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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/09/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2248/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Miotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, via Alsazia 3 (PEC Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Mestre Venezia, via Bruno Maderna 7 (PEC
Email_2
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
1 rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Beghin e dall'avv. Sara Baldon ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Camposampiero (PD), Piazza Vittoria n. 6/3 (PEC
Email_3
(C.F. ) CP_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Angelantonio Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, via Zabarella n. 64 (PEC Email_4
APPELLATI oggetto: appello avverso la sentenza n. 1952/2023 del 11/10/2023 del Tribunale di Padova
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni diversa e contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello, per la completa riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova n. 1952/2023 pubblicata il 11.10.2023 e conseguentemente:
- nel merito: ad integrale riforma della sentenza impugnata, accertata l'assenza di prova dei fatti come lamentati ex adverso, nonché l'insussistenza di un valido nesso di causa tra le condotte e gli eventi lamentati, accertata comunque la diligenza dell'operato dei sanitari della convenuta, dichiararsi la mancanza di responsabilità dei sanitari dell' , Parte_3
respingersi ogni avversa domanda formulata nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque indimostrata, mandandosi conseguentemente la convenuta assolta da ogni pretesa avversa, per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertata responsabilità dell' Pt_1
appellante, in riforma e modifica comunque della sentenza appellata, accertare e dichiarare
2 comunque la mancanza di solidarietà passiva tra gli enti coinvolti ( e Parte_3
RSA Centro Servizi per Anziani di ), ridimensionarsi in ogni caso grandemente la CP_2
quantificazione del danno da liquidarsi e mantenersi comunque ogni obbligo risarcitorio in stretta proporzione al grado accertato di responsabilità ed ai soli reali danni subiti, direttamente collegabili con la condotta oggetto di censura e per la sola quota di responsabilità eventualmente accertata a carico della convenuta , con distinzione Pt_3
espressa dell'eventuale parte di responsabilità attribuibile all' convenuta ed Parte_3
alla RSA di;
CP_2
- in via istruttoria: Alla luce dei vizi e delle lacune che inficiano la CTU medico-legale svolta in seno all'accertamento tecnico preventivo, si chiede venga disposta la rinnovazione della CTU, con attribuzione dell'incarico a specialisti diversi, affinché venga accertata la mancanza di responsabilità della appellante e l'impossibilità scientifica di dimostrare che la frattura subita dalla signora alla testa del femore avvenne a causa della caduta occorsa in CP_1
ospedale il 26.9.2014 ovvero a causa di altro trauma verificatosi nelle giornate precedenti, a seguito del quale era stata in effetti richiesta l'indagine diagnostica eseguita il 26.9.2014 stesso.
Il CTU dovrà inoltre valutare la situazione pregressa e concomitante della paziente, nonché il decadimento delle condizioni negli anni a seguire il sinistro, anche indipendentemente dalla frattura riportata ovvero comunque dal ritardo diagnostico lamentato.
Il CTU dovrà infine riferire compiutamente su tutte le osservazioni già avanzate dai CCTTPP di parte resistente in seno alle operazioni peritali effettuate in ATP, nonché a quelle indicate dalla difesa dell' in seno alle note autorizzate depositate a seguito della CTU, Parte_3
nella medesima sede.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
3 Per l'appellata : Controparte_1
Nel merito
Respingersi l'appello proposto dall' avverso la sentenza n.1952/2023 Parte_3
del Tribunale di Padova in quanto inammissibile nonché del tutto infondato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza stessa e, quindi, la condanna di , in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra
[...]
dell'importo di € 278.648,01 oltre alla rivalutazione monetaria in base CP_1
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi (dalla domanda al tasso di cui all'art.1284, 4° comma c.c.) sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- In ogni caso accertata e dichiarata la responsabilità di – ora Controparte_4 Parte_3
– in relazione agli eventi di cui è causa, condannarsi , in
[...] Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di
[...]
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a seguito degli CP_1
stessi, danni da liquidarsi nell'importo riconosciuto nella sentenza n.1952/2023 del Tribunale di Padova o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi (dalla domanda al tasso di cui all'art.1284, 4° comma c.c.) sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi del giudizio, nella misura già liquidata quanto al primo grado con conferma per le spese di CTU e la liquidazione delle spese di CTP nonché delle spese e competenze per il procedimento ex art.696 bis c.p.c., oltre al 15% rimborso spese generali e con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte appellata che dichiarano di aver anticipato le spese.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si dichiara che con la presente comparsa di costituzione e risposta non è stato proposto
4 appello incidentale né è stato mutato il valore della controversia.
In via istruttoria
- Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU formulata da parte appellante per tutti i motivi sopra esposti.
- Se ritenuto si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio per quanto non espletato.
Per l'appellato Di : Controparte_2 CP_2
NEL MERITO:
Ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigettarsi l'appello in quanto infondato e in ogni caso dichiararsi l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al di Controparte_2
per i fatti di cui al presente giudizio. CP_2
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità in capo al Controparte_2
di per i fatti di cui al presente giudizio, accertarsi e dichiararsi il concorso
[...] CP_2
colposo dell' e la percentuale di responsabilità del Parte_4 Controparte_2
di e, per l'effetto, contenere l'eventuale condanna del
[...] CP_2 Controparte_2
di nei limiti minimi di stretta giustizia sulla base delle risultanze di
[...] CP_2
causa.
Nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo al Controparte_2
di per i fatti di cui al presente giudizio, condannarsi la compagnia
[...] CP_2
assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare il CP_3
di da qualsiasi pretesa e/o condanna a quest'ultimo Controparte_2 CP_2
imputato e a rifondere integralmente spese e compensi di lite per il presente giudizio e per il
5 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1197/2019 R.G. avanti al Tribunale di Padova, oltre accessori di legge.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, compresi quelli maturati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1197/2019 R.G. avanti al Tribunale di
Padova.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. e non ammesse.
Per l'appellata : CP_3
Contrariis reiectis,
- nel merito: rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1
per le ragioni esposte in causa e comunque confermarsi la sentenza di primo grado n.
1952/2023 Tribunale di Padova;
- in subordine, senza pregiudizio per le suesposte conclusioni, si ripropongono le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio ovvero:
- in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi la carenza di interesse in capo all'
[...]
– già all'estensione del contraddittorio nei confronti di Parte_1 Controparte_4 [...]
di ; Controparte_2 CP_2
- nel merito: rigettare le domande da chiunque avanzate nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare le Controparte_2
domande avanzate dal di nei confronti di;
Controparte_2 CP_2 CP_3
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti di di , accertarsi il grado di Controparte_2 CP_2
6 responsabilità ascrivibile in capo a detta parte resistente e limitarsi la condanna della stessa nei limiti dell'accertato grado di responsabilità, nonché nella misura rigorosamente accertata e riconosciuta in causa, il tutto tenuto conto e con detrazione di quanto già erogato e/o erogando da nonché da Compagnie Assicuratrici private alla Controparte_5
sig.ra in relazione ai fatti per cui è causa, limitando la condanna di Controparte_1
a manlevare il di nei soli limiti dei patti e delle CP_3 Controparte_2 CP_2
condizioni di polizza, con ogni scoperto, franchigia, massimale e solo laddove la polizza e relativa garanzia assicurativa siano operanti ed operative nella fattispecie de qua;
- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio da in Comparsa di CP_3
costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
1, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- in ogni caso:
- spese e compensi di lite rifusi per entrambi i gradi di giudizio ed il procedimento ex art. 696- bis cp.c. n. 1197/19 R.G. Tribunale di Padova, spese generali 15%, cpa e iva comprese;
- rigettarsi ogni domanda di rifusione delle spese legali dovesse ritenersi avanzata nei confronti di . Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato , residente Controparte_1
presso il di dal 25.06.2013, agiva innanzi al Tribunale di Controparte_2 CP_2
Padova nei confronti dell' (già ) al fine di sentir Parte_3 Controparte_4
accertare la responsabilità di questa per il sinistro occorsole il 26.09.2014, allorchè cadeva dal lettino radiologico all'interno della sala raggi dell'Ospedale di ove si trovava per CP_2
7 una visita di controllo, mentre il tecnico la stava posizionando, riportando la frattura del femore sinistro, ed ottenere il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il ricorso era notificato ai fini di litis denuntiatio anche al di e Controparte_2 CP_2
ad che avevano partecipato al procedimento di ATP svoltosi prima CP_3
dell'instaurazione della causa di merito.
Si costituiva in giudizio l' , negando ogni responsabilità in ordine al Parte_4
denunciato sinistro, sul presupposto che il trauma all'anca si fosse in realtà verificato prima del 26.09.2014 e fosse all'origine dell'invio della sig.ra al nocosomio per CP_1
l'indagine radiografica, nonché chiamando in causa il Centro Servizi predetto, indicato quale terzo corresponsabile, per ottenere, in denegato caso di accoglimento delle domande della ricorrente, la propria liberazione dalla quota di responsabilità direttamente riconducibile alla condotta del chiamato.
Si costituiva anche il di (di seguito, per brevità, Controparte_2 CP_2 CP_2
, opponendosi a qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti, evidenziando che
[...]
non era provato, né ex adverso dedotto, alcun evento traumatico in data anteriore al
26.09.2014 e che nessuna negligenza poteva essergli imputata per l'assistenza prestata successivamente all'attrice.
Chiamata in causa dal Centro Servizi, si costituiva infine eccependo CP_3
preliminarmente la carenza d'interesse in capo alla resistente all'estensione del Parte_3
contraddittorio nei confronti di Centro Servizi, aderendo, nel merito, alle contestazioni dell'assicurato in ordine alla ricostruzione della vicenda offerta dalla stessa e Parte_3
chiedendo in ogni caso di contenere l'eventuale manleva entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza.
8 2. La causa, una volta disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e l'assunzione di testimoni e, all'esito, veniva definita con la sentenza n. 1952/2023 del 11/10/2023, con cui il Tribunale di Padova, accertata la responsabilità esclusiva dell in ordine all'evento lesivo, la Parte_3
condannava a versare in favore della danneggiata un risarcimento di € 278.648,01, oltre rivalutazione ed interessi, con spese di lite liquidate interamente a carico della stessa, sia nel rapporto con la ricorrente, sia nel rapporto con il chiamato Centro Servizi.
A tale convincimento il Tribunale perveniva sulla base dei seguenti plurimi rilievi: a) dal diario clinico tenuto presso il Centro Servizi non emergeva alcuna caduta o altro trauma patito dalla ricorrente in epoca anteriore all'indagine radiografica del mattino del 26.09.2014, laddove era provato dal verbale relativo al ricovero in pronto soccorso, e non era in ogni caso contestato da alcuna parte, che quel giorno, all'interno della sala raggi, la sig.ra era CP_1
caduta dal lettino radiologico;
b) il perito d'ufficio aveva accertato il nesso tra il danno e le condotte colpose dei sanitari dell'Ospedale di Monselice, per non aver esercitato la necessaria sorveglianza correlata alle condizioni cliniche preesistenti della paziente nel corso delle manovre necessarie per l'esecuzione delle indagini radiografiche e per non aver eseguito, poi, nel pomeriggio, all'accesso al pronto soccorso della paziente, nuove indagini radiografiche, che avrebbero consentito di accertare la frattura procurata dalla caduta del mattino, escludendo ogni responsabilità del Centro Servizi, visto che “l'ipotesi di un evento traumatico fratturativo al femore avvenuto presso la casa di riposo non è sostenuto da alcun elemento di competenza tecnica”; c) i testi e confermavano che già dal giorno successivo Tes_1 Tes_2
all'evento la sig.ra lamentava dolori. CP_1
3. Avverso la sentenza ha interposto appello l' chiedendo la Parte_3
rinnovazione della CTU ed articolando quattro motivi di gravame, ovvero:
9 1. manifesta contraddittorietà della sentenza, vizi logici, lacune e insussistenza della motivazione per errata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della CTU, e conseguente nullità della sentenza;
2. manifesta contraddittorietà della sentenza, vizi logici, lacune e insussistenza della motivazione;
violazione dell'art 2697 c.c.; erronea valutazione delle prove;
conseguente nullità della sentenza;
3. errata quantificazione del danno;
4. erroneità nell'attribuzione delle spese di lite.
Si sono separatamente costituiti nel presente grado gli appellati , Controparte_1
e , tutti contestando gli assunti sottesi ai motivi di gravame ed CP_2 CP_3
insistendo per il rigetto dell'appello.
4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 09.05.2025 e del 13.05.2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 02.07.2025.
