Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
8032/2023
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , sostituita l'udienza del 21 /05/2025 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8032/2023 R.G. Lavoro , promosso
DA
nato ad [...] il [...] ed ivi residente , via Calcagno n. 18 c. f. Parte_1
, col patrocinio dell'avv. Carmela Paternò che lo rappresenta e difende per C.F._1
procura in atti di giudizio depositata, domiciliato presso il suo studio in Catania via Verona 33;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura alle liti in atti di giudizio depositata ,
domiciliato a Catania , Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : indebito su inv.civ.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO SOTTESI ALLA DECISIONE
Con ricorso depositato il19/07/2023 parte attrice impugnava il provvedimento di indebito su pre
Tale provvedimento recava data 02.03.2023, con il quale l'Istituto previdenziale comunicava accertamento di somme indebitamente percepite sulla prestazione di invalidità civile su indicata,
in riferimento al periodo intercorso da 01/12/2020 al 31/03/2023 , per complessivi euro 14.656,89.
Premetteva in fatto di avere presentato istanza del 12/11/2020 per il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile e per conseguire i benefici di legge .
La commissione ASP di Adrano , con verbale del 20/01/2021 riconosceva il ricorrente odierno inva lido al 100% con diritto a percepire indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda .
CP_ Successivamente l' sottoponeva il ricorrente a svariate visite di revisione e notificava verbale confermando l'invalidità totale dell'istante , continuando ad erogare indennità di accompagnamen-
to sino al marzo 2023.
Precisava di essere affetto da malattia oncologica gravissima e di avere subito devastanti interventi chirurgici e terapeutici presso il presidio ospedaliero di Taormina , che documentava in giudizio.
CP_ In data 02/03/2023 arrivava la contestazione di indebito da parte , come sopra indicata avverso la quale proponeva ricorso amministrativo, chiedendo l'annullamento del provvedimento.
L' odierno resistente rigettava il ricorso in data 17/05/2023 affermando che il verbale provvi CP_1
sorio di invalidità civile del 20 gennaio 2021 , con il quale era stato riconosciuto al ricorrente il be-
neficio dell'indennità di accompagnamento , era stato superato dal verbale definitivo , che seguiva il provvisorio , con il quale era stata riconosciuta soltanto l'invalidità totale dalla data della domanda amministrativa.
Deduceva che il ricorrente aveva sempre riscosso in buona fede l'indennità di accompagnamento
CP_ come erogata da fino a marzo 2023 e altresì deduceva che non aveva mai comunicato CP_1
in modo chiaro d intellegibile la revoca dell'indennità di accompagnamento e pertanto la pretesa
CP_ restitutoria dell' era infondata e non in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza e richiamati in materia di indebito assistenziale.
Richiamava sul punto i principi indicati sulla scorta dei quali trova applicazione nella materia specifica assistenziale e previdenziale il principio di settore secondo il quale in luogo della regola incondizionata di restituzione dell'indebito , trova applicazione la regola secondo cui al ripetizione viene esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ,avente come comune denomi-
natore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Richiamava altresì la norma di cui all'art. 52 della legge n. 88 /!989 nonché l'art. 13 L. 412/1991
e deduceva che nel vigente sistema normativo , il recupero degli indebiti erogati dall'Ente resistente odierno, poteva affermarsi solo in presenza di una condotta dolosa del ricorrente , preordinata al conseguimento di prestazione indebita .
Deduceva che parte resistente non aveva provveduto alla sospensione della prestazione di accompa-
gnamento e alla successiva revoca che avrebbe garantito la realizzazione dell'interesse economico dell'ente e avrebbe destato l'attenzione del ricorrente odierno sulla possibile revoca dell'accompa-
gnamento in esame .
Deduceva che il comportamento dell'ente risultava incomprensibile , contrario a buona fede , che il verbale definitivo, che non prevedeva la conferma del beneficio dell'accompagnamento, fosse non comprensibile per un soggetto come il ricorrente che non aveva una conoscenza specifica e tecnica della materia .
Chiedeva pertanto l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di €
14.656,89 e l'annullamento del provvedimento di contestazione di indebito con declaratoria di
CP_ irripetibilità delle somme, con condanna dell' alla restituzione di eventuali trattenute indebita-
mente , con vittoria di spese di giudizio.
CP_ Il Tribunale fissava l'udienza di discussione e si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza con conferma del provvedimento impugnato .
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte e documenti allegati ,
successivamente delegata alla trattazione e decisione del presente giudizio , presa visione delle istanze e conclusioni come in atti depositate , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
il giudizio si conclude con il presente provvedimento.
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In via preliminare occorre osservare quanto segue.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in svariate pronunce che la particolare discipli na della ripetibilità delle prestazioni erogate agli invalidi va ricercata nella normativa di settore afferente alle prestazioni assistenziali agli invalidi civili. ( si cfr. Cass. Lav. n. 1446/2008 ; Cass.
Lav. 20 maggio 2021 n. 13915). E' stata evidenziata la ragione di questa individuazione della fonte regolatrice , nel fatto che le prestazioni agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni pubbliche per volontà di legge e tali obbligazioni sorgono al verificarsi dei presupposti e fatti previsti dalle norme.
Pertanto i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti , quindi l'esistenza o inesistenza dell'obbligazione, sia originaria che sopravvenuta , ancorché detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica , cioè di giudizio , rivestono natura meramente rico-
gnitiva , funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, vanno esclusi pertanto poteri amministra tivi e provvedimenti costitutivi di effetti ( Cass. SS. UU. 08.04.1975 n. 1261; 24.10.1991n. 11329 ).
Pertanto il diritto alla prestazione assistenziale nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti di legge , la revoca non è altro che la ricognizione in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non è certo un provvedimento che esprime l'autotutela amministrativa , che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della fattispecie all'interesse pubblico.
( si cfr. Cass. 256/2001, 8713/1999; Cass.5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost. attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere , nonché del diritto alla previdenza dei lavoratori.
Nel settore specifico della previdenza ed assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della regola generale codicistica di incondizionata ripetibilità
dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. rappresenta una garanzia in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita da parte del soggetto più debole del rapporto obbligatorio , che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata re-
stituzione di prestazioni per loro natura già consumate in correlazione della loro destinazione ali- mentare ( Corte Cost. 39/1993 ; n. 431/1993).
La Cassazione ha precisato in svariate pronunce i seguenti principi : “Vanno richiamati i principi
già espressi da questa Corte ( cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato “ che il
regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola del
la ripetibilità propria del sistema civilistico e dall'art. 2033 c.c. , in ragione dell'affidamento dei
pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede “ in
cui le prestazioni pensionistiche , pur indebite, sono normalmente destinate “ al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” ( corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1 ) con
disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude
la ripetizione[….]se l'erogazione non sia[ …]addebitabile al percettore( Corte Costituzionale 14
dicembre 1993 n. 431)[…]l'indebito assistenziale , quale quello in esame, in mancanza di norme
specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui in-
tervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione
di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né abbia mai fatto richiesta (
cass. 23 agosto 2003 n. 12406 ) , nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio e esigenze assi-
stenziali ( cass. 5 marzo 2018 n. 5059 , riguardante il caso di erogazione dell'indennità di accompa
gnamento in difetto del requisito di mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico
dell'erario)o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.Nella fattispecie in esame va , in primo
luogo, rilevato che l'istituto non ha provveduto secondo le regole della legge n. 448 del 1998 , art.
37 , comma 8 , una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione
l'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla
revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha conti
nuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. Va rilevato che a riguardo, rispetto
all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia con
notata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti ( cfr. Cass.
nn.17576 del 2002 , 537 del2015 ), coerentemente col principio generale secondo cui ciascuna
delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio ( cass. sez. lav. 22.2.2021n. 4668).
Venendo al caso all'esame l'ente ha notificato il provvedimento di indebito solo in data 22/03
2023, come risulta da allegato n. 8 bis , nel fascicolo di parte resistente , mentre la prestazione dell'accompagnamento non risulta più riconosciuta a seguito della visita del 27 aprile 2021.
L'ente non prova la notifica del verbale di visita 27 aprile 2021 che risulta essere il verbale definitivo che non riconosce il beneficio dell'accompagnamento, anche se il ricorrente dimostra di conoscerlo e lo deposita in giudizio .
Le somme richieste in ripetizione sono quelle per il periodo intercorso dal 01 dicembre 2020 al marzo 2023, mentre la prestazione non risulta sospesa dall'istituto e non risulta revocata .
Nessun provvedimento di sospensione e revoca risulta in atti depositato e notificato al ricorrente odierno .
L'Ente non ha seguito nella fattispecie quanto previsto dall'art. 37, comma 8 , della legge n. 448/
1998 . Nella fattispecie alla visita di revisione del 27 aprile 2021 che non ha riconosciuto il bene-
ficio dell'accompagnamento , non ha fatto seguito la sospensione della prestazione dalla data di visita medica e la revoca nei successivi 90 giorni.
L'istituto ha continuato ad erogare la prestazione sino al marzo 2023 per circa un paio di anni , ge-
nerando pertanto l'affidamento incolpevole dell'assistito, solo in data 22 marzo 2023 è pervenuta al ricorrente odierno la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di accompagnamento , nonostante il disconoscimento di prestazione risalga al 27 aprile 2021, non es-
sendo stata mai la prestazione sospesa né revocata .
CP_ Tale richiesta dell' pertanto risulta illegittima, contraria a quanto prevede il disposto di legge e non trova accoglimento potendosi, in caso ci fosse stata la revoca , richiedere in restituzione sola-
mente le somme percepite dopo la revoca e non prima del detto provvedimento.
Tale orientamento seguito da questo giudice , risulta conforme all'orientamento di giurisprudenza sopra esposto e richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c. cui si fa riferimento , recependolo integral-
mente .
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 8032/2023 R.G. L. promossa da con ricorso depositato il Parte_1
19/7/2023 , così provvede :
Accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il provvedimento di indebito recante data 02 marzo 2023
CP_ notificato da il 22 marzo 2023, su pensione di INVCIV n, 07254894;
Dichiara irripetibili le somme richieste a titolo di indebito nella misura di € 14.656,89, erogate in favore del ricorrente e in riferimento al periodo intercorso da novembre 2020 al marzo 2023 ;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p. t. alla restituzione di eventuale somme trattenute;
CP_ Condanna alle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 1863,5 , oltre rim-
borso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge.
Catania 22/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo