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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere ha pronunziato all'udienza del 12 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 33 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1
difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Enzo
Morrico, Giosafat Rigano' e Raffaele Cioffi, tutti elettivamente domiciati presos lo studio del terzo in Potenza, al Piazzale Rizzo, n.12;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar Persona_1
del 5.08.2009 Rep. N.78152, dall' Avv.to Elio Cirigliano, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli, angolo via Rossini, presso Avvocatura
Distrettuale I.N.A.I.L.;
APPELLATO
OGGETTO: Azione di regresso - Appello avverso la sentenza n. 170/2022 pubblicata il
26 luglio 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda di regresso azionata dall' per difetto di legittimazione passiva di CP_1 Pt_1
per intervenuta prescrizione della pretesa;
nel merito per l'assoluta mancanza di
[...]
responsabilità dell'appellante ed in via subordinata, limitare la richiesta di recupero delle prestazioni nei soli limiti del danno civilistico subito dal lavoratore assicurato”;
Per l CP_1
Voglia l'adita Corte, rigettare l'appello perché infondato, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n.1124/65, depositato il 9
settembre 2020 l' agiva in regresso per recuperare la somma di euro 311.388,95, CP_1
indicata nell'attestazione di credito aggiornata in atti, oltre accessori come per legge,
2 corrisposta per il decesso di risalente al 19 febbraiuo 2013 per Persona_2
mesotelioma pleurico, patologia sviluppatasi per la sua esposizione alle fibre di amianto avvenuta nel corso del suo rapporto di lavoro presso NS ED negli anni dal 1070
al 1976.
Chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità civile della società convenuta e la relativa condanna alla restituzione delle somme erogate ed erogande.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione triennale e nel merito l'infondatezza della pretesa azionata.
All'udienza di discussione del 8 febbraio 2022, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, con sentenza n.170/2022, il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza accoglieva il ricorso e condannava la convenuta alla restituzione, in favore dell' , della somma CP_1
di euro 311.388,95 erogata in conseguenza della morte di , oltre Persona_3
interessi sulle somme erogate via via rivalutate, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in euro 5.377,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza il primo giudice, preliminarmente, respingeva le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, risultando dall'estratto conto previdenziale che la convenuta era stata datrice di lavoro del dal 1974 al 1976 e di prescrizione Per_2
triennale, considerato che la sentenza penale era stata depositata in data 12 settembre 2017
e l'azione di refgresso proposto con ricorso depositato in data 9 settembre 2020.
Quanto al merito, poneva in luce come all'esame della sentenza penale pronunciata dal
Tribunale di Milano risultava provato che il decesso per mesotelioma di si era Per_2
verificato a causa della sua esposizione alle fibre di amianto presso lo stabilimento di
Viale Sarca di Milano, ove egli aveva lavorato dal 1970 al 1976.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 25 gennaio 2023,
3 reiterando le eccezioni di di difetto di legittimazione passiva, di prescrizione e di decadenza e nel merito l'infondatezza della pretesa azionata dall'istituto, dovendosi escludere la sussistenza della prova del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e l'insorgenza del mesotelioma che aveva portato al decesso del . Per_2
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Costituitosi tempestivamente nei giudizi di gravame l' chiedeva il rigetto degli CP_1
appelli perché destituiti di ogni fondamento, con conferma della sentenza gravata e con ogni conseguenza in ordine alle spese.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto alla luce delle considerazioni qui di seguito esplicitate.
In via del tutto preliminare, occorre dire che presupposto dell'azione di regresso è che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio e la relativa azione può essere esperita a questa sola condizione, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile.
Il titolo della responsabilità civile del datore di lavoro si fonda sulla commissione di un reato perseguibile d'ufficio e non sulla sentenza penale che non ha valore costitutivo ma di accertamento.
Quando non sia iniziato alcun procedimento penale, il termine triennale, di cui all'art.112 del D.P.R. n.1124/1965, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione di regresso, con la quale l'istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro,
4 consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato (Cass.
Sez.Lav. n.5134 del 3.3.2011, n.21269 del 29.11.2012).
Questo è quanto afferma la Cassazione di recente rispetto al precedente orientamento che faceva decorrere il termine prescrizionale triennale dalla prescrizione o da altra causa estintiva del reato (Cass. N.968 del 21.1.2004).
Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte la sentenza penale era stata pubblicata il 12 settembre 2017 ed il giudizio di primo grado veniva incardinato il il 9 settembre
2020, dovendosi, inoltre aggiungere che detto termine triennale non è di prescrizione ma di decadenza, così potendosi individuare il dies ad quem nella data di deposito del ricorso di regresso e non in quella successiva di notifica alla convenuta.
