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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1949/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13804/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di FR - Via Giuseppe Di Vittorio 21 80020 FR NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180058471843000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2039/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: Agenzia Entrate - SS deduce per l'inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento notificata ad istanza del Comune di
FR (Na) per € 772,85 a titolo di TARI anno 2014. Si deducono mancata notifica dei presupposti cartella di pagamento, avviso di accertamento ed avviso bonario, prescrizione delle sanzioni e degli interessi oggetto di pretesa, insufficiente chiarezza delle somme rivendicate, assenza di motivazione e violazione dell'art.24 Cost.
Agenzia delle Entrate – SS si è costituita in giudizio per dedurre circa la carenza di legittimazione passiva quanto a ruoli che vengono redatti dagli Enti impositori e, comunque,
l'inammissibilità delle eccezioni relative all'atto presupposto e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza n.7078 del 2025 veniva respinta la domanda di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere la Sezione ritiene di far proprio l'orientamento della giurisprudenza prevalente (Cass. civile, sez. trib., 29.11.2016, n.24187) secondo cui l'art.1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006,
n.296, prevede che "…gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con decorrenza 1.7.2007 – per effetto dell'art.1, comma 172 della citata Legge n.296 del 2006 - il previgente art.71, comma 1 del D. Lgs. n.507 del 1993 che prevedeva, invece, il termine triennale.
Nello specifico si è avuto modo (Cass. civile, sez. trib., 21.7.2017, n.18105) di affermare il seguente principio di diritto: "Il termine quinquennale stabilito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
161, (che si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, giusta il successivo comma 171) è riferito unicamente alla rettifica, da parte degli enti locali, delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ma non anche alle liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni, ancorchè tardive".
Ora la Sezione ritiene che non meritino condivisione le affermazioni secondo cui parte ricorrente non avrebbe avuto legale conoscenza degli atti presupposti. In particolare dalla documentazione esibita agli atti del giudizio emerge in maniera inequivocabile che la cartella n.07120180058471843000 veniva notificata a mezzo Posta Certificata, come da ricevuta di consegna del 28.09.2018, all'indirizzo Email_4; peraltro è stata provata anche l'esistenza di preavviso di fermo amministrativo n.07180202000004987000, afferente la sopraindicata cartella, notificato in data 29.02.2020. Tali atti non venivano impugnati davanti alla competente Commissione Tributaria, ragion per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella,
l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (intimazione di pagamento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (cartella di pagamento e preavviso di fermo amministrativo). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di ricorso avverso gli atti pregressi, mentre l'intimazione può essere in questa sede impugnata solo per vizi propri e la stessa risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per le ragioni sopra esposte va dichiarata la inammissibilità del ricorso, mentre la modesta entità dell'importo per cui è controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13804/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di FR - Via Giuseppe Di Vittorio 21 80020 FR NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180058471843000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2039/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: Agenzia Entrate - SS deduce per l'inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento notificata ad istanza del Comune di
FR (Na) per € 772,85 a titolo di TARI anno 2014. Si deducono mancata notifica dei presupposti cartella di pagamento, avviso di accertamento ed avviso bonario, prescrizione delle sanzioni e degli interessi oggetto di pretesa, insufficiente chiarezza delle somme rivendicate, assenza di motivazione e violazione dell'art.24 Cost.
Agenzia delle Entrate – SS si è costituita in giudizio per dedurre circa la carenza di legittimazione passiva quanto a ruoli che vengono redatti dagli Enti impositori e, comunque,
l'inammissibilità delle eccezioni relative all'atto presupposto e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza n.7078 del 2025 veniva respinta la domanda di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere la Sezione ritiene di far proprio l'orientamento della giurisprudenza prevalente (Cass. civile, sez. trib., 29.11.2016, n.24187) secondo cui l'art.1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006,
n.296, prevede che "…gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con decorrenza 1.7.2007 – per effetto dell'art.1, comma 172 della citata Legge n.296 del 2006 - il previgente art.71, comma 1 del D. Lgs. n.507 del 1993 che prevedeva, invece, il termine triennale.
Nello specifico si è avuto modo (Cass. civile, sez. trib., 21.7.2017, n.18105) di affermare il seguente principio di diritto: "Il termine quinquennale stabilito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
161, (che si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, giusta il successivo comma 171) è riferito unicamente alla rettifica, da parte degli enti locali, delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ma non anche alle liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni, ancorchè tardive".
Ora la Sezione ritiene che non meritino condivisione le affermazioni secondo cui parte ricorrente non avrebbe avuto legale conoscenza degli atti presupposti. In particolare dalla documentazione esibita agli atti del giudizio emerge in maniera inequivocabile che la cartella n.07120180058471843000 veniva notificata a mezzo Posta Certificata, come da ricevuta di consegna del 28.09.2018, all'indirizzo Email_4; peraltro è stata provata anche l'esistenza di preavviso di fermo amministrativo n.07180202000004987000, afferente la sopraindicata cartella, notificato in data 29.02.2020. Tali atti non venivano impugnati davanti alla competente Commissione Tributaria, ragion per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella,
l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (intimazione di pagamento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (cartella di pagamento e preavviso di fermo amministrativo). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di ricorso avverso gli atti pregressi, mentre l'intimazione può essere in questa sede impugnata solo per vizi propri e la stessa risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per le ragioni sopra esposte va dichiarata la inammissibilità del ricorso, mentre la modesta entità dell'importo per cui è controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate