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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione I Civile
Verbale di UDIENZA da REMOTO
(OPPOSIZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA)
R.G._6393 del 2022 MERITO
Nella causa promossa da:
Parte_1
ricorrente
ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Avv. A. Gramegna
Contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
resistente
Avv. C. Scaglia
Addì 7 febbraio 2025 , alle ore 10.02, anzichè 10.00, collegato in video udienza con il
G.O.P., avv. Francesca Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dall'ufficio in ex art 23, comma 7 D.L. 137/2020 è comparso in video per CP_1
l'udienza, ex art. 127 bis cpc, l'Avv C. Scaglia, identificato con CF: C.F._1 per la parte resistente . Per la ricorrente compare, anche'esso collegato sull'applicativo
Teams, l'avv. A. Gramegna identificato con CF: CodiceFiscale_2
I difensori delle parti, in oggi collegati, danno atto di essere soli nelle rispettive stanze di collegamento, salvo quanto sopra, e di non essere allo stato in collegamento con i propri assistiti. Dichiarano, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. I procuratori, così come sopra identificati, confermano.
L'Avv. Gramegna, richiamando le difese già svolte, discute la causa ex art 281 sexies cpc e precisa come in atto di riassunzione.
Precisa in particolare che: 1) in punto eccezione tardività, formulata da controparte, il presente ricorso è stato riassunto nanti l'autorità Giudiziaria ordinaria, nei termini di legge, e, pertanto, la riassunzione è tempestiva;
2) in punto eccezione decadenza , formulata da controparte, fa presente che il Consiglio di Stato si è parzialmente
1 pronunciato sulla domanda, ritenendola in parte infondata (in punto sanzione rimozione veicolo) e nella restante parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo (in punto sanzione pecuniaria comminata dalla C.M. di Ge). Dunque oggetto del ricorso straordinario sono state due distinte ordinanze ingiuntive, con relative sanzioni, una di rimozione (quella del Comune di Rapallo) e l'altra pecuniaria Pa della di Ne discende che non vi è decadenza sulla sanzione pecuniaria CP_1 essendo fondata su due diversi e distinti procedimenti;
3) nel merito si rileva che il veicolo non può considerarsi abbandonato, come rifiuto, in quanto munito di targa e di assicurazione e parcheggiato all'interno di un luogo privato. Dunque, alla fattispecie non
è applicabile la normativa dell'abbandono di rifiuto, non ravvisandosi l'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito amministrativo richiamato.
L'avv. Scaglia insiste come in comparsa di costituzione a cui si richiama integralmente e discute la causa ex art 281 sexies cpc e precisa come in comparsa di costituzione .
Insiste nell'eccezione di decadenza atteso che a seguito della translatio iudicii, rivive la decadenza già maturata in odine all'inosservanza del termine perentorio di 30 giorni, previsti dalla legge n 689 del 1981. Sul resto rimanda alle difese metropolitane, già svolte, e soprattutto al parere del Consiglio di Stato, in atti.
I procuratori in oggi presenti chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura del dispositivo.
I procuratori, così come sopra identificati, dichiarano, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attestano che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams, è avvenuta regolarmente. I procuratori, così come sopra identificati, confermano..
IL GIUDICE,
Alle ore 10.36 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 12.37, dispensati i procuratori dal presenziare alla lettura del dispositivo , pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
2 IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 6393/2022
promosso da
(CF , ammessa al patrocinio a spese Parte_1 C.F._3 dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Gramegna con elezione di domicilio presso il di lui studio, in Via Bartolomeo Bosco 31/4 CP_1
Attrice– Opponente
contro
(P.IVA ) in persona del Presidente – legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro- tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Scaglia, Valentina
Manzone e L. Olmi, con elezione di domicilio presso il di loro studio in Piazzale CP_1
Mazzini, 2.
Convenuta – Opposta
3 Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n° 638/2018 (Proposta n 703 anno 2018), del 28 marzo 2018 notificata in data 27.04.2018. Verbale di accertamento n° 1- 17 P del
13.01.2017 notificato il 04.02.2017.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
1. In data 13/01/2017, il Comando di Polizia Municipale di Rapallo ha elevato il verbale di accertamento n 1-17P, notificato il 04.02.2017, per la violazione dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 209/2013, contestando alla SI.ra Parte_1
l'abbandono in stato di degrado di un veicolo Opel Corsa di sua
[...] proprietà, tg AE388AR, su area privata
2. Il Sindaco di Rapallo, in data 09.07.2018 ha emesso l'ordinanza n 24 del 2018 per la rimozione e smaltimento del predetto veicolo.
