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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/09/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 322/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 3.2.2021, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 904/2020 del 30.11.2020 (RG 1926/2020) e vertente t r a
(c.f. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente nella contrada Russi snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Reale,
ATTORE-OPPONENTE
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Milano nella piazza della Trivulziana n. 4/A, , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati.
CONVENUTA-OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente, come da atto di citazione in opposizione: “In via preliminarmente:
- rigettare in ogni caso l'eventuale l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito:
1 - revocare, dichiarare nullo e privo di effetti e di efficacia il decreto ingiuntivo N.904/2020
emesso dal Tribunale di Agrigento in data 21/10/2020, depositato in cancelleria il
30/11/2020 nel procedimento RG. 1926/2020, nei confronti dell'opponente per la somma
di € 9.331,26 oltre spese, in quanto del tutto ingiusto ed illegittimo oltre che infondato in fatto
e diritto, per i motivi esposti in narrativa. Si depositano in copia i documenti come da separato
indice. Con vittorie di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “In via preliminare, nel merito,
concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 904/2020, R.G. n.
1926/2020, del 30/11/2020 emesso dal Tribunale di Agrigento, stante la ricorrenza dei
presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa
formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 904/2020, R.G. n. 1926/2020, del 30/11/2020
emesso dal Tribunale di Agrigento.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1
che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 904/2020, emesso in data 21.10.2020,
depositato in cancelleria il 30.11.2020 (RG 1926/2020), con il quale il Tribunale di
Agrigento gli aveva ingiunto il pagamento di € 9.331,26, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento e spese processuali della procedura monitoria nella misura di € 460,00 per onorari ed € 145,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. A fondamento delle proprie difese, l'opponente preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società in difetto di prova della fusione per
2 incorporazione tra e avente efficacia CP_2 Controparte_3
dall'1.6.2015. In particolare, rilevava che l'opposta aveva depositato solo il contratto di cessione del credito tra Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e l'opposta Controparte_1
stipulato il 23.6.2016 e l'estratto della G.U., parte II, n. 108 del 10.9.2016 contenente l'avviso di cessione dei crediti pro soluto in favore dell'opposta; evidenziava la mancanza agli atti dell'atto di fusione per incorporazione tra e CP_2 Controparte_3
, avente efficacia dall'1.6.2015. Tale carenza, assumeva l'attore, intaccava
[...]
l'opponibilità della cessione per omissione degli elementi minimi necessari affinché il debitore potesse conoscere della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta. Nel merito, l'opponente lamentava la mancanza di prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito vantato nei suoi confronti poiché esso non si evinceva analiticamente dalla G.U. né, a suo parere, potevano rivestire efficacia probatoria i documenti allegati dall'opposta in monitorio mancando, in particolare, la certificazione ex art. 50 TUB che “in
ogni caso dovrebbe provenire dallo stesso soggetto che richiede il decreto ingiuntivo, e non da soggetto diverso come nel caso specifico”. In terzo luogo, eccepiva la nullità del contratto di finanziamento in quanto sottoscritto dall'opponente nella forma del contratto per adesione pur in presenza di clausole vessatorie, la cui stipulazione avrebbe necessitato di trattativa individuale.
Si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, la concessione Controparte_1
della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
in via principale, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del d.i., perché infondata in fatto e diritto. A fondamento delle proprie difese, affermava di avere correttamente assolto l'onere della prova del credito in suo favore atteso che risultavano già versati in atti sia il contratto di cessione che la lista crediti ceduti da cui è possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente
è ricompreso tra quelli oggetto di cessione. Indi, rilevava che la fattispecie traslativa si era perfezionata con la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione del credito pro soluto ove veniva specificato che aveva agito quale avente causa di Controparte_3
3 Consum.it in ragione della fusione per incorporazione. Inoltre, con lettera racc. a/r l'opposta aveva comunicato a l'avvenuta cessione. Infine, in linea Parte_1
subordinata chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento di una somma da quantificarsi in giudizio, in favore dell'opposta.
All'udienza del 12.7.2021, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà
e, rilevato che non era stata esperita la mediazione obbligatoria, assegnava all'opposta un termine di 15 giorni per esperirla. Atteso l'esito negativo, la causa proseguiva mediante istruzione documentale;
indi veniva posta in decisione con i termini cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
1. Sulle questioni preliminari.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione processuale di Controparte_1
ritenendo la cessione non opponibile all'opponente in quanto carenti gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta. L'eccezione è infondata.
Giova, preliminarmente, rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che:
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie
consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la
valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla
stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei
presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del
10/02/2023 (Rv. 666807 - 02).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio tutti gli atti attestanti le vicende traslative del credito ceduto e in particolare: 1) l'avviso di cessione dato nella Gazzetta
4 Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 108 del 10.9.2016 del portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di – quale avente causa di Controparte_4
– in seguito a un'operazione di fusione per incorporazione di Controparte_2 CP_2
nella cedente;
2) visura camerale attestante l'iscrizione nel registro delle imprese
[...]
dell'avvenuta cessione;
3) proposta contrattuale di cessione del credito tra
[...]
e 4) lettera raccomandata a/r del 26.9.2016 Controparte_4 Controparte_1
con cui ha notificato l'avvenuta cessione del credito a Controparte_1 [...]
5) contratto di finanziamento n. 3593373 dell'8.4.2010 tra MPS – Parte_1
Consum.it e e da cui è sorto il credito ceduto;
Parte_1 Parte_2
6) estratti conto, lista movimenti e lista crediti ceduti emessi da banca MPS S.p.A. e prodotti da Controparte_1
Alla luce di tutti questi elementi globalmente considerati, nell'ottica di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto (cfr. Cass. sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023,
Rv. 668451 – 01), deve ritenersi dunque accertata l'esistenza del contratto di cessione del credito in parola e la titolarità del credito in capo alla società Controparte_5
2. Merito della lite.
[...]
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo contestando l'idoneità
probatoria della documentazione allegata a supporto del credito vantato dall'opposta,
ritenendo che esso sia pertanto rimasto non provato.
I motivi di opposizione sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, va rilevato che si è limitato a contestare il valore Parte_1
probatorio delle allegazioni di parte opposta senza tuttavia fornire esso stesso una ricostruzione alternativamente valida.
Di contro, è stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del credito atteso che ha prodotto il contratto di finanziamento (fonte originaria del credito) tra Controparte_1
MPS S.p.A. – Consum.it e parte opponente, il contratto di cessione del credito (nascente da tale finanziamento) in suo favore, tutti gli avvisi pubblicitari necessari e le liste dei
5 movimenti ed estratti conto emessi dalla cedente che Controparte_3
attestato la posizione debitoria a carico di parte opponente.
In secondo luogo, ha eccepito la nullità del contratto di Parte_1
finanziamento n. 3593373 lamentando la violazione delle norme del codice civile e del consumo in materia di vessatorietà delle clausole contrattuali, essendo il contratto stato stipulato nella forma “per adesione” ma in assenza di trattativa individuale. In particolare,
l'opponente ha lamentato la vessatorietà degli artt. 16 e 17 del contratto, rubricati rispettivamente “il ritardo nei pagamenti e le spese” e “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”.
Anche tale motivo è infondato e va rigettato. Le clausole indicate, infatti, non possono ritenersi abusive ai sensi del Codice del Consumo. A norma dell'art. 33, comma 2, lett. f)
del Codice del Consumo, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato nulla circa la manifesta eccessività dell'interesse di mora pattuito. Le altre due disposizioni normative richiamate dall'opponente (art. 33, comma 2, lett. l e art. 36, comma
2, lett. c del Codice del Consumo) non trovano applicazione nel caso di specie, non risultando che il consumatore non abbia avuto la possibilità di conoscere determinate clausole, inserite nel contratto, prima della conclusione del medesimo.
In relazione all'art. 17 del contratto, esso prevede la decadenza del beneficio del termine con risoluzione contrattuale in ipotesi di mancato pagamento dei ratei del finanziamento.
In riferimento a tale ultima clausola, la cedente ha assolto l'onere di comunicazione di avvenuta decadenza dal beneficio con lettera raccomandata a/r del 30.7.2015, la cui ricezione non è stata contestata da parte opponente.
Priva di fondamento infine è anche la censura circa l'asserita violazione dell'art. 1283
c.c., non essendo stata specificamente indicata la previsione contrattuale che
6 comporterebbe fenomeni anatocistici illegittimi e in quale misura. La difesa (peraltro non coltivata argomentativamente nella comparsa conclusionale) si risolve quindi in un argomento generico e astratto.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 904/2020 del 30.11.2020 (RG 1926/2020), dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in €
[...]
2.540,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 27.9.2025
Il giudice
Matteo De Nes
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 3.2.2021, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 904/2020 del 30.11.2020 (RG 1926/2020) e vertente t r a
(c.f. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente nella contrada Russi snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Reale,
ATTORE-OPPONENTE
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Milano nella piazza della Trivulziana n. 4/A, , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati.
CONVENUTA-OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente, come da atto di citazione in opposizione: “In via preliminarmente:
- rigettare in ogni caso l'eventuale l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito:
1 - revocare, dichiarare nullo e privo di effetti e di efficacia il decreto ingiuntivo N.904/2020
emesso dal Tribunale di Agrigento in data 21/10/2020, depositato in cancelleria il
30/11/2020 nel procedimento RG. 1926/2020, nei confronti dell'opponente per la somma
di € 9.331,26 oltre spese, in quanto del tutto ingiusto ed illegittimo oltre che infondato in fatto
e diritto, per i motivi esposti in narrativa. Si depositano in copia i documenti come da separato
indice. Con vittorie di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “In via preliminare, nel merito,
concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 904/2020, R.G. n.
1926/2020, del 30/11/2020 emesso dal Tribunale di Agrigento, stante la ricorrenza dei
presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa
formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 904/2020, R.G. n. 1926/2020, del 30/11/2020
emesso dal Tribunale di Agrigento.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1
che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 904/2020, emesso in data 21.10.2020,
depositato in cancelleria il 30.11.2020 (RG 1926/2020), con il quale il Tribunale di
Agrigento gli aveva ingiunto il pagamento di € 9.331,26, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento e spese processuali della procedura monitoria nella misura di € 460,00 per onorari ed € 145,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. A fondamento delle proprie difese, l'opponente preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società in difetto di prova della fusione per
2 incorporazione tra e avente efficacia CP_2 Controparte_3
dall'1.6.2015. In particolare, rilevava che l'opposta aveva depositato solo il contratto di cessione del credito tra Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e l'opposta Controparte_1
stipulato il 23.6.2016 e l'estratto della G.U., parte II, n. 108 del 10.9.2016 contenente l'avviso di cessione dei crediti pro soluto in favore dell'opposta; evidenziava la mancanza agli atti dell'atto di fusione per incorporazione tra e CP_2 Controparte_3
, avente efficacia dall'1.6.2015. Tale carenza, assumeva l'attore, intaccava
[...]
l'opponibilità della cessione per omissione degli elementi minimi necessari affinché il debitore potesse conoscere della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta. Nel merito, l'opponente lamentava la mancanza di prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito vantato nei suoi confronti poiché esso non si evinceva analiticamente dalla G.U. né, a suo parere, potevano rivestire efficacia probatoria i documenti allegati dall'opposta in monitorio mancando, in particolare, la certificazione ex art. 50 TUB che “in
ogni caso dovrebbe provenire dallo stesso soggetto che richiede il decreto ingiuntivo, e non da soggetto diverso come nel caso specifico”. In terzo luogo, eccepiva la nullità del contratto di finanziamento in quanto sottoscritto dall'opponente nella forma del contratto per adesione pur in presenza di clausole vessatorie, la cui stipulazione avrebbe necessitato di trattativa individuale.
Si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, la concessione Controparte_1
della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
in via principale, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del d.i., perché infondata in fatto e diritto. A fondamento delle proprie difese, affermava di avere correttamente assolto l'onere della prova del credito in suo favore atteso che risultavano già versati in atti sia il contratto di cessione che la lista crediti ceduti da cui è possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente
è ricompreso tra quelli oggetto di cessione. Indi, rilevava che la fattispecie traslativa si era perfezionata con la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione del credito pro soluto ove veniva specificato che aveva agito quale avente causa di Controparte_3
3 Consum.it in ragione della fusione per incorporazione. Inoltre, con lettera racc. a/r l'opposta aveva comunicato a l'avvenuta cessione. Infine, in linea Parte_1
subordinata chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento di una somma da quantificarsi in giudizio, in favore dell'opposta.
All'udienza del 12.7.2021, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà
e, rilevato che non era stata esperita la mediazione obbligatoria, assegnava all'opposta un termine di 15 giorni per esperirla. Atteso l'esito negativo, la causa proseguiva mediante istruzione documentale;
indi veniva posta in decisione con i termini cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
1. Sulle questioni preliminari.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione processuale di Controparte_1
ritenendo la cessione non opponibile all'opponente in quanto carenti gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta. L'eccezione è infondata.
