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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 607/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. GU IC Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 607/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), residente in Folignano (AP) Parte_1 C.F._1 via Colli di Cervinara 18; rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano di Filippo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via
P. Ovidio Nasone n.5;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Folignano (AP), via Sassetti n. 27; rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo
Travaglini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, via
D'Ancaria n. 30;
APPELLATA con l'intervento di pagina 1 di 7 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 801/2024 del Tribunale di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 27.12.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Che l'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento del suesposto motivo, con riserva di meglio argomentare nei successivi scritti se autorizzati, pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza n. 801/2024, indicata in epigrafe, e specificamente: - disporre a favore della sig.ra
[...]
un assegno divorzile in misura non superiore ai 400 euro o nella CP_1 misura che riterrà equa il Collegio ma comunque inferiore ad 800,00 euro mensili.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
- in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, numero 1 e 2, e 348 bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze anche del presente grado".
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 27.12.2024, il Tribunale di Ascoli Piceno - dato atto della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa nel corso del procedimento promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
- poneva a carico del l'obbligo di versare in favore della ex CP_1 Pt_1 moglie - a titolo di assegno divorzile - l'importo di €.800,00 mensili (con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della pronuncia) e condannava l'attore alle spese processuali.
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato in data 26.06.2025, il ha proposto appello avverso Pt_1 la richiamata sentenza, chiedendo di ridurre l'importo dell'assegno divorzile in favore della con vittoria degli oneri di lite. Controparte_1
L'appellata, ritualmente costituitasi, ha resistito al gravame chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso interposto, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
Il procedimento, fissato e trattato nelle forme del giudizio camerale, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 10.9.2025, con concessione alle parti di termini per deduzioni e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte concernente l'entità dell'assegno divorzile, lamentando la violazione dei principi e dei criteri legali dettati in materia di determinazione dell'assegno divorzile.
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe irragionevolmente determinato l'importo di tale assegno in misura superiore a quello dell'assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione - innalzandolo da €.500,00 a
€.800,00 - nonostante la convenuta, durante il processo, avesse manifestato il consenso ad ottenere un assegno di €.500,00.
Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente gli esiti dell'istruttoria svolta, poiché la durata del matrimonio - da subito entrato in crisi - non poteva essere individuata nel lasso temporale compreso tra il 1986 e il 2018
e i periodi di ricongiungimento erano dettati dall'esigenza comune utilitaristica di abitare nell'immobile destinato alla vita matrimoniale.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato che l'assenza del per lunghi Pt_1 periodi dalla casa familiare, dipendeva dalle sue esigenze lavorative (svolgendo le mansioni di operaio specializzato impegnato nei cantieri stradali) e che tale modello familiare - concordato dai coniugi sin dall'inizio del matrimonio - non poteva riverberare (a distanza di molti anni) in modo negativo sullo stesso: al pagina 3 di 7 contrario, tale regolamentazione dei rapporti familiari avrebbe dovuto portare la sig.ra a implementare modelli personali di sostentamento Controparte_1
“sganciati dalla totale dipendenza economica dall'ex marito”.
La difesa rappresenta, poi, che l'importo fissato dal primo giudice risulterebbe eccessivo e punitivo per l'obbligato, in quanto inidoneo a realizzare un equilibrio economico tra gli ex coniugi, non contemperando l'effettiva capacità di reddito del soggetto obbligato e di quello beneficiario.
Infine, l'appellante sostiene l'impossibilità di far fronte all'obbligo di pagamento, con conseguente soggezione a tutte le responsabilità - anche penali - del futuro inadempimento, “minando l'equilibrio della relazione nella sua fase post- coniugale”.
L'appellata contesta decisamente le affermazioni del eccependo - in via Pt_1 preliminare - l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 n.1 e 2 e 348 bis c.p.c., per genericità e conseguente non ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito, si riporta alle argomentazioni del Tribunale e agli scritti difensivi del primo grado.
Va, innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c.
Com'è noto, la S.C. sul punto ha - anche di recente - ribadito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze mosse alla pronuncia gravata, senza necessariamente dover proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché il ricorrente può anche limitarsi a chiedere al Giudice di gravame di valutare ex novo le prove già raccolte e di rivalutare le argomentazioni già svolte dinanzi al
Giudice di prime cure (Cass., n.21559/2022).
Osserva il Collegio che, dalla lettura dell'atto di appello così come articolato, è possibile individuare in maniera sufficientemente dettagliata il quantum appellatum e le censure mosse al provvedimento impugnato;
di conseguenza,
l'eccezione risulta infondata.
pagina 4 di 7 Va, parimenti, disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., data la fase processuale raggiunta dal procedimento, fermo restando che - in ogni caso - non risulta la manifesta infondatezza del gravame.
L'appello - pienamente scrutinabile nel merito - non può trovare accoglimento.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L. n.898/1970 e succ. mod. - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge - e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - applicandosi i criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio, pertanto, dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr.
Cass. S.U. 18287/2018).
Nel caso di specie, il considerevole divario tra le condizioni economiche degli ex coniugi è dipeso proprio dal modello familiare tra loro concordato: risulta per tabulas che la sig.ra durante i 32 anni di matrimonio non abbia Controparte_1 mai svolto attività lavorativa retribuita e che si sia sempre dedicata alle cure della Per_ famiglia, dei figli e - nati rispettivamente in data 28/12/1989 e Per_1
04/08/1995, ormai indipendenti economicamente - e della casa.
Che tale assetto sia frutto di una scelta di coppia costituisce una circostanza comprovata non solo da quanto riferito in sede testimoniale dai figli della coppia e , ma anche in via presuntiva, tenuto conto del tipo di Per_1 Persona_3 lavoro svolto dal del fatto che la coppia ha avuto due figli e che il nucleo Pt_1 non ha avuto problemi economici per la conduzione della vita familiare.
Appare, dunque, evidente il contributo dato dalla moglie - seppur in forma mediata - alla formazione del patrimonio comune così come deve ritenersi pagina 5 di 7 appurato, per altro verso, che il suo impegno costante nella conduzione familiare le abbia precluso la realizzazione di aspettative di lavoro.
In relazione, poi, alla questione della durata del matrimonio, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, ex articolo 5, comma 6, L. n. 898/1970 - è sufficiente osservare che il periodo di durata della convivenza va individuato in quello intercorrente tra la data del matrimonio e la data della presentazione del ricorso di separazione - momento che segna il venir meno del consortium vitae - in quanto l'entità dell'assegno divorzile deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito quando sussisteva una vita familiare nel pieno dei diritti e dei doveri coniugali.
Non va, poi, tralasciato che già all'epoca della separazione la sig.ra CP_1 aveva 50 anni;
non aveva esperienza lavorativa e/o titoli di studio
[...] particolari, né una particolare qualificazione professionale, circostanze - queste - che hanno reso difficoltoso immettersi nel mondo del lavoro in età avanzata.
Va, infine, considerato che il lavoro che la sig.ra attualmente Controparte_1 svolge - attività di carico e scarico merci - è senz'altro inadeguato alle sue condizioni fisiche e, data la sua età attuale (56 anni), non potrà che ridimensionarsi o interrompersi in un futuro prossimo, comunque prima che ne possa derivare un trattamento pensionistico.
Correttamente il giudice di prime cure ha dato rilievo anche alla mancanza di una sistemazione abitativa autonoma della sig.ra e alla conseguente Controparte_1 necessità di un contributo per sostenere l'onere di un canone di locazione - circostanza che giustifica l'aumento dell'assegno divorzile - considerato che il sig. non ha accettato di definire consensualmente il giudizio (accettando la Pt_1 proposta di un contributo pari a euro 500,00, a fronte della originaria richiesta della pari a euro 800,00). Controparte_1
L'entità dell'assegno stabilito dal Tribunale appare equa anche in relazione alle condizioni economiche del sig. il quale è nudo proprietario di un immobile Pt_1 sito nel Comune di Folignano;
è titolare di reddito da lavoro dipendente pari ad euro 38.883,00 (nell'anno di imposta 2020), considerato che lo stesso non è più tenuto a corrispondere alcun contributo di mantenimento per i figli e beneficia pagina 6 di 7 della deduzione - nella dichiarazione delle imposte - dell'assegno divorzile da cui è gravato.
Il fatto che l'appellante sia prossimo al pensionamento non rileva ai fini del presente giudizio.
Al rigetto del gravame consegue condanna dell'appellante alla refusione - in favore dell'appellata - delle spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo (ai valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta).
