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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2653 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in Parte_1 data 25/12/1981 C.F. C.F._1
2. nato a [...] in Parte_2 data 06/12/1980 C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. LOTTI GIOVANNI con ricorso depositato in data 12/12/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli C.F. Persona_1 C.F._3 nata il giorno 28 novembre 2002 a Rimini (RN) e nata il Parte_3 giorno 05 febbraio 2010 a Cesena (FC). Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo1:
1. disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento delle proprie Parte_2 figlie ed in quanto ancora non economicamente autosufficienti, Per_1 Pt_3 pagando alla madre mensilmente la somma di Euro 300,000 (trecento) e pertanto il contributo economico per ogni figlia ammonta ad Euro 150,00 (centocinquanta); inoltre disporre che in relazione alle spese straordinarie i Signori e Pt_1
contribuiscano per metà ciascuno, previo accordo sull'effettuazione della Parte_2 spesa, salvo per le spese che per loro natura non necessitano del preventivo accordo (rif. protocollo Tribunale di Bologna);
2. disporre che il Sig. mantenga con la figlia minore senza Parte_2 Pt_3 predeterminazione dei momenti insieme come loro abitudine, un rapporto sano costruttivo e ben coltivato, tenendo conto dei reciproci impegni, degli impegni della minore e dei suoi desiderata;
3. disporre che la figlia minore abbia residenza e collocazione prevalente Pt_3 presso l'abitazione di proprietà della madre ed insieme a lei in Savignano sul
1 Rubicone (FC) in Via 2 Agosto 1980 n. 2 (distinta al catasto al Foglio 13 particella
2234 subb. 25 e 7); pattuizioni conclusive:
4. disporre che la figlia minore sia affidata congiuntamente ai Parte_3 genitori Signora e Parte_1 Controparte_1
5. i Signori e riconoscono che quanto indicato con il presente atto, Pt_1 Parte_2 nello specifico ogni pattuizione, corrisponde a pieno ed in tutto alla loro volontà.
6. Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente atto, gli istanti dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dai loro pregressi rapporti personali e genitoriali non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo. Spese di giudizio compensate fra le parti
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 12/12/2024 e riportato in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 07/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Integrato nelle note d'udienza depositate il 28/01/2025 2 Cfr. pag. 2 delle note d'udienza cit.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in Parte_1 data 25/12/1981 C.F. C.F._1
2. nato a [...] in Parte_2 data 06/12/1980 C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. LOTTI GIOVANNI con ricorso depositato in data 12/12/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli C.F. Persona_1 C.F._3 nata il giorno 28 novembre 2002 a Rimini (RN) e nata il Parte_3 giorno 05 febbraio 2010 a Cesena (FC). Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo1:
1. disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento delle proprie Parte_2 figlie ed in quanto ancora non economicamente autosufficienti, Per_1 Pt_3 pagando alla madre mensilmente la somma di Euro 300,000 (trecento) e pertanto il contributo economico per ogni figlia ammonta ad Euro 150,00 (centocinquanta); inoltre disporre che in relazione alle spese straordinarie i Signori e Pt_1
contribuiscano per metà ciascuno, previo accordo sull'effettuazione della Parte_2 spesa, salvo per le spese che per loro natura non necessitano del preventivo accordo (rif. protocollo Tribunale di Bologna);
2. disporre che il Sig. mantenga con la figlia minore senza Parte_2 Pt_3 predeterminazione dei momenti insieme come loro abitudine, un rapporto sano costruttivo e ben coltivato, tenendo conto dei reciproci impegni, degli impegni della minore e dei suoi desiderata;
3. disporre che la figlia minore abbia residenza e collocazione prevalente Pt_3 presso l'abitazione di proprietà della madre ed insieme a lei in Savignano sul
1 Rubicone (FC) in Via 2 Agosto 1980 n. 2 (distinta al catasto al Foglio 13 particella
2234 subb. 25 e 7); pattuizioni conclusive:
4. disporre che la figlia minore sia affidata congiuntamente ai Parte_3 genitori Signora e Parte_1 Controparte_1
5. i Signori e riconoscono che quanto indicato con il presente atto, Pt_1 Parte_2 nello specifico ogni pattuizione, corrisponde a pieno ed in tutto alla loro volontà.
6. Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente atto, gli istanti dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dai loro pregressi rapporti personali e genitoriali non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo. Spese di giudizio compensate fra le parti
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 12/12/2024 e riportato in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 07/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Integrato nelle note d'udienza depositate il 28/01/2025 2 Cfr. pag. 2 delle note d'udienza cit.