3. Il 28/03/2018, la , atteso che il veicolo non era Controparte_2 coperto da assicurazione e l'ultima revisione risaliva al 06.12.2004, ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria n 638/2018 di € 1.666,67, oltre € 10,00 per spese di notifica, notificata alla
SI.ra , per compiuta giacenza il 27/04/2018. Pt_1
4. Il 26/10/2018, la SI.ra ha proposto ricorso straordinario al Presidente Pt_1 dello Stato avverso l'ordinanza del Sindaco di Rapallo del 09/07/2018 che le ordinava la rimozione del veicolo abbandonato e il suo conferimento ad un centro autorizzato alla demolizione, nonché avverso l'ordinanza ingiunzione n
638/2018 emessa dalla CM di VA .
5. In data 18/03/2022, il ricorso straordinario de quo è stato respinto, quanto all'impugnazione dell'ordinanza sindacale n 24/2018 del Sindaco di Rapallo e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del Giudice ordinario, in relazione all'ordinanza metropolitana di ingiunzione di pagamento n 638/2018.
6. la SInora , in virtù del termine di tre mesi assegnato, in data 20 luglio Pt_1
2022 ha riassunto la causa, ai sensi dell'art. 11, comma 2 cpa ed in applicazione del principio della traslatio iudicii presso l'intestato Tribunale di VA, chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento e la manleva da qualsiasi pretesa creditoria da parte della . Controparte_2
4 7. In data 03.11.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_2 eccependo inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza, ex art
681/89.
8. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 07.02.2025 le parti discutevano la causa e precisavano come da odierno verbale di udienza.
2) PREMESSE IN DIRITTO
La difesa dell' opponente ha sostegno della propria opposizione ha dedotto che
1. Il veicolo si trovava su suolo privato e non può essere considerato un "rifiuto" ai sensi della normativa vigente, poiché era ancora regolarmente iscritto al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ed avendo regolarmente pagato la tassa di stazionamento e parcheggiato in area privata.
2. Il veicolo era nella disponibilità del fratello della SInora , Pt_1 temporaneamente trasferitosi all'estero per motivi di lavoro, e non vi era l'intenzione di disfarsene.
3. Il veicolo è stato oggetto di atti vandalici, come la rottura del finestrino e l'introduzione di arbusti e pietrame, da parte di ignoti, e la SInora ha Pt_1 sporto denuncia contro ignoti per tali atti.
4. La SInora sostiene che il comportamento tenuto non può essere Pt_1 assimilato a un'attività di gestione di un veicolo fuori uso, che presuppone un'attività imprenditoriale o comunque continuativa, cosa che non sussiste nel suo caso. Né che alla fattispecie sdia applicabile la normativa dell'abbandono di rifiuto, non ravvisandosi l'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito amministrativo richiamato.
5. Pertanto, la SInora ritiene che l'ingiunzione di pagamento sia Pt_1 illegittima e, pertanto ne chiede l'annullamento, nonché la manleva da qualsiasi pretesa creditoria della . Controparte_2
Costituendosi in giudizio la , ha chiesto, contestando integralmente Controparte_2
l'impostazione dell'opponente, nell'odierna sede, che l'opposizione della SI.ra Pt_1 sia, in via preliminare dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza, poiché
l'ordinanza ingiunzione n 638 del 2018 emessa dalla CM di VA in data 28 marzo
2018 è stata ritualmente notificata in data 27.04.2018 e pertanto avrebbe dovuto essere opposta davanti al Tribunale di VA, entro il 27 maggio 2018, ossia entro il termine perentorio di 30 giorni, come stabilito dall'art 22 della legge n° 689 del 1981.
5 Il ricorso straordinario è stato presentato in data 26.10.2018, , ovvero quando era già intervenuta la decadenza dall'opposizione per inosservanza del termine perentorio di
30 giorni stabilito dalla legge. E, comunque rigettata nel merito.
