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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1005.2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:“ pagamento dei crediti retributivi e accessori ”, e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Francesca Petrosino e Giovanni Savastano, come da procura agli atti
ricorrente E
C.F. , P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Malandrino, giusta procura generale per Notaio dr. di Persona_1
Roma reg. il 11.06.2014 Rep. N. 49620- Racc. n. 12553; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2020 la ricorrente adiva in Parte_1 giudizio , per sentire accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “1) CP_1 accertare e dichiarare che la signora ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] dall'01 luglio 2016 al 31 ottobre 2018 secondo le modalità Controparte_2
condannare la in persona legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, responsabile in solido in qualità di committente del servizio di pulizia relativo agli uffici postali di Salerno e Provincia, alla corresponsione in favore della signora
[...]
della complessiva somma di € 4.887,07, al lordo delle ritenute fiscali, oltre accessori come Parte_1 per legge, ovvero del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, dovuto per i titoli innanzi meglio specificati, da determinarsi anche a mezzo idonea C.T.U. di cui sin d'ora si richiede l'ammissione in via istruttoria, ove ritenuta necessaria dall'adito Giudice;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudice adito dovesse ritenere non dovute le somme maturate a titolo di differenze retributive, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della Signora
[...]
a percepire dal l a in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 CP_1 responsabile in solido in qualità di committente del servizio di pulizia relativo agli uffici postali di Salerno e Provincia, quanto da lei maturato a titolo di indennità forfettaria di anzianità ai sensi dell'art.22 del Multiservizi, pari alla somma di € 324,87, oltre accessori come per legge, CP_3 ovvero del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, dovuto per i titoli innanzi meglio specificati, da determinarsi anche a mezzo idonea C.T.U. di cui sin d'ora si richiede l'ammissione in via istruttoria, ove ritenuta necessaria dall'adito Giudice;
3 ) il tutto con condanna della a. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle CP_4 CP_1 spese e del compenso professionale di giudizio…”. Si costituiva in giudizio la resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., che nel contestare la il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta società in ragione del beneficio della preventiva escussione del CP_1 patrimonio del datore di lavoro - appaltatore, prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003. Appare opportuno ricordare che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui "in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore" (v. Cass., 13.2.2019 n. 4237 e Cass., 18.9.2019 n. 29629). Poiché il beneficium excussionis è stato soppresso dall'art. 2 d.l. n. 25/2017, entrato in vigore il 17.3.2017, è evidente che esso non trova applicazione a tutti i crediti maturati dopo tale data, quali appunto i crediti azionati nel presente giudizio, non potendo certo ravvisarsi il momento di insorgenza degli stessi con la data di assunzione della ricorrente alle dipendenze dell'appaltatore, cui è conseguito un rapporto di durata nell'ambito del quale ciascuna mensilità è maturata alla scadenza prevista. Con tale disposizione l'ordinamento ha inteso perseguire l'evidente obiettivo di operare in funzione di una ricomposizione normativa della catena degli appalti, assicurando ai lavoratori delle piccole e micro-imprese subappaltatrici, possibilità di tutela in precedenza non riconosciute, evitando il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale.
