Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2361/2023 R.G., vertente
TRA Parte_1 P IVA P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Ancarola, con studio in Potenza, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1 in persona della legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Maltarolo, con studio in Milano, ed ivi elettivamente domiciliata,
come da mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio [...] Parte_1Con atto di citazione ritualmente notificato al fine di accertare il suo diritto al risarcimento del danno subito Controparte_1
,
quale conseguenza della consegna del campionario danneggiato da parte della convenuta, da liquidare in € 1.592,73 per il costo sostenuto per il trasporto, ed in € 12.928,00 a titolo di mancato guadagno per la avvenuta revoca degli ordini da parte dei clienti Controparte_2 e di Persona_1 in subordine, essa domandava condanna della convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, della diversa, maggiore o minore somma che fosse risultata all'esito del giudizio, da liquidare anche in via equitativa, con interessi legali dal dovuto al soddisfo, e vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, la società attrice allegava: che essa commercializzava prodotti alimentari ed abbigliamento destinati al mercato australiano;
che il 14.11.2019 aveva acquistato dal una società con Sede in Singapore un campionario di abbigliamento fatto realizzare per il mercato
8.1.2020 la merce era stata consegnata, ma era danneggiata;
che tale circostanza aveva comportato la revoca di ordinativi da parte delle società acquirenti, con conseguente danno per la società; che tali Contr circostanze erano immediatamente rappresentata a in data 9.1.2020 e con numerose missive in
date successive;
che inutilmente aveva infine promosso procedura di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la convenuta la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza per territorio del giudice adito e la prescrizione annuale del diritto scaturente dal contratto di trasporto e ad esso collegato;
in subordine, la parte contestava gli assunti attorei e la prova offerta a sostegno del danno asseritamente patito, ed invocava, quale condizione ostativa al risarcimento la mancata stipula di assicurazione per le merci trasportate, eccependo, altresì, la limitazione del risarcimento e l'applicazione della legge 233/2021, di conversione del D.L. 152/2021.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, questa espletata a mezzo di un socio della s.r.l. attrice.
La domanda non è meritevole di accoglimento per non avere la parte attrice fornito prova convincente del nesso di causalità tra l'allegato inadempimento del vettore ed il danno lamentato e della stessa sussistenza di questo.
In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni preliminari proposte dalla parte convenuta.
Quanto alla eccezione del difetto di competenza per territorio del giudice adito, va richiamato l'orientamento della Corte di legittimità in forza del quale: "in caso di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non quella derivata e sostitutiva;
pertanto nel contratto di trasporto - anche in relazione alla pretesa risarcitoria per il suo inadempimento (nella specie causato dalla perdita della cosa trasportata) - poiché l'obbligazione fondamentale e primaria è quella di operare il trasporto delle cose dal luogo di carico a quello di destinazione, risultando accessoria e strumentale quella di custodia, il "forum destinatae solutionis" va individuato nel luogo dove le cose devono essere trasportate, nell'interezza e nell'integrità del carico." ( ex plurimis Cass. n. 245/2008 ma anche Cass. n. 21625/2006)
Nel caso concreto, le merci dovevano essere consegnate in Potenza, presso la sede della società attrice. In merito alla eccezione di prescrizione, il termine applicabile non è quello di mesi 12 ma quello di mesi 18, tenuto conto della previsione di cui al comma 2 dell'art. 2951 c.c. e del luogo dal quale la spedizione ha avuto inizio.
Il termine risulta interrotto in data 9.1.2020, data della iniziale comunicazione di consegna di merci danneggiate, e poi ancora il 21.12.2020 e, di seguito, il 4.5.2023 di comunicazione dell'avvio della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito, tuttavia, appare contraddittoria la prova del danno patito, così come prospettato dalla società attrice.
In via preliminare si osserva come, anche laddove sia allegato un danno da inadempimento e sia formulata domanda risarcitoria, è a carico del danneggiato creditore di fornire la prova del danno patito e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento. 66E' stato efficacemente sostenuto che: In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno". (cfr. ex plurimis Cass. n.
21140/2007 ma anche Cass. n. 5060/2005)
Nella odierna controversia l'attrice non ha offerto prova convincente.
La società sostiene che: ella aveva acquistato un campionario di prodotti destinati al mercato australiano;
che i clienti australiani inoltravano alla società pre - ordini;
ella, sulla base di tali preordini, reperiva le merci;
di seguito, i prodotti erano sottoposti in visione e prova al cliente che, in caso di gradimento, rendeva definitivo l'ordinativo di acquisto.