5. Con il primo motivo l'appellante si duole che il giudice di prime cure – aderendo acriticamente alle conclusioni del CTU, affette, in ipotesi, da vizi logici e contraddizioni - non abbia tenuto conto del fatto che la sig.ra si sottoponeva all'accertamento CP_1
radiografico del 26.09.2014 su prescrizione di un medico del Centro Servizi nel sospetto di una frattura ed abbia ritenuto il nesso di causa tra i fatti lamentati e l'evento fratturativo nonostante “la mancanza della prova rigorosa del fatto che la frattura fosse avvenuta proprio durante l'esecuzione dell'esame Rx de quo”, e che, inoltre, non abbia svolto alcuna considerazione in merito ai profili di responsabilità riconducibili in capo al personale del
Centro Servizi, che, nonostante il grave deficit motorio sofferto dall'ospite a causa della pregressa emisindrome sinistra, non si premuniva di assicurare la presenza di un
10 accompagnatore con personale ausiliario della struttura/familiare all'indagine radiografica del
26.09.2014, non informava la struttura ricevente della condizioni della paziente che ne aumentavano il rischio di caduta ed in ultimo, dopo la data predetta, non sottoponeva prontamente ad ulteriori accertamenti l'ospite, seppur registrando nel diario clinico il quadro doloroso riportato dalla paziente, dal 03.10.2014 e fino al 14.10.2014.
Con lo stesso motivo, poi, l'appellante critica la valutazione in punto di quantum del risarcimento, fondata sulle risultanze della CTU, che erano invece, a suo parere, erronee, poichè il CTU riconosceva un periodo di 90 gg di inabilità temporanea totale e quantificava l'incremento del pregiudizio biologico attribuibile ai postumi permanenti derivati dalla condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale nel 25 %, senza considerare che si trattava di paziente già istituzionalizzata e che gli esiti di artroprotesi d'anca erano sovrapponibili a quelli previsti per la prima fascia dei barèmes di riferimento (che prevedevano un danno biologico del 15-18%), in assenza di ogni compromissione deambulatoria, correlata, nel caso, “non tanto agli esiti della frattura quanto piuttosto agli esiti del pregresso evento ischemico”.
6. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza là dove afferma che
“nessuna prova è stata raccolta in merito ad eventuali traumi precedenti alla data del
26.09.2014” e che “nel diario clinico si legge esclusivamente che la signora riferiva dolore all'anca e al femore sinistro, motivo per cui era richiesta dal medico curante una visita radiologica”, con ciò violando le regole sul riparto dell'onere probatorio, in base alle quali non spettava all' di provare l'insussistenza di altri traumi, ma alla ricorrente di Parte_3
dimostrare lo svolgimento dei fatti ed il nesso di causa con il danno.
Inoltre l'appellante lamenta che il Tribunale abbia trascurato una serie di elementi probatori idonei a supportare la tesi che la ricorrente si era già procurata la frattura presso la RSA qualche giorno prima dell'indagine radiologica, e precisamente: le dichiarazioni testimoniali di
11 in base alle quali la sig.ra lamentava dolori anche il giorno prima Tes_3 CP_1
dell'esame diagnostico;
le risultanze del diario clinico del che in data CP_2
17.09.2014 registrava “ancora dolenzia ad anca e femore sin. Richiesto rx”; la deposizione del tecnico LO , secondo cui “mi è stato riferito che la signora aveva già una Per_1
frattura al collo del femore ed è stata adagiata sul lettino radiografico con l'ausilio di un tappetino scorrevole;
non c'era nessuno in ambulatorio” e “escludo la circostanza (la caduta dal lettino). Preciso che la signora era molto magra e sono stati posizionati dei cuscini per stabilizzarla, quando mi sono allontanato per andare alla mia postazione la signora si è girata
e ha buttato fuori la gamba lato sinistro;
ho riposizionato la gamba e ho effettuato la radiografia”.
7. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità e contraddittorietà della quantificazione del danno, cui il giudice è pervenuto in adesione alle conclusioni del CTU, il quale attribuiva una percentuale di danno biologico differenziale esorbitante, pari al 25 %, non tenendo conto del fatto che la sig.ra era già invalida al 100% per esiti di CP_1
ictus e che, pertanto, la sua situazione clinica e la sua capacità deambulatoria erano già gravemente compromesse, tanto che nella sentenza si affermava la necessità di sorvegliare la paziente.
8. Con il quarto motivo l'appellante impugna la statuizione relativa alle spese di lite, deducendone l'erroneità, chiedendone la modifica in mancanza di ogni responsabilità dell' . Parte_3
9. I primi due motivi, strettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
Il Collegio ritiene infatti che la sentenza non sia affetta da alcun vizio argomentativo e che il giudizio di responsabilità dell' si fondi su una corretta valutazione delle risultanze Parte_3
12 processuali, operata nel rispetto delle regole sulla distribuzione dell'onere della prova sottese alla fattispecie dedotta, vertente in materia di responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione.
Inoltre, si anticipa sin d'ora che la CTU esperita in sede di ATP è da considerarsi esente da vizi logici ed esaustiva, sicchè l'istanza di rinnovazione avanzata con l'atto d'impugnazione va respinta.
Andando ad esaminare la comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado dall'odierna appellante, risulta innanzitutto confermato che la caduta dal lettino del reparto di radiologia non sia stata contestata e che, anzi, la stessa l'abbia così riportata: Parte_3
“Una volta giunta nella stanza dell'esame diagnostico e stesa sul lettino, la paziente si girava e purtroppo cadeva a terra, non riuscendo ad ancorarsi né a tenersi in equilibrio.
Fortunatamente il personale ospedaliero riusciva ad attutire la caduta cercando di trattenere la signora, accompagnandola a terra con uno scivolamento” (nello stesso senso v. scheda di segnalazione incidente, doc. 2 convenuta ). Parte_3
A fronte di questo non può l'appellante negare l'occorso nella presente sede, per la prima volta, come sembrerebbe evincibile dal richiamo delle dichiarazioni testimoniali del tecnico LO , ponendo con ciò in essere una contestazione tardiva, inammissibile in virtù Per_1
delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.
Peraltro, la sentenza richiama comunque il verbale di Pronto soccorso del 26.09.2014, ove pure è riportata la caduta accidentale all'interno del reparto di radiologia (doc. 6 ricorrente),
e, lungi dall'ignorarla, esclude espressamente l'attendibilità della deposizione di _4
, il quale, nel negare l'accadimento, contraddice la stessa ricostruzione offerta
[...]
dall'appellante e, là dove afferma che v'era una frattura preesistente, rende una dichiarazione
13 de relato connotata da assoluta genericità e imprecisione, neppure indicando la persona che gli avrebbe riferito il fatto.
Contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di gravame, poi, la danneggiata ha compiutamente assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato non solo l'evento traumatico e le condotte dei sanitari dell'Ospedale di , ma anche il nesso di CP_2
causalità con il danno, e ciò a mezzo dei documenti e della CTU.
In particolare, il perito d'ufficio ha chiaramente affermato che “tutti gli elementi di competenza tecnica confermano l'esistenza di un rapporto eziologico diretto tra frattura femorale e trauma del 26.09.2014”, dato che “l'esame del 14.10.2014 evidenzia un quadro fratturativo recente con iniziali fenomeni riparativi le cui caratteristiche morfologiche risultano pienamente compatibili con l'evento traumatico del 26.09.2014”, evidenziando anche che
“l'ipotesi di un evento traumatico fratturativo al femore avvenuto presso la casa di riposo non
è sostenuta da alcun elemento di competenza tecnica”.
In effetti, irrilevante, e non certo decisiva, si palesa l'annotazione contenuta nel diario clinico del circa la dolenzia lamentata dall'ospite all'anca e al femore il 17.09.2014, CP_2
che di per sé non implica una diagnosi in merito alle relative cause e non comprova una possibile diversa eziologia della frattura, come sottolineato dal primo giudice, che si è puntualmente confrontato con la tesi difensiva dell' , ben esplicitando le ragioni Parte_3
per cui la tesi non poteva avere alcun seguito, dato che l'ipotesi alternativa di un trauma verificatosi qualche giorno prima rispetto alla data del 26.09.2014 non aveva ricevuto alcuna conferma positiva dalle risultanze acquisite al giudizio, neppure dal diario clinico della RSA, ove non v'era traccia di caduta o altro.
Congruo è anche l'apprezzamento in ordine al comportamento tenuto dal CP_2
prima e dopo la caduta, ritenuto dal Tribunale esente da qualsivoglia censura.
14 Infatti, quanto alla pretesa culpa in vigilando della RSA, l'appellante si limita a ripetere le argomentazioni svolte nel primo grado, senza in realtà confrontarsi con i rilievi contenuti nella sentenza, che appaiono invece dirimenti per escludere la responsabilità della chiamata, evidenziando che la ricorrente era in grado di esprimersi sul proprio stato di salute, come dimostrato dalle diverse annotazioni sul diario clinico tenuto presso la RSA, che l' era Pt_1
perfettamente a conoscenza delle condizioni fisiche della stessa, come da segnalazione d'incidente (“la paziente non era in grado di deambulare a causa di un'emiparesi”, doc. 2 convenuta) e che, per altro verso, il sinistro si era verificato all'interno del reparto di radiografia, dove l'obbligo di sorveglianza non poteva che gravare, a prescindere dall'eventuale presenza di accompagnatori del Centro Anziani, in capo al personale dell'Ospedale, come concluso anche dal CTU.
Ed ancora, il ritardo diagnostico calcolato dal CTU in 18 giorni non può essere certo imputato al personale del visto che questo non poteva che confidare nei referti rilasciati CP_2
dall'Ospedale in ben due frangenti, sia in occasione dell'accesso al mattino del 26.09.2014, sia in occasione dell'accesso del pomeriggio al Pronto soccorso nel pomeriggio del 26.09.2014.
Né in altro senso può valorizzarsi, come fa ancora una volta l'appellante, il contenuto del diario clinico della RSA, dal quale – a parte la segnalazione del 02.10.2014 circa il fatto che la degente riferiva “ancora lieve dolore alla gamba sx” dopo la caduta – non emerge nessuna annotazione di dolori all'anca fino al 08.10.2024, quando, infatti, veniva richiesta la visita antalgica, cui si procedeva il successivo 14 ottobre, in uno alla rx bacino.
10. Sono altresì infondate le critiche opposte alla quantificazione del danno non patrimoniale esposte nella seconda parte del primo motivo e con il terzo motivo, che vanno disattesi.
Sul punto l'appellante reitera sostanzialmente le osservazioni alla bozza di CTU formulate dal suo CTP, che, tuttavia, risultano già compiutamente e condivisibilmente riscontrate dal CTU, il
15 quale ha precisato: “trattasi di soggetto che a causa di mancata doverosa assistenza e del ritardo diagnostico ha perso totalmente l'autonomia locomotoria residua. Pertanto la quantificazione dei reliquati anatomo-funzionali derivati eziologicamente dal sinistro ha tenuto conto della complessiva incidenza disfunzionale direttamente conseguita dall'evento del 26.09.2014. (…) Considerando le caratteristiche del soggetto in esame, in una prospettiva doverosamente tecnica e dinamica, discende la valenza incrementale dell'invalidità, che risulta modificata in relazione alla riduzione funzionale accertata e allo stato anteriore preesistente.
Quantificare le conseguenze permanenti di danno derivate dall'artroprotesi d'anca in modo acritico, ancorandosi ad alcuni aspetti tabellari, senza valutare sia gli aspetti disfunzionali clinicamente rilevanti ed evidenziabili obiettivamente, sia il secondario pregiudizio globale strettamente correlato, non è coerente con i valori tabellari e con la semeiologia medico- legale, in quanto viene tralasciato il significato funzionale dell'incidenza globale sulla persona”.
Il CTU, quindi, sia nell'accertamento del periodo d'inabilità, sia nella quantificazione della percentuale del danno biologico, ha tenuto conto della situazione pregressa della ricorrente e le sue conclusioni non paiono affatto inficiate dall'assunto, ribadito nel gravame, che la capacità deambulatoria della danneggiata era già interamente compromessa dagli esiti dell'ictus sofferto nel 2012, risultando invece comprovato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, non solo dai famigliari, e ma anche CP_7 Tes_3
dall'allora direttrice della RSA, , che, in epoca antecedente al 26.9.2014, Controparte_8
la sig.ra , seppur non camminava da sola, aveva una certa autonomia dalla CP_1
carrozzina al letto, partecipava alle attività ricreative organizzate dalla RSA, seguiva un percorso riabilitativo e durante il fine settimana trascorreva la giornata fuori con i famigliari,
16 mentre, successivamente alla data predetta, era sostanzialmente allettata con necessità di assistenza per ogni atto della vita quotidiana.
11. Il quarto motivo d'appello, relativo alle spese di lite, presuppone l'accoglimento dei precedenti motivi e, quindi, rimane assorbito nel loro rigetto.
12. Da quanto precede discende il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sia nel rapporto con , sia nel rapporto con il secondo i Controparte_1 CP_2
valori previsti dal d.m. n. 147/2022 per il decisum, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e della modalità di trattazione della fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c.
(applicati, dunque, i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria); nulla si dispone nel rapporto tra il e , non essendo CP_2 CP_3
ravvisabile soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n.
115/2002, sicché l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto. legge per l'applicazione dell'onere del doppio contributo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la Parte_4
sentenza n. 1952/2023 del Tribunale di Padova, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di Parte_3 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida, con distrazione in favore del
[...]
procuratore dichiaratosi antistatario, in € 10.590,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
17 3) condanna l'appellante a rifondere in favore del Parte_3 Controparte_2
di le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.590,00 per
[...] CP_2
compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Stefania Abbate Clotilde Parise
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2248/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Miotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, via Alsazia 3 (PEC Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Mestre Venezia, via Bruno Maderna 7 (PEC
Email_2
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
1 rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Beghin e dall'avv. Sara Baldon ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Camposampiero (PD), Piazza Vittoria n. 6/3 (PEC
Email_3
(C.F. ) CP_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Angelantonio Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, via Zabarella n. 64 (PEC Email_4
APPELLATI oggetto: appello avverso la sentenza n. 1952/2023 del 11/10/2023 del Tribunale di Padova
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni diversa e contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello, per la completa riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova n. 1952/2023 pubblicata il 11.10.2023 e conseguentemente:
- nel merito: ad integrale riforma della sentenza impugnata, accertata l'assenza di prova dei fatti come lamentati ex adverso, nonché l'insussistenza di un valido nesso di causa tra le condotte e gli eventi lamentati, accertata comunque la diligenza dell'operato dei sanitari della convenuta, dichiararsi la mancanza di responsabilità dei sanitari dell' , Parte_3
respingersi ogni avversa domanda formulata nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque indimostrata, mandandosi conseguentemente la convenuta assolta da ogni pretesa avversa, per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertata responsabilità dell' Pt_1
appellante, in riforma e modifica comunque della sentenza appellata, accertare e dichiarare
2 comunque la mancanza di solidarietà passiva tra gli enti coinvolti ( e Parte_3
RSA Centro Servizi per Anziani di ), ridimensionarsi in ogni caso grandemente la CP_2
quantificazione del danno da liquidarsi e mantenersi comunque ogni obbligo risarcitorio in stretta proporzione al grado accertato di responsabilità ed ai soli reali danni subiti, direttamente collegabili con la condotta oggetto di censura e per la sola quota di responsabilità eventualmente accertata a carico della convenuta , con distinzione Pt_3
espressa dell'eventuale parte di responsabilità attribuibile all' convenuta ed Parte_3
alla RSA di;
CP_2
- in via istruttoria: Alla luce dei vizi e delle lacune che inficiano la CTU medico-legale svolta in seno all'accertamento tecnico preventivo, si chiede venga disposta la rinnovazione della CTU, con attribuzione dell'incarico a specialisti diversi, affinché venga accertata la mancanza di responsabilità della appellante e l'impossibilità scientifica di dimostrare che la frattura subita dalla signora alla testa del femore avvenne a causa della caduta occorsa in CP_1
ospedale il 26.9.2014 ovvero a causa di altro trauma verificatosi nelle giornate precedenti, a seguito del quale era stata in effetti richiesta l'indagine diagnostica eseguita il 26.9.2014 stesso.
Il CTU dovrà inoltre valutare la situazione pregressa e concomitante della paziente, nonché il decadimento delle condizioni negli anni a seguire il sinistro, anche indipendentemente dalla frattura riportata ovvero comunque dal ritardo diagnostico lamentato.
Il CTU dovrà infine riferire compiutamente su tutte le osservazioni già avanzate dai CCTTPP di parte resistente in seno alle operazioni peritali effettuate in ATP, nonché a quelle indicate dalla difesa dell' in seno alle note autorizzate depositate a seguito della CTU, Parte_3
nella medesima sede.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
3 Per l'appellata : Controparte_1
Nel merito
Respingersi l'appello proposto dall' avverso la sentenza n.1952/2023 Parte_3
del Tribunale di Padova in quanto inammissibile nonché del tutto infondato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza stessa e, quindi, la condanna di , in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra
[...]
dell'importo di € 278.648,01 oltre alla rivalutazione monetaria in base CP_1
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi (dalla domanda al tasso di cui all'art.1284, 4° comma c.c.) sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- In ogni caso accertata e dichiarata la responsabilità di – ora Controparte_4 Parte_3
– in relazione agli eventi di cui è causa, condannarsi , in
[...] Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di
[...]
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a seguito degli CP_1
stessi, danni da liquidarsi nell'importo riconosciuto nella sentenza n.1952/2023 del Tribunale di Padova o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi (dalla domanda al tasso di cui all'art.1284, 4° comma c.c.) sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi del giudizio, nella misura già liquidata quanto al primo grado con conferma per le spese di CTU e la liquidazione delle spese di CTP nonché delle spese e competenze per il procedimento ex art.696 bis c.p.c., oltre al 15% rimborso spese generali e con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte appellata che dichiarano di aver anticipato le spese.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si dichiara che con la presente comparsa di costituzione e risposta non è stato proposto
4 appello incidentale né è stato mutato il valore della controversia.
In via istruttoria
- Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU formulata da parte appellante per tutti i motivi sopra esposti.
- Se ritenuto si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio per quanto non espletato.
Per l'appellato Di : Controparte_2 CP_2
NEL MERITO:
Ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigettarsi l'appello in quanto infondato e in ogni caso dichiararsi l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al di Controparte_2
per i fatti di cui al presente giudizio. CP_2
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità in capo al Controparte_2
di per i fatti di cui al presente giudizio, accertarsi e dichiararsi il concorso
[...] CP_2
colposo dell' e la percentuale di responsabilità del Parte_4 Controparte_2
di e, per l'effetto, contenere l'eventuale condanna del
[...] CP_2 Controparte_2
di nei limiti minimi di stretta giustizia sulla base delle risultanze di
[...] CP_2
causa.
Nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo al Controparte_2
di per i fatti di cui al presente giudizio, condannarsi la compagnia
[...] CP_2
assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare il CP_3
di da qualsiasi pretesa e/o condanna a quest'ultimo Controparte_2 CP_2
imputato e a rifondere integralmente spese e compensi di lite per il presente giudizio e per il
5 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1197/2019 R.G. avanti al Tribunale di Padova, oltre accessori di legge.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, compresi quelli maturati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1197/2019 R.G. avanti al Tribunale di
Padova.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. e non ammesse.
Per l'appellata : CP_3
Contrariis reiectis,
- nel merito: rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1
per le ragioni esposte in causa e comunque confermarsi la sentenza di primo grado n.
1952/2023 Tribunale di Padova;
- in subordine, senza pregiudizio per le suesposte conclusioni, si ripropongono le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio ovvero:
- in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi la carenza di interesse in capo all'
[...]
