Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/12/2025, n. 21932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21932 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21932/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13265/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13265 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato, in Roma, via Francesco Denza, 3;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Rita Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale Rep. QC/1321/2024, n. prot. QC/32193/2024 del 6.6.2024, recante la pubblicazione della “graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP – Bando Pubblico Generale 2012” – Annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 con riferimento alle domande e alle integrazioni pervenute entro il 31.12.2023;
- di tutti gli atti antecedenti, connessi e consequenziali e, in ogni caso, lesivi dell’interesse del ricorrente ad ottenere l’incremento del punteggio con posizione più elevata in graduatoria,
nonché per l’accertamento e/o la declaratoria
- del diritto del sig. -OMISSIS- ad ottenere il punteggio incrementale in relazione alla categoria A1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa NA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 dicembre 2024 (dep. il successivo 9 dicembre), il sig. -OMISSIS-, nel premettere di aver presentato domanda per essere ammesso alla graduatoria per la concessione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (bando 2012), ha impugnato la graduatoria in epigrafe, nella parte in cui non gli riconosce ulteriori 18 punti per la categoria A1.
1.1. Il ricorso è affidato alle seguenti censure: “Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Travisamento del fatto. Violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 97 Cost. dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento” – il ricorrente sostiene di aver “depositato in via amministrativa la documentazione che, in modo oggettivo, comprova la sussistenza del requisito della permanenza continuativa nei […] ricoveri da almeno un anno […] alla data di presentazione della domanda”.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio, eccependo la tardività del ricorso (rappresentando che la graduatoria impugnata risale al mese di giugno 2024 e che, nel successivo mese di ottobre, è stata pubblicata una mera rettifica della stessa, comunque non incidente sulla posizione dell’odierno ricorrente) e deducendo argomentazioni difensive a sostegno dell’atto gravato e, dunque, dell’infondatezza del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 25 novembre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato repliche e documenti, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, a cagione della infondatezza nel merito.
2. La categoria A1 del bando in questione, per la quale è prevista l’attribuzione di 18 punti, si riferisce ai “nuclei familiari in situazione di grave disagio abitativo, accertato dall’autorità competente, che dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in altre idonee strutture procurate a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all’assistenza pubblica, con permanenza continuativa nei predetti ricoveri da almeno un anno maturati alla data di presentazione della domanda” (punto 3).
Al punto 4) del medesimo bando, è previsto che: “Ai fini della valutazione e verifica delle condizioni di cui sopra, pena la non attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione ed in particolare: • per la condizione di cui al punto A1): dichiarazione di organi, enti e associazioni di volontariato che attesti il ricovero permanente del richiedente in sistemazione di emergenza”.
2.1. Orbene, dalla documentazione acquisita dall’amministrazione nel corso del procedimento non risulta che, al momento dell’adozione della graduatoria impugnata, l’odierno ricorrente si trovasse nella condizione richiesta dal bando per il riconoscimento della categoria A1.
In particolare, i documenti depositati non dimostrano che l’istante sia stato destinatario di un progetto di ospitalità permanente per il periodo di tempo richiesto nell’avviso pubblico: non è, invero, provata la permanenza continuativa del ricorrente presso strutture di accoglienza temporanea rientranti nelle tipologie individuate nel medesimo avviso.
2.2. Nel dettaglio, con l’attestato prodotto in sede di opposizione al punteggio (all. 7), la struttura “Circolo San Pietro” si è limitata a dare atto che l’odierno ricorrente fosse ivi “ospite” , indicando peraltro la sola data di inizio della dichiarata ospitalità: 2 ottobre 2023 (quest’ultima si riferisce, comunque, a un lasso di tempo successivo alla data di presentazione della domanda: 9 settembre 2022).
2.3. Analogamente, la certificazione datata 25 luglio 2025 e depositata in giudizio in data 28 luglio 2025 per comprovare l’ospitalità dell’istante (che “è accolto” ) presso il centro di Pronta Accoglienza e Mensa Sociale “Tecnostruttura Tiburtina” , di via Masaniello, 22, gestita dalla coop. sociale “Il Cigno”, è relativa al solo periodo che decorre dal 6 luglio 2025.
3. In virtù di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
4. Le peculiarità del caso, emergenti in atti, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN IA LE, Presidente FF
NA IC, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IC | AN IA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.