Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 10 febbraio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 226 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Lamazza ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Crotone alla Via Libertà n. 27/b,
Appellante
E
in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t., con domicilio eletto presso l'
Ufficio Legale Aziendale sito in Crotone alla Via Mario Nicoletta – Il Granaio,
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giulia Ferrante e
Valeria Battista dell'Avvocatura aziendale,
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza n. 720/2021, emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione
Lavoro, pubblicata in data 5 ottobre 2021. Rimborso spese mediche.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. Viene appellata la sentenza con la quale il Tribunale di Crotone ha respinto il ricorso teso ad ottenere il rimborso delle spese mediche occorse per acquisto di farmaci non compresi nel prontuario terapeutico regionale.
2. Il Giudice ha ricostruito in fatto la vicenda ed ha motivato la decisione così esprimendosi: “…Con ricorso depositato in data 2.5.2018 , premesso Parte_1
Calabria che, a differenza di altre Regioni, ha escluso la rimborsabilità del farmaco.
La resistente regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_2
Espletata CTU medico-legale, all'udienza odierna la causa è così decisa.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come noto, ai sensi dell'.art. 2967 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di conseguire la Cont condanna dell al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del farmaco antiallergico, con conseguente onere di dimostrare che questo sia indispensabile ed insostituibile.
Con riferimento alla specifica materia oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ( a titolo esemplificativo, Cass. n°. 2776/08; Cass. n°.
11713/14), con insegnamento costante, ha stabilito che è onere dell'interessato provare la sussistenza del requisito della indispensabilità e insostituibilità del farmaco, sicché, solo in presenza di tale prova, la sostanza medicinale, ancorché non compresa nel prontuario terapeutico, può essere posta a carico del SSN, previa disapplicazione del prontuario terapeutico medesimo, nella parte in cui quest'ultimo non comprende il farmaco.
Nel caso di specie, non si ritiene raggiunta la prova della patologia di cui la ricorrente sarebbe affetta e dell'insostituibilità ed indispensabilità del farmaco acquistato, del quale è chiesto il rimborso, peraltro neppure specificamente indicato nel ricorso.
A tal proposito, contrariamente a quanto ritenuto dal consulente tecnico, non si ritiene sufficiente a dimostrare la patologia da cui il ricorrente sostiene di essere affetto l'unico documento sanitario in atti del 23.2.2018 (all. 1), che contiene valutazioni diagnostiche non supportate da sufficienti esami strumentali (cfr. nello stesso senso, fra le altre Corte appello Catanzaro, sez. I, 12/01/2018, n. 2074,
Tribunale Crotone, sez. lav., 01/06/2021, n. 492, Tribunale Crotone, sez. lav.,
04/12/2020, n. 840 etc.). Invero, ivi è riportato il percorso clinico della ricorrente precedente all'accertamento sanitario, con considerazioni del seguente tenore: “La paziente presenta da oltre vent'anni un quadro clinico costituito da una netta rinite perenne con un netto peggioramento nei periodi di fioritura (..). Nel corso degli anni vi è stato un graduale peggioramento del quadro clinico (..)”. Trattatasi dunque della descrizione della storia clinica che, in mancanza di esami strumentali, deve ritenersi una mera valutazione basata sul riferito.
Quanto alla diagnosi, inoltre, è fatto poi riferimento a “skin prick test ed esame
RAST” non prodotti in giudizio neppure all'esito della concessione di relativo termine per il deposito ex art. 421 c.p.c..
Solo in data odierna la parte ricorrente ha depositato copia cartacea del prick test del 23.2.2018 relativo a e che, tuttavia, nulla dice con Parte_2 Per_1 CP_3
riferimento al periodo precedente.
Invero, nel documento in esame, del 23.2.2018, come sopra detto, genericamente si afferma che “ho prescritto alla signora un ciclo di terapia iposensibilizzante Pt_1
specifica (c.d. vaccino per allergia) per la sua allergia ai pollini”, con inizio nel novembre 2015, dunque di gran lunga antecedente alla certificazione in questione che, in mancanza di altri elementi, non basta a dimostrare la patologia allergica per il periodo precedente a quello in cui è stata redatta.
Pertanto, mancando in atti sufficienti esami strumentali, si ritiene inattendibile la consulenza tecnica che ritiene sussistente la patologia di “ricongiuntivite allergica e asma” esclusivamente sulla scorta del predetto certificato medico -che, invece, contenendo solo valutazioni diagnostiche, come sopra detto, non basta a dimostrare la patologia in questione- nonché di un “esame Rast”, oltre al prick test, non presente in atti. In particolare, come si legge nei chiarimenti alla relazione peritale depositati dal ctu in data 7.4.2021: “si precisa che la patologia riportata nel referto specialistico
(allegato affinché possa prenderne visione), è stata diagnostica dal dott.
[...]
Con
specialista di struttura pubblica, il quale ha sintetizzato nel referto il Per_2
percorso diagnostico clinico, di circa tre anni, corredato inoltre da esami allergologici
(PRICK E RAST Test”, al contrario non presenti in atti con riferimento al periodo di cui è causa (2015-2018), né ritenendo il ctu sussistente la necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici, come si legge nella relazione peritale: “Accertamenti complementari: non si è ritenuto opportuno far sottoporre la ricorrente ad accertamenti clinico-strumentali, essendo la documentazione presa in visione già sufficiente ai fini della formulazione di un giudizio medico-legale”.
In ogni caso, anche a voler ritenere la validità della predetta diagnosi, come sopra detto, questa è stata accertata in periodo per la maggior parte successivo rispetto a quello delle fatture di cui è richiesto il rimborso (9.2015-4.2018) e, conseguentemente, non si ritiene univocamente a queste riferibile.
Con Stante la contumacia dell' , non può neppure applicarsi sul punto il principio di non contestazione, con la conseguenza che, in definitiva, manca la prova della natura indispensabile ed insostituibile della terapia ai fini del trattamento di “gravi condizioni e sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata” ai sensi dell'art. 10, comma 2 D.L. 463/1983, nel caso di specie non provata alla luce dell'insufficienza della documentazione medica prodotta.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso dev'essere respinto Nulla si dispone sulle spese, stante la contumacia dell' CP_4
Sono definitivamente poste a carico del ricorrente le spese di ctu…”.
3. Con l'appello la contesta la decisone sostenendo che dal certificato Pt_1
medico esibito, che era stato rilasciato da specialista allergologo, costui aveva accertato come la terapia desensibilizzante “non è attualmente sostituibile da altra terapia medica ed è l'unica che possa curare direttamente la malattia allergica e non i suoi sintomi di organi”.
Che Il c.t.u. medico-legale, richiesto di esprimersi circa la possibilità che la terapia desensibilizzante sia l'unica alternativa terapeutica, stante la diagnosi di allergia della
Sig. ha attestato che il farmaco SLIT one e ultra monodose, riportato Parte_1
in fattura, essendo tale prodotto a base di allergeni - antigeni desensibilizzanti
Monodose, si desume la sua natura indispensabile ed insostituibile, e quindi la sua riconducibilità̀ alla terapia iposensibilizzante specifica (il cosiddetto vaccino per allergia) per l'allergia diagnosticata dallo specialista, costituisce l'unica valida modalità terapeutica, concludendo in senso positivo per la indispensabile cura delle patologie da cui è affetto la Sig. Pt_1
Contesta la parte di motivazione laddove il Giudice del Lavoro ha rilevato che il certificato era stato redatto nel 2018 e la richiesta era relativa al periodo 2015-2018 ed evidenzia che lo stesso specialista aveva specificato che la soffriva da Pt_1
venti anni di quella patologia. Si duole pure della condanna al pagamento delle spese di ctu e sostiene che la dichiarazione ex art. 152 avrebbe dovuto tenerla esente anche dalle spese di consulenza.
4. Si è costituita in questo grado l' appellata ed ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello; nel merito ha eccepito: “…il Giudice ha correttamente valutato i documenti forniti ritenendoli inidonei a supportare il riconoscimento del diritto reclamato dalla Ricorrente. Le Regioni hanno competenza esclusiva in merito alla regolamentazione delle spese sanitarie. Non esiste una disposizione per la Regione Calabria che preveda il rimborso dei vaccini allergici per la patologia dichiarata dalla Ricorrente. Ella chiede quindi, in disapplicazione del DPCM del 29.11.2011 e la Delibera Regionale n. 2233 del 10.03.2002 che esclude la rimborsabilità del farmaco oggetto del giudizio. Ai sensi delle disposizioni di legge
Cont e normative, la Ricorrente non ha diritto a quanto chiede. Ed infatti l contesta tali richieste non potendo accordare la violazione di una legge. In virtù del bene garantito, la Ricorrente asserisce che si tratti di un farmaco indispensabile per curare la patologia, ed insostituibile.
Degli elementi probatori a supporto della richiesta violazione di legge, che la
Ricorrente propone al Giudice, però, non fornisce alcuna prova. E questo viene correttamente rilevato dal Giudice di prime cure che ha nominato un Consulente
Tecnico d'Ufficio.
Né la scarna documentazione prodotta dalla Ricorrente, né la CTU hanno reso possibile al Giudice derogare alle disposizioni di legge.
Risultano, pertanto, assenti gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
La richiesta si appalesa generica riguardo il percorso diagnostico e strumentale intrapreso ed effettuato per il quale poi si è giunti alla diagnosi. Situazione patologica che si sarebbe protratta per anni.
Totalmente assente risulta inoltre la descrizione – prescrizione di tempi, modi e posologia di prescrizione.
Tale genericità è presente altresì sulla certificazione medica prodotta in giudizio a supporto della domanda, necessaria affinchè da un lato potesse essere valutata l'esistenza dell'asserito diritto, dall'altro, affinchè potesse essere fatta, ove mai riconosciuto, una congruità su qualità-quantità-periodicità degli acquisti effettuati e di cui si chiede il rimborso.
A ciò si aggiunga che merita attenzione l'incongruenza riscontrabile tra
“aggessività” e “pericolosità” che si leggono sulla certificazione e le risultanze della CTU che conclude per la non severità della patologia che si legge sulla relazione del
CTU del 11.07.2019 che, evidentemente modifica anche l'intensità dell'asserito diritto.
Infine, risulta assente altresì la quietanza di pagamento e/o la dimostrazione dell'effettività di pagamento sostenuto dalla Ricorrente, presupposto indispensabile quale elemento costitutivo del diritto di un qualsiasi rimborso.
Peraltro, vi è da rilevare l'impegno profuso dal Giudice nel superamento delle preclusioni processuali di cui agli artt. 414 e 421 c.p.c., rimasti tuttavia privi delle richieste risposte, in violazione dell'art. 2697 c.c..
La Ricorrente censura come specifico motivo di appello il capo della sentenza che contiene la condanna della alle spese di CTU. Pt_3
Ove necessario, solo per scrupolo difensivo, preliminarmente corre obbligo di rilevare irritualità-tardività-inammissibilità dell'impugnazione delle disposizioni contenute nel separato Decreto di liquidazione delle spese di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, costituente provvedimento a parte.
In ogni caso, anche la decisione del Giudice di prime cure sulla liquidazione delle spese della CTU appare corretta, rectius, la richiesta di porre le spese a carico dell appare totalmente infondata, in fatto e in diritto oltre che CP_4
ingiusta.
Le spese di lite, e quindi di CTU, devono seguire la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c.. Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite
è quello della causalità rispetto al giudizio, si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale. E' pacifico che le spese devono essere poste a carico di chi le propone. Rilevando nel presente giudizio, oltremodo, la carenza documentale in cui è incorsa la Ricorrente nel proporre la domanda.
Apparirebbe eccessivamente ingiusta la richiesta condanna di spese di CTU in capo all come vorrebbe la parte. CP_4
Cont Peraltro, la Ricorrente richiede la condanna dell , invocando invece la legge che la riterrebbe esente.
Pertanto, una cosa è la soccombenza e la conseguente condanna alle spese di lite, che in ogni caso, per le argomentazioni di cui sopra, si contesta fermamente come addebitabili all'Azienda Resistente. Diverso è il discorso per cui la Ricorrente si dichiara esente ai sensi di legge, e sul punto la Resistente si rimette all'On.le Giudicante ritenendo non sia argomento dalla stessa discutibile.
Cont Anche su tale aspetto riguardante la condanna dell di formula ferma opposizione e si chiede il rigetto del Ricorso in appello…”.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è parzialmente fondato, in punto spese di lite, e per quanto di ragione va accolto.
II. Risulta agli atti, in calce al ricorso di primo grado, che la ricorrente aveva reso la dichiarazione di esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c. e pertanto le spese di consulenza tecnica, irripetibili nei confronti della ricorrente
Cont esonerata ex lege, dovevano essere poste a carico dell pur nella sua contumacia.