– già all'estensione del contraddittorio nei confronti di Parte_1 Controparte_4 [...]
di ; Controparte_2 CP_2
- nel merito: rigettare le domande da chiunque avanzate nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare le Controparte_2
domande avanzate dal di nei confronti di;
Controparte_2 CP_2 CP_3
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti di di , accertarsi il grado di Controparte_2 CP_2
6 responsabilità ascrivibile in capo a detta parte resistente e limitarsi la condanna della stessa nei limiti dell'accertato grado di responsabilità, nonché nella misura rigorosamente accertata e riconosciuta in causa, il tutto tenuto conto e con detrazione di quanto già erogato e/o erogando da nonché da Compagnie Assicuratrici private alla Controparte_5
sig.ra in relazione ai fatti per cui è causa, limitando la condanna di Controparte_1
a manlevare il di nei soli limiti dei patti e delle CP_3 Controparte_2 CP_2
condizioni di polizza, con ogni scoperto, franchigia, massimale e solo laddove la polizza e relativa garanzia assicurativa siano operanti ed operative nella fattispecie de qua;
- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio da in Comparsa di CP_3
costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
1, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- in ogni caso:
- spese e compensi di lite rifusi per entrambi i gradi di giudizio ed il procedimento ex art. 696- bis cp.c. n. 1197/19 R.G. Tribunale di Padova, spese generali 15%, cpa e iva comprese;
- rigettarsi ogni domanda di rifusione delle spese legali dovesse ritenersi avanzata nei confronti di . Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato , residente Controparte_1
presso il di dal 25.06.2013, agiva innanzi al Tribunale di Controparte_2 CP_2
Padova nei confronti dell' (già ) al fine di sentir Parte_3 Controparte_4
accertare la responsabilità di questa per il sinistro occorsole il 26.09.2014, allorchè cadeva dal lettino radiologico all'interno della sala raggi dell'Ospedale di ove si trovava per CP_2
7 una visita di controllo, mentre il tecnico la stava posizionando, riportando la frattura del femore sinistro, ed ottenere il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il ricorso era notificato ai fini di litis denuntiatio anche al di e Controparte_2 CP_2
ad che avevano partecipato al procedimento di ATP svoltosi prima CP_3
dell'instaurazione della causa di merito.
Si costituiva in giudizio l' , negando ogni responsabilità in ordine al Parte_4
denunciato sinistro, sul presupposto che il trauma all'anca si fosse in realtà verificato prima del 26.09.2014 e fosse all'origine dell'invio della sig.ra al nocosomio per CP_1
l'indagine radiografica, nonché chiamando in causa il Centro Servizi predetto, indicato quale terzo corresponsabile, per ottenere, in denegato caso di accoglimento delle domande della ricorrente, la propria liberazione dalla quota di responsabilità direttamente riconducibile alla condotta del chiamato.
Si costituiva anche il di (di seguito, per brevità, Controparte_2 CP_2 CP_2
, opponendosi a qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti, evidenziando che
[...]
non era provato, né ex adverso dedotto, alcun evento traumatico in data anteriore al
26.09.2014 e che nessuna negligenza poteva essergli imputata per l'assistenza prestata successivamente all'attrice.
Chiamata in causa dal Centro Servizi, si costituiva infine eccependo CP_3
preliminarmente la carenza d'interesse in capo alla resistente all'estensione del Parte_3
contraddittorio nei confronti di Centro Servizi, aderendo, nel merito, alle contestazioni dell'assicurato in ordine alla ricostruzione della vicenda offerta dalla stessa e Parte_3
chiedendo in ogni caso di contenere l'eventuale manleva entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza.
8 2. La causa, una volta disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e l'assunzione di testimoni e, all'esito, veniva definita con la sentenza n. 1952/2023 del 11/10/2023, con cui il Tribunale di Padova, accertata la responsabilità esclusiva dell in ordine all'evento lesivo, la Parte_3
condannava a versare in favore della danneggiata un risarcimento di € 278.648,01, oltre rivalutazione ed interessi, con spese di lite liquidate interamente a carico della stessa, sia nel rapporto con la ricorrente, sia nel rapporto con il chiamato Centro Servizi.
A tale convincimento il Tribunale perveniva sulla base dei seguenti plurimi rilievi: a) dal diario clinico tenuto presso il Centro Servizi non emergeva alcuna caduta o altro trauma patito dalla ricorrente in epoca anteriore all'indagine radiografica del mattino del 26.09.2014, laddove era provato dal verbale relativo al ricovero in pronto soccorso, e non era in ogni caso contestato da alcuna parte, che quel giorno, all'interno della sala raggi, la sig.ra era CP_1
caduta dal lettino radiologico;
b) il perito d'ufficio aveva accertato il nesso tra il danno e le condotte colpose dei sanitari dell'Ospedale di Monselice, per non aver esercitato la necessaria sorveglianza correlata alle condizioni cliniche preesistenti della paziente nel corso delle manovre necessarie per l'esecuzione delle indagini radiografiche e per non aver eseguito, poi, nel pomeriggio, all'accesso al pronto soccorso della paziente, nuove indagini radiografiche, che avrebbero consentito di accertare la frattura procurata dalla caduta del mattino, escludendo ogni responsabilità del Centro Servizi, visto che “l'ipotesi di un evento traumatico fratturativo al femore avvenuto presso la casa di riposo non è sostenuto da alcun elemento di competenza tecnica”; c) i testi e confermavano che già dal giorno successivo Tes_1 Tes_2
all'evento la sig.ra lamentava dolori. CP_1
3. Avverso la sentenza ha interposto appello l' chiedendo la Parte_3
rinnovazione della CTU ed articolando quattro motivi di gravame, ovvero:
9 1. manifesta contraddittorietà della sentenza, vizi logici, lacune e insussistenza della motivazione per errata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della CTU, e conseguente nullità della sentenza;
2. manifesta contraddittorietà della sentenza, vizi logici, lacune e insussistenza della motivazione;
violazione dell'art 2697 c.c.; erronea valutazione delle prove;
conseguente nullità della sentenza;
3. errata quantificazione del danno;
4. erroneità nell'attribuzione delle spese di lite.
Si sono separatamente costituiti nel presente grado gli appellati , Controparte_1
e , tutti contestando gli assunti sottesi ai motivi di gravame ed CP_2 CP_3
insistendo per il rigetto dell'appello.
4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 09.05.2025 e del 13.05.2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 02.07.2025.
