Sentenza 29 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 29/11/2023, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2023
N. 02850/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02551/2018 REG.RIC.
N. 02552/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2551 del 2018, proposto da
PE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mara Boffa e Laura Giovanna Squinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Laura Giovanna Squinzi in Milano, via Podgora 3;
contro
il Comune di Peschiera Borromeo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Sabbioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Vincenzo, 12;
nei confronti
del Fallimento Sviluppo Edilizio S.r.l. Societa' in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2018, proposto da
PE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come sopra;
contro
il Comune di Peschiera Borromeo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come sopra;
nei confronti
della San Giuseppe Società Cooperativa Edilizia in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Franceschet, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria 21;
per l'annullamento e/o per l'accertamento e la declaratoria di inefficacia
quanto al ricorso n. 2551 del 2018:
- dell'agibilità formatasi per silenzio assenso sulla “Dichiarazione di Agibilità del Lotto 3 Edificio “B” Sviluppo Edilizio srl in liquidazione ai sensi dell'art. 25 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001” prot. gen. 0014507 del 22.05.2015 - Pratica edilizia (DIA) n. 21885 del 13.10.2008, per l'intervento edilizio eseguito in via Oriana Fallaci n. 10 identificato catastalmente al foglio 69, mapp. 345”, conosciuta in data 31.07.2018 (doc. 1);
- della “Dichiarazione di Agibilità del Lotto 3 Edificio “B” Sviluppo Edilizio srl in liquidazione ai sensi dell'art. 25 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001” prot. gen. 0014507 del 22.05.2015 - Pratica edilizia (DIA) n. 21885 del 13.10.2008, per l'intervento edilizio eseguito in via Oriana Fallaci n. 10, identificato catastalmente al foglio 69, mapp. 345”, conosciuta in data 31.07.2018 (doc. 1 cit.);
- della “Dichiarazione tecnica del Direttore Lavori o Professionista abilitato ai sensi dell'art. 25 comma 5- bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.” prot. gen. 0014507 del 22.05.2015 allegata alla “Dichiarazione di Agibilità del Lotto 3 Edificio “B” Sviluppo Edilizio srl in liquidazione ai sensi dell'art. 25 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001”, conosciuta in data 31.07.2018 (doc. 1 cit);
- della dichiarazione integrativa a firma del Professionista Incaricato prot. gen. 0014507 del 22.05.2015 allegata alla “Dichiarazione di Agibilità del Lotto 3 Edificio “B” Sviluppo Edilizio srl in liquidazione ai sensi dell'art. 25 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001”, conosciuta in data 31.07.2018 (doc. 1 cit);
- della “Attestazione di ricevuta Dichiarazione di Agibilità ex art. 25, co. 5-bis, D.P.R. 380/2001 – Programma Integrato di Intervento Bellaria – Lotto 3 – Edificio B” prot. n. 15367 del 29.05.2015 del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Peschiera Borromeo (doc. 2);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
quanto al ricorso n. 2552 del 2018:
- dell'agibilità formatasi per silenzio assenso sulla “Dichiarazione di Agibilità dell'Edificio “A” del Lotto 3 del PII Bellaria - San Giuseppe Società Cooperativa - ai sensi dell'art. 25 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.” prot. gen. 0017299 del 18.06.2015 – Pratica edilizia (DIA) n. 2008/313 per l'intervento edilizio eseguito in via Oriana Fallaci, n. 26/A-26/B”, conosciuta in data 31.07.2018 (doc. 1);
- della “Dichiarazione di Agibilità dell'Edificio “A” del Lotto 3 del PII Bellaria - San Giuseppe Società Cooperativa - ai sensi dell'art. 25 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.” prot. gen. 0017299 del 18.06.2015 - Pratica edilizia (DIA) n. 2008/313 per l'intervento edilizio eseguito in via Oriana Fallaci, n. 26/A-26/B”, conosciuta in data 31.07.2018 (doc. 1 cit.);
- della “Dichiarazione tecnica del Direttore Lavori o Professionista abilitato ai sensi dell'art. 25 comma 5- bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.” allegata alla “Dichiarazione di Agibilità dell'Edificio “A” del Lotto 3 del PII Bellaria - San Giuseppe Società Cooperativa – ai sensi dell'art. 25 comma 5-bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.” conosciuta in data 31.07.2018 (doc. 1 cit);
- della “Attestazione di ricevuta Dichiarazione di Agibilità ex art. 25, co. 5-bis, D.P.R. 380/2001 – Programma Integrato di Intervento Bellaria – Lotto 3 – Edificio A” prot. n. 019474 del 06.07.2015 del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Peschiera Borromeo (doc. 2);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera Borromeo, del Fallimento Sviluppo Edilizio S.r.l. Societa' in Liquidazione e della San Giuseppe Società Cooperativa Edilizia in Liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio provvede ai sensi dell’art. 70 del cpa a riunire i ricorsi in epigrafe, in quanto connessi soggettivamente ed oggettivamente, riguardando essi una medesima vicenda procedimentale.
2. Si rileva in fatto:
- la MAPEI s.p.a. ha uno stabilimento industriale sito nel Comune di Mediglia, sulla strada provinciale 159, in zona confinante con il Comune di Peschiera Borromeo, nel punto dove quest’ultima amministrazione ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 52 del 23.7.2007, un Piano Integrato di Intervento (di seguito P.I.I.), per la realizzazione di tre lotti di edilizia residenziale convenzionata, una scuola materna e un parco urbano;
- successivamente, con deliberazione del C.C. del 30.10.2012, n. 52, il Comune di Peschiera Borromeo ha annullato parzialmente il P.I.I., quanto alla realizzazione della scuola materna, del parco urbano pubblico e del lotto n. 2, lasciando integro il P.I.I. quanto ai lotti nn. 1 e 3;
- il predetto annullamento in autotutela è stato motivato, per quanto di interesse, dalla verifica della incompatibilità acustica in relazione ai requisiti specifici richiesti dal d.P.C.M. del 14.11.1997;
- quanto al lotto 3 il Comune resistente non ha provveduto all’annullamento in autotutela del P.I.I., perché costituenti lotti già realizzati;
- per detti lotti si sono formati i titoli relativi alla agibilità, giusta istanze presentate dalle società costruttrici nel 2012, tuttavia, detti provvedimenti formatisi per silentium sono stati oggetto di un intervento di annullamento nel 2013;
- sennonché, nel 2015 le società costruttrici hanno nuovamente inoltrato al Comune di Peschiera Borromeo DIA volte all’ottenimento dell’agibilità degli edifici A e B del lotto n. 3, già edificati;
- in seguito al rinnovo dell’AIA in titolarità della ricorrente, rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano con autorizzazione prot. n. 4773 del 29.6.2018, si è riproposto il tema della compatibilità acustica dello stabilimento MAPEI derivante dalla possibile acquisizione della qualifica di ricettori acustici degli edifici A e B del lotto 3, con l’apertura di un procedimento sanzionatorio a carico della MAPEI s.p.a.;
- tuttavia, la Città Metropolitana di Milano, con nota prot. n. 162562 del 6.7.2018, ha disposto l’archiviazione del procedimento volto all’irrogazione della sanzione a carico della MAPEI sulla base del seguente motivo: “ gli edifici presso cui ARPA ha effettuato le misurazioni fonometriche sono privi della compatibilità acustica e non possono essere considerati ricettori ai fini del rispetto dei limiti di immissione (vedi anche Sentenza Consiglio di Stato, IV, 25 gennaio 2017, n. 294/2017). ”.