Proseguendo nella disamina, relativamente alla reiterata eccezione di difetto di legittimazione passiva di , deve porsi in luce che, al di là del contenuto Parte_1
dell'estratto conto previdenziale allegato in atti, la stessa sentenza penale del Tribunale di
Milano da' atto che nello stabilimento di Milano, sito in Viale Sarca, n.336 alla
[...]
era subentratta e facenti Parte_2 CP_2 Controparte_3
parte del C.d.A. che succedette a nella titolarità e gestione dello Parte_2
stabilimento a partire dal 1980, tant'è che il giudizio penale sfociato nella sentenza in oggetto ha visto il coinvolgimento, quali coimputati, ache dei vertici . Pt_1
Si legge, infatti, nella sentenza “Per avere e di seguito Parte_2 Pt_1
attraverso i preposti e destinatari di pronuncia di
[...] CP_4 CP_5
proscioglimento per estinzione del reato per morte di , pur avendo Per_2
apparentemente disposto l'avviamento della sostituzione dei coibenti in amianto, omesso di curare l'effettiva attuazione delle misure adottate e, comunque consentendo, fino al
1985, ed ampiamente utilizzati dai lavoratori, evidentemente non o scarsamente informati, che fossero presenti nell'ambiente di lavoro strumenti di produzione e di protezione individuale contenenti amianto, con ciò ponendo in essere cause contemplate dall'art.41
c.p., ciascuna idonea a cagionare o accellerare l'evento morte, in considerazione del fatto che, secondo le acquisizioni scientifiche e epidemiologiche più aggiornate, l'esposizione prootratta nel tempo a fibre di amianto contribuisce ad incrementare il rischio di
5 insorgenza del mesotelioma, così cagionando le morti causalmente riconducibili a inalazioni di fibre di amianto subite nel periodo dal 1973 al 1985”.
Deve, inoltre, segnalarsi che la stessa appellante espone nel suo atto introduttivo che il 28 aprile 1989 conferiva il complesso aziendal di Viale sarca ad Controparte_3
NS ABB Componenti che nel 1994 si fondeva in Parte_1
Passando all'esame del merito, occorre, in via generale, evidenziare che la responsabilità civile del datore di lavoro è stabilita dall'art.2087 c.c. in forza del quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio della sua impresa, le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ed incombe sul datore di lavoro l'onere di aver adottato, in adempimento degli obblighi della norma citata, le misure che, per l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore e tutte le misure prescritte dalle norme antinfortunistiche, norme,
l'inosservanza delle quali, è sufficiente a dimostrare la colpa del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio del lavoratore.
Ed ancora la responsabilità del datore di lavoro può essere accertata anche quando non siano violate specifiche norme di prevenzione.
Nel caso in esame, la responsabilità di quale responsabile civile, ha Parte_1
trovato ampia conferma nella sentenza penale del Tribunale di Milano in atti, in cui si legge, quanto alla posizione del lavoratore deceduto , come egli Persona_3
entrava in nel 1970 all'età di 22 anni quale saldatore fino al 30 Parte_2
giugno 1976 e, questi sei anni e mezzo, sono stati gli unici in cui il lavoratore ha inalato in modo significativo fibre di amianto, decedendo per mesotelioma pleurico il 19 febbraio
2013 ossia 37 anni dopo la cessazione dell'esposizione e con una latenza convenzionale di 41 anni.
Il giudice penale, quindi, si è posto il problema di affrontare la questione della sussistenza della prova del nesso causale, concludendo nel senso che se, da una parte, il caso Per_2
non era condizionato da alcun effetto accelleratore, essendo assai circoscitta nel tempo l'unica esposizione, allo stesso tempo, la latenza di 41 anni nel caso in esame non poteva considerarsi significativamente diversa da altri decessi di altri lavoratoro, così facendo
6 presente che per il lavoratore la latenza era stata di anni 50; 67 anni per Pt_3 Pt_4
e 53 per . Pt_5
“Nel caso in esame trova conferma la tesi della maggiore rilevanza eziologica delle prime esposizioni e della sufficienza di pochi anni di esposizione, 5 o 10 secondo le stime più accreditate, per determinare l'insorgenza della malattia ed, infine, l'incontrollata operatività dell'ìefeftto acceleratore”.
Per tutte le considerazioni espresse l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 - scaglione da euro
260.001,00 ad euro 520.000,00 paramero minimo epurato della fase istruttoria .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 33 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
in persona del Direttore p.t, avverso la sentenza n. 170/2022 del
[...]
7 (dr.Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 luiglio 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'istituto appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 7.120,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/2002.
