Art. 10.
Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre lire 1,500, viene attribuito alla cassa sovvenzioni di cui all'articolo precedente, come ordinaria entrata annuale.
Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.
Rimangono pero' invariate le disposizioni di cui al menzionato art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498 .
Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre lire 1,500, viene attribuito alla cassa sovvenzioni di cui all'articolo precedente, come ordinaria entrata annuale.
Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.
Rimangono pero' invariate le disposizioni di cui al menzionato art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498 .