Art. 4.
Per coloro i quali siano vaccinati prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'attestato di cui al precedente articolo 3 e' sostituito da certificato del medico vaccinatore e vistato dall'ufficiale sanitario competente che provvedera' alla registrazione.
Per coloro i quali siano vaccinati prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'attestato di cui al precedente articolo 3 e' sostituito da certificato del medico vaccinatore e vistato dall'ufficiale sanitario competente che provvedera' alla registrazione.