Potenza, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere ha pronunziato all'udienza del 12 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 33 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1
difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Enzo
Morrico, Giosafat Rigano' e Raffaele Cioffi, tutti elettivamente domiciati presos lo studio del terzo in Potenza, al Piazzale Rizzo, n.12;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar Persona_1
del 5.08.2009 Rep. N.78152, dall' Avv.to Elio Cirigliano, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli, angolo via Rossini, presso Avvocatura
Distrettuale I.N.A.I.L.;
APPELLATO
OGGETTO: Azione di regresso - Appello avverso la sentenza n. 170/2022 pubblicata il
26 luglio 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda di regresso azionata dall' per difetto di legittimazione passiva di CP_1 Pt_1
per intervenuta prescrizione della pretesa;
nel merito per l'assoluta mancanza di
[...]
responsabilità dell'appellante ed in via subordinata, limitare la richiesta di recupero delle prestazioni nei soli limiti del danno civilistico subito dal lavoratore assicurato”;
Per l CP_1
Voglia l'adita Corte, rigettare l'appello perché infondato, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n.1124/65, depositato il 9
settembre 2020 l' agiva in regresso per recuperare la somma di euro 311.388,95, CP_1
indicata nell'attestazione di credito aggiornata in atti, oltre accessori come per legge,
2 corrisposta per il decesso di risalente al 19 febbraiuo 2013 per Persona_2
mesotelioma pleurico, patologia sviluppatasi per la sua esposizione alle fibre di amianto avvenuta nel corso del suo rapporto di lavoro presso NS ED negli anni dal 1070
al 1976.
Chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità civile della società convenuta e la relativa condanna alla restituzione delle somme erogate ed erogande.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione triennale e nel merito l'infondatezza della pretesa azionata.
All'udienza di discussione del 8 febbraio 2022, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, con sentenza n.170/2022, il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza accoglieva il ricorso e condannava la convenuta alla restituzione, in favore dell' , della somma CP_1
di euro 311.388,95 erogata in conseguenza della morte di , oltre Persona_3
interessi sulle somme erogate via via rivalutate, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in euro 5.377,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza il primo giudice, preliminarmente, respingeva le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, risultando dall'estratto conto previdenziale che la convenuta era stata datrice di lavoro del dal 1974 al 1976 e di prescrizione Per_2
triennale, considerato che la sentenza penale era stata depositata in data 12 settembre 2017
e l'azione di refgresso proposto con ricorso depositato in data 9 settembre 2020.
Quanto al merito, poneva in luce come all'esame della sentenza penale pronunciata dal
Tribunale di Milano risultava provato che il decesso per mesotelioma di si era Per_2
verificato a causa della sua esposizione alle fibre di amianto presso lo stabilimento di
Viale Sarca di Milano, ove egli aveva lavorato dal 1970 al 1976.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 25 gennaio 2023,
3 reiterando le eccezioni di di difetto di legittimazione passiva, di prescrizione e di decadenza e nel merito l'infondatezza della pretesa azionata dall'istituto, dovendosi escludere la sussistenza della prova del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e l'insorgenza del mesotelioma che aveva portato al decesso del . Per_2
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Costituitosi tempestivamente nei giudizi di gravame l' chiedeva il rigetto degli CP_1
appelli perché destituiti di ogni fondamento, con conferma della sentenza gravata e con ogni conseguenza in ordine alle spese.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto alla luce delle considerazioni qui di seguito esplicitate.
In via del tutto preliminare, occorre dire che presupposto dell'azione di regresso è che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio e la relativa azione può essere esperita a questa sola condizione, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile.
Il titolo della responsabilità civile del datore di lavoro si fonda sulla commissione di un reato perseguibile d'ufficio e non sulla sentenza penale che non ha valore costitutivo ma di accertamento.
Quando non sia iniziato alcun procedimento penale, il termine triennale, di cui all'art.112 del D.P.R. n.1124/1965, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione di regresso, con la quale l'istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro,
4 consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato (Cass.
Sez.Lav. n.5134 del 3.3.2011, n.21269 del 29.11.2012).
Questo è quanto afferma la Cassazione di recente rispetto al precedente orientamento che faceva decorrere il termine prescrizionale triennale dalla prescrizione o da altra causa estintiva del reato (Cass. N.968 del 21.1.2004).
Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte la sentenza penale era stata pubblicata il 12 settembre 2017 ed il giudizio di primo grado veniva incardinato il il 9 settembre
2020, dovendosi, inoltre aggiungere che detto termine triennale non è di prescrizione ma di decadenza, così potendosi individuare il dies ad quem nella data di deposito del ricorso di regresso e non in quella successiva di notifica alla convenuta.
