Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/06/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5806/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Torino, Via della Casa Comunale n. 1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandro Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Torino, Corso Ferrucci n. 10, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
Balsamo (MI), via Filippo Brunelleschi n. 45 – scala A – int. 2;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
NEL MERITO
- Disporre che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, una somma mensile che verrà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice, somma rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessitate e/o documentate.
- Accertare e dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898 e per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza sulla separazione, e decorsi i termini di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e ss modificazioni,
pagina 1 di 5
- Accertare e dichiarare che la ricorrente non ha mezzi adeguati per avere un reddito o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive già documentate e, per l'effetto, CP_
- Disporre, previo ordine di esibizione all' ex art. 210 c.p.c. di produrre gli estratti contributivi aggiornati del marito, che quest'ultimo versi alla moglie un congruo assegno divorzile, a titolo di contributo al mantenimento, per l'importo che verrà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessitate e/o documentate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la Parte_1 separazione giudiziale da , con il quale aveva contratto matrimonio in Monza il 05.12.2016 CP_1
e dalla cui unione non sono nati figli. La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale dal marito e che, a fronte dell'assenza di redditi che le consentissero di provvedere al proprio sostentamento, fosse disposto a carico del coniuge un obbligo di contribuzione al suo mantenimento.
All'udienza del 18.02.2025 il Giudice delegato, impossibilitato a esperire il tentativo di conciliazione giusta la mancata comparizione del resistente, dichiarava la contumacia del resistente a fronte della regolarità della notifica disposta nei suoi confronti e, sentita la ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separati e trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione in ordine alla pronuncia di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 405/2025 pubblicata in data 25.02.2025 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e con ordinanza di rimessione in istruttoria in pari data veniva ordinata all' la produzione in giudizio dell'estratto conto contributivo del resistente e alla ricorrente la CP_2 produzione dei propri estratti di conto corrente e rinviata l'udienza dinanzi al giudice delegato al
18.06.2025.
A tale udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il legale della ricorrente, esaminato il deposito documentale dell' , chiedeva che la causa fosse trasmessa al Collegio per la decisione precisando CP_2 le conclusioni come riportate in epigrafe.
Ritenuto che sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento (CE) n.
1111/2019 del Consiglio dell'Unione Europea del 25.06.2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora le parti.
Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio - attesa la rilevata contumacia del resistente- che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio. Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento.
pagina 2 di 5 In particolare l' art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 dispone che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
L'elencazione di cui all'art. 8 del regolamento, peraltro, prevedere criteri gerarchici a cascata come indubbiamente ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione "o in mancanza" con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente. Nel caso di specie, quindi, in applicazione del criterio sopra individuato la legge applicabile alla fattispecie è quello di cui alla lettera a) ossia quella italiana.
Devono essere decise a questo punto le domande non definite con la sentenza non definitiva che precede.
La ricorrente ha chiesto che sia posto a carico del coniuge un contributo al suo mantenimento a fronte dell'insussistenza di mezzi adeguati in capo alla stessa.
È noto come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12196 del 16.05.2017).
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto che la stessa, a differenza del coniuge, sarebbe priva di non solo di alcuna forma di reddito ma anche di una stabile dimora. La ricorrente, in particolare, sarebbe impossibilitata a reperire una occupazione a fronte del suo stato di invalidità dovuto alle invalidanti patologie da cui è affetta. Tra l'anno 2024 e l'anno 2025 la stessa sarebbe riuscita a percepire dall' unicamente la somma mensile di € 350,00 per 12 mesi quale formazione CP_2 al lavoro.
