Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1776 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Liliana Rosella, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Monni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/12/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il Sig. , di comune accordo con la sig.ra ha lasciato Parte_1 Parte_2
l'abitazione coniugale e vive attualmente con i genitori in attesa di trovare un alloggio per sé stesso.
3) La casa coniugale, con quanto l'arreda, sita in Sinnai, via Leonardo Da Vinci n.
58, viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con la figlia Pt_2
. Per_1
4) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
e dovrà ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
la minore avrà collocamento e residenza presso l'abitazione coniugale assegnata alla sig.ra sita in Sinnai, via Leonardo da Vinci n. 58, e la stessa si Pt_2 obbliga a comunicare al padre della minore ogni variazione di indirizzo.
5) I tempi di permanenza della figlia minore con ciascun genitore, salvo Per_2 diverso accordo tra le parti e tenuto conto dello svolgimento dell'attività lavorativa di entrambi, viene così regolamentato:
- la bambina starà con il padre dall'uscita di scuola e fino alle ore 21,00 di ogni giorno infrasettimanale quando la madre lavora di sera mentre la terrà con sé dall'uscita di scuola e fino alle ore 16,00 quando la madre lavora alla mattina;
- la bambina trascorrerà, altresì, il fine settimana, alternativamente con ciascun genitore, dal sabato alle ore 11,00 alla domenica alle ore 21,00;
- allo stesso modo trascorrerà alternativamente con ciascun genitore le vacanze natalizie e quelle pasquali mentre per quanto riguarda le vacanze estive la
Pag. 2 di 3 bambina trascorrerà un periodo consecutivo di almeno sette giorni con ciascun genitore.
6) I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche e a quelle sportive e ricreative;
i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
7) I coniugi concordemente stabiliscono che il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento della figlia minore un assegno mensile pari ad € 200,00 (euro duecento/00), che verrà versato entro il giorno 16 di ogni mese, rivalutato ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita così come risultante dagli indici ISTAT.
L'assegno unico e universale, finora percepito interamente dal padre, sarà percepito nella misura del 100% direttamente dalla sig.ra Pt_2
Pers Il sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, sportive e per l'istruzione etc. secondo i parametri indicati nelle Linee
Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
Le quote inerenti alle attività di e di della piccola Pt_3 Pt_4 Per_2 verranno interamente corrisposte dalla sig.ra Pt_2
Pers 8) Il sig. provvederà a pagare il 50% del rateo mensile del mutuo contratto con l'istituto di credito Banca Intesa per l'acquisto della casa coniugale pari ad €
450,00 omnia.
Al pagamento del restante 50% provvederà la sig.ra sino al momento in Pt_2 cui questa manterrà l'occupazione lavorativa attualmente a tempo determinato.
Qualora la sig.ra dovesse perdere l'attività lavorativa il rateo del mutuo Pt_2 Pers sarà versato interamente dal sig.
Il rateo Findomestic, pari ad € 200,00 inerente alle due autovetture usate dai Pers sig.ri e verrà corrisposto dagli stessi nella misura del 50%. Pt_2
9) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio dei passaporti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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