Proseguendo nella disamina, relativamente alla reiterata eccezione di difetto di legittimazione passiva di , deve porsi in luce che, al di là del contenuto Parte_1
dell'estratto conto previdenziale allegato in atti, la stessa sentenza penale del Tribunale di
Milano da' atto che nello stabilimento di Milano, sito in Viale Sarca, n.336 alla
[...]
era subentratta e facenti Parte_2 CP_2 Controparte_3
parte del C.d.A. che succedette a nella titolarità e gestione dello Parte_2
stabilimento a partire dal 1980, tant'è che il giudizio penale sfociato nella sentenza in oggetto ha visto il coinvolgimento, quali coimputati, ache dei vertici . Pt_1
Si legge, infatti, nella sentenza “Per avere e di seguito Parte_2 Pt_1
attraverso i preposti e destinatari di pronuncia di
[...] CP_4 CP_5
proscioglimento per estinzione del reato per morte di , pur avendo Per_2
apparentemente disposto l'avviamento della sostituzione dei coibenti in amianto, omesso di curare l'effettiva attuazione delle misure adottate e, comunque consentendo, fino al
1985, ed ampiamente utilizzati dai lavoratori, evidentemente non o scarsamente informati, che fossero presenti nell'ambiente di lavoro strumenti di produzione e di protezione individuale contenenti amianto, con ciò ponendo in essere cause contemplate dall'art.41
c.p., ciascuna idonea a cagionare o accellerare l'evento morte, in considerazione del fatto che, secondo le acquisizioni scientifiche e epidemiologiche più aggiornate, l'esposizione prootratta nel tempo a fibre di amianto contribuisce ad incrementare il rischio di
5 insorgenza del mesotelioma, così cagionando le morti causalmente riconducibili a inalazioni di fibre di amianto subite nel periodo dal 1973 al 1985”.
Deve, inoltre, segnalarsi che la stessa appellante espone nel suo atto introduttivo che il 28 aprile 1989 conferiva il complesso aziendal di Viale sarca ad Controparte_3
NS ABB Componenti che nel 1994 si fondeva in Parte_1
Passando all'esame del merito, occorre, in via generale, evidenziare che la responsabilità civile del datore di lavoro è stabilita dall'art.2087 c.c. in forza del quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio della sua impresa, le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ed incombe sul datore di lavoro l'onere di aver adottato, in adempimento degli obblighi della norma citata, le misure che, per l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore e tutte le misure prescritte dalle norme antinfortunistiche, norme,
l'inosservanza delle quali, è sufficiente a dimostrare la colpa del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio del lavoratore.
Ed ancora la responsabilità del datore di lavoro può essere accertata anche quando non siano violate specifiche norme di prevenzione.
Nel caso in esame, la responsabilità di quale responsabile civile, ha Parte_1
trovato ampia conferma nella sentenza penale del Tribunale di Milano in atti, in cui si legge, quanto alla posizione del lavoratore deceduto , come egli Persona_3
entrava in nel 1970 all'età di 22 anni quale saldatore fino al 30 Parte_2
giugno 1976 e, questi sei anni e mezzo, sono stati gli unici in cui il lavoratore ha inalato in modo significativo fibre di amianto, decedendo per mesotelioma pleurico il 19 febbraio
2013 ossia 37 anni dopo la cessazione dell'esposizione e con una latenza convenzionale di 41 anni.
Il giudice penale, quindi, si è posto il problema di affrontare la questione della sussistenza della prova del nesso causale, concludendo nel senso che se, da una parte, il caso Per_2
non era condizionato da alcun effetto accelleratore, essendo assai circoscitta nel tempo l'unica esposizione, allo stesso tempo, la latenza di 41 anni nel caso in esame non poteva considerarsi significativamente diversa da altri decessi di altri lavoratoro, così facendo
6 presente che per il lavoratore la latenza era stata di anni 50; 67 anni per Pt_3 Pt_4
e 53 per . Pt_5
“Nel caso in esame trova conferma la tesi della maggiore rilevanza eziologica delle prime esposizioni e della sufficienza di pochi anni di esposizione, 5 o 10 secondo le stime più accreditate, per determinare l'insorgenza della malattia ed, infine, l'incontrollata operatività dell'ìefeftto acceleratore”.
Per tutte le considerazioni espresse l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 - scaglione da euro
260.001,00 ad euro 520.000,00 paramero minimo epurato della fase istruttoria .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 33 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
in persona del Direttore p.t, avverso la sentenza n. 170/2022 del
[...]
7 (dr.Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 luiglio 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'istituto appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 7.120,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/2002.
Potenza, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente