a settimana, con l'intesa che quest'ultima, Pt_1 prima di rivolgersi ad un soggetto esterno, comunichi al padre il detto orario serale, con un anticipo di almeno 48 ore (per permettergli eventualmente di rimanere lui con i figli). Anche poi in caso di malattia dei figli, la madre potrà avvalersi di una baby- sitter, in caso di necessità, ma sempre previo vaglio della disponibilità del padre a stare egli stesso con i figli. Il Sig. Pt_2 provvederà alla restituzione di dette spese straordinarie previo invio di documentazione fiscale.
I coniugi stabiliscono, altresì, che tutte le citate spese straordinarie vengano poste a carico del sig. nella misura del 60 % e a Pt_2 carico della sig.ra nella misura del 40%; Pt_1
6) I coniugi concordano che i benefici economici derivanti dalla L.
104/1992 confluiscano interamente sul libretto già aperto a nome del figlio , senza possibilità di prelievi da parte dei Persona_2 genitori.
I coniugi concordano, altresì, che l'Assegno Unico venga diviso nella misura del 50% tra ciascun coniuge;
- In riferimento ai punti 7), 8) e 9) delle condizioni di cui al ricorso
(beni mobili registrati, utenze e conto corrente cointestato), i
4 coniugi danno atto di aver già adempiuto a tutto quanto ivi era previsto, non avendo a che pretendere l'una dall'altro.
10) I coniugi dichiarano, ora per allora, di prestarsi reciprocamente ogni e più ampio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e del passaporto dei propri figli minori, e comunque sulla richiesta e sull'emissione di documenti di riconoscimento, cosicché sarà sufficiente presentare all'Autorità competente una copia autentica dell'omologa della presente separazione perché ne risulti ad ogni effetto il consenso già prestato, senza necessità di ripeterlo.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata ad [...] il [...] e
[...] Parte_2
, nato a [...] il [...], che hanno
[...] contratto matrimonio il giorno 20.08.2011 nel Comune di Frignano
(CE), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Frignano (CE), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
29, P. 2, S. A, anno 2011);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente relatore
ST LE
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