2 Il testo della norma in discorso e la ratio che la sottende, impongono di ritenere che l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto. Si tratta di un compendio normativo che si inserisce nel più ampio disegno volto ad assicurare ai lavoratori margini di tutela più ampi anche in ipotesi di trasferimento d'azienda o di un suo ramo, o nei sempre più frequenti processi di esternalizzazione del lavoro, caratterizzati da un efficace apparato garantistico, analogamente a quanto previsto nel caso di subingresso di un appaltatore ad un altro, secondo lo speciale sistema di tutela approntato dall'art. 2112 c.c.; ovvero, analogamente a quanto disposto dall'art. 1676 c.c. che prescrive uno speciale sistema di tutela delineante la possibilità di esercitare la cd. azione diretta di rivalsa, in forza del quale i dipendenti dell'appaltatore possono chiamare in giudizio il committente per conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (vedi in motivazione, Cass. n. 834/2019). Con riferimento alla fattispecie qui delibata, va, quindi, rimarcato che il regime della solidarietà sancito dalla disposizione richiamata, presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dei coobbligati solidali, la ripartizione interna dei debiti attenendo solo al rapporto intercorrente fra gli stessi. Nel caso che ci occupa riveste la qualità di committente del servizio di pulizia CP_1 relativo agli uffici delle filiali site in Salerno e Provincia e, in virtù di tutto quanto innanzi esposto, essa è solidalmente responsabile nei confronti della lavoratrice per le eventuali differenze retributive da lei maturate in forza del sopra detto rapporto di lavoro. Va aggiunto, inoltre, che l'intervenuta dichiarazione di fallimento della
[...] non fa venir meno la competenza a decidere del giudice del Controparte_5 mprocedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido , determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare (con specifico riferimento al fallimento: Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468). Ancora recentemente è stato, infine, ribadito come, in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il
3 recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost., letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un particolare vantaggio)(cfr. Cass. 09/08/2016 n. 16834). Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza. L'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che l'obbligazione solidale del committente opera “entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto”. Nel caso di specie, è pacifico e documentato che il rapporto di lavoro della ricorrente, e contestualmente l'appalto in cui era impiegata, sia cessato in data 31 ottobre 2018. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 7 ottobre 2019, come si evince dalla memoria di costituzione della stessa resistente. L'azione è stata quindi proposta ben prima della scadenza del termine biennale previsto dalla legge. Deve essere rigettata, da ultimo, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. La responsabilità solidale del committente è una fattispecie di obbligazione ex lege, per la a tutela dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto. Essa prescinde totalmente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro diretto tra il lavoratore e il committente, fondandosi unicamente sulla posizione di quest'ultimo quale beneficiario finale della prestazione lavorativa. La circostanza che la signora non sia mai stata dipendente di è, dunque, l'ovvio Parte_1 CP_1 presupposto della norma e non un motivo di esclusione della sua applicabilità. Infine, la dichiarazione di manleva rilasciata dall'appaltatrice in favore di CP_2
non è opponibile alla lavoratrice. Tale patto ha efficacia meramente CP_1 interna tra committente e appaltatore, regolando i loro rapporti in sede di regresso, ma non può in alcun modo limitare o escludere il diritto del terzo creditore (il lavoratore) di agire direttamente nei confronti dell'obbligato solidale, come previsto dalla legge. Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito precisate. Invero, come sopra precisato, la ricorrente sostiene di essere creditrice dell'importo di € 4.887,07 “ a titolo di differenza sul lavoro ordinario “, in quanto dall'esame dei cedolini paga sarebbe emerso che per diversi mesi la retribuzione ordinaria è stata determinata ponendo a base del calcolo un numero di ore inferiore a quello dedotto
4 in contratto, senza che risulti la fruizione di ferie o permessi retribuiti per le ore non inseriti. Orbene deve evidenziarsi, in primo luogo, la estrema genericità delle allegazioni poste a fondamento della domanda, tale da rendere estremamente difficoltoso l'accertamento degli effettivi termini della doglianza;