III. La Sentenza appellata, in punto rigetto del ricorso deve essere confermata in virtù di una circostanza “assorbente” ogni altra questione, specificata più avanti.
IV. Invero la ricorrente fondava la sua rivendicazione su di un principio oramai consolidato in giurisprudenza;
la Corte di Cassazione si è espressa nei seguenti termini: “…In tema di assistenza farmaceutica offerta dal SSN, posto che in base all'art. 10, secondo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge
11 novembre 1983, n. 638, non è possibile escludere l'esenzione della compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata, è onere dell'interessato provare la sussistenza del requisito della indispensabilità e insostituibilità del farmaco, sicché, solo in presenza di tale prova, la sostanza medicinale, ancorché non compresa nel prontuario terapeutico, può essere posta a carico del SSN, previa disapplicazione del prontuario terapeutico medesimo nella parte in cui quest'ultimo non comprende il farmaco…”1. IV.a. Ne consegue che l'onere della prova della sussistenza delle condizioni richieste per ottenere il “rimborso” di spese farmaceutiche incombe sulla richiedente;
tuttavia l'esame delle doglianze mosse al Tribunale che non ha ritenuto assolto tale onere, sono, in questo grado, superate dalla mancanza di prova dell'effettivo esborso non essendo sufficiente la produzione delle fatture tra gli atti del giudizio.
V. Il Tribunale non ha valorizzato questo aspetto poiché ha ritenuto non raggiunta la prova della indispensabilità e insostituibilità del farmaco, oltre che (prima ancora) all'esistenza di una grave patologia da renderlo tale, contestualizzando detta necessità al momento in cui sarebbe stato somministrato.
VI. La Corte di Cassazione con sentenza n. 5980/2022 nel decidere su una questione diversa, (si trattava della richiesta di rimborso di spese legali), ha dettato un principio che si attaglia per analogia alla causa in oggetto esprimendo il principio per cui deve essere preferito il dato letterale delle norme che prevedono “rimborsi” a carico di Pubbliche Amministrazioni. In motivazione è dato leggere “…3.8. peraltro,
l'inequivoco dato letterale dell'art. 18 e l'utilizzo del termine rimborso non può che presupporre logicamente che vi sia stato l'effettivo esborso delle somme corrisposte per la difesa nel procedimento penale;
è necessario, dunque, che le spese di cui si chiede il rimborso siano state effettivamente sopportate;
sul punto, questa Corte
(Cass. 30 ottobre 2013, n. 2448) ha chiaramente affermato che l'art. 18 del d.l. n.
67/1997 "richiede la prova del pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso"
e che "non può dedursi da una possibilità di anticipazione riservata alla valutazione discrezionale della amministrazione la deroga generale al regime probatorio delle spese per le quali si agisce al fine di ottenerne il rimborso che è insito nella natura stessa di rimborso della previsione normativa…".
VI.a. Nel costituirsi in questo grado l appellata, dopo aver Controparte_1
sollevato le eccezioni nel merito a sostegno della decisione impugnata, ha specificamente eccepito la mancanza di prova del pagamento “…Infine, risulta assente altresì la quietanza di pagamento e/o la dimostrazione dell'effettività di pagamento sostenuto dalla Ricorrente, presupposto indispensabile quale elemento costitutivo del diritto di un qualsiasi rimborso…”, e l'appellante nulla ha dedotto per contrastare detta eccezione.
VII. Ne consegue che la domanda rivolta al Tribunale con rassegnazione delle conclusioni “…accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci e per l'effetto condannare… …al rimborso sostenuto per l'acquisto dei farmaci…”, deve essere respinta per mancanza della prova dell'effettivo pagamento.
VIII. Le spese del grado devono compensarsi a causa dell'accoglimento parziale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 1 aprile 2022, avverso la Sentenza n. 720/2021, emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 5 ottobre 2021, così provvede:
1.-In parziale riforma della sentenza appellata pone a carico della
[...]
le spese di consulenza tecnica d'ufficio per come Controparte_1
liquidate nel separato decreto, e conferma nel resto.
2.-Compensa le spese di questo grado di lite;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 10 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sez. L, Sentenza n. 11713 del 26/05/2014 (Rv. 630970 - 01)
Erogazione di farmaci a carico del S.S.N. - Farmaci indispensabili - Condizioni - Indispensabilità ed insostituibilità - Onere della prova.