3. Sennonché, la MAPEI s.p.a. ha impugnato con i gravami in esame i “ provvedimenti ” conseguenti alle DIA del 2015 inoltrate dai costruttori e volte ad ottenere comunque l’agibilità degli edifici A e B del lotto 3 del P.I.I. del Comune di Peschiera Borromeo, instando per il loro annullamento e, comunque, per la declaratoria di inefficacia delle stesse, sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
“ 1. Violazione di legge (art. 25 commi 5-bis e 5-ter del D.P.R. n. 380/2001; art. 8 della L. 447/1995; art. 97 del Regolamento Edilizio del Comune di Peschiera Borromeo; art. 1 del D.P.C.M. 5.12.1997; art. 3.4.52. del Regolamento di Igiene del Comune di Peschiera Borromeo; art. 3 L. n. 241/1990). Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
2. Ulteriori profili di violazione di legge (art. 25 commi 5-bis e 5 ter del D.P.R. n. 380/2001; art. 8 c. 4, L. 447/1995; art. 97 del Regolamento Edilizio del Comune di Peschiera Borromeo; art. 1 del D.P.C.M. 5.12.1997; art. 3.4.52. del Regolamento di Igiene; art. 3 L. n. 241/1990). Ulteriori profili di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. ”.
4. Si sono costituiti nei giudizi in esame il Comune di Peschiera Borromeo e le società costruttrici controinteressate.
5. L’amministrazione resistente ha depositato memoria con cui ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di interesse della MAPEI, instando comunque per il loro rigetto perché infondati nel merito.
6. La ricorrente ha replicato alle deduzioni del Comune resistente, ribadendo il proprio interesse alla proposizione dell’azione e insistendo per l’accoglimento dei proposti gravami.
7. All’udienza di smaltimento del 9 novembre 2023 le cause sono state trattenute in decisione.
8. L’eccezione di inammissibilità per difetto originario di interesse proposta dal Comune di Peschiera Borromeo è fondata.
9. In via generale, si osserva che in giurisprudenza è ricorrente e condivisa dal Collegio l’affermazione secondo cui: “ Il Consiglio di Stato ha avuto modo di tornare sul dibattuto tema della natura e dello scopo del processo amministrativo, e quindi sulla portata dell’art. 100 c.p.c., espressione di un principio generale valido anche nel processo amministrativo, secondo il quale costituisce condizione per l’ammissibilità dell’azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell’interesse a ricorrere, inteso quest’ultimo non come idoneità astratta dell’azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio e concreto del ricorrente al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale) a mezzo del processo amministrativo; vale a dire, nell’ottica di un processo di stampo impugnatorio – annullatorio che assume come suo presupposto la sussistenza di un interesse all’eliminazione del provvedimento che il ricorrente ritiene lesivo della propria sfera giuridica. ”. (Consiglio di Stato, Sezione Terza - sentenza del 23 marzo 2021 nr. 2484.).
9.1 Invero, come risulta per tabulas , la Città Metropolitana di Milano, con la citata nota prot. n. 162562 del 6.7.2018, ha proceduto all’archiviazione del procedimento sanzionatorio attivato a carico della ricorrente, proprio sulla dirimente ragione dell’impossibilità di considerare come ricettori acustici i fabbricati A e B del lotto 3 del P.I.I. del Comune di Peschiera Borromeo, oggetto dei presenti ricorsi, in quanto privi della compatibilità acustica.
Nel caso all’esame, pertanto, alcune utilità concreta è perseguibile dalla MAPEI con i ricorsi all’esame, che risultano proposti in difetto originario di interesse, in ragione dell’accertamento, preesistente alla sua proposizione, del fatto asseritamente produttivo di lesività a suo carico, id est la qualifica di ricettori acustici riferibile ai fabbricati A e B del lotto 3 del P.I.I. del Comune di Peschiera Borromeo, senza che possano in tal senso rilevare le DIA proposte dalle società costruttrici in termini di lesività concreta.
Peraltro, osserva incidentalmente il Collegio che, neanche nelle more dei presenti giudizi, la ricorrente ha acquisito un interesse alla loro definizione, avendo al contrario ARPA confermato, in sede di valutazione previsionale di impatto acustico (docc. 5 e 6 del Comune), che PE non è tenuta al rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Peschiera Borromeo, nell’area del PII Bellaria, fino al momento dell’accertata compatibilità acustica della stessa.
9.2 Conclusivamente, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per difetto originario di interesse.
10. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione del ricorso n.r.g. 2552/2018 al ricorso n.r.g. 2551/2018, li dichiara entrambi inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Gatti, Presidente FF
Giuseppe Nicastro, Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Mauro Gatti |
IL SEGRETARIO