5. Con il primo motivo l'appellante si duole che il giudice di prime cure – aderendo acriticamente alle conclusioni del CTU, affette, in ipotesi, da vizi logici e contraddizioni - non abbia tenuto conto del fatto che la sig.ra si sottoponeva all'accertamento CP_1
radiografico del 26.09.2014 su prescrizione di un medico del Centro Servizi nel sospetto di una frattura ed abbia ritenuto il nesso di causa tra i fatti lamentati e l'evento fratturativo nonostante “la mancanza della prova rigorosa del fatto che la frattura fosse avvenuta proprio durante l'esecuzione dell'esame Rx de quo”, e che, inoltre, non abbia svolto alcuna considerazione in merito ai profili di responsabilità riconducibili in capo al personale del
Centro Servizi, che, nonostante il grave deficit motorio sofferto dall'ospite a causa della pregressa emisindrome sinistra, non si premuniva di assicurare la presenza di un
10 accompagnatore con personale ausiliario della struttura/familiare all'indagine radiografica del
26.09.2014, non informava la struttura ricevente della condizioni della paziente che ne aumentavano il rischio di caduta ed in ultimo, dopo la data predetta, non sottoponeva prontamente ad ulteriori accertamenti l'ospite, seppur registrando nel diario clinico il quadro doloroso riportato dalla paziente, dal 03.10.2014 e fino al 14.10.2014.
Con lo stesso motivo, poi, l'appellante critica la valutazione in punto di quantum del risarcimento, fondata sulle risultanze della CTU, che erano invece, a suo parere, erronee, poichè il CTU riconosceva un periodo di 90 gg di inabilità temporanea totale e quantificava l'incremento del pregiudizio biologico attribuibile ai postumi permanenti derivati dalla condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale nel 25 %, senza considerare che si trattava di paziente già istituzionalizzata e che gli esiti di artroprotesi d'anca erano sovrapponibili a quelli previsti per la prima fascia dei barèmes di riferimento (che prevedevano un danno biologico del 15-18%), in assenza di ogni compromissione deambulatoria, correlata, nel caso, “non tanto agli esiti della frattura quanto piuttosto agli esiti del pregresso evento ischemico”.
6. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza là dove afferma che
“nessuna prova è stata raccolta in merito ad eventuali traumi precedenti alla data del
26.09.2014” e che “nel diario clinico si legge esclusivamente che la signora riferiva dolore all'anca e al femore sinistro, motivo per cui era richiesta dal medico curante una visita radiologica”, con ciò violando le regole sul riparto dell'onere probatorio, in base alle quali non spettava all' di provare l'insussistenza di altri traumi, ma alla ricorrente di Parte_3
dimostrare lo svolgimento dei fatti ed il nesso di causa con il danno.
Inoltre l'appellante lamenta che il Tribunale abbia trascurato una serie di elementi probatori idonei a supportare la tesi che la ricorrente si era già procurata la frattura presso la RSA qualche giorno prima dell'indagine radiologica, e precisamente: le dichiarazioni testimoniali di
11 in base alle quali la sig.ra lamentava dolori anche il giorno prima Tes_3 CP_1
dell'esame diagnostico;
le risultanze del diario clinico del che in data CP_2
17.09.2014 registrava “ancora dolenzia ad anca e femore sin. Richiesto rx”; la deposizione del tecnico LO , secondo cui “mi è stato riferito che la signora aveva già una Per_1
frattura al collo del femore ed è stata adagiata sul lettino radiografico con l'ausilio di un tappetino scorrevole;
non c'era nessuno in ambulatorio” e “escludo la circostanza (la caduta dal lettino). Preciso che la signora era molto magra e sono stati posizionati dei cuscini per stabilizzarla, quando mi sono allontanato per andare alla mia postazione la signora si è girata
e ha buttato fuori la gamba lato sinistro;
ho riposizionato la gamba e ho effettuato la radiografia”.
7. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità e contraddittorietà della quantificazione del danno, cui il giudice è pervenuto in adesione alle conclusioni del CTU, il quale attribuiva una percentuale di danno biologico differenziale esorbitante, pari al 25 %, non tenendo conto del fatto che la sig.ra era già invalida al 100% per esiti di CP_1
ictus e che, pertanto, la sua situazione clinica e la sua capacità deambulatoria erano già gravemente compromesse, tanto che nella sentenza si affermava la necessità di sorvegliare la paziente.
8. Con il quarto motivo l'appellante impugna la statuizione relativa alle spese di lite, deducendone l'erroneità, chiedendone la modifica in mancanza di ogni responsabilità dell' . Parte_3
9. I primi due motivi, strettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
Il Collegio ritiene infatti che la sentenza non sia affetta da alcun vizio argomentativo e che il giudizio di responsabilità dell' si fondi su una corretta valutazione delle risultanze Parte_3
12 processuali, operata nel rispetto delle regole sulla distribuzione dell'onere della prova sottese alla fattispecie dedotta, vertente in materia di responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione.
Inoltre, si anticipa sin d'ora che la CTU esperita in sede di ATP è da considerarsi esente da vizi logici ed esaustiva, sicchè l'istanza di rinnovazione avanzata con l'atto d'impugnazione va respinta.
Andando ad esaminare la comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado dall'odierna appellante, risulta innanzitutto confermato che la caduta dal lettino del reparto di radiologia non sia stata contestata e che, anzi, la stessa l'abbia così riportata: Parte_3
“Una volta giunta nella stanza dell'esame diagnostico e stesa sul lettino, la paziente si girava e purtroppo cadeva a terra, non riuscendo ad ancorarsi né a tenersi in equilibrio.
Fortunatamente il personale ospedaliero riusciva ad attutire la caduta cercando di trattenere la signora, accompagnandola a terra con uno scivolamento” (nello stesso senso v. scheda di segnalazione incidente, doc. 2 convenuta ). Parte_3
A fronte di questo non può l'appellante negare l'occorso nella presente sede, per la prima volta, come sembrerebbe evincibile dal richiamo delle dichiarazioni testimoniali del tecnico LO , ponendo con ciò in essere una contestazione tardiva, inammissibile in virtù Per_1
delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.
Peraltro, la sentenza richiama comunque il verbale di Pronto soccorso del 26.09.2014, ove pure è riportata la caduta accidentale all'interno del reparto di radiologia (doc. 6 ricorrente),
e, lungi dall'ignorarla, esclude espressamente l'attendibilità della deposizione di _4
, il quale, nel negare l'accadimento, contraddice la stessa ricostruzione offerta
[...]
dall'appellante e, là dove afferma che v'era una frattura preesistente, rende una dichiarazione
13 de relato connotata da assoluta genericità e imprecisione, neppure indicando la persona che gli avrebbe riferito il fatto.
Contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di gravame, poi, la danneggiata ha compiutamente assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato non solo l'evento traumatico e le condotte dei sanitari dell'Ospedale di , ma anche il nesso di CP_2
causalità con il danno, e ciò a mezzo dei documenti e della CTU.