La ricorrente all'udienza del 18.02.2025 ha così dichiarato dinanzi al giudice delegato “ Ho vissuto con mio marito fino alla metà del 2017 quando io sono andata via di casa per divergenze di carattere. A quel punto sono andata a Torino perché è dove sono sempre stata. A Torino non c'è la mia famiglia ma ho amici che potevano ospitarmi. Adesso vivo un po' da amici un po' al dormitorio. Dal 2017 a oggi ho lavorato in nero ma ora non riesco molto perché ho un pò di problemi di salute. Ho mio AP
e mia sorella che vivono a Cuneo. Vado spesso a trovarli ma niente di che. Adesso mi hanno accolto la pensione di invalidità e da novembre mi danno 336 € mensili per invalidità al 75%. Fino a febbraio 2025 ho preso un'altra indennità Non sento mio marito da circa due anni. So che abita sempre a CP_2
pagina 3 di 5 Cinisello Balsamo ma il resto non so nulla. Non so se lavori quando avevo fatto domanda di invalidità mi aveva detto che prendeva la (ho dovuto portare il suo codice fiscale visto che risultavo CP_3 sposata) e ora non so se lavori. Ho provato a chiamarlo un paio di volte ma mi ha bloccato sul telefono. La casa dove vive mio marito è quella dove vivevamo insieme ed è in affitto con contratto intestato a lui. Mi sono iscritta alle categorie protette ma non ho ancora avuto risposta per un lavoro.”. Dall'esame dell'estratto di conto corrente depositato dalla ricorrente in data 12.05.2025 e dalla stessa acceso presso risulta che la sola somma alla stessa accreditata mensilmente è la pensione di CP_4 invalidità per € 346,00 mensili. CP_2
Quanto a , dall'estratto conto contributivo trasmesso dall' in data 17.06.2025 è CP_1 CP_2 emerso che il resistente al tempo del matrimonio non svolgeva alcuna attività lavorativa, avendo lavorato fino all'anno 2013 come collaboratore familiare e avendo ripreso a lavorare come lavoratore interinale presso la società Randstad nell'anno 2017 per soli tre mesi e quindi per la cooperativa Elisea dal mese di settembre al mese di dicembre 2017 (percependo la somma complessiva di € 5.364,00 lorda) e, quindi, per la medesima cooperativa dal mese di maggio al mese di dicembre 2018
(percependo la somma complessiva di € 11.270,00 lorda) e dal mese di gennaio al mese di agosto 2019 (percependo la somma complessiva di € 9.185,00 lorda); dall'anno 2020 all'anno 2022 ha lavorato come collaboratore familiare percependo per l'anno 2020 la somma lorda di € 1.720,80, nell'anno 2021 di € 7.456,68, nell'anno 2022 di € 1.900,58. Nell'anno 2022 ha quindi percepito l'indennità Naspi per € 9.367,00 e nell'anno 2023 l'indennità Naspi per € 7.641,50 fino al mese di agosto 2023. Non risultano quindi ulteriori prestazioni erogate a favore del resistente.
Osserva il Tribunale come dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente è emerso che la convivenza matrimoniale è durata meno di un anno (dal mese di dicembre 2016 alla metà dell'anno
2017) e che in quel periodo il resistente ha prestato limitata attività lavorativa mentre la ricorrente, per sua stessa ammissione, era solita svolgere attività lavorativa non in regola. La coppia ha vissuto in immobile condotto in locazione dal resistente di cui non è noto né l'ammontare del canone né chi lo corrispondesse.
In un simile quadro non è dato discorrere di tenore di vita goduto dalla parte in costanza di matrimonio cui rapportare l'assenza di mezzi adeguati di sostentamento.
La ricorrente, infatti, ha sempre svolto lavori non in regola salvo poi dichiarare di non poterli più svolgere per via dell'invalidità alla stessa riconosciuta dall' in data 31.10.2024. La stessa ha CP_2 inoltre deliberatamente lasciato il tetto coniugale trasferendosi a Torino presso amici già nell'anno
2017 e provvedendo quindi in modo autonomo al proprio sostentamento.
Né il marito, tenuto conto degli esigui redditi dallo stesso percepiti nel corso degli anni, si sarebbe potuto fare carico di versare alcuna somma a favore della moglie, essendo altresì gravato da oneri abitativi.
La domanda della ricorrente, in conclusione, non merita accoglimento e deve essere rigettata in quanto non ne sussistono i presupposti né in fatto né in diritto.
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Considerato che
con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l.
898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 5806/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I) Rigetta la domanda di contributo al mantenimento formulata dalla ricorrente;
II) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
III) Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 19 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
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