Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00824/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02025/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vernizzi, Eugenia Cerruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Istituto Superiore Taramelli-Foscolo - Liceo Scientifico Statale T. Taramelli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
• del provvedimento, comunicato in data 15.06.2024 benché datato 08.06.2024, con il quale
il Consiglio della Classe 1FI, in sede di scrutinio finale, deliberava di non ammettere l’alunno, -OMISSIS-, alla classe successiva;
• del verbale dello scrutinio finale emesso in data 08.06.2024 dal Consiglio di Classe della I^ Sezione FI, presieduto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa -OMISSIS-, nonché dei connessi allegati (precisamente: Relazione di classe e Tabellone con i voti), con il quale il minore -OMISSIS- non veniva ammesso alla classe successiva;
• di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l’atto notificato il 14 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. ND IP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con atto notificato il 14 gennaio 2026, e depositato in pari data, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- ad avviso del Collegio, l’atto di rinuncia versato in atti integra i requisiti formali definiti dall’art. 84 cod. proc. amm. per la rinuncia agli atti di causa. Invero, la dichiarazione è sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale ed è stata notificata alle controparti entro il termine previsto dall’art. 84, co. 3 cod. proc. amm. (“ almeno dieci giorni prima dell’udienza ”);
Ritenuto che:
- il Collegio, in assenza di opposizione delle controparti ai sensi dell’art. 84, co. 3 cit., deve prendere atto della predetta rinuncia e per l’effetto pronunciare, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a., l’estinzione del giudizio;
- le spese di lite della fase di merito possono essere compensate, tenuto conto del consenso della difesa di parte resistente, manifestato con atto del 16 gennaio 2026, ferma la statuizione sulle spese della fase cautelare contenuta nella relativa ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese della fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO IE, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
ND IP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND IP | NO IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.