invero, in maniera del tutto generica, la ricorrente si duole del mancato rispetto dell'orario lavorativo indicato all'atto dell'assunzione per l'intera durata del rapporto, pari a circa due anni e mezzo. In maniera assolutamente vaga, infatti, la ricorrente si limita ad affermare che, per tutto il periodo considerato ( e, cioè, dal 1.7.2016 al 31.10.2018), avrebbe maturato un credito per ore di lavoro “ non svolte “ per € 4.887,07, senza neppure indicare, specificamente, il numero di ore non prestate;
di contro, esaminando la documentazione allegata al fascicolo attoreo, tale presunto inadempimento, al più si sarebbe verificato per alcuni mesi dell'anno 2018 ( da giugno ad ottobre), gli unici per i quali sono stati prodotti nel fascicolo, oltre ai prospetti paga, anche i fogli presenza, dai quali ultimi desumere le effettive ore lavorate. Va aggiunto, per esigenze di completezza, che, laddove la ricorrente intendesse effettivamente lamentare il mancato svolgimento dell'attività per l'orario contrattualmente stabilito, con la conseguente percezione di una retribuzione inferiore a quella ipotizzata come spettante, l'azione promossa potrebbe qualificarsi unicamente come un'azione risarcitoria e quindi non azionabile nei confronti della committente In sostanza, infatti, la ricorrente non lamenterebbe il CP_1 mancato pagamento di ore di lavoro svolte, ma piuttosto il mancato espletamento delle ore contrattualmente previste. Ma costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui "in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, sicché nell'ambito di tale nozione non rientra la indennità sostitutiva delle ferie non godute, attesa la sua natura risarcitoria ( v. Cass., 19.5.2016, n. 10354; Cass., 7.12.2018, n. 31768 e Cass., 6.11.2019 n. 28517) e conseguentemente neppure l'indennità per permessi non goduti o , come nel caso di specie , il risarcimento conseguente al mancato espletamento delle ore contrattualmente stabilite . Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base del disposto dell'art. 1676 c.c., atteso che nel ricorso manca qualsiasi richiamo alle disposizioni anzidette e qualsiasi allegazione dei presupposti fattuali e giuridici richiesti per la sua applicazione. Né, d'altra parte, la domanda può trovare accoglimento sotto il diverso profilo della mancata remunerazione delle ore di lavoro svolte, atteso che tale profilo non è stato affatto dedotto come motivo della domanda proposta. La ricorrente, infatti, non deduce affatto di aver reso una prestazione lavorativa difforme e superiore a quella risultante dai prospetti paga, sicchè sarebbe rimasta creditrice della retribuzione per le ore di lavoro effettivamente svolte.
5 Ma, come sopra detto, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente dedurre di aver svolto una quantità di lavoro diversa da quella riportata nei prospetti, e tale doglianza non è mai stata sollevata in ricorso. Il ricorso, per come proposto, va pertanto interamente rigettato. Il rigetto delle reciproche istanze ( domanda della ricorrente, da un lato, ed eccezioni della parte resistente, dall'altro), il che integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, sono ragioni che giustificano una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il Giudice Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1005.2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:“ pagamento dei crediti retributivi e accessori ”, e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Francesca Petrosino e Giovanni Savastano, come da procura agli atti
ricorrente E
C.F. , P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Malandrino, giusta procura generale per Notaio dr. di Persona_1
Roma reg. il 11.06.2014 Rep. N. 49620- Racc. n. 12553; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2020 la ricorrente adiva in Parte_1 giudizio , per sentire accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “1) CP_1 accertare e dichiarare che la signora ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] dall'01 luglio 2016 al 31 ottobre 2018 secondo le modalità Controparte_2
condannare la in persona legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, responsabile in solido in qualità di committente del servizio di pulizia relativo agli uffici postali di Salerno e Provincia, alla corresponsione in favore della signora
[...]
della complessiva somma di € 4.887,07, al lordo delle ritenute fiscali, oltre accessori come Parte_1 per legge, ovvero del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, dovuto per i titoli innanzi meglio specificati, da determinarsi anche a mezzo idonea C.T.U. di cui sin d'ora si richiede l'ammissione in via istruttoria, ove ritenuta necessaria dall'adito Giudice;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudice adito dovesse ritenere non dovute le somme maturate a titolo di differenze retributive, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della Signora
[...]