In particolare, il perito d'ufficio ha chiaramente affermato che “tutti gli elementi di competenza tecnica confermano l'esistenza di un rapporto eziologico diretto tra frattura femorale e trauma del 26.09.2014”, dato che “l'esame del 14.10.2014 evidenzia un quadro fratturativo recente con iniziali fenomeni riparativi le cui caratteristiche morfologiche risultano pienamente compatibili con l'evento traumatico del 26.09.2014”, evidenziando anche che
“l'ipotesi di un evento traumatico fratturativo al femore avvenuto presso la casa di riposo non
è sostenuta da alcun elemento di competenza tecnica”.
In effetti, irrilevante, e non certo decisiva, si palesa l'annotazione contenuta nel diario clinico del circa la dolenzia lamentata dall'ospite all'anca e al femore il 17.09.2014, CP_2
che di per sé non implica una diagnosi in merito alle relative cause e non comprova una possibile diversa eziologia della frattura, come sottolineato dal primo giudice, che si è puntualmente confrontato con la tesi difensiva dell' , ben esplicitando le ragioni Parte_3
per cui la tesi non poteva avere alcun seguito, dato che l'ipotesi alternativa di un trauma verificatosi qualche giorno prima rispetto alla data del 26.09.2014 non aveva ricevuto alcuna conferma positiva dalle risultanze acquisite al giudizio, neppure dal diario clinico della RSA, ove non v'era traccia di caduta o altro.
Congruo è anche l'apprezzamento in ordine al comportamento tenuto dal CP_2
prima e dopo la caduta, ritenuto dal Tribunale esente da qualsivoglia censura.
14 Infatti, quanto alla pretesa culpa in vigilando della RSA, l'appellante si limita a ripetere le argomentazioni svolte nel primo grado, senza in realtà confrontarsi con i rilievi contenuti nella sentenza, che appaiono invece dirimenti per escludere la responsabilità della chiamata, evidenziando che la ricorrente era in grado di esprimersi sul proprio stato di salute, come dimostrato dalle diverse annotazioni sul diario clinico tenuto presso la RSA, che l' era Pt_1
perfettamente a conoscenza delle condizioni fisiche della stessa, come da segnalazione d'incidente (“la paziente non era in grado di deambulare a causa di un'emiparesi”, doc. 2 convenuta) e che, per altro verso, il sinistro si era verificato all'interno del reparto di radiografia, dove l'obbligo di sorveglianza non poteva che gravare, a prescindere dall'eventuale presenza di accompagnatori del Centro Anziani, in capo al personale dell'Ospedale, come concluso anche dal CTU.
Ed ancora, il ritardo diagnostico calcolato dal CTU in 18 giorni non può essere certo imputato al personale del visto che questo non poteva che confidare nei referti rilasciati CP_2
dall'Ospedale in ben due frangenti, sia in occasione dell'accesso al mattino del 26.09.2014, sia in occasione dell'accesso del pomeriggio al Pronto soccorso nel pomeriggio del 26.09.2014.
Né in altro senso può valorizzarsi, come fa ancora una volta l'appellante, il contenuto del diario clinico della RSA, dal quale – a parte la segnalazione del 02.10.2014 circa il fatto che la degente riferiva “ancora lieve dolore alla gamba sx” dopo la caduta – non emerge nessuna annotazione di dolori all'anca fino al 08.10.2024, quando, infatti, veniva richiesta la visita antalgica, cui si procedeva il successivo 14 ottobre, in uno alla rx bacino.
10. Sono altresì infondate le critiche opposte alla quantificazione del danno non patrimoniale esposte nella seconda parte del primo motivo e con il terzo motivo, che vanno disattesi.
Sul punto l'appellante reitera sostanzialmente le osservazioni alla bozza di CTU formulate dal suo CTP, che, tuttavia, risultano già compiutamente e condivisibilmente riscontrate dal CTU, il
15 quale ha precisato: “trattasi di soggetto che a causa di mancata doverosa assistenza e del ritardo diagnostico ha perso totalmente l'autonomia locomotoria residua. Pertanto la quantificazione dei reliquati anatomo-funzionali derivati eziologicamente dal sinistro ha tenuto conto della complessiva incidenza disfunzionale direttamente conseguita dall'evento del 26.09.2014. (…) Considerando le caratteristiche del soggetto in esame, in una prospettiva doverosamente tecnica e dinamica, discende la valenza incrementale dell'invalidità, che risulta modificata in relazione alla riduzione funzionale accertata e allo stato anteriore preesistente.
Quantificare le conseguenze permanenti di danno derivate dall'artroprotesi d'anca in modo acritico, ancorandosi ad alcuni aspetti tabellari, senza valutare sia gli aspetti disfunzionali clinicamente rilevanti ed evidenziabili obiettivamente, sia il secondario pregiudizio globale strettamente correlato, non è coerente con i valori tabellari e con la semeiologia medico- legale, in quanto viene tralasciato il significato funzionale dell'incidenza globale sulla persona”.
Il CTU, quindi, sia nell'accertamento del periodo d'inabilità, sia nella quantificazione della percentuale del danno biologico, ha tenuto conto della situazione pregressa della ricorrente e le sue conclusioni non paiono affatto inficiate dall'assunto, ribadito nel gravame, che la capacità deambulatoria della danneggiata era già interamente compromessa dagli esiti dell'ictus sofferto nel 2012, risultando invece comprovato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, non solo dai famigliari, e ma anche CP_7 Tes_3
dall'allora direttrice della RSA, , che, in epoca antecedente al 26.9.2014, Controparte_8
la sig.ra , seppur non camminava da sola, aveva una certa autonomia dalla CP_1
carrozzina al letto, partecipava alle attività ricreative organizzate dalla RSA, seguiva un percorso riabilitativo e durante il fine settimana trascorreva la giornata fuori con i famigliari,
16 mentre, successivamente alla data predetta, era sostanzialmente allettata con necessità di assistenza per ogni atto della vita quotidiana.
11. Il quarto motivo d'appello, relativo alle spese di lite, presuppone l'accoglimento dei precedenti motivi e, quindi, rimane assorbito nel loro rigetto.
12. Da quanto precede discende il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sia nel rapporto con , sia nel rapporto con il secondo i Controparte_1 CP_2
valori previsti dal d.m. n. 147/2022 per il decisum, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e della modalità di trattazione della fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c.
(applicati, dunque, i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria); nulla si dispone nel rapporto tra il e , non essendo CP_2 CP_3
ravvisabile soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n.
115/2002, sicché l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto. legge per l'applicazione dell'onere del doppio contributo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la Parte_4
sentenza n. 1952/2023 del Tribunale di Padova, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di Parte_3 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida, con distrazione in favore del
[...]
procuratore dichiaratosi antistatario, in € 10.590,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
17 3) condanna l'appellante a rifondere in favore del Parte_3 Controparte_2
di le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.590,00 per
[...] CP_2
compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Stefania Abbate Clotilde Parise
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