L'eccezione di decadenza formulata da parte resistente è fondata.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano nella opposizione di cui all'articolo
22 della legge 689 del 1981. E la signora per i motivi di cui sopra avrebbe Pt_1 dovuto impugnarla nei termini di 30 giorni dalla notifica avvenuta in data 27 aprile 2018, ovvero entro il 27 maggio 2018; termine non rispettato atteso che la notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è del 26.10.2018 .
Ne discende che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della legge 689 del 1981 comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso l'ordinanza ingiunzione e la conseguente inopponibilità della stessa.
In definitiva la ricorrente aveva a disposizione 30 giorni per impugnare l'ordinanza ingiunzione, davanti al giudice ordinario, impedendo così la decadenza, nulla valendo la traslatio iudicii.
A nulla, infatti, rileva che il decreto del Presidente della Repubblica del 18.03.2018 su parere del Consiglio di Stato abbia accordato alla ricorrente la possibilità di avvalersi della translatio iudicii, avendo indicato il termine di tre mesi per la riassunzione nanti il
Giudice ordinario e che la ricorrente ha riassunto nei termini indicati dal Consiglio di
Stato presso il Tribunale ordinario la controversia.
L'avv. Gramegna in sede di discussione richiama l'articolo n 59 comma II, della legge 69 del 2009, che riguarda la riassunzione dei Giudizi in materia di sanzioni amministrative.
L'avv, Scaglia fa presente che l'atto di riassunzione, correttamente radicato nei termini indicati dal parere del Consiglio di Stato dalla ricorrente, riporta ab origine delle decadenze relative al termine di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione, ovvero 30 giorni nanti il Tribunale ordinario. Termine che la sig,ra non ha rispettato. Pt_1
Infatti, l'art 59, comma 2 della legge 69/2009 espressamente fa salve le preclusioni e le decadenze intervenute. Lo stesso dicasi per l'art. 11, comma 2 del Codice del processo amministrativo
Pertanto, il relativo atto di riassunzione sarebbe stato idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio di opposizione solo se notificato nel rispetto dell'indicato termine di 30 giorni, ovvero entro il 27 maggio 2018; nel caso di specie l'atto in riassunzione è stato notificato in data 26.10.2018. Ed è dunque tardivo.
Di conseguenza il mancato rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale, che deve essere dichiarata (anche d'ufficio) in ogni Stato e grado del giudizio, poiché riguardando l'ordinato svolgimento del processo è sottratta la
6 disponibilità delle parti (Cass. n 1544 del 8 marzo 1980; Cass. Sezioni Unite 13 luglio
2000 numero 491; Cass n. 23891 del 2012).
Da ciò deriva che la sancita salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda inizialmente proposta non si produrrà se questa una volta individuato il giudice avente giurisdizione al riguardo, risulti per le regole proprie di quella giurisdizione, tardivamente proposta, allorché iniziò a pendere il processo.
La domanda così proposta dovrà essere dichiarata necessariamente inammissibile.
Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata e dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dalla signora avverso l'ingiunzione di pagamento per cui a Pt_1 causa.
Accolta la predetta eccezione di inammissibilità, risultano assorbiti tutti i restanti motivi di contestazione, nonché l'eccezione di mutamento del rito.
3) SULLE SPESE PROCESSUALI
Nel caso de quo le spese devono essere liquidate dal giudice, secondo il criterio della soccombenza. In applicazione dell'enunciato principio, vanno poste a carico della ricorrente, le spese del presente giudizio, liquidate, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche, alla luce dell'attività in concreto svolta, a favore della resistente,
, in persona del legale rappresentante pro- tempore , in Controparte_1
€. 2.538,5 =, per compensi , secondo i valori medi delle tariffe forensi di €. 5077,00, oltre al 15% L.P., ex art. 2 del citato DM e successive modifiche, oltre IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, Got, avv. Francesca Ricco definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'opposizione e dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso dell'ordinanza n° 638/2018 (Proposta n 703 Parte_1 anno 2018) datata 28 marzo 2018 e notificata in data 27.04.2018, emessa dalla
SDG Controparte_3
7 - Condanna la sig.ra CF alla rifusione, in Parte_1 C.F._3 favore della , (P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t. delle spese di giudizio, che liquida in €. 2.538,5 = per compensi, oltre al 15% L.P., ex art. 2 D.M. 55 del 2014 e successive modifiche, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in VA, 7 febbraio 2025
Il MO
Avv. Francesca Ricco
8
Sezione I Civile
Verbale di UDIENZA da REMOTO
(OPPOSIZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA)
R.G._6393 del 2022 MERITO
Nella causa promossa da:
Parte_1
ricorrente
ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Avv. A. Gramegna
Contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
resistente
Avv. C. Scaglia
Addì 7 febbraio 2025 , alle ore 10.02, anzichè 10.00, collegato in video udienza con il
G.O.P., avv. Francesca Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dall'ufficio in ex art 23, comma 7 D.L. 137/2020 è comparso in video per CP_1
l'udienza, ex art. 127 bis cpc, l'Avv C. Scaglia, identificato con CF: C.F._1 per la parte resistente . Per la ricorrente compare, anche'esso collegato sull'applicativo
Teams, l'avv. A. Gramegna identificato con CF: CodiceFiscale_2
I difensori delle parti, in oggi collegati, danno atto di essere soli nelle rispettive stanze di collegamento, salvo quanto sopra, e di non essere allo stato in collegamento con i propri assistiti. Dichiarano, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. I procuratori, così come sopra identificati, confermano.
L'Avv. Gramegna, richiamando le difese già svolte, discute la causa ex art 281 sexies cpc e precisa come in atto di riassunzione.
Precisa in particolare che: 1) in punto eccezione tardività, formulata da controparte, il presente ricorso è stato riassunto nanti l'autorità Giudiziaria ordinaria, nei termini di legge, e, pertanto, la riassunzione è tempestiva;
2) in punto eccezione decadenza , formulata da controparte, fa presente che il Consiglio di Stato si è parzialmente
1 pronunciato sulla domanda, ritenendola in parte infondata (in punto sanzione rimozione veicolo) e nella restante parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo (in punto sanzione pecuniaria comminata dalla C.M. di Ge). Dunque oggetto del ricorso straordinario sono state due distinte ordinanze ingiuntive, con relative sanzioni, una di rimozione (quella del Comune di Rapallo) e l'altra pecuniaria Pa della di Ne discende che non vi è decadenza sulla sanzione pecuniaria CP_1 essendo fondata su due diversi e distinti procedimenti;
3) nel merito si rileva che il veicolo non può considerarsi abbandonato, come rifiuto, in quanto munito di targa e di assicurazione e parcheggiato all'interno di un luogo privato. Dunque, alla fattispecie non
è applicabile la normativa dell'abbandono di rifiuto, non ravvisandosi l'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito amministrativo richiamato.
L'avv. Scaglia insiste come in comparsa di costituzione a cui si richiama integralmente e discute la causa ex art 281 sexies cpc e precisa come in comparsa di costituzione .
Insiste nell'eccezione di decadenza atteso che a seguito della translatio iudicii, rivive la decadenza già maturata in odine all'inosservanza del termine perentorio di 30 giorni, previsti dalla legge n 689 del 1981. Sul resto rimanda alle difese metropolitane, già svolte, e soprattutto al parere del Consiglio di Stato, in atti.
I procuratori in oggi presenti chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura del dispositivo.
I procuratori, così come sopra identificati, dichiarano, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attestano che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams, è avvenuta regolarmente. I procuratori, così come sopra identificati, confermano..
IL GIUDICE,
Alle ore 10.36 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 12.37, dispensati i procuratori dal presenziare alla lettura del dispositivo , pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
2 IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 6393/2022
promosso da
(CF , ammessa al patrocinio a spese Parte_1 C.F._3 dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Gramegna con elezione di domicilio presso il di lui studio, in Via Bartolomeo Bosco 31/4 CP_1
Attrice– Opponente
contro
(P.IVA ) in persona del Presidente – legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro- tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Scaglia, Valentina
Manzone e L. Olmi, con elezione di domicilio presso il di loro studio in Piazzale CP_1
Mazzini, 2.
Convenuta – Opposta
3 Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n° 638/2018 (Proposta n 703 anno 2018), del 28 marzo 2018 notificata in data 27.04.2018. Verbale di accertamento n° 1- 17 P del
13.01.2017 notificato il 04.02.2017.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
1. In data 13/01/2017, il Comando di Polizia Municipale di Rapallo ha elevato il verbale di accertamento n 1-17P, notificato il 04.02.2017, per la violazione dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 209/2013, contestando alla SI.ra Parte_1
l'abbandono in stato di degrado di un veicolo Opel Corsa di sua
[...] proprietà, tg AE388AR, su area privata
2. Il Sindaco di Rapallo, in data 09.07.2018 ha emesso l'ordinanza n 24 del 2018 per la rimozione e smaltimento del predetto veicolo.
