Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/10/2024, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. R.G. 1336/2023 promossa da:
LA ID (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano
Lombardo, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
TRAFLEX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. DR IC, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rabuffetti, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: qualificazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2023 LA ID - assunto in data 27.12.2016 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno in qualità di operaio inquadrato al livello H del CCNL gomme e materie plastiche e cessato in data 21.06.2022 - ha dedotto di aver svolto nel corso dell'attività lavorativa mansioni rientranti nel superiore livello F del CCNL applicato. Il ricorrente ha dedotto: di aver prestato la propria attività lavorativa su tre turni (compreso quello notturno) dal lunedì al venerdì; di aver svolto le mansioni di trafilatore di tubi e profili di plastica mediante l'utilizzo di diversi macchinari e di aver svolto altresì il ruolo di vicecapo turno del reparto produzione;
di aver svolto la propria pagina 1 di 6
Sulla scorta di queste premesse il ricorrente ha chiesto pertanto quanto segue: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito ACCERTARE e DICHIARARE le effettive mansioni lavorative eseguite dal lavoratore ricorrente, Sig. AB BI, presso la società Traflex Srl e segnatamente livello
H del CCNL gomme e materie plastiche di conseguenza le rispettive differenze retributive, contributive e TFR spettanti al lavoratore, sino a tutto il 21.06.2022; Voglia per l'effetto
ACCERTARE e DICHIARARE l'effettivo inquadramento professionale cui è meritevole il ricorrente, con ogni effetto di legge, a decorrere dal 01.07.2017 a tutto il 21.06.2022. Voglia per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al pagamento della somma di € 14.428,43 o in quella maggiore o minore somma che apparirà di giustizia a titolo di differenze retributive, per superiori mansioni eseguite rispetto al contratto di assunzione lavorativa, oltre interessi legali maturandi sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ritualmente costituitasi in data 12.02.2024 TRAFLEX S.R.L. contestava gli assunti avversari e chiedeva il rigetto del ricorso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Respingere il ricorso proposto da AB BI in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato. In ogni caso dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale decorrente dal deposto del ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Va precisato che all'udienza del 28.02.2024 la parte ricorrente ha corretto il refuso contenuto nelle conclusioni di cui al ricorso chiarendo che il livello richiesto è il 'livello F', come indicato nel corpo dell'atto.
Fallito il tentativo di conciliazione, esperita istruttoria testimoniale, la causa, discussa all'udienza odierna, viene decisa all'esito della camera di consiglio con sentenza contestualmente depositata.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Il ricorrente è stato assunto in data 27.12.2016 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time in qualità di operaio inquadrato al livello H del CCNL gomme e materie plastiche.
L'onere probatorio che incombe al ricorrente che agisce per il riconoscimento di mansioni superiori impone la deduzione di circostanze di prova che indichino con sufficiente determinazione l'attività svolta e l'ambito in cui è stata svolta nell'ottica degli elementi qualificanti il livello richiesto. pagina 2 di 6 Il CCNL vigente all'epoca dei fatti contempla la normativa generale sulle mansioni per la parte demandata alla contrattazione collettiva. All'allegato 2 del CCNL si legge:
Livello H effettivo
“LIVELLO H - declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
-in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativa e conoscenza dei mezzi di lavoro;
- hanno la responsabilità dell'accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e dell'accertamento del risultato dell'attività
- operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni dettagliate nell'ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati;
ricevono un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività
H/3 OPERATORI DI MACCHINE O IMPIANTI
-conduce macchine o impianti nel rispetto di tolleranze, secondo procedure prescritte ed eseguendo operazioni anche manuali sul prodotto
- effettua normali interventi di avviamento e regolazione per assicurare la continuità di funzionamento
-esegue il controllo, prevalentemente visivo e dimensionale delle conformità del prodotto e di semplici parametri di processo, attenendosi alle specifiche predeterminate
H/3 ADDETTO MONTAGGIO/IMBALLAGGIO
-assicura operazioni di montaggio, previa verifica qualitativa dei componenti, con l'ausilio di attrezzature o manualmente e garantendo il controllo finale qualitativo e numerico dei sistemi assemblati. Il controllo comporta :
l'uso di attrezzature per la rifinitura (sbavatura, rifilatura, smaterozzatura, etc) il controllo di semplici parametri di processo.
