Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MALTA FABRIZIO
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato MALTA Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1
sottoscritto e depositato in data 11/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione in ordine al figlio nato dalla loro unione in data 30.9.2014, alle seguenti Per_1
condizioni:
A) i sigg. e vivranno separati nel reciproco mutuo Parte_1 Controparte_1
rispetto, autorizzandosi fin da ora al rilascio del passaporto e dei documenti di espatrio per il figlio minore Per_1
B) il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori con allocazione presso la Per_1
pagina 1 di 5
Enrico Monti n.18/A, di proprietà di entrambi i genitori;
C) il sig. si trasferirà in altro immobile entro sessanta giorni dalla Parte_1
sottoscrizione del presente atto;
D) Il sig. verserà entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Parte_1
aprile 2025, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di Euro Per_1
350,00, (trecentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale Istat, finchè lo stesso non si renderà economicamente indipendente, mentre le spese straordinarie verranno ripartite in ragione della metà in capo a ciascun genitore secondo le “Linee guida spese extra assegno” approvate da
Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi :
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d)tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculiste presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d)farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f)fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b)gite scolastiche con pernottamento;
c)corsi di recupero e lezioni private;
d)corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero; e)alloggio presso la sede universitaria;
pagina 2 di 5 -spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b)centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b)corsi di musica e strumenti musicali;
c)attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e)baby sitter;
f)viaggi studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g)spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h)acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Deducibilità fiscale
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre sig.ra CP_1
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
E) Il padre potrà vedere e/o tenere con sé il figlio nei giorni di martedi e giovedi dalle Per_1
ore 16,00 alle ore 20,30 e comunque quando lo desidera previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della stessa. Il padre potrà altresì tenere con sé il figlio a week end alternati dalle ore 11 del sabato alle ore 20,30 della domenica e potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi durante il periodo feriale da concordare tra i genitori, conciliandoli con gli impegni lavorativi degli stessi. Avrà la facoltà di recuperare le giornate in cui non è potuto stare con il figlio per impedimento dello stesso o proprio o della pagina 3 di 5 madre. Il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di S.
Stefano con l'altro, così pure la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il tutto salvo accordi diversi tra i genitori;
-Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
F) Il sig. promette di vendere alla sig. che promette di Parte_1 Controparte_1 acquistare la quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Valera Fratta via Antonio Enrico Monti n.18/A, e precisamente villetta a schiera + autorimessa pertinenziale identificato al Foglio 4, particella 624, sub. 1, e Foglio 4, particella 624, sub.2, al prezzo concordato di Euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento/00) che verranno corrisposti a mezzo assegno circolare contestualmente alla sottoscrizione dell'effettuando rogito notarile di compravendita da stipulare entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
La sig.ra dichiara di accollarsi completamente la residua parte di mutuo ipotecario CP_1
(Istituto di credito Credit Agricole) gravante sull'immobile sopra descritto e di provvedere in modo esclusivo al pagamento della relativa rata mensile a decorrere dal mese di aprile 2025, liberando il sig. da tale obbligazione. Inoltre porrà in essere le procedure necessarie, Pt_1 presso l'Istituto di Credito per diventare unica titolare del mutuo. Poiché tale operazione può essere effettuata solo su accordo con l'Istituto che, potrebbe anche negare il proprio consenso, i sigg. VI ed si impegnano, entro trenta giorni dalla risposta negativa della Banca CP_1 in merito alla titolarità unica del mutuo, a porre in vendita l'immobile di cui sopra ad un prezzo pari ad Euro 184.800,00 (centottantaquattromilaottocento/00) e/o comunque quella somma concordata tra i proprietari, anche conferendo tale incarico ad una società immobiliare.
G) Il sig. e la sig.ra danno atto che ogni altra questione Parte_1 Controparte_1
anche economica è già stata precedentemente risolta tra gli stessi e ribadiscono di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra a questo riguardo;
H) I coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di residenza nonché a trasmettersi le dichiarazioni dei redditi o similari a semplice richiesta della parte interessata;
I) Che i ricorrenti sigg. e con la sottoscrizione del Parte_1 Controparte_1 presente ricorso, dichiarano altresì di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note scritte;
-Spese legali compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
pagina 4 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi il 10/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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