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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/12/2025, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa
Aurelia Cuomo, all'esito della discussione all'udienza del 10/12/25, ha emanato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 4412/23, avente ad oggetto un'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa d a
nato il [...] a [...], c.f. , in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di amministratore p.t. della
[...]
”, p.iva/c.f rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN MA, per procura in atti e domiciliato presso il suo studio in Scafati (SA), alla via Passanti, n. 217/E;
- opponente -
e in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
- opposta contumace -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22-bis L. n. 689/81.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, , quale legale rapp.te della Parte_2 [...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 256, CP_3
emessa in data 19.09.2023, notificata in data 20.09.2023., dalla Controparte_4
, con cui gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di Euro
[...]
10.500,00, in quanto a seguito di ispezione compiuta in data 12.11.2020 e prelievo di campione di acque provenienti dallo stabilimento, veniva riscontrato il superamento dei valori limite tabellari per il parametro E. coli, oltre ulteriori irregolarità ivi analiticamente indicate.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'assenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, avendo egli dato prova di aver rimosso la situazione antigiuridica riscontrata, mediante invio di pec (con allegate relazioni e documentazione probante) in data 17.3.2021 ed il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 della L. 689/81.
Non si è costituitaa in giudizio la Controparte_2
Con provvedimento reso in corso di causa, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed, all'esito, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 10.12.2025, tenutasi mediante trattazione cartolare, in assenza di opposizione di parte.
*
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Va preliminarmente richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Ciò posto, preliminare ed assorbente è la censura riguardante il mancato rispetto dei termini e delle modalità di accertamento previsti dall'art. 14 della L. 689/81.
Più specificamente la richiamata disposizione prevede che: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”, l'ultimo comma dell'art. 14 prevede poi: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Con riguardo all'applicazione di siffatte previsioni la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 27702 del 29/10/2019).
Ora, nel caso di specie l'ispezione è stata compiuta il 12.11.2020; come espressamente si evince dagli atti di causa;
in data 02.03.2021 l'Amministrazione intimava alla parte il ripristino dello status quo ante, assegnando all'uopo il termine di gg. 30 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata alla parte solo il 19.09.2023.
Considerando dunque la data di notifica del provvedimento del 02.3.2021, allorquando la PA aveva contezza della violazione e tenendo conto anche del termine dilatorio di gg. 30 assegnato per la rimozione delle conseguenze della stessa, non appare certamente ammissibile e ragionevole che l' abbia poi Controparte_5
impiegato circa altri due anni per irrogare la sanzione nei confronti dell'asserito trasgressore.
È evidente l'amplissimo superamento dei termini previsti dalla Legge 689/81, i quali, è bene evidenziare, sono posti a tutela della certezza delle situazioni giuridiche. Del resto, nello scegliere di non costituirsi in giudizio la ha rinunziato a far Controparte_2
valere e dimostrare il ricorrere di qualsivoglia ragione che potesse giustificare una siffatta dilatazione dei termini di legge.
L'opposizione va pertanto accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 256, emessa in data 19.09.2023, notificata in data 20.09.2023..
Ogni ulteriore questione si intende assorbita. Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) Dichiara la contumacia della in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
2) Accoglie l'opposizione ed annulla il l'ordinanza ingiunzione n. 256, emessa in data
19.09.2023, notificata in data 20.09.2023.;
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13.12.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Aurelia Cuomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa
Aurelia Cuomo, all'esito della discussione all'udienza del 10/12/25, ha emanato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 4412/23, avente ad oggetto un'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa d a
nato il [...] a [...], c.f. , in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di amministratore p.t. della
[...]
”, p.iva/c.f rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN MA, per procura in atti e domiciliato presso il suo studio in Scafati (SA), alla via Passanti, n. 217/E;
- opponente -
e in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
- opposta contumace -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22-bis L. n. 689/81.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, , quale legale rapp.te della Parte_2 [...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 256, CP_3
emessa in data 19.09.2023, notificata in data 20.09.2023., dalla Controparte_4
, con cui gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di Euro
[...]
10.500,00, in quanto a seguito di ispezione compiuta in data 12.11.2020 e prelievo di campione di acque provenienti dallo stabilimento, veniva riscontrato il superamento dei valori limite tabellari per il parametro E. coli, oltre ulteriori irregolarità ivi analiticamente indicate.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'assenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, avendo egli dato prova di aver rimosso la situazione antigiuridica riscontrata, mediante invio di pec (con allegate relazioni e documentazione probante) in data 17.3.2021 ed il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 della L. 689/81.
Non si è costituitaa in giudizio la Controparte_2
Con provvedimento reso in corso di causa, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed, all'esito, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 10.12.2025, tenutasi mediante trattazione cartolare, in assenza di opposizione di parte.
*
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Va preliminarmente richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.( Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Ciò posto, preliminare ed assorbente è la censura riguardante il mancato rispetto dei termini e delle modalità di accertamento previsti dall'art. 14 della L. 689/81.
Più specificamente la richiamata disposizione prevede che: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”, l'ultimo comma dell'art. 14 prevede poi: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Con riguardo all'applicazione di siffatte previsioni la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 27702 del 29/10/2019).
Ora, nel caso di specie l'ispezione è stata compiuta il 12.11.2020; come espressamente si evince dagli atti di causa;
in data 02.03.2021 l'Amministrazione intimava alla parte il ripristino dello status quo ante, assegnando all'uopo il termine di gg. 30 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata alla parte solo il 19.09.2023.
Considerando dunque la data di notifica del provvedimento del 02.3.2021, allorquando la PA aveva contezza della violazione e tenendo conto anche del termine dilatorio di gg. 30 assegnato per la rimozione delle conseguenze della stessa, non appare certamente ammissibile e ragionevole che l' abbia poi Controparte_5
impiegato circa altri due anni per irrogare la sanzione nei confronti dell'asserito trasgressore.
È evidente l'amplissimo superamento dei termini previsti dalla Legge 689/81, i quali, è bene evidenziare, sono posti a tutela della certezza delle situazioni giuridiche. Del resto, nello scegliere di non costituirsi in giudizio la ha rinunziato a far Controparte_2
valere e dimostrare il ricorrere di qualsivoglia ragione che potesse giustificare una siffatta dilatazione dei termini di legge.
L'opposizione va pertanto accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 256, emessa in data 19.09.2023, notificata in data 20.09.2023..
Ogni ulteriore questione si intende assorbita. Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) Dichiara la contumacia della in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
2) Accoglie l'opposizione ed annulla il l'ordinanza ingiunzione n. 256, emessa in data
19.09.2023, notificata in data 20.09.2023.;
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13.12.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Aurelia Cuomo