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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 310/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
22.10.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 310/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cosenza, Via Alimena n. 61, presso lo studio dell'Avv. Massimo Urso che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
TO AT, e AR AR, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto che aveva proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile o in subordine per l'assegno di invalidità civile, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase non avrebbe correttamente valutato il complesso invalidante a carico dell'istante, il cui stato di salute è gravemente compromesso fin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Parte ricorrente contesta la percentuale del 67% evidenziando che talune delle infermità di cui è affetta non sono state oggetto di corretta individuazione e relativa valutazione da parte del CTU.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad a seguito di CP_2 rinnovazione delle operazioni peritali, ha ritenuto quanto segue: “All'esito del presente accertamento medico legale è emerso un complesso menomativo rappresentato da “sindrome depressiva maggiore. Epatopatia HCV relata. Insufficienza venosa arti inferiori. Carcinoma squamocellulare della vulva (la diagnosi di quest'ultima patologia è stata effettuata il
23.11.2024)”.
La patologia psichiatrica trova riscontro in numerose certificazioni specialistiche redatte dal
Centro di Psichiatria territoriale di Cosenza fin dal 2019.Questa condizione trova conferma anche all'esito del presente accertamento nel corso del quale il soggetto è apparso chiaramente depresso con focalizzazione del pensiero sulle proprie condizioni di salute, scarso interesse all'ambiente circostante.
La patologia può essere riferita al codice 2209 e valutata nella misura del 50%.
A riguardo della BPCO, essa trova riscontro in molteplici accertamenti strumentali e clinici nonché' in una pletismografia effettuata il 07.10.2021 dal Dr : ostruzione di grado Parte_2 moderato delle vie bronchiali;
Diminuzione di grado medio della DLCO”. Questa condizione trova conferma obiettiva al presente accertamento medico legale. Essa può essere riferita per analogia al codice 6455 e valutata nella misura del 30%.
A riguardo della epatite C, dell'insufficienza venosa e dei polipi gelatinosi delle corde vocali, essi non incidono significativamente sulla capacità lavorativa del soggetto ed essendo delle menomazioni inscritte in una fascia compresa fra lo 0 ed il 10% non possono entrare nella valutazione complessiva del caso (art 5 D.L. 509/88).
Il complesso menomativo accertato configura quindi una condizione di invalidità pari al 67% similmente alla valutazione effettuata dalla Commissione (09.12.2021) e dal Dr CP_1 Per_1
(08.01.2023) .
Successivamente, il 10.11.2024 a seguito di biopsia della vulva è stato diagnosticato: “area di carcinoma vulvare squamocellulare in situ e microinvasivo il corion intraepiteliale. La lesione raggiunge i margini laterali” e nel gennaio successivo si è sottoposta a radicalizzazione della lesione. Esegue tuttora follow semestrali che non hanno segnalato ripresa di malattia.
Tale condizione è ascrivibile al codice 9325 con percentuale del 100%.
RISPOSTE AI QUESITI
All'esito dell'accertamento medico legale, ritengo che all'atto della visita effettuata dalla CML e dal Dr la riduzione della capacità lavorativa sia da intendersi del 67%. Per_1
Dal novembre 2024 e fino a visita di revisione, a motivo della integrazione diagnostica relativa alla patologia neoplastica della vulva, ritengo che la Signora sia da ritenersi invalida al Pt_1
100%”.
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalida nella misura del 100% a decorrere dal mese di novembre Parte_1
2024.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato l'accoglimento della domanda per circostanze sopravvenute, esse vengono compensate nella misura del 50% e per la restante parte vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 –
26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Urso dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalida nella Parte_1 misura del 100% a decorrere dal mese di novembre 2024;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Urso dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 23.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 310/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
22.10.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 310/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cosenza, Via Alimena n. 61, presso lo studio dell'Avv. Massimo Urso che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
TO AT, e AR AR, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto che aveva proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile o in subordine per l'assegno di invalidità civile, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase non avrebbe correttamente valutato il complesso invalidante a carico dell'istante, il cui stato di salute è gravemente compromesso fin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Parte ricorrente contesta la percentuale del 67% evidenziando che talune delle infermità di cui è affetta non sono state oggetto di corretta individuazione e relativa valutazione da parte del CTU.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad a seguito di CP_2 rinnovazione delle operazioni peritali, ha ritenuto quanto segue: “All'esito del presente accertamento medico legale è emerso un complesso menomativo rappresentato da “sindrome depressiva maggiore. Epatopatia HCV relata. Insufficienza venosa arti inferiori. Carcinoma squamocellulare della vulva (la diagnosi di quest'ultima patologia è stata effettuata il
23.11.2024)”.
La patologia psichiatrica trova riscontro in numerose certificazioni specialistiche redatte dal
Centro di Psichiatria territoriale di Cosenza fin dal 2019.Questa condizione trova conferma anche all'esito del presente accertamento nel corso del quale il soggetto è apparso chiaramente depresso con focalizzazione del pensiero sulle proprie condizioni di salute, scarso interesse all'ambiente circostante.
La patologia può essere riferita al codice 2209 e valutata nella misura del 50%.
A riguardo della BPCO, essa trova riscontro in molteplici accertamenti strumentali e clinici nonché' in una pletismografia effettuata il 07.10.2021 dal Dr : ostruzione di grado Parte_2 moderato delle vie bronchiali;
Diminuzione di grado medio della DLCO”. Questa condizione trova conferma obiettiva al presente accertamento medico legale. Essa può essere riferita per analogia al codice 6455 e valutata nella misura del 30%.
A riguardo della epatite C, dell'insufficienza venosa e dei polipi gelatinosi delle corde vocali, essi non incidono significativamente sulla capacità lavorativa del soggetto ed essendo delle menomazioni inscritte in una fascia compresa fra lo 0 ed il 10% non possono entrare nella valutazione complessiva del caso (art 5 D.L. 509/88).
Il complesso menomativo accertato configura quindi una condizione di invalidità pari al 67% similmente alla valutazione effettuata dalla Commissione (09.12.2021) e dal Dr CP_1 Per_1
(08.01.2023) .
Successivamente, il 10.11.2024 a seguito di biopsia della vulva è stato diagnosticato: “area di carcinoma vulvare squamocellulare in situ e microinvasivo il corion intraepiteliale. La lesione raggiunge i margini laterali” e nel gennaio successivo si è sottoposta a radicalizzazione della lesione. Esegue tuttora follow semestrali che non hanno segnalato ripresa di malattia.
Tale condizione è ascrivibile al codice 9325 con percentuale del 100%.
RISPOSTE AI QUESITI
All'esito dell'accertamento medico legale, ritengo che all'atto della visita effettuata dalla CML e dal Dr la riduzione della capacità lavorativa sia da intendersi del 67%. Per_1
Dal novembre 2024 e fino a visita di revisione, a motivo della integrazione diagnostica relativa alla patologia neoplastica della vulva, ritengo che la Signora sia da ritenersi invalida al Pt_1
100%”.
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalida nella misura del 100% a decorrere dal mese di novembre Parte_1
2024.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato l'accoglimento della domanda per circostanze sopravvenute, esse vengono compensate nella misura del 50% e per la restante parte vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 –
26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Urso dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalida nella Parte_1 misura del 100% a decorrere dal mese di novembre 2024;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Urso dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 23.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso