Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4029/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4029/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), ex lege domiciliato presso Parte_1 C.F._1
il domicilio digitale dell'Avv. Pizzutelli Giuseppe che lo rappresenta e difende come da procura agli atti
- Ricorrente-
E
(C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla P.IVA_1
dott.ssa Agostina De Marchis funzionario delegato dal dott. Francesco Ingarra di-
rettore reggente della , Controparte_2
presso i cui uffici in Latina Via Pier Luigi Nervi, 270 è domiciliato
- Resistente -
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa
IN FATTO
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il Decreto n. 740847/A del 21.04.2020 di irrogazione della sanzione amministrativa pe- cuniaria di € 3.020 emessa dal per violazione Controparte_1 del disposto dell'art. 49 comma 1 del d. Lgs. 231/2007, per aver trasferito tra soggetti diversi denaro contante e titoli al portatore per un valore complessivo pari ad €
3.000,00.
A sostegno della opposizione ha dedotto preliminarmente la nullità dell'opposto decreto per tardività della notifica avvenuta oltre i termini di legge e per mancanza della certifi- cazione di conformità all'originale; nel merito, la carenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto oggetto di giudizio e l'estraneità del ricorrente ai fatti contestati.
La condotta ritenuta illecita, infatti, è stata posta in essere da altro soggetto, diverso dal ricorrente e fratello di quest'ultimo, il quale, oltre a perpetrare a Persona_1 danno dell'odierno ricorrente varie condotte costituenti illecito penale, ha, nel caso in esame, estinto la polizza di pegno al portatore presso l' di Latina senza che il CP_3
ricorrente ne fosse a conoscenza né avesse autorizzato tale operazione. A sostegno di quanto affermato e della sua estraneità ai fatti contestati, ha depositato una denuncia querela sporta in data 19.08.2020 per il reato di appropriazione indebita e relativa ai fat- ti oggetto di causa.
Ha concluso chiedendo la dichiarazione di illegittimità del decreto/ingiunzione n.
740847/A del 21.04.2020 emesso dal . CP_1 Controparte_1
Si è costituito in giudizio il contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto, svolgendo analitiche controdeduzioni e insistendo per il ri- getto del ricorso.
IN DIRITTO
L'opposizione non merita l'accoglimento per i seguenti motivi.
• Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività della notifica della con- testazione dell'accertamento in quanto la segnalazione da parte della
[...] al è avvenuta in data 22.06.2018 e CP_4 Controparte_1 quest'ultimo ha provveduto a notificare l'atto di contestazione addì
03.08.2018 (cfr. all. 3 del resistente), quindi entro i termini di legge. In con-
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siderazione della mancata presentazione di memorie integrative da parte dell'ingiunto o del pagamento liberatorio, l'amministrazione convenuta ha poi emesso la sanzione amministrativa oggetto di causa.
• Quanto alla mancata attestazione di conformità dell'ordinanza ingiunzione notificata mediante stampa cartacea di documento informatico, la relativa questione si traduce nell'onere di contestazione della conformità della copia all'originale nel caso di specie non eseguito (cfr. Cass. Civ. 16112/19).
Inoltre, in merito al difetto di sottoscrizione dell'atto effettuato a mezzo stampa in violazione delle norme sulla firma digitale trova applicazione l
'art. 3 comma 2 d.lgs 39 \ 1993, comma tuttora in vigore.
La disposizione recita: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'im- missione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché'
l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono es- sere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'im- missione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.”
• Nel merito, va preliminarmente chiarito che il D.lgs. 231/2007 (attuativo del- la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di fi- nanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione) ha come finalità la prevenzione ed il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 2, Dl.gs. 231/2007).
La predetta normativa individua le misure atte a individuare le attività dirette alla tutela dell'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comporti degli operatori tenuti alla loro osservanza (art, 2, comma 2,).
In particolare “l'azione di prevenzione ” pocanzi citata è svolta in coordina- mento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quello ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo (art. 2, comma 3).
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A tal fine l'art. 49, D.lgs 231/2007, ratione temporis vigente, vieta il trasfe- rimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati
e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Controparte_5
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
[...]