a percepire dal l a in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 CP_1 responsabile in solido in qualità di committente del servizio di pulizia relativo agli uffici postali di Salerno e Provincia, quanto da lei maturato a titolo di indennità forfettaria di anzianità ai sensi dell'art.22 del Multiservizi, pari alla somma di € 324,87, oltre accessori come per legge, CP_3 ovvero del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, dovuto per i titoli innanzi meglio specificati, da determinarsi anche a mezzo idonea C.T.U. di cui sin d'ora si richiede l'ammissione in via istruttoria, ove ritenuta necessaria dall'adito Giudice;
3 ) il tutto con condanna della a. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle CP_4 CP_1 spese e del compenso professionale di giudizio…”. Si costituiva in giudizio la resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., che nel contestare la il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre vittoria di spese. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta società in ragione del beneficio della preventiva escussione del CP_1 patrimonio del datore di lavoro - appaltatore, prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003. Appare opportuno ricordare che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui "in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore" (v. Cass., 13.2.2019 n. 4237 e Cass., 18.9.2019 n. 29629). Poiché il beneficium excussionis è stato soppresso dall'art. 2 d.l. n. 25/2017, entrato in vigore il 17.3.2017, è evidente che esso non trova applicazione a tutti i crediti maturati dopo tale data, quali appunto i crediti azionati nel presente giudizio, non potendo certo ravvisarsi il momento di insorgenza degli stessi con la data di assunzione della ricorrente alle dipendenze dell'appaltatore, cui è conseguito un rapporto di durata nell'ambito del quale ciascuna mensilità è maturata alla scadenza prevista. Con tale disposizione l'ordinamento ha inteso perseguire l'evidente obiettivo di operare in funzione di una ricomposizione normativa della catena degli appalti, assicurando ai lavoratori delle piccole e micro-imprese subappaltatrici, possibilità di tutela in precedenza non riconosciute, evitando il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale.
2 Il testo della norma in discorso e la ratio che la sottende, impongono di ritenere che l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto. Si tratta di un compendio normativo che si inserisce nel più ampio disegno volto ad assicurare ai lavoratori margini di tutela più ampi anche in ipotesi di trasferimento d'azienda o di un suo ramo, o nei sempre più frequenti processi di esternalizzazione del lavoro, caratterizzati da un efficace apparato garantistico, analogamente a quanto previsto nel caso di subingresso di un appaltatore ad un altro, secondo lo speciale sistema di tutela approntato dall'art. 2112 c.c.; ovvero, analogamente a quanto disposto dall'art. 1676 c.c. che prescrive uno speciale sistema di tutela delineante la possibilità di esercitare la cd. azione diretta di rivalsa, in forza del quale i dipendenti dell'appaltatore possono chiamare in giudizio il committente per conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (vedi in motivazione, Cass. n. 834/2019). Con riferimento alla fattispecie qui delibata, va, quindi, rimarcato che il regime della solidarietà sancito dalla disposizione richiamata, presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dei coobbligati solidali, la ripartizione interna dei debiti attenendo solo al rapporto intercorrente fra gli stessi. Nel caso che ci occupa riveste la qualità di committente del servizio di pulizia CP_1 relativo agli uffici delle filiali site in Salerno e Provincia e, in virtù di tutto quanto innanzi esposto, essa è solidalmente responsabile nei confronti della lavoratrice per le eventuali differenze retributive da lei maturate in forza del sopra detto rapporto di lavoro. Va aggiunto, inoltre, che l'intervenuta dichiarazione di fallimento della
[...] non fa venir meno la competenza a decidere del giudice del Controparte_5 mprocedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido , determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare (con specifico riferimento al fallimento: Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468). Ancora recentemente è stato, infine, ribadito come, in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il