3. Il 28/03/2018, la , atteso che il veicolo non era Controparte_2 coperto da assicurazione e l'ultima revisione risaliva al 06.12.2004, ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria n 638/2018 di € 1.666,67, oltre € 10,00 per spese di notifica, notificata alla
SI.ra , per compiuta giacenza il 27/04/2018. Pt_1
4. Il 26/10/2018, la SI.ra ha proposto ricorso straordinario al Presidente Pt_1 dello Stato avverso l'ordinanza del Sindaco di Rapallo del 09/07/2018 che le ordinava la rimozione del veicolo abbandonato e il suo conferimento ad un centro autorizzato alla demolizione, nonché avverso l'ordinanza ingiunzione n
638/2018 emessa dalla CM di VA .
5. In data 18/03/2022, il ricorso straordinario de quo è stato respinto, quanto all'impugnazione dell'ordinanza sindacale n 24/2018 del Sindaco di Rapallo e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del Giudice ordinario, in relazione all'ordinanza metropolitana di ingiunzione di pagamento n 638/2018.
6. la SInora , in virtù del termine di tre mesi assegnato, in data 20 luglio Pt_1
2022 ha riassunto la causa, ai sensi dell'art. 11, comma 2 cpa ed in applicazione del principio della traslatio iudicii presso l'intestato Tribunale di VA, chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento e la manleva da qualsiasi pretesa creditoria da parte della . Controparte_2
4 7. In data 03.11.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_2 eccependo inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza, ex art
681/89.
8. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 07.02.2025 le parti discutevano la causa e precisavano come da odierno verbale di udienza.
2) PREMESSE IN DIRITTO
La difesa dell' opponente ha sostegno della propria opposizione ha dedotto che
1. Il veicolo si trovava su suolo privato e non può essere considerato un "rifiuto" ai sensi della normativa vigente, poiché era ancora regolarmente iscritto al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ed avendo regolarmente pagato la tassa di stazionamento e parcheggiato in area privata.
2. Il veicolo era nella disponibilità del fratello della SInora , Pt_1 temporaneamente trasferitosi all'estero per motivi di lavoro, e non vi era l'intenzione di disfarsene.
3. Il veicolo è stato oggetto di atti vandalici, come la rottura del finestrino e l'introduzione di arbusti e pietrame, da parte di ignoti, e la SInora ha Pt_1 sporto denuncia contro ignoti per tali atti.
4. La SInora sostiene che il comportamento tenuto non può essere Pt_1 assimilato a un'attività di gestione di un veicolo fuori uso, che presuppone un'attività imprenditoriale o comunque continuativa, cosa che non sussiste nel suo caso. Né che alla fattispecie sdia applicabile la normativa dell'abbandono di rifiuto, non ravvisandosi l'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito amministrativo richiamato.
5. Pertanto, la SInora ritiene che l'ingiunzione di pagamento sia Pt_1 illegittima e, pertanto ne chiede l'annullamento, nonché la manleva da qualsiasi pretesa creditoria della . Controparte_2
Costituendosi in giudizio la , ha chiesto, contestando integralmente Controparte_2
l'impostazione dell'opponente, nell'odierna sede, che l'opposizione della SI.ra Pt_1 sia, in via preliminare dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza, poiché
l'ordinanza ingiunzione n 638 del 2018 emessa dalla CM di VA in data 28 marzo
2018 è stata ritualmente notificata in data 27.04.2018 e pertanto avrebbe dovuto essere opposta davanti al Tribunale di VA, entro il 27 maggio 2018, ossia entro il termine perentorio di 30 giorni, come stabilito dall'art 22 della legge n° 689 del 1981.
5 Il ricorso straordinario è stato presentato in data 26.10.2018, , ovvero quando era già intervenuta la decadenza dall'opposizione per inosservanza del termine perentorio di
30 giorni stabilito dalla legge. E, comunque rigettata nel merito.
L'eccezione di decadenza formulata da parte resistente è fondata.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano nella opposizione di cui all'articolo
22 della legge 689 del 1981. E la signora per i motivi di cui sopra avrebbe Pt_1 dovuto impugnarla nei termini di 30 giorni dalla notifica avvenuta in data 27 aprile 2018, ovvero entro il 27 maggio 2018; termine non rispettato atteso che la notifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è del 26.10.2018 .
Ne discende che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della legge 689 del 1981 comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso l'ordinanza ingiunzione e la conseguente inopponibilità della stessa.
In definitiva la ricorrente aveva a disposizione 30 giorni per impugnare l'ordinanza ingiunzione, davanti al giudice ordinario, impedendo così la decadenza, nulla valendo la traslatio iudicii.
A nulla, infatti, rileva che il decreto del Presidente della Repubblica del 18.03.2018 su parere del Consiglio di Stato abbia accordato alla ricorrente la possibilità di avvalersi della translatio iudicii, avendo indicato il termine di tre mesi per la riassunzione nanti il
Giudice ordinario e che la ricorrente ha riassunto nei termini indicati dal Consiglio di
Stato presso il Tribunale ordinario la controversia.
L'avv. Gramegna in sede di discussione richiama l'articolo n 59 comma II, della legge 69 del 2009, che riguarda la riassunzione dei Giudizi in materia di sanzioni amministrative.
L'avv, Scaglia fa presente che l'atto di riassunzione, correttamente radicato nei termini indicati dal parere del Consiglio di Stato dalla ricorrente, riporta ab origine delle decadenze relative al termine di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione, ovvero 30 giorni nanti il Tribunale ordinario. Termine che la sig,ra non ha rispettato. Pt_1
Infatti, l'art 59, comma 2 della legge 69/2009 espressamente fa salve le preclusioni e le decadenze intervenute. Lo stesso dicasi per l'art. 11, comma 2 del Codice del processo amministrativo
Pertanto, il relativo atto di riassunzione sarebbe stato idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio di opposizione solo se notificato nel rispetto dell'indicato termine di 30 giorni, ovvero entro il 27 maggio 2018; nel caso di specie l'atto in riassunzione è stato notificato in data 26.10.2018. Ed è dunque tardivo.
Di conseguenza il mancato rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale, che deve essere dichiarata (anche d'ufficio) in ogni Stato e grado del giudizio, poiché riguardando l'ordinato svolgimento del processo è sottratta la
6 disponibilità delle parti (Cass. n 1544 del 8 marzo 1980; Cass. Sezioni Unite 13 luglio
2000 numero 491; Cass n. 23891 del 2012).
Da ciò deriva che la sancita salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda inizialmente proposta non si produrrà se questa una volta individuato il giudice avente giurisdizione al riguardo, risulti per le regole proprie di quella giurisdizione, tardivamente proposta, allorché iniziò a pendere il processo.
La domanda così proposta dovrà essere dichiarata necessariamente inammissibile.
Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata e dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dalla signora avverso l'ingiunzione di pagamento per cui a Pt_1 causa.
Accolta la predetta eccezione di inammissibilità, risultano assorbiti tutti i restanti motivi di contestazione, nonché l'eccezione di mutamento del rito.
3) SULLE SPESE PROCESSUALI
Nel caso de quo le spese devono essere liquidate dal giudice, secondo il criterio della soccombenza. In applicazione dell'enunciato principio, vanno poste a carico della ricorrente, le spese del presente giudizio, liquidate, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche, alla luce dell'attività in concreto svolta, a favore della resistente,
, in persona del legale rappresentante pro- tempore , in Controparte_1
€. 2.538,5 =, per compensi , secondo i valori medi delle tariffe forensi di €. 5077,00, oltre al 15% L.P., ex art. 2 del citato DM e successive modifiche, oltre IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, Got, avv. Francesca Ricco definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'opposizione e dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso dell'ordinanza n° 638/2018 (Proposta n 703 Parte_1 anno 2018) datata 28 marzo 2018 e notificata in data 27.04.2018, emessa dalla
SDG Controparte_3
7 - Condanna la sig.ra CF alla rifusione, in Parte_1 C.F._3 favore della , (P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t. delle spese di giudizio, che liquida in €. 2.538,5 = per compensi, oltre al 15% L.P., ex art. 2 D.M. 55 del 2014 e successive modifiche, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in VA, 7 febbraio 2025
Il MO
Avv. Francesca Ricco
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