Sentenza 22 maggio 2023
Ordinanza collegiale 4 marzo 2024
Improcedibile
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01039/2025REG.PROV.COLL.
N. 04887/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4887 del 2023, proposto dalla Società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1687/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la memoria del 30 gennaio 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Premesso in fatto che:
- la Società -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR per la Campania il provvedimento interdittivo antimafia, prot. n. -OMISSIS-del 12 maggio 2022, emesso dalla Prefettura di Caserta, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per plurimi motivi;
- il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 1687 del 15 marzo 2023 e la Società prevenuta ha gravato tale decisione con rituale ricorso in appello;
- nelle more del giudizio la Società ha chiesto alla Prefettura di Caserta la revisione della propria posizione ai fini del rilascio della certificazione liberatoria antimafia;
- in data 5 giugno 2024 è stata notificata alla Società appellante la comunicazione di accoglimento dell’istanza di riesame – liberatoria interdittiva antimafia prot.n. -OMISSIS-, con la quale la Prefettura ha ravvisato il venir meno delle condizioni per ritenere tuttora sussistenti i tentativi di infiltrazioni mafiose di cui all’art. 84 d.lgs. n. 159/2011 tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società medesima;
- da ultimo, con memoria del 30 gennaio 2025 la Società appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio;
Ritenuto, alla luce degli sviluppi procedimentali nella fattispecie de qua , che si debba dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Ravvisata la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.