Pertanto, nel caso di specie, ed in base alle allegazioni dell'attrice, e pur rilevando il mancato deposito in giudizio dei preordini di acquisto dei due clienti che avevano commissionato le merci (scarpe ed articoli di abbigliamento femminile), il danno astrattamente risarcibile sarebbe, ove ritenuto provato nell'an e con riferimento al danno da lucro cessante, un danno da perdita di chance, non essendo certo il gradimento da parte dei clienti australiani.
Dalla documentazione depositata in giudizio si evince come la società non avesse provveduto al pagamento effettivo della fattura relativa al trasporto, tanto che la convenuta otteneva decreto ingiuntivo, avverso il quale non era proposta opposizione. Contr
La società attrice ha depositato agli atti del giudizio una sua richiesta di preventivo a per trasporto internazionale via mare, avente ad oggetto n. 20 colli. Dalla documentazione relativa al trasporto ed ai passaggi intermedi precedenti alla consegna presso il destinatario finale, si evince come i colli trasportati fossero in numero di 22, contenenti sostanzialmente abbigliamento femminile e scarpe. (documento allegato 7 della produzione di parte convenuta)
Dalla lettura del documento allegato n.2 della produzione di parte attrice trova conferma la circostanza che i colli fossero in numero di 22, in prevalenza contenenti abbigliamento e scarpe, ma - pare- anche altro. (voce n. 31 testualmente “altri lavori di legno")
La società attrice sostiene che l'intero carico (n.22 colli o “boxes”) fosse danneggiato, e quale prova dell'assunto ha depositato una sola fotografia, che ritrae n. 3 colli.
Uno, di dimensioni inferiori rispetto agli altri 2, è aperto su di un lato e parrebbe contenere abbigliamento, gli altri due, di maggiori dimensioni, risultano tuttavia chiusi ed il contenuto non è individuabile dalla immagine riprodotta. (cfr. il file allegato alla mail del 9.1.2020 non è visibile ma parrebbe essere conforme alla foto di cui all'allegato 2 della produzione attorea)
Certamente uno degli scatoli si presentava danneggiato, mentre non è dato comprendere se la merce
"sfusa", custodita al suo interno, fosse parimenti danneggiata.
,Sul punto, è stato sentito un solo teste, socio della attrice, il quale ha confermato Testimone_1
la circostanza del “pre ordine" (non depositato) ed ha precisato che “arrivò un pacco danneggiato" all'inizio del 2020 e che egli aveva scattato delle fotografie.
Lo stesso dichiarava che a causa di tale circostanza (cioè il danneggiamento di un pacco)" non abbiamo potuto completare l'ordine nel tempo stabilito” e che "a seguito di nostra comunicazione sono stati annullati gli ordini”.
L'attrice, che non ha depositato la comunicazione di impossibilità di evadere gli ordinativi ( cui il teste ha fatto riferimento), ha invece depositato due comunicazioni ricevute dalle società Persona_1
Controparte_2 che, preso atto della comunicazione della società in merito alla consegna di merci e danneggiate, revocavano propri precedenti ordinativi.
Se questo è il dato probatorio offerto a sostegno della domanda risarcitoria, ebbene esso appare scarsamente convincente sul piano logico.
Premesso che il trasporto delle merci è avvenuto, se lo scatolo visibilmente danneggiato (nella sua parte esterna) era solo uno e se la fotografia ritrae solo tre colli ( dei 22 trasportati e pervenuti), appare davvero arduo ritenere che la revoca degli ordinativi di fornitura (che si riferiscono a rilevanti quantitativi di prodotti di abbigliamento e scarpe) sia dipesa dal danneggiamento dell'unico scatolo riprodotto nella fotografia, e sempre ammesso che gli ordinativi dei due clienti si riferissero proprio alle merci caricate a Singapore. D'altronde, la parte attrice nulla prova sulle condizioni reali delle merci, anche quelle contenute nell'unico scatolo danneggiato, mentre non parte che l'intero costo di acquisto delle merci (22 boxes) sia addebitabile alla condotta ascrivibile alla convenuta.
Conclusivamente, e non vertendo la controversia sull'adempimento/inadempimento della obbligazione
Contr di la domanda attorea, priva di prova convincente a sostegno, non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono come per legge la soccombenza e vanno poste a carico della attrice ed in favore della convenuta.
Esse sono liquidate complessivamente in € 3.700,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata in base al valore della causa, alle attività processuali svolte, ai criteri tariffari di cui ai dd.mm.55/2014 e 147/2022 applicati in valori sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa, in ragione del livello di complessità non particolarmente elevato delle questioni in diritto ed in fatto affrontate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione nei confronti di Controparte_1
disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda della società attrice;
Condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida in € 3.700,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza, 6.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro