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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11718/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 6/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Pantaleo Catalano
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Decreto Legge 30/9/2005 n. 203, convertito in
Legge 2/12/2005 n. 248, dai Funzionari Dott.ri Controparte_2 CP_3
, Maria Antonella Sodo e Concetta Polimeno Surace
[...] Controparte_4
Resistente
Oggetto: Liquidazione arretrati di Indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 24/10/2023 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stato riconosciuto, a seguito di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, con Sentenza dell'1/2/2023 quale avente diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1/12/2019, espone di aver ricevuto da prospetto di liquidazione del 25/5/2023 con il quale viene liquidata la CP_1 prestazione con decorrenza 1/12/2019 e sono determinati arretrati per €
21.952,24 e lamenta che, sebbene il rateo mensile della prestazione venga erogato, non risultano ancora versta la somma spettante a titolo di arretrati per il periodo Dicembre 2019 – Giugno 2023, pur essendo decorsi 120 giorni dall'invio in data 2/3/2023 del Modello AP70.
Tanto premesso, esposto e lamentato, parte ricorrente chiede dichiararsi il suo diritto alla liquidazione ai ratei arretrati della indennità di accompagnamento con condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento dei ratei non ancora corrisposti e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede il rigetto del CP_1 ricorso, affermando di aver provveduto ad inviare al sig. il Modello Te08 Pt_1 in data 25/5/2023, entro 120 giorni dall'invio del Modello AP70 ed evidenziando che il Modello Te08 conteneva l'espresso avviso che gli arretrati sarebbero stati pagati “non appena questo ufficio avrà terminato gli adempimenti necessari”,
Nelle note depositate il 29/5/2025 il ricorrente insiste per la condanna di CP_1 al pagamento delle spese di lite, rappresentando che il primo rateo di pensione è stato pagato il 7/6/2023 e quindi oltre i 120 giorni dall'invio del Modello AP 70 e che gli arretrati sono stati erogati soltanto ad Ottobre 2023.
Tanto premesso, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire, stante l'intervenuta liquidazione dei ratei arretrati della indennità di accompagnamento, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, in quanto è pacifico tra le parti ed è documentato in allegato al ricorso e in allegato alla memoria di costituzione che il Modello Te08 è stato emesso il 25/5/2023, entro centoventi giorni dall'invio del Modello AP70 trasmesso, secondo quanto si legge in ricorso, in data 2/3/2023 e tenuto anche conto della condotta processuale tenuta dal resistente, il quale, sin dalla memoria di costituzione, ha rappresentato di aver provveduto alla liquidazione dei ratei arretrati della prestazione richiesta, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso (alla memoria di costituzione è allegato il cedolini di pagamento degli arretrati recante data 2/11/2023), ma prima delle notificazione dello stesso (il ricorso è stato notificato il 22/2/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 6/6/2025 -12/6/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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