3 recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost., letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un particolare vantaggio)(cfr. Cass. 09/08/2016 n. 16834). Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza. L'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che l'obbligazione solidale del committente opera “entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto”. Nel caso di specie, è pacifico e documentato che il rapporto di lavoro della ricorrente, e contestualmente l'appalto in cui era impiegata, sia cessato in data 31 ottobre 2018. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 7 ottobre 2019, come si evince dalla memoria di costituzione della stessa resistente. L'azione è stata quindi proposta ben prima della scadenza del termine biennale previsto dalla legge. Deve essere rigettata, da ultimo, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. La responsabilità solidale del committente è una fattispecie di obbligazione ex lege, per la a tutela dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto. Essa prescinde totalmente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro diretto tra il lavoratore e il committente, fondandosi unicamente sulla posizione di quest'ultimo quale beneficiario finale della prestazione lavorativa. La circostanza che la signora non sia mai stata dipendente di è, dunque, l'ovvio Parte_1 CP_1 presupposto della norma e non un motivo di esclusione della sua applicabilità. Infine, la dichiarazione di manleva rilasciata dall'appaltatrice in favore di CP_2
non è opponibile alla lavoratrice. Tale patto ha efficacia meramente CP_1 interna tra committente e appaltatore, regolando i loro rapporti in sede di regresso, ma non può in alcun modo limitare o escludere il diritto del terzo creditore (il lavoratore) di agire direttamente nei confronti dell'obbligato solidale, come previsto dalla legge. Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito precisate. Invero, come sopra precisato, la ricorrente sostiene di essere creditrice dell'importo di € 4.887,07 “ a titolo di differenza sul lavoro ordinario “, in quanto dall'esame dei cedolini paga sarebbe emerso che per diversi mesi la retribuzione ordinaria è stata determinata ponendo a base del calcolo un numero di ore inferiore a quello dedotto
4 in contratto, senza che risulti la fruizione di ferie o permessi retribuiti per le ore non inseriti. Orbene deve evidenziarsi, in primo luogo, la estrema genericità delle allegazioni poste a fondamento della domanda, tale da rendere estremamente difficoltoso l'accertamento degli effettivi termini della doglianza;
invero, in maniera del tutto generica, la ricorrente si duole del mancato rispetto dell'orario lavorativo indicato all'atto dell'assunzione per l'intera durata del rapporto, pari a circa due anni e mezzo. In maniera assolutamente vaga, infatti, la ricorrente si limita ad affermare che, per tutto il periodo considerato ( e, cioè, dal 1.7.2016 al 31.10.2018), avrebbe maturato un credito per ore di lavoro “ non svolte “ per € 4.887,07, senza neppure indicare, specificamente, il numero di ore non prestate;
di contro, esaminando la documentazione allegata al fascicolo attoreo, tale presunto inadempimento, al più si sarebbe verificato per alcuni mesi dell'anno 2018 ( da giugno ad ottobre), gli unici per i quali sono stati prodotti nel fascicolo, oltre ai prospetti paga, anche i fogli presenza, dai quali ultimi desumere le effettive ore lavorate. Va aggiunto, per esigenze di completezza, che, laddove la ricorrente intendesse effettivamente lamentare il mancato svolgimento dell'attività per l'orario contrattualmente stabilito, con la conseguente percezione di una retribuzione inferiore a quella ipotizzata come spettante, l'azione promossa potrebbe qualificarsi unicamente come un'azione risarcitoria e quindi non azionabile nei confronti della committente In sostanza, infatti, la ricorrente non lamenterebbe il CP_1 mancato pagamento di ore di lavoro svolte, ma piuttosto il mancato espletamento delle ore contrattualmente previste. Ma costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui "in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, sicché nell'ambito di tale nozione non rientra la indennità sostitutiva delle ferie non godute, attesa la sua natura risarcitoria ( v. Cass., 19.5.2016, n. 10354; Cass., 7.12.2018, n. 31768 e Cass., 6.11.2019 n. 28517) e conseguentemente neppure l'indennità per permessi non goduti o , come nel caso di specie , il risarcimento conseguente al mancato espletamento delle ore contrattualmente stabilite . Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base del disposto dell'art. 1676 c.c., atteso che nel ricorso manca qualsiasi richiamo alle disposizioni anzidette e qualsiasi allegazione dei presupposti fattuali e giuridici richiesti per la sua applicazione. Né, d'altra parte, la domanda può trovare accoglimento sotto il diverso profilo della mancata remunerazione delle ore di lavoro svolte, atteso che tale profilo non è stato affatto dedotto come motivo della domanda proposta. La ricorrente, infatti, non deduce affatto di aver reso una prestazione lavorativa difforme e superiore a quella risultante dai prospetti paga, sicchè sarebbe rimasta creditrice della retribuzione per le ore di lavoro effettivamente svolte.
5 Ma, come sopra detto, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente dedurre di aver svolto una quantità di lavoro diversa da quella riportata nei prospetti, e tale doglianza non è mai stata sollevata in ricorso. Il ricorso, per come proposto, va pertanto interamente rigettato. Il rigetto delle reciproche istanze ( domanda della ricorrente, da un lato, ed eccezioni della parte resistente, dall'altro), il che integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, sono ragioni che giustificano una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il Giudice Dott. Angelo Scarpati
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