Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2781/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2781/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. GIULIANO GUGLIELMO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. SALOMONE ELISA e l'avv. CP_1
VENTUROLI CRISTINA, le quali dichiarano la disponibilità della propria assistita a conciliare la presente vertenza, con il riconoscimento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro 8,00 lordi giornalieri per 25 giorni di ferie annue (totale annuo euro 200,00 lordi) per i cinque anni antecedenti la formale interruzione del rapporto, oltre ad un contributo spese legali.
Parte ricorrente non è disponibile ad accettare la proposta.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio. il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2781/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIANO GUGLIELMO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SALOMONE ELISA e dall'Avv. VENTUROLI CRISTINA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione – ferie
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Parte ricorrente, premesso di essere dipendente di con mansioni di CP_1 operatore di esercizio (autista, par. 175), agiva in giudizio contro la parte datoriale per «accertare e dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità al ricorrente e/o, comunque, la disapplicazione delle clausole contenute nel CCNL
pagina 2 di 20 27.11.2015 e di tutti i precedenti accordi applicabili laddove Controparte_2 prevedono che i giorni di ferie degli operatori di esercizio dipendenti di CP_1 sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 3 Accordo Nazionale
27.11.2000 e le eventuali ulteriori norme contrattuali che escludono dal computo della retribuzione utile a determinare quella spettante nel periodo di fruizione delle ferie, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata dallo stesso ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica e professionalità del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dagli artt. del CCNL e del contratto integrativo aziendale specificamente indicati in ricorso;
condannare a corrispondere in favore del ricorrente CP_1
l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti al lavoratore a tale titolo in forza dei criteri indicati dal giudice in accoglimento della precedente domanda, con riferimento al periodo compreso tra il 2007 e il 2021, quantificate nell'importo di euro 2.085,84 o nel diverso importo ritenuto dovuto, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo».
In particolare, secondo la difesa del ricorrente, le indennità oggetto di domanda rappresenterebbero voci retributive, continuative, percepite regolarmente come retribuzione ordinaria negli anni, secondo le imputazioni contrattualmente previste per ogni giorno di lavoro, nella misura spettante derivante dal reparto di appartenenza e, dunque, alla luce della nozione euro- unitaria di ferie annuali retribuite, dovrebbero considerarsi tutte funzionalmente collegate alle mansioni effettivamente svolte e, quindi, utili ai fini della retribuzione da corrispondere al lavoratore durante la fruizione delle ferie.
2) Si costitutiva la convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse CP_3 pretese ed evidenziando l'inapplicabilità al caso in esame dei principi di matrice pagina 3 di 20 comunitaria, tenuto conto che gran parte delle indennità elencate in ricorso erano legate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore o a remunerare particolari disagi e non erano volte, dunque, a compensare lo svolgimento delle sue specifiche mansioni.
Peraltro, secondo la ricostruzione di , non sussisterebbe nemmeno il CP_1 rischio che le norme della contrattazione collettiva possano avere un effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie, considerando l'incidenza che gli importi hanno, prendendo in esame periodi di tempo omogenei.
Parte resistente eccepiva, poi, la genericità delle domande, l'erroneità dei calcoli effettuati dal ricorrente, tenendo conto del fatto che la valutazione andrebbe fatta, peraltro, sulle quattro settimane di ferie e la prescrizione parziale dei diritti oggetto di domanda.
Non necessitando istruttoria, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.
A) In via preliminare è opportuno confermare come nel nostro ordinamento non possa rinvenirsi un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore.
In merito a questo aspetto, la Suprema Corte ha, anche di recente, confermato che «In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale pagina 4 di 20 anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio» (così, Cassazione Civ., 23 ottobre 2020, n. 23366; cfr., anche Cassazione civile, sez. lav., 23/06/2022, n. 20216:
«Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della onnicomprensività, ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali»).
La ricostruzione suddetta discende dal fatto che l'autonomia delle parti collettive nel disciplinare la fattispecie, non è limitata o vincolata a far corrispondere automaticamente gli importi percepiti dal lavoratore in forza delle diverse indennità applicabile al rapporto, a quegli presi in considerazione per formare la base della retribuzione feriale, anche nel caso in cui le suddette indennità rivesta un carattere di continuità all'interno di quanto percepito dal dipendente.
