CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 27/02/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 845/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente
CUSANI FLAVIO, Relatore
MANZI CIRO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4346/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF7CRI4002002025 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'atto di recupero indicato in epigrafe, notificato in data 8.8.2025 dall'Agenzia delle Entrate per euro 33.880,48 (sanzioni incluse) in relazione alla presunta illegittima compensazione di imposte dovute, operata con la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022, con il contro credito di imposta Pnrr anno 2021 per costi di formazione del personale. Parte ricorrente deduceva a motivo di opposizione l'infondatezza dell'accertamento, come confermato dalla sentenza n. 556 in data 28.05.2025 del G.U.P. del Tribunale di Napoli, che in relazione agli stessi fatti, aveva assolto il Del Piano Nominativo_1, esercente un'impresa individuale di calzaturificio, perchè il fatto non sussiste, a seguito di giudizio abbreviato. Il ricorrente rilevava l'efficacia vincolante dell'accertamento penale in sede di giudizio tributario, alla luce dell'art. 21 bis D.lgs. 74/2020 (Riforma della giustizia tributaria), trasfuso nell'art. 119 T.U.G.T.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale deduceva che l'effetto vincolante in sede tributaria della sentenza penale di assoluzione è limitato solo alle decisioni pronunciate a seguito di dibattimento con la formula il fatto non sussiste. Allegava che ben sei dipendenti sentiti dalla Guardia di Finanza avevano dichiarato alla stessa di non aver fatto alcuna formazione e che con il ricorso non era stata fornita la documentazione attestante l'effettiva frequentazione dei corsi di formazione da parte del personale dipendente della ditta ricorrente.
In data 10.12.2025 questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto di recupero impugnato.
All'esito dell'udienza di trattazione del merito, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero il ricorrente ha prodotto nel presente giudizio la documentazione attestante l'effettivo svolgimento della formazione del proprio personale, fatta essenzialmente in videoconferenza da istituti e formatori specializzati, per i quali la ditta ricorrente ebbe a sostenere costi portati in detrazione come crediti di imposta, con il regime della compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo stesso materiale probatorio prodotto dal ricorrente nel presente giudizio, tra cui contratti e pagamenti tracciati fatti ai formatori incaricati dalla ditta, risulta essere stato preso in esame in sede penale dal GUP del Tribunale di Napoli, che ebbe ad assolvere con formula piena il Del Piano Nominativo_1 perchè il fatto non sussiste. E' emerso, infatti, che gran parte dei circa venti dipendenti della ditta ricorrente, in sede di indagini preliminari, ebbero a confermare di aver seguito i corsi di formazione, per un massimo di tre ore al giorno, anche seguendo da casa lezioni in videoconferenza. Sul punto il giudice penale, ha reso ampia motivazione, escludendo la fattispecie penale contestata al ricorrente, escludendo alcuna ipotesi di frode.
Sebbene l'art. 119 D.Lgs. 175/2024 parli di efficacia vincolante in sede tributaria della sentenza di assoluzione con formula il fatto non sussiste a seguito di dibattimento, la norma è sicuramente applicabile anche quando il dibattimento si svolga nelle forme del giudizio abbreviato, vale a dire a seguito di un vero e proprio giudizio di cognizione penale piena, svolto allo stato degli atti, vale a dire sulla base del tutto il materiale probatorio assunto in sede di indagini preliminari. Del resto parte resistente non ha contestato l'effettività dei pagamenti tracciati fatti dal ricorrente per sostenere i corsi di formazione, non ipotizzando alcuna fattispecie di utilizzazione di fatture passive emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Nè l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'inerenza della formazione del personale all'attività economica svolta dalla ricorrente e la regolarità della procedura seguita per portare in detrazione il credito di imposta. Risulta provato e non contestato, inoltre, che il credito di imposta ammonta ad euro 56.913,75 e che fu regolarmente indicato nella dichiarazione dei redditi anno 2021 e portato in compensazione parziale nelle dichiarazioni relative ai successivi anni di imposta 2022 e 2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese di lite liquidate in euro 1500 per compensi oltre CUT, Iva e Cpa con attribuzione
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente
CUSANI FLAVIO, Relatore
MANZI CIRO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4346/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF7CRI4002002025 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'atto di recupero indicato in epigrafe, notificato in data 8.8.2025 dall'Agenzia delle Entrate per euro 33.880,48 (sanzioni incluse) in relazione alla presunta illegittima compensazione di imposte dovute, operata con la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022, con il contro credito di imposta Pnrr anno 2021 per costi di formazione del personale. Parte ricorrente deduceva a motivo di opposizione l'infondatezza dell'accertamento, come confermato dalla sentenza n. 556 in data 28.05.2025 del G.U.P. del Tribunale di Napoli, che in relazione agli stessi fatti, aveva assolto il Del Piano Nominativo_1, esercente un'impresa individuale di calzaturificio, perchè il fatto non sussiste, a seguito di giudizio abbreviato. Il ricorrente rilevava l'efficacia vincolante dell'accertamento penale in sede di giudizio tributario, alla luce dell'art. 21 bis D.lgs. 74/2020 (Riforma della giustizia tributaria), trasfuso nell'art. 119 T.U.G.T.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale deduceva che l'effetto vincolante in sede tributaria della sentenza penale di assoluzione è limitato solo alle decisioni pronunciate a seguito di dibattimento con la formula il fatto non sussiste. Allegava che ben sei dipendenti sentiti dalla Guardia di Finanza avevano dichiarato alla stessa di non aver fatto alcuna formazione e che con il ricorso non era stata fornita la documentazione attestante l'effettiva frequentazione dei corsi di formazione da parte del personale dipendente della ditta ricorrente.
In data 10.12.2025 questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto di recupero impugnato.
All'esito dell'udienza di trattazione del merito, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero il ricorrente ha prodotto nel presente giudizio la documentazione attestante l'effettivo svolgimento della formazione del proprio personale, fatta essenzialmente in videoconferenza da istituti e formatori specializzati, per i quali la ditta ricorrente ebbe a sostenere costi portati in detrazione come crediti di imposta, con il regime della compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo stesso materiale probatorio prodotto dal ricorrente nel presente giudizio, tra cui contratti e pagamenti tracciati fatti ai formatori incaricati dalla ditta, risulta essere stato preso in esame in sede penale dal GUP del Tribunale di Napoli, che ebbe ad assolvere con formula piena il Del Piano Nominativo_1 perchè il fatto non sussiste. E' emerso, infatti, che gran parte dei circa venti dipendenti della ditta ricorrente, in sede di indagini preliminari, ebbero a confermare di aver seguito i corsi di formazione, per un massimo di tre ore al giorno, anche seguendo da casa lezioni in videoconferenza. Sul punto il giudice penale, ha reso ampia motivazione, escludendo la fattispecie penale contestata al ricorrente, escludendo alcuna ipotesi di frode.
Sebbene l'art. 119 D.Lgs. 175/2024 parli di efficacia vincolante in sede tributaria della sentenza di assoluzione con formula il fatto non sussiste a seguito di dibattimento, la norma è sicuramente applicabile anche quando il dibattimento si svolga nelle forme del giudizio abbreviato, vale a dire a seguito di un vero e proprio giudizio di cognizione penale piena, svolto allo stato degli atti, vale a dire sulla base del tutto il materiale probatorio assunto in sede di indagini preliminari. Del resto parte resistente non ha contestato l'effettività dei pagamenti tracciati fatti dal ricorrente per sostenere i corsi di formazione, non ipotizzando alcuna fattispecie di utilizzazione di fatture passive emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Nè l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'inerenza della formazione del personale all'attività economica svolta dalla ricorrente e la regolarità della procedura seguita per portare in detrazione il credito di imposta. Risulta provato e non contestato, inoltre, che il credito di imposta ammonta ad euro 56.913,75 e che fu regolarmente indicato nella dichiarazione dei redditi anno 2021 e portato in compensazione parziale nelle dichiarazioni relative ai successivi anni di imposta 2022 e 2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese di lite liquidate in euro 1500 per compensi oltre CUT, Iva e Cpa con attribuzione