Giova, preliminarmente, rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che:
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie
consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la
valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla
stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei
presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del
10/02/2023 (Rv. 666807 - 02).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio tutti gli atti attestanti le vicende traslative del credito ceduto e in particolare: 1) l'avviso di cessione dato nella Gazzetta
4 Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 108 del 10.9.2016 del portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di – quale avente causa di Controparte_4
– in seguito a un'operazione di fusione per incorporazione di Controparte_2 CP_2
nella cedente;
2) visura camerale attestante l'iscrizione nel registro delle imprese
[...]
dell'avvenuta cessione;
3) proposta contrattuale di cessione del credito tra
[...]
e 4) lettera raccomandata a/r del 26.9.2016 Controparte_4 Controparte_1
con cui ha notificato l'avvenuta cessione del credito a Controparte_1 [...]
5) contratto di finanziamento n. 3593373 dell'8.4.2010 tra MPS – Parte_1
Consum.it e e da cui è sorto il credito ceduto;
Parte_1 Parte_2
6) estratti conto, lista movimenti e lista crediti ceduti emessi da banca MPS S.p.A. e prodotti da Controparte_1
Alla luce di tutti questi elementi globalmente considerati, nell'ottica di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto (cfr. Cass. sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023,
Rv. 668451 – 01), deve ritenersi dunque accertata l'esistenza del contratto di cessione del credito in parola e la titolarità del credito in capo alla società Controparte_5
2. Merito della lite.
[...]
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo contestando l'idoneità
probatoria della documentazione allegata a supporto del credito vantato dall'opposta,
ritenendo che esso sia pertanto rimasto non provato.
I motivi di opposizione sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, va rilevato che si è limitato a contestare il valore Parte_1
probatorio delle allegazioni di parte opposta senza tuttavia fornire esso stesso una ricostruzione alternativamente valida.
Di contro, è stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del credito atteso che ha prodotto il contratto di finanziamento (fonte originaria del credito) tra Controparte_1
MPS S.p.A. – Consum.it e parte opponente, il contratto di cessione del credito (nascente da tale finanziamento) in suo favore, tutti gli avvisi pubblicitari necessari e le liste dei
5 movimenti ed estratti conto emessi dalla cedente che Controparte_3
attestato la posizione debitoria a carico di parte opponente.
In secondo luogo, ha eccepito la nullità del contratto di Parte_1
finanziamento n. 3593373 lamentando la violazione delle norme del codice civile e del consumo in materia di vessatorietà delle clausole contrattuali, essendo il contratto stato stipulato nella forma “per adesione” ma in assenza di trattativa individuale. In particolare,
l'opponente ha lamentato la vessatorietà degli artt. 16 e 17 del contratto, rubricati rispettivamente “il ritardo nei pagamenti e le spese” e “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”.
Anche tale motivo è infondato e va rigettato. Le clausole indicate, infatti, non possono ritenersi abusive ai sensi del Codice del Consumo. A norma dell'art. 33, comma 2, lett. f)
del Codice del Consumo, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato nulla circa la manifesta eccessività dell'interesse di mora pattuito. Le altre due disposizioni normative richiamate dall'opponente (art. 33, comma 2, lett. l e art. 36, comma
2, lett. c del Codice del Consumo) non trovano applicazione nel caso di specie, non risultando che il consumatore non abbia avuto la possibilità di conoscere determinate clausole, inserite nel contratto, prima della conclusione del medesimo.
In relazione all'art. 17 del contratto, esso prevede la decadenza del beneficio del termine con risoluzione contrattuale in ipotesi di mancato pagamento dei ratei del finanziamento.
In riferimento a tale ultima clausola, la cedente ha assolto l'onere di comunicazione di avvenuta decadenza dal beneficio con lettera raccomandata a/r del 30.7.2015, la cui ricezione non è stata contestata da parte opponente.
Priva di fondamento infine è anche la censura circa l'asserita violazione dell'art. 1283
c.c., non essendo stata specificamente indicata la previsione contrattuale che
6 comporterebbe fenomeni anatocistici illegittimi e in quale misura. La difesa (peraltro non coltivata argomentativamente nella comparsa conclusionale) si risolve quindi in un argomento generico e astratto.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 904/2020 del 30.11.2020 (RG 1926/2020), dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in €
[...]
2.540,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 27.9.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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