Al tempo stesso, non esiste all'interno dell'ordinamento nazionale un principio generale per quale il lavoratore, durante le ferie, abbia diritto alla stessa identica retribuzione che avrebbe percepito durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto, per costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta Costituzionale, proprio perché, in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alla contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al giudice (Così, cfr., tra le altre, Cassazione Civile, n. 1823/2004; Cassazione Civile, n. 16510/2002).
pagina 5 di 20 Alla luce delle considerazioni svolte, allora, l'attenzione si deve spostare verso l'esame delle norme e pronunce relative al diritto comunitario, che da ultimo si sono susseguite in merito al concetto di ferie retribuite.
B) L'art. 7 della direttiva 2003/88 dispone che «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
L'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 ha dato espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione».
In merito alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della
Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha evidenziato come
«sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_1
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie
[...] annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria pagina 6 di 20 per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “Maggiori e più Persona_2 incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la Per_3 retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_3 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams
e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)» (cfr.,
pagina 7 di 20 Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n. 13425, cfr., anche Cassazione civile sez. lav. 15/10/2020, n. 22401).
Al tempo stesso, la recente sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa
C-514/20) (DS c/ ha affermato quelli che possono considerarsi i principi CP_4 generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, idonei a specificare le ricostruzioni operate nella citata sentenza del 15 settembre 2011, (causa C-155/10, e Per_3 altri c. British Airways plc).
Nella specie, ai punti 21, 22 e 23 della sentenza viene espressamente affermato che «In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli
Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla Per_ suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, 8 RG 12420/2021 che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la Per_5 giurisprudenza ivi citata)».
Ai successivi punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è stato poi ulteriormente specificato che «l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro,
In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al pagina 8 di 20 lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Persona_6
Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504,
[...] punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio
2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue Persona_2 che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_5 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi Per_7 citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio
2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)».
pagina 9 di 20 Al punto 41 è, infine, confermato che «Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
C) Questa fondamentale pronuncia della giudice europeo, è stata espressamente presa in considerazione già dalla sentenza della Suprema Corte n.
20216/22 che, esaminando il caso concreto del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, ha sancito che tale disposizione contrattual- collettiva fosse da dichiararsi nulla nella parte in cui, solo limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva rappresentata dall'indennità di volo integrativa.
In particolare, per la Corte di Cassazione, detta disposizione del contratto collettivo contrasterebbe con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.
185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Questo perché, in concreto, la Corte ha accertato come l'indennità di volo integrativa rappresentasse «una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante», dunque una quota talmente rilevante che avrebbe potuto costituire un incentivo a non fruire delle ferie, proprio in contrasto, quindi, con i principi euro- unitari che improntati ad evitare che vi sia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò
pagina 10 di 20 incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, per il recupero e la tutela della salute del dipendente.
Come anticipato, però, la Suprema Corte ha evidenziato come l'esame in merito alla nullità delle clausole della contrattazione collettiva debba essere limitato alle ferie annuali minime di quattro settimane, mentre per gli eventuali giorni eccedenti, come tali non regolati e non presi in considerazione dal diritto dell'Unione, deve essere confermato in capo agli Stati membri il potere di determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel
C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), Persona_8 con la conseguenza che, in questi casi, per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali non sono utilmente spendibili.
Con la stessa pronuncia, poi, la Corte di Cassazione ha espressamente confermato che «la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni
Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale».
D) Da ultimo, infine, devono essere esaminate le più recenti sentenze della
Suprema Corte (le n. 1816, 19663, 19711 e 19716 del 2023, nonché le pronunce del
2024, quali, tra tutte, la n. 13932).
Nello specifico sono emersi i pilastri fondamentali per affrontare le questioni oggetto del presente giudizio, evidenziando quanto segue: «7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Persona_1 del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta pagina 11 di 20 nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a Persona_2 livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_3
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 7.2.
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione,
pagina 12 di 20 nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216). 7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata,
“che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina
Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono pagina 13 di 20 le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89
Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 Faccini p.26, CGUE CP_5
10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11
Caronna p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito» (così, ad esempio, Cassazione
Civ. n. 19716/23).
E) Se questo è il quadro ricostruttivo in cui muovere l'indagine, la prima valutazione che risulta necessario effettuare è quella relativa al rapporto di funzionalità, in altre parole a quel nesso intrinseco, che, fin dalla sentenza CGUE
e a., C-155/10, deve intercorrere tra i vari elementi che compongono la Per_3 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro e, soltanto risulta positivamente la valutazione, deve verificarsi quella che potrebbe essere l'incidenza di tali elementi sulla retribuzione pagina 14 di 20 mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori.