Tale norma, dunque, pone l'obiettivo di prevenire le operazioni che potreb- bero avere la finalità di riciclaggio del denaro, prevedendo che le operazioni di trasferimento di denaro o di titoli al portatore il cui importo o la cui som- ma (quando sono poste in essere più operazioni) sia pari o superiore a €
3.000, debbano essere effettuate con l'intermediazione degli istituti di credi- to.
Tra i titoli al portatore citati dalla summenzionata normativa, vi rientra anche il credito su pegno, contratto di prestito con il quale una persona fisica ottie- ne una somma di denaro a fronte della consegna di un bene di cui potrà tor- nare in possesso mediante l'azione di riscatto che si concretizza nella conse- gna della polizza e la restituzione del valore del prestito ottenuto, maggiorato degli interessi e spese pattuite.
Nel caso in esame, in data 22.06.2018 la ha inoltrato comu- Controparte_6
nicazione al Ministero odierno resistente per segnalare la violazione della legge sull'antiriciclaggio a seguito di trasferimento di titoli al portatore senza l'ausilio di intermediari, per un importo superiore a quanto previsto dall'art. 49 D.Lgs 231/2007 ratione temporis vigente e il Ministero competente ha dato avvio ad una procedura amministrativa conclusasi con l'emissione della sanzione amministrativa opposta.
Va evidenziato che non rileva l'eccezione del ricorrente in merito alla caren- za dei requisiti soggettivi e oggettivi in quanto, sul punto, la Corte di Cassa- zione ha precisato che “la finalità di controllo dei movimenti di denaro in contanti al di sopra di un dato importo viene perseguita dalla legislazione di cui in discorso con una disciplina avente carattere general -preventivo, po-
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sta al fine di predisporre una difesa avanzata in relazione a rilevanti movi- mentazioni in contanti, le quali, per la spiccata attitudine ad eludere la trac- ciabilità dei passaggi, si prestano ad una vasta congerie di finalità illecite, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito non sia ri- sultato illecito, potendo, per contro, costituire la illiceità del fine motivo
d'ulteriori rimproveri, a seconda dei casi, di natura amministrativa, tributa- ria o penale (Cass. 10147/2018).
Quanto al profilo soggettivo dell'illecito, ai sensi dell'art.3 l.689/1981, per le violazioni oggetto di sanzione amministrativa è necessaria, ed al tempo stes- so sufficiente, la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la nor- ma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa.
L'avvenuta estinzione della polizza da parte del fratello dell'odierno ricor- rente e la mancata conoscenza da parte di quest'ultimo del comportamento fraudolento posto in essere a suo danno non costituisce a tal fine ragione ostativa alla imputazione soggettiva dell'illecito il quale è tipizzato come il- lecito di pericolo di mera condotta.
Nel caso in esame parte ricorrente ha contestato in fatto di aver subito il fur- to della polizza in questione, depositando apposita denuncia alle competenti autorità datata 19.08.2020 (cfr. all. 4 del ricorrente), data tuttavia posteriore alla sanzione amministrativa opposta (notificata in data 07.08.2020). In ogni caso richiesto di provare la sua estraneità all'illecito, nonostante l'ammissione delle prove (cfr. ordinanza del 09.11.2021), non ha fornito adeguata prova della suddetta circostanza, rendendosi assente alle udienze successivamente fissate per tali incombenti. Si soggiunge unicamente che la denuncia querela di furto\appropriazione indebita allegata dall'opponente non costituisce riprova legale che il furto sia realmente avvenuto in mancan- za di documentazione dell'esito del procedimento penale attivato da tale de- nuncia specie alla luce della condotta processuale dell'opponente prima stigmatizzata.
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• Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza del ricorrente con con- seguente refusione, secondo valori medi, in favore della resistente, in relazione al valore della causa in concreto riscontrata.
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto 740847 /A ordinan- za ingiunzione emessa il 21.4.2020 dal Controparte_7
;
[...] Controparte_8
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in €
2.500 oltre accessori di legge, se dovuti
Latina, 06.02.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art.429 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 06.02.2025.
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