Ricorrono, infine, i presupposti - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 - per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza N. 801/2024 del Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno, pubblicata in data 27.12.2024, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore dell'appellata - delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali ed €.200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, l'8.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU IC
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. GU IC Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 607/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), residente in Folignano (AP) Parte_1 C.F._1 via Colli di Cervinara 18; rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano di Filippo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via
P. Ovidio Nasone n.5;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Folignano (AP), via Sassetti n. 27; rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo
Travaglini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, via
D'Ancaria n. 30;
APPELLATA con l'intervento di pagina 1 di 7 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 801/2024 del Tribunale di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 27.12.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Che l'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento del suesposto motivo, con riserva di meglio argomentare nei successivi scritti se autorizzati, pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza n. 801/2024, indicata in epigrafe, e specificamente: - disporre a favore della sig.ra
[...]
un assegno divorzile in misura non superiore ai 400 euro o nella CP_1 misura che riterrà equa il Collegio ma comunque inferiore ad 800,00 euro mensili.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
- in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, numero 1 e 2, e 348 bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze anche del presente grado".
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 27.12.2024, il Tribunale di Ascoli Piceno - dato atto della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa nel corso del procedimento promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
- poneva a carico del l'obbligo di versare in favore della ex CP_1 Pt_1 moglie - a titolo di assegno divorzile - l'importo di €.800,00 mensili (con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della pronuncia) e condannava l'attore alle spese processuali.
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato in data 26.06.2025, il ha proposto appello avverso Pt_1 la richiamata sentenza, chiedendo di ridurre l'importo dell'assegno divorzile in favore della con vittoria degli oneri di lite. Controparte_1
L'appellata, ritualmente costituitasi, ha resistito al gravame chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso interposto, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
Il procedimento, fissato e trattato nelle forme del giudizio camerale, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 10.9.2025, con concessione alle parti di termini per deduzioni e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte concernente l'entità dell'assegno divorzile, lamentando la violazione dei principi e dei criteri legali dettati in materia di determinazione dell'assegno divorzile.
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe irragionevolmente determinato l'importo di tale assegno in misura superiore a quello dell'assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione - innalzandolo da €.500,00 a
€.800,00 - nonostante la convenuta, durante il processo, avesse manifestato il consenso ad ottenere un assegno di €.500,00.
Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente gli esiti dell'istruttoria svolta, poiché la durata del matrimonio - da subito entrato in crisi - non poteva essere individuata nel lasso temporale compreso tra il 1986 e il 2018
e i periodi di ricongiungimento erano dettati dall'esigenza comune utilitaristica di abitare nell'immobile destinato alla vita matrimoniale.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato che l'assenza del per lunghi Pt_1 periodi dalla casa familiare, dipendeva dalle sue esigenze lavorative (svolgendo le mansioni di operaio specializzato impegnato nei cantieri stradali) e che tale modello familiare - concordato dai coniugi sin dall'inizio del matrimonio - non poteva riverberare (a distanza di molti anni) in modo negativo sullo stesso: al pagina 3 di 7 contrario, tale regolamentazione dei rapporti familiari avrebbe dovuto portare la sig.ra a implementare modelli personali di sostentamento Controparte_1
“sganciati dalla totale dipendenza economica dall'ex marito”.
La difesa rappresenta, poi, che l'importo fissato dal primo giudice risulterebbe eccessivo e punitivo per l'obbligato, in quanto inidoneo a realizzare un equilibrio economico tra gli ex coniugi, non contemperando l'effettiva capacità di reddito del soggetto obbligato e di quello beneficiario.
Infine, l'appellante sostiene l'impossibilità di far fronte all'obbligo di pagamento, con conseguente soggezione a tutte le responsabilità - anche penali - del futuro inadempimento, “minando l'equilibrio della relazione nella sua fase post- coniugale”.
L'appellata contesta decisamente le affermazioni del eccependo - in via Pt_1 preliminare - l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 n.1 e 2 e 348 bis c.p.c., per genericità e conseguente non ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito, si riporta alle argomentazioni del Tribunale e agli scritti difensivi del primo grado.
Va, innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c.
Com'è noto, la S.C. sul punto ha - anche di recente - ribadito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze mosse alla pronuncia gravata, senza necessariamente dover proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché il ricorrente può anche limitarsi a chiedere al Giudice di gravame di valutare ex novo le prove già raccolte e di rivalutare le argomentazioni già svolte dinanzi al
Giudice di prime cure (Cass., n.21559/2022).
Osserva il Collegio che, dalla lettura dell'atto di appello così come articolato, è possibile individuare in maniera sufficientemente dettagliata il quantum appellatum e le censure mosse al provvedimento impugnato;
di conseguenza,
l'eccezione risulta infondata.
pagina 4 di 7 Va, parimenti, disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., data la fase processuale raggiunta dal procedimento, fermo restando che - in ogni caso - non risulta la manifesta infondatezza del gravame.
L'appello - pienamente scrutinabile nel merito - non può trovare accoglimento.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L. n.898/1970 e succ. mod. - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge - e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive - applicandosi i criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio, pertanto, dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr.
Cass. S.U. 18287/2018).
Nel caso di specie, il considerevole divario tra le condizioni economiche degli ex coniugi è dipeso proprio dal modello familiare tra loro concordato: risulta per tabulas che la sig.ra durante i 32 anni di matrimonio non abbia Controparte_1 mai svolto attività lavorativa retribuita e che si sia sempre dedicata alle cure della Per_ famiglia, dei figli e - nati rispettivamente in data 28/12/1989 e Per_1
04/08/1995, ormai indipendenti economicamente - e della casa.
Che tale assetto sia frutto di una scelta di coppia costituisce una circostanza comprovata non solo da quanto riferito in sede testimoniale dai figli della coppia e , ma anche in via presuntiva, tenuto conto del tipo di Per_1 Persona_3 lavoro svolto dal del fatto che la coppia ha avuto due figli e che il nucleo Pt_1 non ha avuto problemi economici per la conduzione della vita familiare.
Appare, dunque, evidente il contributo dato dalla moglie - seppur in forma mediata - alla formazione del patrimonio comune così come deve ritenersi pagina 5 di 7 appurato, per altro verso, che il suo impegno costante nella conduzione familiare le abbia precluso la realizzazione di aspettative di lavoro.
In relazione, poi, alla questione della durata del matrimonio, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, ex articolo 5, comma 6, L. n. 898/1970 - è sufficiente osservare che il periodo di durata della convivenza va individuato in quello intercorrente tra la data del matrimonio e la data della presentazione del ricorso di separazione - momento che segna il venir meno del consortium vitae - in quanto l'entità dell'assegno divorzile deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito quando sussisteva una vita familiare nel pieno dei diritti e dei doveri coniugali.
Non va, poi, tralasciato che già all'epoca della separazione la sig.ra CP_1 aveva 50 anni;
non aveva esperienza lavorativa e/o titoli di studio
[...] particolari, né una particolare qualificazione professionale, circostanze - queste - che hanno reso difficoltoso immettersi nel mondo del lavoro in età avanzata.
Va, infine, considerato che il lavoro che la sig.ra attualmente Controparte_1 svolge - attività di carico e scarico merci - è senz'altro inadeguato alle sue condizioni fisiche e, data la sua età attuale (56 anni), non potrà che ridimensionarsi o interrompersi in un futuro prossimo, comunque prima che ne possa derivare un trattamento pensionistico.
Correttamente il giudice di prime cure ha dato rilievo anche alla mancanza di una sistemazione abitativa autonoma della sig.ra e alla conseguente Controparte_1 necessità di un contributo per sostenere l'onere di un canone di locazione - circostanza che giustifica l'aumento dell'assegno divorzile - considerato che il sig. non ha accettato di definire consensualmente il giudizio (accettando la Pt_1 proposta di un contributo pari a euro 500,00, a fronte della originaria richiesta della pari a euro 800,00). Controparte_1
L'entità dell'assegno stabilito dal Tribunale appare equa anche in relazione alle condizioni economiche del sig. il quale è nudo proprietario di un immobile Pt_1 sito nel Comune di Folignano;
è titolare di reddito da lavoro dipendente pari ad euro 38.883,00 (nell'anno di imposta 2020), considerato che lo stesso non è più tenuto a corrispondere alcun contributo di mantenimento per i figli e beneficia pagina 6 di 7 della deduzione - nella dichiarazione delle imposte - dell'assegno divorzile da cui è gravato.
Il fatto che l'appellante sia prossimo al pensionamento non rileva ai fini del presente giudizio.
Al rigetto del gravame consegue condanna dell'appellante alla refusione - in favore dell'appellata - delle spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo (ai valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta).
Ricorrono, infine, i presupposti - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 - per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza N. 801/2024 del Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno, pubblicata in data 27.12.2024, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore dell'appellata - delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali ed €.200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, l'8.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU IC
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