Che sia necessaria una simile verifica, emerge chiaramente dalla considerazione che, pur non essendoci dubbi sul fatto che le espressioni utilizzate in sede comunitaria possano far propendere per una necessaria coincidenza tra retribuzione nel periodo di ferie e retribuzione per giorni lavorati, con la conseguenza che nessun senso dovrebbe avere la correlazione tra le singole indennità e le mansioni del dipendente, è altrettanto vero che un simile assetto avrebbe una sua validità nelle ipotesi di retribuzioni forfettarie e non variabili.
Ragionando diversamente si potrebbe pervenire a situazioni paradossali per le quali la retribuzione feriale, per non essere mai inferiore a quella ordinaria, dovrebbe essere quantificata nella misura massima possibile, risultando così nella maggioranza delle ipotesi superiore a quella effettivamente goduta dal dipendente non in ferie e ciò anche ragionando strettamente in termini di media matematica.
Al tempo stesso, come vedremo, vi sono alcuni compensi che, in difetto di una espressa previsione contraria, non avrebbe senso riconoscere in assenza di prestazione lavorativa, considerando, da un lato, che gli stessi si presentano eventuali e contingenti e, da un altro lato che normalmente sono funzionali a remunerare particolari sacrifici del lavoratore, con la conseguenza che, prevederli in assenza di una prestazione, diverrebbe incongruo e insensato.
Nel caso di specie, parte ricorrente chiede l'inserimento tra la retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale delle seguenti indennità: Lavoro notturno saltuario;
− Stra. Feriale/magg. Stra festivo-feriale; − Ind. pers. Turnisti;
− Ind. inc. guida;
− Lavoro domenicale/spost. Riposo;
− Ind. guida filobus/autosnodato; −
Festiv. Riposo;
− 1° maggio lavorato/festiv. Lavorato;
− Ind. Pasqua CP_6 lavorata;
− Ind. bigl. Vettura − Ind. guida aa 11/07/2017; − Turno corto/sostituzione;
− Lavoro supplementare;
− Diaria 9%, 13%, 24%.
pagina 15 di 20 Esaminando le risultanze documentali, emerge che le uniche indennità percepite in maniera continuativa dal ricorrente sono quelle relative al personale turnista, l'indennità di guida e, poi quella di guida filobus/autosnodato.
Altre indennità sono relative allo svolgimento di lavoro in giornate particolari
(1° maggio, Pasqua) e, come tali, non avrebbe senso alcun riconoscimento, anche alla luce che non vi è la prova che ogni anno il ricorrente abbia sempre lavorato in detti giorni di festa e, quindi, si tratta di riconoscimenti episodici legati non alla prestazione, ma alla sua collocazione particolare e non ripetuta.
Per quanto riguarda l'indennità di diaria ridotta, la stessa viene corrisposta al personale viaggiante quando deve prestar servizio di turno fuori dalla propria residenza oltre un certo numero di ore continuative o non continuative (cui corrispondono le diverse percentuali di diaria ridotta del 9%, 13% e del 24%); si tratta di indennità sostanzialmente assimilabile alla diaria per trasferta riconosciuta dal precedente art. 20 dello stesso CCNL del 1976 che viene corrisposta in misura ridotta in considerazione del numero inferiore di ore trascorse fuori residenza, e che è esente da trattenute fiscali e previdenziali.
Sul punto, con la pronuncia n. 13932/2024 la Suprema Corte, seppur per il trasporto ferroviario, ha svolto alcune valutazioni circa gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il c.d. nesso intrinseco tra indennità collegate al luogo di prestazione del servizio e le mansioni svolte dai macchinisti sulla base delle seguenti argomentazioni: «L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431,
1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o pagina 16 di 20 Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio
(collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile».
In altre parole, laddove la prestazione abbia connaturata una situazione di assenza dalla residenza, un aspetto che pare estrinseco alla mansione, diventa intrinseco.
Nel caso di specie, la diaria è stata corrisposta solo in un'occasione al ricorrente, con ciò determinando un contesto in cui non è possibile ritenere intrinseco alla prestazione del l disagio di permanere fuori dalla residenza Pt_1
e, dunque, non può essere riconosciuta.
Circa l'indennità turnisti, che è stata goduta con continuità dal ricorrente, deriva l'accertamento in ordine al fatto che la sua esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie non appaia conforme ai principi della giurisprudenza comunitaria, in quanto connaturata allo svolgimento della prestazione tipica del profilo, mentre una soluzione negativa deve rinvenirsi per quella relativa al lavoro domenicale, caratterizzazione estrinseca che non diventa intrinseca per mancanza di continuità nel caso di specie;
Con riferimento alle indennità per il lavoro straordinario-supplementare- festivo-notturno: si tratta, all'evidenza, di voci non risultano intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente, ma sono collegate ad una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione e, ancora una volta, dall'esame delle buste paga non emerge una continuità tale da mutarne la natura, avendo svolto pagina 17 di 20 il ricorrente ore di lavoro straordinario, festivo e notturno in modo occasionale ed episodico.
L'indennità di bigliettazione vettura è prevista per riconoscere all'autista una percentuale del prezzo riscosso per i biglietti venduti in vettura a passeggeri che accedano al mezzo sprovvisti di titolo di viaggio.
Trattasi di un incentivo di tipo eventuale e variabile (come risulta anche dall'esame della busta-paga del ricorrente ove questa voce compare raramente), che però è idonea a compensare uno specifico disagio legato alla mansione di autista, dal momento che si pone come mansione accessoria, come tale da ritenere integrabile nella retribuzione feriale.
L'indennità di guida filobus/autosnodato, prevista sino a 31/12/17 e la successiva indennità incentivante guida sono corrisposte per ogni giorno di presenza effettiva che comporti la guida con mansioni di conducente di linee.
Appaiono, pertanto, intrinsecamente connessa alla mansione di autista e in nesso di funzionalità con le mansioni affidate al in base al contratto di Pt_1 lavoro, di tal che la loro esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie non appare conforme ai principi della giurisprudenza comunitaria.
Infine, la medesima considerazione può sostenersi per l'indennità di turno corto/sostituzione, che per ripetizione e dinamica di attribuzione, rientra tra gli emolumenti legati in maniera intrinseca al ruolo di autista.
F) In conclusione, è necessario valutare se il mancato riconoscimento, durante il periodo feriale, delle sopradette indennità appaia potenzialmente idoneo, sulla base di una valutazione ex ante, a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.
Sul punto, infatti, sempre la Suprema Corte ha di recente avuto modo di chiarire come «non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione pagina 18 di 20 economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita»
(così, Cassazione n. 14089/2024).
Pertanto, vengono forniti i principi sui quali ancorare la valutazione circa la potenzialità lesiva, criteri che, dunque, devono essere vagliati nel singolo caso concreto.
Nello specifico, è opportuno confermare che per calcolare quanto astrattamente al dipendente a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie, il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo.
Dunque, occorre individuare il numero di tutte le presenze effettive al lavoro, risultanti dalle buste paga, come divisore degli elementi retributivi variabili computati, al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa.
Il valore medio così ottenuto deve essere moltiplicato non per tutti i giorni di ferie effettivamente goduti, come prospettato da parte ricorrente, ma per i giorni di ferie goduti nei limiti della tutela comunitaria, che riguarda esclusivamente il periodo minimo di quattro settimane (Cass Sez. L -, Sentenza n. 20216 del
23/06/2022).
Detto periodo, come eccepito da parte resistente, non può che essere di calendario proprio perché, essendovi articolazioni orarie diverse, in caso contrario si verrebbero a determinare differenze di trattamento.
In merito all'incidenza di queste somme, è necessario operare individuando la percentuale dovuta sul montante retributivo annuo, per poi moltiplicare l'importo che risulta per il coefficiente di incidenza delle ferie durante l'anno, in quanto, in caso contrario, verrebbero parametrati rapporti numerici diversi.
In altre parole, l'incidenza percentuale delle indennità sulla retribuzione annua deve essere moltiplicata per il rapporto tra giornate di ferie e giornate di servizio effettivo, unico accorgimento per evitare risultati falsati in eccesso (calcolo pagina 19 di 20 sulla mensilità, che darebbe sempre una percentuale di incidenza altissima) e in difetto (calcolo sulla retribuzione annua, che darebbe sempre un risultato irrisorio).
Nel caso di specie, parte resistente ha elaborato calcoli comprendendo tutte le indennità richieste dal ricorrente, dunque, il risultato preciso a cui ancorare la decisione in merito all'efficacia dissuasiva risulta ancora inferiore, raggiungendo una percentuale di incidenza effettiva inferiore al 4%, come tale sicuramente inidonea a rappresentare un ostacolo alla fruizione delle ferie da parte del dipendente.
La domanda, quindi, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi, alla luce del fatto che, effettivamente, alcune indennità avrebbero dovuto essere inserite nella retribuzione da riconoscere durante le ferie.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
A) respinge il ricorso.
B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bologna il 13/02/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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