Livello F richiesto
LIVELLO F – declaratoria:
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
-in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l'intero ciclo delle scuole professionali o formazione equivalente oppure esperienza precedente;
unitamente ad un adeguato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilità manuali e/o per l'utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedure prestabilite;
- hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni;
- operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioni ricevute nell'ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni;
ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato
F/3 ADDETTO A MACCHINE A CICLO COMPLESSO (richiamato dal ricorrente)
-conduce macchine eseguendo operazioni manuali di precisione nel rispetto di strette tolleranze su diversi tipi di prodotto per ottenere il totale o parziale assemblaggio o il prodotto finito. La conduzione di queste macchine implica:
- l'effettuazione di vari e complessi interventi e regolazioni che ne assicurino la continuità di funzionamento e la qualità del prodotto;
- il controllo della conformità del prodotto alle specifiche stabilite;
- il ripristino dei parametri di processo in caso di anomalie”.
Appare evidente che i criteri di inquadramento sono ben più numerosi e differenziati rispetto all'esile prospettazione del ricorrente.
pagina 3 di 6 Per dimostrare l'assolvimento dei compiti di cui al livello F, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre una serie di elementi volti ad accertare lo svolgimento delle mansioni previste. Nulla di tutto questo si legge in ricorso.
Anche la prova testimoniale non ha fornito dimostrazione dell'attività svolta e dell'ambito in cui
è stata svolta nell'ottica degli elementi qualificanti il livello richiesto.
Nello specifico, all'udienza del 28.05.2024 è stato sentito il teste US RI, dipendente della società resistente dal 1999 e responsabile del reparto estrusione, che ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 3: "non è vero;
sono io il responsabile del reparto e davo indicazioni al suo capo turno che a sua volta dava indicazioni al ricorrente”. A.d.r.: “le indicazioni riguardavano volta per volta i controlli visivi da operare sulla linea, su quale linea lavorare e i tipi di imballaggio;
normalmente l'addetto si occupa di una o due linee e le sue attività consistono nel caricare il materiale sulla linea, controllare le dimensioni del materiale prodotto e inscatolarlo”. Sul cap. 10: "è vero, come già spiegato". A.d.r.: “generalmente i colleghi con pari mansioni del ricorrente avevano il livello H”. A.d.r.: “non mi risulta che il ricorrente abbia svolto le mansioni di capo turno, nemmeno in sostituzione del responsabile”.
A.d.r.: “è vero, all'assunzione è stato assegnato a mansioni di fine linea e inscatolamento;
diceva di avere esperienza nel settore dell'estrusione. Conosceva la macchina ma non aveva grandi capacità”.
Il teste IO AN, dipendente della resistente dall'anno 2006 e responsabile della programmazione della produzione, ha risposto quanto segue. Sul cap. 3: "non è vero,
l'azienda è strutturata in maniera tale che laddove sia assente il capo turno intervenga il sig.
RI; il ricorrente era esclusivamente un operatore di linea". A.d.r.: “l'operatore di linea gestisce una o più linee preoccupandosi del rispetto degli standard produttivi, intervenendo dove ci sono delle anomalie”. Sul cap. 10: "è vero, il controllo era operato dal capo turno e alle volte anche dal RI”. A.d.r.: “è vero che gli addetti alla linea erano inquadrati nel livello H come previsto nel contratto”.
All'udienza del 17.09.2024 è stato sentito il teste Emanuele Di Tora – operaio presso la resistente dal 2013 fino al 2022 sulle macchine ad estrusione - collega del ricorrente su turni differenti che ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 1: "confermo; il ricorrente era operaio, si occupava di controllo dei materiali, controllo del prodotto e dell'imballaggio". Sul cap. 2:
"confermo, lavoravamo tutti sui macchinari per estrusione". Sul cap. 4: "io svolgevo la stessa mansione del ricorrente e c'era un capoturno che ci dava le indicazioni". Sul cap. 5:
"confermo, era il capoturno". Sul cap. 6: "a me non risulta che il ricorrente fosse vice capo pagina 4 di 6 reparto". Sul cap. 7: "era una mansione che doveva svolgere il capo turno;
confermo però che in alcuni casi urgenti il ricorrente si occupava di smontare parti del macchinario dell'estrusione per adattarlo alla produzione necessaria;
vi erano persone un po' più capaci che in caso di urgenza ricevevano l'indicazione di svolgere tale operazione". Sul cap. 9: "io personalmente ho ricevuto il livello F ma non ricordo quando, forse 5/6 anni dopo l'assunzione; non sono a conoscenza del livello degli altri colleghi".
Sentito a prova contraria sui capitoli di parte resistente il teste ha dichiarato quanto segue.
Sul cap. 3: “è vero;
il ricorrente ha svolto mansioni superiori quali smontaggio, attrezzaggio e partenza completa dell'impianto ma a me risulta che abbia svolto, solo in caso di urgenza, il montaggio e lo smontaggio;
per l'avvio dell'impianto non posso dire in quanto io ero nell'altro turno;
confermo la seconda parte del capitolo”. Sul cap. 10: “il ricorrente era sottoposto al controllo da parte del capo turno”.
La sig.ra UN DI - operaia presso la resistente dalla metà dell'anno 2021 alla metà dell'anno 2023, collega del ricorrente con la stessa mansione ma su turni differenti, eccetto per 2/3 mesi in cui ha lavorato nello stesso turno - ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 1: "il ricorrente ha iniziato a lavorare prima di me nel reparto estrusione;
lavorava su macchinari per l'estrusione; si occupava del controllo macchina, confezionamento, controllo dati al pc come tutti noi;
non mi sembra abbia svolto altre mansioni". Sul cap. 2: "non sono a conoscenza;
era risaputo tra i colleghi che in realtà il ricorrente controllava meno macchine degli altri colleghi". Sul cap. 4: "confermo, come tutti noi". Sul cap. 5: "vi era un capo turno che controllava che lavorassimo bene;
noi non potevamo mettere le mani sulla macchina e per ogni cosa interveniva il capo turno". Sul cap. 6: "non mi risulta che BI abbia mai svolto la mansione di vice capo reparto, almeno per il periodo in cui ho lavorato lì". Sul cap. 7: "non l'ho mai visto smontare parti del macchinario dell'estrusione". Sul cap. 9: "per quanto abbia lavorato io in azienda posso dire che all'assunzione eravamo tutti inquadrati al livello H, non so dire se alcuni colleghi siano stati inquadrati al livello F;
io sono stata assunta al livello H, dopo un po' di tempo sono stata inquadrata al livello G e poi mi sono licenziata".
Sentita a prova contraria sui capitoli di parte resistente la teste ha dichiarato quanto segue.
Sul cap. 3: “è vero;
il ricorrente non ha mai svolto le mansioni elencate nel capitolo”. Sul cap.
10: “il ricorrente era sottoposto al controllo da parte del capo turno come tutti noi”.
La prova esperita ha dimostrato la piena corrispondenza delle mansioni che il ricorrente ha svolto con quelle descritte al livello H. Infatti, egli operava presso il reparto estrusione ed era soggetto al controllo e alla supervisione della propria attività lavorativa (come i colleghi di pagina 5 di 6 reparto che svolgevano la medesima attività e le medesime mansioni ed erano inquadrati allo stesso livello H). Inoltre, risulta che egli non abbia mai ricoperto la qualifica di vicecapo reparto.
Solo nell'udienza di discussione parte ricorrente ha chiesto in subordine il riconoscimento del livello G). Anche tale richiesta va respinta non avendo parte ricorrente dimostrato di avere “la responsabilità di assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle attività e di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa, anche in termini di riscontro della congruità dei parametri rilevati” come richiesto dalla declaratoria.
Sulla base delle considerazioni svolte deve concludersi per il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1600,00 in favore della resistente oltre spese generali e accessori di legge (applicati i minimi nello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente liquidate in complessivi euro 1.600,00 oltre spese generali e accessori di legge
Busto Arsizio, 22 ottobre 2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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