Decreto decisorio 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 27/04/2021, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2021
N. 00226/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00383/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2015, proposto da
BI RC, RE SA, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Bonfante, Daniele Maccarrone, Antonella Pietrobon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Lazise, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio comunale del 26 gennaio 2015 n°3, di approvazione, previo esame delle osservazioni, della variante parziale al Piano degli Interventi n. 4/b, relativa alla zone "R" normate dall'articolo 18 delle NTO, nella parte relativa all'area di proprietà dei ricorrenti, disciplinata dall'articolo 18.3;
- di tutti gli atti e/o pareri costituenti la predetta variante parziale ivi espressamente compresi: (i) il parere tecnico, sub elaborato U, reso dal progettista sulle osservazioni pervenute e segnatamente quello relativo all'osservazione dei ricorrenti, (ii) tutti gli elaborati di progetto e segnatamente l'elaborato n°4 recante "modifica N.T.0 art. 18" e l'elaborato raffigurante l'area dei ricorrenti; (iii) la Deliberazione consiliare del 4 settembre 2014 n°30 di adozione della predetta variante parziale;
- di ogni altro atto, antecedente o successivo, presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 marzo 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso in Venezia il giorno 27 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO